Sentenza 9 maggio 2012
Massime • 1
Il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione in relazione all'elemento materiale, che si caratterizza nel primo per l'idoneità della condotta ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, e in relazione all'elemento soggettivo, che consiste nel primo nel dolo generico, mentre nella ricettazione fa riferimento al dolo specifico dello scopo di lucro. (La S.C. ha ritenuto la sussistenza del delitto di ricettazione anzichè quello di riciclaggio, in una fattispecie nella quale agli imputati era contestato di avere formato ed usato documenti di identità falsi recanti le generalità dei beneficiari di assegni ricettati, poiché la condotta non era idonea ad impedire l'individuazione del reato presupposto - dal momento che la provenienza furtiva dell'assegno era comunque ricavabile del numero di serie dello stesso - ma era finalizzata soltanto alla riscossione di titoli).
Commentari • 6
- 1. Art. 648 bis c.p. Riciclaggiohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita …
Leggi di più… - 2. Autoriciclaggiohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Il reato di autoriciclaggio, introdotto in Italia nel 2014 con la legge 15 dicembre 2014, n. 186, rappresenta una risposta decisa all'evoluzione delle pratiche finanziarie illecite e alla crescente sofisticazione dei mezzi utilizzati per "ripulire" i proventi di attività delittuose. Secondo i dati della Guardia di Finanza, solo nel 2023 sono state aperte circa 2.500 indagini relative a reati di riciclaggio e autoriciclaggio, con un aumento significativo rispetto agli anni precedenti. Questo dato dimostra quanto il fenomeno sia diffuso, soprattutto in settori come il traffico di droga, la corruzione, l'evasione fiscale e la criminalità organizzata, che spesso si servono di complessi …
Leggi di più… - 3. Riciclaggio: legittima la confisca dell'intero complesso aziendaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima In tema di riciclaggio, è legittima la confisca ai sensi dell' art. 648-quater c.p. dell'intero complesso aziendale di una società, qualora sia riscontrabile una inestricabile commistione e contaminazione tra attività lecite ed illecite svolte dalla società che non può non ripercuotersi a danno dell'imputato titolare della stessa (Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 24/04/2019, pronunziando sulle impugnazioni avverso la …
Leggi di più… - 4. Riciclaggio: legittima la confisca per intero del prezzo accertato anche per un solo concorrenteAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima In caso di concorso di persone nel medesimo reato, è legittima la confisca per equivalente, di cui all' art. 648-quater c.p. , disposta per l'intera entità del prezzo o profitto accertato nei confronti anche di un solo concorrente, indipendentemente dalla quota personalmente percepita, in quanto il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente e, quindi, solidarietà nella pena e nelle misure a carattere sanzionatorio, quale la confisca per equivalente (Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi …
Leggi di più… - 5. Versare denaro nero in banca è riciclaggio (Cas. pen.. 19746/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Svolgimento del processo Con sentenza del 29.10.2009, il Gup presso il Tribunale di Forlì dichiarò, a seguito di rito abbreviato, B.L. responsabile del reato di riciclaggio di cui all'art. 648 bis c.p. per aver compiuto operazioni tali da ostacolare l'identificazione della provenienza e trasferito (e subito dopo prelevato) somme di danaro (pari a L. 1.303.404.000) provenienti dal delitto di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione, di occultamento e distruzione di documenti contabili ex artt. 4, 5, e 10 D.Lvo n.74/2000 e di appropriazione indebita aggravata, su conti riferibili a lui e ai figli, provenienti da una società inesistente che fungeva da società cartiera, poiché priva …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/05/2012, n. 35828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35828 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2012 |
Testo completo
