Sentenza 12 luglio 2012
Massime • 1
In tema di riciclaggio, non si ha reato impossibile ove sia agevole l'accertamento della provenienza illecita della "res". (Fattispecie relativa ad autovettura cui era stata apposta la targa di un altro veicolo provento di furto, in cui la Corte ha precisato che, per aversi reato impossibile, l'inidoneità dell'azione deve essere "ex ante" assoluta e non può desumersi dal mero fatto che il reato sia stato agevolmente scoperto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/07/2012, n. 37718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37718 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 12/07/2012
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Domenico - rel. Consigliere - N. 2184
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 15561/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AL IO N. IL 16/10/1974;
avverso la sentenza n. 4062/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 09/06/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/07/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
Udito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Cedrangolo Oscar che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il Difensore di ufficio Avv. Porcaro Roberto che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
Letti il ricorso ed i motivi proposti.
RITENUTO IN FATTO
AL IO:
1.1)- Ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 09.06.2011 che aveva confermato la decisione del Gup presso il Tribunale di Napoli di condanna per il reato ex art. 648 bis c.p. per il riciclaggio dell'autovettura FIAT UNO provento di furto in danno di Schioppa Carmine, alla quale l'imputato aveva applicato le targhe relative ad altra autovettura rubata a RI RI;
fatti accertati il 07.10.2010;
2.0)- MOTTVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e). 2.1)- Nullità della sentenza per mancanza o manifesta illogicità della motivazione per avere ritenuto che la prova dell'elemento soggettivo del reato riveniva dall'inverosimile versione difensiva dell'imputato che aveva affermato solo tardivamente di avere rubato egli stesso le due autovetture;
- il ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere tenuto conto dei dettagli forniti e del possesso della chiave universale, elementi di riscontro alla sua versione dei fatti;
2.2)- Nullità della sentenza per difetto di motivazione, avendo la Corte di appello omesso di motivare in ordine alla dedotta insussistenza del reato, ai sensi dell'art. 49 c.p., comma 2, atteso che si verteva nell'ipotesi reato impossibile;
invero il ricorrente aveva posto in essere una condotta che si era rivelata in concreto inidonea ad ostacolare la provenienza delittuosa del bene;
2.3)- Nullità della sentenza per violazione di legge, non avendo applicato l'attenuante di cui all'art. 648 bis c.p., comma 3, atteso che il reato presupposto di furto prevede una pena inferiore ad anni 5;
2.4) - Violazione di legge ed illogicità della motivazione per non avere applicato l'attenuante ex art. 62 c.p., n. 4; al riguardo la Corte territoriale avrebbe errato nel valutare l'attenuante alla luce del reato complessivamente risultante dopo la riunione per continuazione, mentre l'attenuante andrebbe applicata con riferimento al singolo danno per ogni reato ascritto;
Nella specie le due autovetture modello FIAT UNO erano di vecchia immatricolazione e di valore tenue;
2.5)- Illogicità della motivazione per omessa applicazione di una pena più mite, in relazione ai fatto ed ai principi di cui all'art.133 c.p.. RITENUTO IN DIRITTO
3.1)- Il primo motivo, relativo all'illogicità della motivazione per avere ricavato la prova dell'elemento soggettivo del reato dall'inverosimile versione difensiva dell'imputato, è infondato;
- al riguardo va osservato che , in effetti, a differenza della ricettazione, nella quale la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche solo sulla base della omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, indice rivelatore della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede, nella ipotesi del riciclaggio, oltre alla generica finalità di profitto, occorre lo scopo ulteriore di far perdere le tracce dell'origine illecita della "res". - Il motivo, tuttavia, non coglie nel segno atteso che la motivazione della Corte di appello ha puntualizzato un diverso aspetto, sottolineando che non era credibile la tesi dell'imputato di avere proceduto egli stesso al furto delle due autovetture, sia perché si trattava di una versione tardiva e sia perché priva di riferimenti spazio-temporali relativamente due furti "confessati";
-La Corte territoriale ne ricava che la stessa confessione risultava essere un mero espediente difensivo strumentale al ridimensionamento della posizione dell'imputato.
-Si tratta di una motivazione in fatto congrua e scevra da illogicità, così da risultare incensurabile in questa sede di legittimità, ove il giudice di legittimità non è chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, essendo piuttosto suo compito stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Cassazione penale, sez. 4, 29 gennaio 2007, n. 12255. Per completezza di motivazione, non può farsi a meno di considerare che, anche nel caso di accertamento della veridicità dell'affermazione del CA di avere proceduto personalmente al furto delle due autovetture, la sua responsabilità per il delitto di riciclaggio andava comunque affermata per avere egli proceduto alla sostituzione delle targhe della Fiat UN sottratta allo Schioppa. In giurisprudenza è ormai consolidato il principio per il quale la sostituzione della targa di un'autovettura - che costituisce il più significativo, immediato ed utile dato di collegamento della "res" con il proprietario che ne è stato spogliato - ovvero la manomissione del suo numero di telaio, devono ritenersi operazioni tese ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa della cosa ed integrano, pertanto, il reato di riciclaggio di cui all'art. 648 bis c.p. (Cassazione penale, sez. 2, 11/06/1997, n. 9026). 3.2)- Del tutto infondato è il motivo riguardo alla omessa motivazione sulla insussistenza del reato, ai sensi dell'art. 49 c.p., comma 2, atteso che non si ha reato impossibile, in riferimento alla fattispecie criminosa di riciclaggio, ove sia agevole l'accertamento della provenienza illecita della "res", anche in relazione all'apposizione di targa proveniente da diverso veicolo atteso che, per aversi reato impossibile, l'inidoneità dell'azione dev'essere "ex ante" assoluta e non può desumersi dal mero fatto che il reato sia stato agevolmente scoperto. (Cassazione penale, sez. 2, 13/10/2009, n. 44043). 3.3)-Quanto al motivo sulla violazione dell'art. 648 bis c.p., comma 3, il motivo è infondato poiché il ricorrente trascura di considerare che ai fini della concedibilità dell'attenuante in esame, il riferimento alla pena per il reato presupposto va inteso in concreto, tenendo conto, cioè, anche delle eventuali circostanze aggravanti;
circostanze aggravanti che, in tutta evidenza, nella specie erano quelle del furto aggravato dalla esposizione alla pubblica fede e dallo scasso ovvero dal mezzo fraudolento, reato punibile con pena superiore a cinque anni di reclusione, sicché la Corte di appello ha omesso correttamente di applicare l'attenuante suddetta. (Cassazione penale, sez. n, 11/06/1997, n. 9026). 3.4)-Ugualmente infondato è il motivo sull'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, atteso che la Corte territoriale ha congruamente osservato che l'attenuante non ricorreva, atteso il valore "niente affatto modesto" dei beni riciclati.
Si tratta di una motivazione ineccepibile perché fondata su una valutazione in fatto, non illogica perché conforme alle massime di comune esperienza, atteso che non basta che il danno sia lieve, ma occorre che rivesta il carattere di speciale tenuità e, a tal fine, il relativo apprezzamento va effettuato in relazione ai valore della cosa. (Cassazione penale, sez. 4, 21/04/2010, a 31391). 3.5)-Parimenti infondati appaiono i motivi relativi al trattamento sanzionatorio, atteso che la sentenza impugnata ha fatto uso dei criteri di cui all'art. 133 c.p., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di determinazione della pena, atteso che al riguardo si sono richiamate la personalità dell'imputato ed i suoi precedenti penali. Va ricordato che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello (o quelli) che ritiene prevalente;
e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congniamente motivato. (Cassazione penale, sez. 4, 04 luglio 2006, n. 32290). 3.6)-Segue il rigetto del ricorso atteso che i motivi proposti, pur se non manifestamente inammissibili, risultano infondati per le ragioni sin qui esposte;
ai sensi dell'art. 592 c.p.p., comma 1 e art. 616 c.p.p. il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2012