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Sentenza 13 maggio 2024
Sentenza 13 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/05/2024, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Cinzia Alcamo Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°1424 R.G.A. 2021 promossa in grado di appello
D A rappresentato e difeso dall'Avv.to Accursio Gallo presso il cui Parte_1 studio in , via Noto n.12, è elettivamente domiciliato Pt_1 appellante
CONTRO
e rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2 dall'Avv.to Ciro Marcello Anania presso il cui studio in , via Valdemone Pt_1
n.57, sono elettivamente domiciliati appellato
e CONTRO rappresentato e difeso dall'Avv.to Maria Grazia Sparacino e Adriana CP_3
Giovanna Rizzo elettivamente domiciliato in via Laurana n.59 Pt_1 appellato
All'udienza del 21 gennaio 2024 le parti costituite hanno concluso come da verbale in atti
FATTO E DIRITTO
1) Con sentenza n. 3222/2021, emessa in data 26.5.2021, il Tribunale G.L. di
Palermo ha condannato l' al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
e , rispettivamente, di €63.769,41 e di €66.360,15
[...] Controparte_2
Pag.1 “a titolo di retribuzioni non corrisposte per il periodo gennaio 2016 e dal 1.06.2016 al
31.10.2018, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali” e “al pagamento in favore dell' dei contributi previdenziali sulle retribuzioni”. CP_3
In particolare, il Tribunale ha ritenuto che dall'espletata prova testimoniale fosse emersa la nullità della “sospensione concordata” dei rapporti di lavoro per i periodi dedotti in giudizio e, all'uopo, ha affermato:
- che “la volontà dei lavoratori per la loro sottoscrizione” era “stata coartata dalla minaccia di un danno grave ed irreparabile, quale il licenziamento”;
- che la “presenza” dei conciliatori (rappresentanti sindacali) era stata
“meramente formale” non avendo, essi, fornito alcuna assistenza ai lavoratori perché compissero una scelta il più possibile consapevole;
- che i verbali di conciliazione non erano stati sottoscritti “nella loro sede naturale – la Commissione di conciliazione -”, bensì nella sede datoriale dove i sindacati erano stati convocati;
- che i verbali erano stati impugnati entro sei mesi dalla cessazione dei rapporti.
Dato atto, dunque, della precisazione della domanda in ordine al quantum effettuata dai lavoratori ricorrenti, ha condannato la parte datoriale al pagamento delle differenze retributive ritenute dovute.
Avverso tale decisione ha interposto appello l' con ricorso Parte_1 depositato in Cancelleria in data 29.11.2021 chiedendone la riforma.
Con il primo motivo denuncia il vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata, avendo il Tribunale pronunciato la nullità dei plurimi “verbali sindacali” sottoscritti in sede protetta, per vizi del consenso neanche allegati dai lavoratori che, invece, ne avevano eccepito la nullità per il ritenuto divieto di sospensione dei rapporti di lavoro “al di fuori di ipotesi espressamente previste dalla legge o dal CCNL”, in subordine, per difetto di “preliminari accordi con le OO.SS. ai fini dell'accesso al trattamento di integrazione salariale”, in ulteriore subordine per difetto di volontà dei lavoratori di rinunciare alle retribuzioni se non sostituite dalla CIGD, e in via ulteriormente gradata perché il datore di lavoro si era reso inadempiente “in ordine alla percezione della CIGD”.
Soggiunge, che i lavoratori odierni appellati non avevano neanche sollevato contestazioni in ordine al difetto di assistenza sindacale al momento della
Pag.2 sottoscrizione degli accordi, avendo essi lamentato solo che la decisione di sospendere il rapporto era stata assunta dal datore di lavoro “senza una preliminare trattativa con i lavoratori stessi”.
Con il secondo motivo afferma la insussistenza della affermata coartazione della volontà dei dipendenti.
Deduce che il Tribunale non ha tenuto conto della circostanza, non contestata, che l' nel periodo in questione, “non aveva commesse (rectius bandi)” Pt_2 nè erogazione “di fondi da parte della ”, sicchè, non disponendo di altre Org_1 entrate, avrebbe dovuto licenziare tutti i dipendenti ex lege n. 223/91; che, invece, con il consenso delle OO.SS e dei lavoratori, aveva optato per la sospensione d ei rapporti di lavoro perché una volta cessato l'intervento della CIGD, pure attivata, i lavoratori sospesi avrebbero potuto avere accesso alla procedura di mobilità, secondo le indicazioni fornite dalla “Regione”.
In sostanza, sostiene che non era stato affatto prospettato il licenziamento come conseguenza della mancata sottoscrizione degli accordi, ma semmai la sospensione era l'unica alternativa al licenziamento e di ciò si erano dichiarati consapevoli i lavoratori che alla stessa, infatti, avevano prestato il loro consenso.
Osserva che anche l'istruzione testimoniale aveva confermato tale realtà fattuale perché i lavoratori interessati non avevano affatto riferito di avere subito minacce di licenziamento.
Rileva che il Tribunale non aveva neanche considerato che tutte le comunicazioni di sospensione erano state precedute dalla informazione alle OO.SS sulle ragioni della crisi ed inoltre era stata immotivatamente pretermessa la deposizione del teste sulla preventiva trasmissione alle OOSS del Testimone_1 testo degli accordi, come pure era stata ignorata la deposizione del teste Tes_2 estraneo al giudizio e quindi più attendibile dei lavoratori coinvolti nella stessa vicenda giudiziale che si sono chiamati a testimoniare l'un per l'altro, che aveva riferito di avere concordato il contenuto dell'accordo.
Sotto altro concorrente profilo si duole, tanto, della mancata declaratoria di decadenza semestrale dall'impugnazione dei verbali di conciliazione, quanto, dell'affermata nullità per ritenuto difetto di assistenza sindacale.
Deduce al riguardo che tale vizio, ove esistente e tempestivamente eccepito, non avrebbe privato l'accordo degli effetti negoziali ma l'avrebbe solo reso
Pag.3 oppugnabile nel termine di sei mesi dalla cessazione dei rapporti, qui non osservato perché i rapporti erano cessati il 30 giugno 2019 e il ricorso di primo grado era stato notificato il 21 ottobre 2020, mentre non era utile al riguardo la richiesta di pagamento delle retribuzioni del 6/12/2019, sicchè la sentenza che aveva ritenuto la impugnativa proposta nel semestre era errata.
In subordine si duole della valutazione della prova e in particolare della de - posizione del teste e della circostanza che negli accordi le ragioni della Tes_3 sospensione erano ampiamente riportate e come tali, erano perfettamente comprensibili dai lavoratori, tutti in possesso di un titolo di studio di istruzione superiore, tanto che il teste ha riferito che “non mi sono stati rappresentati Tes_4 dubbi”.
Con il terzo motivo si lamenta dell'omessa pronuncia sulla dedotta impossibilità della prestazione ai sensi dell'art. 1256 cc.
Deduce al riguardo che anche ove la sospensione dei rapporti di lavoro fosse ritenuta “unilaterale” la stessa sarebbe giustificata dalla impossibilità di proseguire i rapporti per l'inutilizzabilità della prestazione a causa dell'improvvisa mancata erogazione dei fondi regionali per le attività formativa.
Con il quarto motivo afferma che l'insussistenza dell'obbligo retributivo determina anche la inesistenza di quello contributivo.
Con il quinto motivo si duole che il Tribunale abbia ritenuto non contestati i conteggi delle retribuzioni e, a supporto della censura, trascrive le difese della memoria di costituzione.
Con il sesto motivo censura il regolamento delle spese non avendo tenuto conto, il primo Giudie, della riduzione delle pretese azionate a seguito della documentazione depositata che aveva comprovato la percezione della integrazione salariale e le ulteriori integrazioni salariali (FIR e FIS) nel periodo tra il giugno
2015 ed il maggio 2016 oltre che le retribuzioni relative ai mesi di novembre e dicembre 2018.
Col settimo motivo, censura la sentenza di prime cure nella parte in cui è stato condannato al pagamento della retribuzione di gennaio 2016, essendo documentalmente provato che i lavoratori avevano usufruito per tale mese
“dell'assegno ordinario per le aziende dei fondi di solidarietà ex art. 26 e ss D. Lgs. 148/2015 chiesti e ottenuti dall'Ente”.
Pag.4 e si sono ritualmente costituiti Controparte_1 Controparte_2 in giudizio contestando il gravame del quale hanno chiesto il rigetto.
Anche l' si è costituito in giudizio insistendo nella propria posizione CP_3 processuale.
Indi, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro intima connessione, sono fondati per quanto di ragione.
Il Tribunale ha espressamente dichiarato la “nullità” dei verbali di sospensione concordata dei rapporti perché “la volontà dei lavoratori per la loro sottoscrizione è stata coartata dalla minaccia di un danno grave e irreparabile, quale il licenziamento” e, conseguentemente, ha affermato il diritto degli stessi alle retribuzioni che non era stato inciso dal negozio “nullo” .
Dunque, il primo Giudice ha ritenuto sussistente un vizio del consenso che la legge prevede come causa di annullamento del contratto.
E però, per come risulta dalla piana lettura del ricorso di primo grado, i lavoratori non avevano affatto esercitato una azione di annullamento per il vizio del consenso ritenuto sussistente dal Tribunale.
Invero, gli stessi, dopo avere esposto le vicende dei rispettivi rapporti di la - voro ed indicato plurimi periodi di sospensione, avevano lamentato che
“successivamente al 30.6.2017 l'odierno resistente disponeva ulteriori periodi di sospensione dei lavoratori … e chiedeva agli stessi di sottoscrivere alcuni verbali “di sospensione concordata del rapporto di lavoro”, in virtù dei quali i lavoratori dichiaravano di non vantare alcun diritto di credito nei confronti del datore per i periodi di sospensione”.
Ciò premesso, essi deducevano: “… le predette comunicazioni ed i successivi verbali con i quali veniva disposta la sospensione degli odierni ricorrenti dallo svolgimento della loro attività lavorativa, nonché le disposizioni in virtù delle quali il datore di lavoro sia stato esentato dal pagamento delle retribuzioni e degli accessori retributivi dovranno essere ritenuti nulli, annullabili, inefficaci o con qualunque altra formulazione dovranno essere privati della propria efficacia e validità.
Costituisce principio fondamentale della disciplina dei rapporti di lavoro subordinato quello secondo il quale il datore di lavoro ha sempre l'obbligo di corrispondere la retribuzione ai
Pag.5 propri dipendenti a meno che non intervenga uno strumento previsto dalla legge e/o dal CCNL applicabile che disponga l'intervento di sostegno al reddito, sostitutivo dell'obbligo retributivo, prevedendo il versamento di un'indennità a carico di una struttura pubblica e quindi della collettività (CIG, CIGD, ecc…).
Poiché detta ultima circostanza non è avvenuta, i lavoratori mantengono il diritto a ricevere dall'ex datore di lavoro la retribuzione agli stessi dovuta per i periodi di sospensione, oltre alla corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria maturati dalla data in cui doveva avvenire il pagamento mensile (e cioè il 10° giorno del mese successivo a quello di competenza) alla data dell'effettivo pagamento”.
Per come è evidente, le ragioni della dedotta nullità degli accordi di sospensione risiedevano nella ritenuta non conformità degli stessi ai “principi” in materia di sospensione del rapporto di lavoro (“Per tale motivo, tutti i predetti atti di sospensione dovranno essere privati della loro efficacia e validità, poiché disposti in violazione del
CCNL di categoria e della legge” – cfr. pag. 7 del ricorso), mentre nessuna allegazione né deduzione è dato rinvenire nell'atto introduttivo circa il diverso vizio (del consenso) nel quale il Tribunale ha individuato la ragione della nullità.
Neanche le deduzioni subordinate legittimavano una simile conclusione perché si pongono sulla stessa linea di quella principale, dacchè i ricorrenti avevano lamentato che:
“… tutti i predetti atti che dispongono la sospensione di cui si discute sono nulli e/o annullabili poiché disposti in assenza delle garanzie previste a tutela dei lavoratori”, anche perché adottati senza l'esame congiunto con le OO.SS.
Vero è che era anche dedotto: “I predetti atti, poi, venivano consegnati ai dipendenti
i quali apponevano una firma vicino la dizione “per ricevuta” o “per accettazione”, ma in realtà
i ricorrenti non partecipavano ad alcuna trattativa” e che “La medesima affermazione - benché dal tenore del documento sembrerebbe che lo stesso sia stato redatto come un accordo tra le parti –
è riferita anche ai verbali di sospensione nei quali risulta espressamente che qualora gli stessi non fossero stati accettati dai lavoratori, quest'ultimi sarebbero stati inevitabilmente licenziati”, tuttavia la trascritta deduzione, come rivela il suo tenore letterale, non mett e capo ad una prospettazione riconducibile alla ipotesi di coartazione invalidante, perché è priva di precise indicazioni circa l'effettiva consistenza della minaccia di licenziamento che sarebbe stata esercitata nei confronti degli odierni appellati .
Pag.6 E neanche a seguito dell'istruzione espletata in prime cure si è concretizzata una fattispecie differente (cfr. verbale udienza 12.4.2021 - fascicolo di primo grado).