V 358 358 28 / 1 2 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Udienza pubblica: Composta dagli Ill.mi sig.ri magistrati: 9 maggio 2012 Sentenza n.:M31/31/0 - dott. Piercamillo Davigo Presidente Consigliere dott. Domenico Gentile Reg. gen. n.: 20934/2011 Consigliere - dott. Ugo De Crescienzo Consigliere - dott. Giovanni Diotallevi Consigliere relatore - dott. Cosimo D'Arrigo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IO CO, nata a [...] il [...]; - NO IE, nato a [...] il [...]; - IN EN, nato a [...] il [...]; CU PP, nato a [...] il [...]; - VI RO, nato a [...] il [...]; AR BE, nato a [...] il [...]; - RI NN, nata a [...] il [...]; # RI TO, nato a [...] il [...]; SO TA, nata a [...] 1'8 luglio 1985; - avverso la sentenza n. 5459 emessa in data 27 settembre 2010 dalla Corte d'appello di Napoli. Sentita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere dott. Cosimo D'Arrigo; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni D'Angelo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorsi proposti da RI NN e AR BE;
il rigetto di tutti gli altri ricorsi;
sentito l'avv. EN Strazzuto, difensore ELimputato Agliano, SO CU, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi proposti dai suoi assistiti;
RITENUTO IN FATTO 1. In data 27 settembre 2010 27 settembre 2010 la Corte d'appello di Napoli ha integralmente confermato la sentenza del g.u.p. del tribunale parteno- peo di condanna di NN RI, BE AR, CO IO, Vin- 1 cenzo IN, RO VI, IE NO, TA SO, PP Cu- tarelli e TO RI che, in concorso con altri due coimputati oggi non ricorrenti, erano accusati di aver costituito un'associazione a delinquere finalizza- ta a commettere più delitti di ricettazione, riciclaggio, falsificazione e uso di atti falsi e di aver commesso numerosi reati-fine, prevalentemente aventi ad oggetto assegni ed altri titoli bancari. Contro tale sentenza hanno proposto ricorso i menzionati imputati, tutti separatamente tranne CO IO e EN IN, che hanno pro- posto congiuntamente un unico ricorso.
2. NN RI si duole del difetto di motivazione, perché il giudice di appello avrebbe solamente richiamato per relationem la sentenza di primo gra- do, senza fornire alcun riscontro alle argomentazioni difensive prospettate con l'atto di appello. Inoltre, deduce che non sarebbe stata raggiunta la prova in or- dine all'elemento soggettivo della condotta a lei contestata.
3. BE AR censura la motivazione della sentenza di secondo gra- do, nella parte in cui ha ritenuto la sua partecipazione all'associazione a delin- quere individuando un apporto materiale (il procacciamento di titoli destinati a negoziazioni fraudolente) che non emerge dalla contestazione dei singoli reati fl- ne;
e nella parte in cui omette ogni accertamento in ordine al dolo associativo, desumendolo semplicemente dall'aver concorso con altri coimputati nella com- missione di singoli reati fine, peraltro risalenti solamente ai primi mesi di opera- tività ELassociazione e senza considerare che il legame con l'NO dipendeva dal rapporto sentimentale fra la nipote di costui ed il ricorrente.
4. CO IO e EN IN propongono ricorso congiun- tamente mediante il comune difensore, deducendo quale unico motivo - - l'erronea applicazione degli artt. 648 e 648-bis cod. pen. In particolare sosten- gono che le manomissioni, alterazioni o falsificazioni del titolo dovrebbero ri- guardare l'identificazione del titolo medesimo e non gli altri elementi che occor- rono per portarlo all'incasso. In questa seconda ipotesi, infatti, ricorrerebbe il de- litto di ricettazione anziché quello di riciclaggio. La doglianza è formulata dal comune difensore per entrambi gli imputati. Ma occorre precisare che il IN è stato assolto in primo grado dall'accusa di riciclaggio per non per commesso il fatto e che la sentenza non è stata appellata dal P.M.
5. Anche RO VI si duole ELerronea applicazione degli artt. 648 e 648-bis cod. pen. sostenendo che nella specie ricorra il delitto di ricettazione in luogo di quello di riciclaggio. Denuncia, inoltre, il vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, che invece gli sarebbero dovute essere 2 concesse in considerazione della scarsa gravità della condotta e della confessione resa.
6. IE NO ha proposto un primo ricorso in cui deduce cinque motivi di censura. Successivamente ha depositato un secondo ricorso - sostanzialmente avente valore di motivi aggiunti in cui illustra altre tre censure, che però si so- - vrappongono, almeno in parte, con le doglianze già esposte nel primo atto. Complessivamente egli si duole ELerronea applicazione degli artt. 416, 648 e 624 cod. pen.; ELillogicità e della mancanza della motivazione;
ELerronea ap- plicazione ELart. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992. 7. I ricorsi proposti autonomamente, ma tutti per il ministero del mede- simo difensore, da TA SO e PP CU hanno contenuto ana- logo al primo ricorso ELNO, sicché si rinvia a quanto già illustrato.
