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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 19/11/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2610/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Elisa Einaudi GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 2610/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso l'Avv. PRATO MARIA GIUSEPPINA che lo rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Parte_2
l'Avv. LEVI PINO ALESSANDRA che la rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e , Parte_1 Parte_2 hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in CEVA (CN) il 23/09/2001, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 8, parte II, Serie A, dell'anno 2001;
- che dal matrimonio è nata la figlia nata a [...] il [...], Persona_1 oggi maggiorenne e non economicamente autosufficiente;
- che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale e contestualmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, restando la sig. , con la figlia, nella casa coniugale Pt_2 sita in Sale delle Langhe - Borgata Viglieri n. 9 -, in comproprietà tra i coniugi fino alla vendita dell'immobile, mentre il sig. ha già trasferito la propria residenza e il Pt_1 domicilio in Massimino (SV), Via San Vincenzo n. 13 portando con sé i propri effetti personali. I beni mobili e le suppellettili presenti nella casa coniugale restano in proprietà e possesso della moglie.
2) La figlia , di anni 18, studentessa presso il Liceo Scienze Umane di Persona_1
Mondovì, continuerà a risiedere con la madre, in Sale delle Langhe - Borgata Viglieri n. 9 fino alla vendita dell'immobile e quindi si trasferirà nella nuova abitazione che la signora
avrà reperito. La figlia potrà decidere autonomamente quando trascorrere del tempo Pt_2 con il padre.
3) Il signor si impegna a contribuire al mantenimento della figlia versando Parte_1 mensilmente alla sig. , entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul Pt_2
c/c acceso presso il Banco P. ZZ intestato alla signora - IBAN Pt_2
IT83Y0342546190CC0022001147 - la somma di euro 300,00, rivalutabile ISTAT annualmente, oltre alla somma mensile di € 75,00 a titolo di contributo al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive o di altra natura, che si Per_ rendano necessarie o opportune nell'interesse della figlia , documentate e concordate.
La sig. si impegna ad inviare ogni 4 mesi al sig. la Parte_2 Parte_1 documentazione fiscale delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia concordate con il sig. . Pt_1 Per_ Ogni contributo in favore della figlia sarà dovuto dal sig. sino al compimento Pt_1 degli studi, anche universitari, della medesima e, comunque, finché la stessa non abbia raggiunto l'indipendenza economica o non versi in colpa per non averla raggiunta.
4) A definizione e regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi, anche in relazione al Per_ versamento dei contributi economici passati in favore della figlia , i ricorrenti, dopo ampie trattative, hanno raggiunto il seguente accordo, subordinato all'effettivo adempimento del contratto di compravendita immobiliare alle condizioni di cui alla proposta di acquisto sottoscritta dal proponente ed accettata dagli attuali ricorrenti: a) il prezzo Parte_3 della vendita dell'immobile sito in Sale delle Langhe - Borgata Viglieri n. 9 -, pari a
140.000,00 euro, sarà integralmente versato dai venditori alla sig. che Parte_2 provvederà, con quanto incassato e per quanto possibile contestualmente alla compravendita, ad estinguere il mutuo della al pagamento delle somme dovute per la CP_1 mediazione, al versamento ai signori e della somma dagli Parte_4 Parte_5 stessi versata ad estinzione del mutuo per la ristrutturazione pari a euro 24.634,82. Al saldo del residuo debito - pari ad euro € 698,84 alla data del 24.09.2025 - relativo al conto corrente cointestato n. 23300195645 presso il Banco ZZ S.p.a., filiale di Ceva provvederà il signor . Parte_1 b) la sig. si impegna, in ogni caso, a provvedere, contestualmente alla Parte_2 sottoscrizione dell'atto di compravendita, all'estinzione del mutuo ai fini della cancellazione dell'ipoteca.
c) la sig. dichiara fin d'ora di accettare la quota del prezzo di vendita Parte_2 spettante al sig. - al netto degli esborsi indicati al punto (a) per la quota di Parte_1 competenza del sig. - a titolo di regolamentazione dei rapporti economici tra i Pt_1 coniugi e definitiva tacitazione di ogni pretesa della sig. nei confronti del sig. Parte_2
a qualsivoglia titolo. Parte_1
5) I signori e , godendo entrambi di capacità lavorativa, Parte_2 Parte_1 rinunciano reciprocamente a qualunque contributo di natura economico–alimentare.