La teste , infatti, ha riferito “Io e gli altri lavoratori, per quanto Testimone_5 ne so, eravamo stati informati che la firma di quei verbali costituiva l'unica soluzione per poter rimanere agganciati all'Ente e pertanto abbiamo firmato gli stessi per evitare il licenziamento” ed ha aggiunto “Io e gli altri lavoratori ci eravamo sentiti e consultati sul punto e, p ur non volendo farlo, abbiamo firmato per non perdere il posto di lavoro”.
Tali dichiarazioni, a ben vedere, restituiscono la reale portata dell'evocazione del “licenziamento” nel contesto negoziale come possibile esito della situazione di crisi aziendale, per il totale difetto di bandi e di finanziamenti regionali, espressamente allegata dall'appellante quale unica ragione della sospensione dei rapporti di lavoro e che i lavoratori, odierni appellati, non hanno mai contestato.
Elementi contrari non emergono neanche da quanto dichiarato da Pt_3
(ricorrente in analogo separato giudizio) la quale ha solo riferito di essere
[...] stata informata che “la firma di quei verbali costituiva l'unica soluzione per poter rimanere vincolati all'Ente e pertanto abbiamo firmato gli stessi per evitare di perdere il posto di lavoro” senza, dunque, alludere a pressioni o coartazioni anche indirette, ma sostanzialmente descrivendo uno stato d'animo di comprensibile rammarico e di preoccupazione per il suo futuro lavorativo, che però non è qui dirimente.
Infatti, come più volte precisato dalla Corte di cassazione, "in tema di violenza morale, quale vizio invalidante del consenso, i requisiti previsti dall'art. 1435 c.c.. possono variamente atteggiarsi, a seconda che la coazione si eserciti in modo esplicito, manifesto e diretto,
o, viceversa, mediante un comportamento intimidatorio, oggettivamente ingiusto, ed anche ad opera di un terzo;
tuttavia, requisito indefettibile rimane quello che la minaccia sia stata specificamente diretta al fine di estorcere la dichiarazione negoziale della quale si deduce
l'annullabilità e risulti di tale natura da incidere, con efficacia causale concreta, sulla libertà di autodeterminazione dell'autore di essa”(per tutte Cass. n.1974/17).
Ebbene, nel caso di specie - già sulla base delle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo, come sopra detto, ma anche delle testimonianze dianzi riportate – emerge chiaramente che il licenziamento era evocato quale possibile esito della situazione di crisi aziendale, e tale prospettazione avrebbe potuto rivestire valenza intimidatoria solo ove fosse stata accertata – con onere a carico
Pag.7 dei lavoratori - l'inesistenza del diritto della parte datoriale di procedere al licenziamento per insussistenza della causale dedotta, dovendosi ritenere che, solo in detta ipotesi, il datore di lavoro, con la “minaccia del licenziamento”, persegua un risultato non raggiungibile con il legittimo esercizio del proprio diritto di recesso (Cass. n. 24405/2008; conforme Cass. n. 8298/2012); tuttavia nulla di ciò è stato dimostrato essendo anzi, come detto, del tutto incontestata la situazione economica aziendale derivata dal difetto di assegnazione di corsi di formazione finanziati.
La circostanza, poi, che il testo negoziale fosse stato predisposto dal datore di lavoro, che, tra l'altro, lo aveva preventivamente reso noto al sindacato (cfr. testimonianza di “Il verbale ci era stato trasmesso alla in bozza Testimone_1 Org_2 dall'Ente prima della sottoscrizione”), appare neutra rispetto alla prova della coartazione della volontà perché dimostrativa solo del fatto che la proposta negoziale venne elaborata e formulata dall' e sottoposta ai lavoratori che Pt_1 avrebbero potuto anche non accettarla, come, del resto, è accaduto per taluni di essi come riferito dal teste ( “alcuni lavoratori non hanno sottoscritto le Tes_3 conciliazioni”) .
Pertanto, anche sotto tale profilo la sentenza appare non condivisibile.
Anche il vizio della mancanza di assistenza in sede sindacale, affermato dal
Tribunale, appare eccentrico rispetto alle deduzioni dei ricorrenti nelle quali difetta una simile doglianza, essendo incentrato, l'intero ricorso, sulla circostanza che la sospensione fosse stata “confezionata dal datore”, senza, cioè, previo concerto con i lavoratori.
In ogni caso, risulta dalle deposizioni dei conciliatori, chiamati a testimoniare, che fu prestata la dovuta assistenza.