8. Infine, propone ricorso anche TO RI, deducendo la man- cata assunzione di una prova decisiva, l'inosservanza della legge penale, il vizio di motivazione della sentenza impugnata e l'inosservanza di norme processuali. CONSIDERATO IN DIRITTO 9. I ricorsi proposti da CO IO, IE NO, EN AS NO, PP CU, RO VI, TO RI e TA Som- ma sono fondati limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto loro ascritto in termini di riciclaggio, che invece integra gli estremi dei delitti di ricettazione e di truffa;
per il resto sono infondati e devono essere rigettati. I ricorsi proposti da BE AR e NN RI sono manifesta- mente infondati e devono essere dichiarati inammissibili. 10. Partendo dall'esame della questione ritenuta fondata, va chiarito quanto segue. I ricorrenti IO, NO, IN, CU, VI, RI (Salvato- re) e SO sostengono, in sostanza con comunità di accenti, che la falsifica- zione di un titolo bancario finalizzata all'incasso costituisca una condotta assorbi- ta entro il delitto di ricettazione in quanto finalizzata a porre a profitto quanto illecitamente ricevuto - anziché ascrivibile alla più grave fattispecie delittuosa del riciclaggio, di cui difetterebbe il quid pluris qualificante consistente nel fine di na- scondere l'origine illecita del bene. Ritiene la Corte che il rilievo è fondato e che i reati da attribuire agli im- putati siano quelli di ricettazione e di truffa, oltre ai falsi contestati, e non quello di riciclaggio. Il delitto di riciclaggio si distingue strutturalmente da quello di ricettazione sulla base degli elementi strutturali, quali l'elemento soggettivo, che fa riferi- mento al dolo specifico dello scopo di lucro nella ricettazione e al dolo generico 3 A : nel delitto di riciclaggio, e nell'elemento materiale, e in particolare nella idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, che è elemento carat- terizzante le condotte previste dall'art. 648 bis cod. pen. (Sez. 2, Sentenza n. 13448 del 23/02/2005 - Rv. 231053) Pertanto, qualora il soggetto agente ponga in essere una condotta non idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, il fatto non costi- tuisce riciclaggio e ricade concorrendone le condizioni soggettive nella più - - ampia fattispecie della ricettazione. Nella specie agli imputati è contestato di aver formato ed usato documen- ti di identità falsi recanti le generalità dei beneficiari degli assegni ricettati. La condotta non era idonea ad esercitare una funzione decettiva rispetto all'individuazione del reato presupposto, dal momento che la provenienza furtiva ELassegno sarebbe stata comunque agevolmente ricavabile dal numero seriale dello stesso. L'uso dei falsi documenti d'identità serviva solo per porre a profitto la ricettazione mediante la riscossione dei titoli. La particolarità della fattispecie, relativa a beni sostitutivi del denaro con- tante, porta dunque ad escludere la sussistenza del reato di riciclaggio. Infatti, nell'ipotesi in cui oggetto del reato sia il denaro contante, stante la fungibilità del bene, non può dubitarsi che il deposito in banca di denaro "sporco" realizzi au- tomaticamente la sostituzione di esso, essendo la banca obbligata a restituire il tantundem. Non altrettanto può automaticamente dirsi per l'attività propedeutica al cambio o alla monetizzazione di assegni di provenienza illecita, in quanto la verifica dei titoli viene comunque tempestivamente operata dall'istituto bancario. L'assenza di una condotta idonea ad ostacolare l'accertamento della reale origine delittuosa dei titoli, ma piuttosto rivolta a trarre profitto dalla illecita ne- goziazione degli stessi, determina la riconduzione dei fatti in oggetto nell'alveo dei delitti di cui agli artt. 648 e 640 cod. pen. In considerazione della diversa qualificazione giuridica dei fatti attribuiti ai ricorrenti sopra menzionati, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli, tranne che per il IN (per il quale la sentenza deve essere annullata senza rinvio, trattandosi solo del- la di versa qualificazione giuridica di un fatto per il quale egli è stato comunque già assolto in primo grado). 