Sentenza 20 febbraio 2004
Massime • 1
L'obbligo di notificazione dell'atto di impugnazione mediante la consegna di un numero di copie corrispondente al numero dei destinatari dell'atto stesso non sussiste qualora la persona stia in giudizio in nome proprio e al contempo in altra qualità, cosicché, in quest'ultimo caso la notifica è validamente effettuata mediante la consegna di un'unica copia dell'atto al suo effettivo destinatario .(In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile l'appello a fronte della notificazione in unica copia della impugnazione al domiciliatario di una persona fisica, che stava in giudizio in proprio e quale legale rappresentante di una società).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/2004, n. 3411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3411 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. DI NANNI LUgi Francesco - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. TALEVI BE - rel. Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UI CA AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BISSOLATI 76, presso lo studio dell'avvocato GIORDANO TOMMASO SPINELLI, che lo difende anche disgiuntamente da se stesso, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BE BR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. MICHELINI TOCCI 50, presso lo studio dell'avvocato CA VISCONTI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato MARIO JACCHIA, giusta delega in atti;
e contro
GA.MA. SAS;
- intimata -
avverso la sentenza n. 772/00 della Corte d'Appello di BOLOGNA, Sezione 2^ Civile, emessa il 30/05/00 e depositata il 21/06/00 (R.G. 1035/99);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/03 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito l'Avvocato AR VISCONTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RA BR, quale amministratore unico della soc. r.l. Immobiliare GA.MA., proponeva querela, in data 16.4.1992,
contro
LU AR BE. Esponeva che l'assemblea dei condomini dello stabile sito in Bologna, via D'Azeglio n. 15, aveva deliberato il rifacimento di quattro canne fumarie, di cui una di proprietà della società da lei rappresentata, altra di proprietà del LU e le restanti due di proprietà del Collegio di Spagna;
che il LU, durante il corso dei lavori, aveva impedito l'accesso degli operai alle canne ed aveva quindi manomesso le stesse. Il GIP, con provvedimento 10.5.1995, disponeva l'archiviazione degli atti. Con citazione 17.10.1996, LU AR BE conveniva in giudizio, avanti al Pretore di Bologna, la RA, in proprio e nella qualità, per sentirla condannare al pagamento della somma di lire 30 milioni, a titolo di risarcimento del danno subito a causa della presentazione della querela e del successivo procedimento penale. La convenuta si costituiva resistendo alla avversa domanda, che era rigettata con sentenza 9.11.1998. Il LU proponeva appello, che era dichiarato inammissibile dalla Corte di Bologna, con sentenza 21.6.2000. La Corte del merito osservava che la notificazione dell'appello, pur proposto contro la RA in proprio e nella qualità, era stata eseguita mediante la consegna di una sola copia dell'atto al difensore e doveva essere quindi considerata come inesistente, per l'impossibilità di individuarne il destinatario. Di conseguenza, secondo la Corte, dovevasi escludere sia la integrabilità del contraddittorio, sia l'ipotesi della sanatoria per l'avvenuta costituzione della RA. Avverso tale sentenza propone ricorso il LU con unico motivo di gravame. La RA resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di gravame il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 359 e 291 c.p.c. e vizio di motivazione su un punto decisivo, per avere la Corte di Appello dichiarato l'impugnazione inammissibile in conseguenza della consegna di una sola copia dell'atto di gravame al domiciliatario della RA. Osserva che la decisione sul punto pecca di eccessivo formalismo, giacché l'atto indicava ambedue i soggetti destinatari di esso ed era stato consegnato a soggetto deputato a riceverlo e nel luogo ove la notifica doveva essere effettuata. Negava l'ipotesi della inesistenza della notifica, affermandone invece la nullità con conseguente sanabilità a mezzo della rinnovazione. Si riportava al decisum di Cass. SS. UU 10.10.1997 n. 9859.
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni che seguono. La citata sentenza, componendo il contrasto giurisprudenziale sul punto, ha effettivamente ritenuto l'ipotesi della nullità, anziché della inesistenza, della notificazione dell'atto di appello effettuata mediante consegna di un numero di copie inferiore al numero dei destinatari. Tuttavia il caso di specie, contraddistinto dalla medesimezza nella stessa persona dei due destinatari dell'atto, essendo la RA in giudizio quale persona fisica e quale rappresentante legale della soc. Immobiliare GA.MA., deve essere regolata secondo l'interpretazione normativa affermata da Cass. n. 3205/95, Cass. n. 9726/96 ed altre (vedi Cass. 3104/75; Cass. n. 256/82; Cass. n. 4529/01; Cass. n. 13115/95). Secondo quanto ritenuto con le predette sentenze, il principio della notificazione dell'atto di impugnazione mediante la consegna di un numero di copie di esso corrispondente al numero dei destinatari non sussiste allorché una persona stia in giudizio in nome proprio e, nel contempo, in altra qualità. Cosicché la notifica in questione non è inesistente e neanche nulla, ma deve essere considerata valida, con conseguente obbligo del giudice dell'appello di decidere nel merito.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese alla Corte di Appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2004