Infatti, il teste ha riferito: “… Ricordo che redigemmo il Testimone_6 verbale, anzi che io spiegai ai lavoratori leggendolo il contenuto del verbale già predisposto e che vennero date spiegazioni a coloro che le chiedevano, su cos'è una conciliazione e quali erano in generale gli effetti” e “Posso dire di avere illustrato come sopra il contenuto del verbale a coloro che erano venuti lì per firmare”.
Tale deposizione è riscontrata da quella resa da che ha di - Testimone_7 chiarato: “Il giorno della firma non ricordo se avvenuta presso la sede dell'Ente o del
Sindacato, ma credo presso la sede dell'Ente, anche in questo caso, siccome lo faccio sempre, ho
Pag.8 illustrato ai lavoratori l'istituto della conciliazione e i suoi effetti in generale. Abbiamo anzi io ho letto ai lavorativi - divisi in gruppi di una ventina a volta - il testo del verbale di conciliazione
e ho chiesto se vi erano dubbi o perplessità sul contenuto dello stesso. Non mi sono stati rappresentati dubbi”.
Tanto consente di affermare che i rappresentanti sindacali intervenuti assicurarono adeguata assistenza ai lavoratori, dando lettura del contenuto dei negozi sottoscritti fornendo tutte le spiegazioni dai medesimi richieste;
ciò alla presenza anche del rappresentante sindacale aziendale, Controparte_4
Non è, poi, significativo che la riunione si svolse nella sede aziendale, essendo rilevante la regolare costituzione dell' come risulta Organizzazione_3 dal testo dei verbali.
In definitiva, deve concludersi che gli odierni appellati validamente assentirono alla sospensione del loro rapporto di lavoro e altrettanto validamente disposero, rinunciandovi, ad ogni pretesa economica per i periodi di sospensione concordata.
Infatti, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato la sospensione delle reciproche prestazioni delle parti è possibile a seguito di specifico accordo negoziale a meno che l'autonomia contrattuale non sia incisa da norme inderogabili e gli appellati non hanno neanche indicato le fonti, primarie o negoziali, che avrebbero vietato il negozio.
Deve, poi, escludersi, sulla base del testo negoziale, che la parte appellata abbia subordinato la volontà di sospendere il rapporto al conseguimento della
CIGD, difettando una clausola in tal senso, ed anzi essendo stato previsto espressamente che “in costanza della sospensione di cui al presente accordo (n.d.r. la lavoratrice/il lavoratore) è” autorizzata/o “ad accettare qualunque offerta di lavoro proveniente anche da altri Enti di formazione” e che “La lavoratrice che ha instaurato altri rapporti di lavoro potrà….. completare le attività lavorative contratte”.
Pertanto, la parte appellata nulla può oggi pretendere, neanche a titolo di risarcimento del danno per mancata percezione della CIGD, per i titoli dedotti in giudizio.
Da quanto esposto deriva (con riferimento al quarto motivo) che per gli stessi periodi non residua neanche obbligo contributivo in base all'orientamento di legittimità (cfr. Cass. n. 24109/2018, 22127/2022 secondo cui “stante la natura
Pag.9 sinallagmatica del rapporto di lavoro e la corrispettività delle prestazioni, l'obbligazione contributiva non sussiste nei casi dii sospensione concordata del rapporto di lavoro”.
Quanto alla retribuzione di gennaio 2016 appare documentalmente provato
(cfr. doc. fascicoli di parte che per tale mese la stessa venne corrisposta CP_3 mediante assegno ordinario ex art. 26 del D.Lg.vo n.148/2015.
In conclusione, assorbita ogni altra questione, in riforma della impugnata sentenza il ricorso di primo grado proposto dalla e dal va CP_1 CP_2 respinto.
3) Le spese del doppio grado seguono la soccombenza degli appellati, in solido, e si liquidano come da dispositivo in favore di parte appellante.
Si ritiene, invece, conforme a giustizia, tenuto conto della posizione processuale assunta dall' nel presente giudizio, l'integrale compensazione CP_3 delle stesse nei confronti dell' . CP_5
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.3222/2021 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo, rigetta il ricorso di primo grado.
Condanna e in solido, al pagamento Controparte_1 Controparte_2 in favore di parte appellante delle spese processuali del doppio grado che liquida, per il primo grado, in complessivi euro 4.000,00 e, per il secondo grado, in complessivi euro 6.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge.
Compensa integralmente le spese del doppio grado nei confronti dell' CP_3
Palermo 25 gennaio 2024
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Maria G. Di Marco
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