6) Le spese sono compensate tra le parti, con rinuncia dei rispettivi legali alla solidarietà professionale.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto, sotto la loro responsabilità, a indicare le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a loro carico come previsto dall'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni economiche nell'interesse della figlia oggi maggiorenne ma ancora non economicamente autosufficiente, stima Persona_1 sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, queste non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte - il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
- Dichiara la separazione personale dei coniugi , nato il Parte_1
23/06/1975 a Genova (GE), e , nata il [...] a [...], Parte_2 che hanno contratto matrimonio concordatario in Ceva (CN) il 23/09/2001, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 8, parte II, Serie A, dell'anno 2001 ;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni che qui si hanno per integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
- Spese al definitivo.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 13/11/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Elisa Einaudi GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 2610/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso l'Avv. PRATO MARIA GIUSEPPINA che lo rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Parte_2
l'Avv. LEVI PINO ALESSANDRA che la rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e , Parte_1 Parte_2 hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in CEVA (CN) il 23/09/2001, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 8, parte II, Serie A, dell'anno 2001;
- che dal matrimonio è nata la figlia nata a [...] il [...], Persona_1 oggi maggiorenne e non economicamente autosufficiente;
- che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale e contestualmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, restando la sig. , con la figlia, nella casa coniugale Pt_2 sita in Sale delle Langhe - Borgata Viglieri n. 9 -, in comproprietà tra i coniugi fino alla vendita dell'immobile, mentre il sig. ha già trasferito la propria residenza e il Pt_1 domicilio in Massimino (SV), Via San Vincenzo n. 13 portando con sé i propri effetti personali. I beni mobili e le suppellettili presenti nella casa coniugale restano in proprietà e possesso della moglie.
2) La figlia , di anni 18, studentessa presso il Liceo Scienze Umane di Persona_1
Mondovì, continuerà a risiedere con la madre, in Sale delle Langhe - Borgata Viglieri n. 9 fino alla vendita dell'immobile e quindi si trasferirà nella nuova abitazione che la signora
avrà reperito. La figlia potrà decidere autonomamente quando trascorrere del tempo Pt_2 con il padre.
3) Il signor si impegna a contribuire al mantenimento della figlia versando Parte_1 mensilmente alla sig. , entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul Pt_2
c/c acceso presso il Banco P. ZZ intestato alla signora - IBAN Pt_2
IT83Y0342546190CC0022001147 - la somma di euro 300,00, rivalutabile ISTAT annualmente, oltre alla somma mensile di € 75,00 a titolo di contributo al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive o di altra natura, che si Per_ rendano necessarie o opportune nell'interesse della figlia , documentate e concordate.
La sig. si impegna ad inviare ogni 4 mesi al sig. la Parte_2 Parte_1 documentazione fiscale delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia concordate con il sig. . Pt_1 Per_ Ogni contributo in favore della figlia sarà dovuto dal sig. sino al compimento Pt_1 degli studi, anche universitari, della medesima e, comunque, finché la stessa non abbia raggiunto l'indipendenza economica o non versi in colpa per non averla raggiunta.
4) A definizione e regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi, anche in relazione al Per_ versamento dei contributi economici passati in favore della figlia , i ricorrenti, dopo ampie trattative, hanno raggiunto il seguente accordo, subordinato all'effettivo adempimento del contratto di compravendita immobiliare alle condizioni di cui alla proposta di acquisto sottoscritta dal proponente ed accettata dagli attuali ricorrenti: a) il prezzo Parte_3 della vendita dell'immobile sito in Sale delle Langhe - Borgata Viglieri n. 9 -, pari a
140.000,00 euro, sarà integralmente versato dai venditori alla sig. che Parte_2 provvederà, con quanto incassato e per quanto possibile contestualmente alla compravendita, ad estinguere il mutuo della al pagamento delle somme dovute per la CP_1 mediazione, al versamento ai signori e della somma dagli Parte_4 Parte_5 stessi versata ad estinzione del mutuo per la ristrutturazione pari a euro 24.634,82. Al saldo del residuo debito - pari ad euro € 698,84 alla data del 24.09.2025 - relativo al conto corrente cointestato n. 23300195645 presso il Banco ZZ S.p.a., filiale di Ceva provvederà il signor . Parte_1 b) la sig. si impegna, in ogni caso, a provvedere, contestualmente alla Parte_2 sottoscrizione dell'atto di compravendita, all'estinzione del mutuo ai fini della cancellazione dell'ipoteca.
c) la sig. dichiara fin d'ora di accettare la quota del prezzo di vendita Parte_2 spettante al sig. - al netto degli esborsi indicati al punto (a) per la quota di Parte_1 competenza del sig. - a titolo di regolamentazione dei rapporti economici tra i Pt_1 coniugi e definitiva tacitazione di ogni pretesa della sig. nei confronti del sig. Parte_2
a qualsivoglia titolo. Parte_1
5) I signori e , godendo entrambi di capacità lavorativa, Parte_2 Parte_1 rinunciano reciprocamente a qualunque contributo di natura economico–alimentare.
6) Le spese sono compensate tra le parti, con rinuncia dei rispettivi legali alla solidarietà professionale.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto, sotto la loro responsabilità, a indicare le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a loro carico come previsto dall'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni economiche nell'interesse della figlia oggi maggiorenne ma ancora non economicamente autosufficiente, stima Persona_1 sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, queste non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte - il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
- Dichiara la separazione personale dei coniugi , nato il Parte_1
23/06/1975 a Genova (GE), e , nata il [...] a [...], Parte_2 che hanno contratto matrimonio concordatario in Ceva (CN) il 23/09/2001, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 8, parte II, Serie A, dell'anno 2001 ;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni che qui si hanno per integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
- Spese al definitivo.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 13/11/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi