Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/2004, n. 3411
CASS
Sentenza 20 febbraio 2004

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L'obbligo di notificazione dell'atto di impugnazione mediante la consegna di un numero di copie corrispondente al numero dei destinatari dell'atto stesso non sussiste qualora la persona stia in giudizio in nome proprio e al contempo in altra qualità, cosicché, in quest'ultimo caso la notifica è validamente effettuata mediante la consegna di un'unica copia dell'atto al suo effettivo destinatario .(In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile l'appello a fronte della notificazione in unica copia della impugnazione al domiciliatario di una persona fisica, che stava in giudizio in proprio e quale legale rappresentante di una società).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/2004, n. 3411
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3411
    Data del deposito : 20 febbraio 2004

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