11. Questione comune a quasi tutti i ricorsi riguarda il vizio di motivazio- ne della sentenza, ritenuta illogica e contraddittoria ed in alcuni casi del tutto ca- rente. Tali doglianze, attinenti al merito della decisione, non danno luogo a cen- sure che possano trovare ingresso nel giudizio di legittimità. 4 Questa Corte ha ripetutamente affermato che ricorre il vizio di motivazio- ne illogica o contraddittoria solo quando emergono elementi di illogicità o con- traddizioni di tale macroscopica evidenza da rivelare una totale estraneità fra le argomentazioni adottate e la soluzione decisionale (Cass. 25 maggio 1995, n. 3262). In altri termini, occorre che il giudice abbia omesso del tutto di prendere in considerazione il punto sottoposto alla sua analisi, talché la motivazione adot- tata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del di- scorso argomentativo su cui la decisione è fondata e non contenga gli specifici elementi esplicativi delle ragioni che possono aver indotto a disattendere le criti- che pertinenti dedotte dalle parti (Cass. 15 novembre 1996, n. 10456). Tali conclusioni restano ferme pur dopo la legge n. 46 del 2000 che, inno- vando sul punto l'art. 606 lett. e) c.p.p., consente di denunciare i vizi di motiva- zione con riferimento ad "altri atti del processo". Alla Corte di cassazione resta E. comunque preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di rico- struzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motiva- zione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresenta- re e spiegare l'iter logico seguito (ex plurimis: Cass. 1° ottobre 2008 n. 38803). Quindi, anche dopo la novella, non hanno rilevanza le censure che si limi- tano ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, dal momento che il sindacato della Corte di cassazione si risolve pur sempre in un giudizio di legittimità e la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione non può essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite. La Corte, infatti, non deve accertare se la decisione di merito propone la migliore ricostru- zione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v. Cass. 3 ottobre 2006, n. 36546; Cass. 10 luglio 2007, n. 35683; Cass. 11 gennaio 2007, n. 7380). La motivazione è invece mancante non solo nel caso della sua totale as- senza, ma anche quando le argomentazioni addotte dal giudice a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate dall'interessato con i motivi d'appello e dotate del requisito della decisività (Cass. 17 giugno 2009, n. 35918). Nessuno di tali vizi ricorre nel caso di specie, dal momento che il giudice di appello ha esposto un ragionamento argomentativo coerente, completo e pri- vo di discontinuità logiche. 5 : 12. Affrontate in modo unitario le censure comuni a quasi tutti i ricorren- ti, conviene ora esaminare le singole posizioni processuali, limitatamente ai pro- fili ulteriori che caratterizzano ciascuna di esse. Il ricorso di NN RI deve essere dichiarato inammissibile, in quanto difetta di requisiti di specificità prescritti dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett. c) cod. proc. pen. Dell'inesistenza del vizio di motivazione c'è già detto, ma giova aggiunge- re che il ricorso ELimputata non contiene alcun rilievo dialettico rispetto alla sentenza impugnata. La RI si limita ad affermare che il giudice di secondo grado avrebbe omesso di riscontrare le argomentazioni difensive prospettate con l'atto di appello;
ma omette del tutto di chiarire quale sarebbero tali argomenti difensivi rimasti inevasi. Anche la censura relativa all'assenza di dolo è oltremodo generica, risolvendosi in una affermazione apodittica e priva di appigli oggettivi. 13. Anche il ricorso proposto da BE AR merita analoga sorte. La partecipazione ELimputato all'associazione per delinquere è motivata dalla corte territoriale mediante il rinvio alle «ampie ammissioni di responsabilità rese dal AR che ha riconosciuto la sua partecipazione ai fatti contestati sub 22, 23, 24, 25 e 26 di rubrica, perpetrati in concorso con i fratelli NN e AR RI. Nonostante la data di commissione dei fatti in contestazione sia quella del settembre e ottobre, la stabilità della relazione esistente fra AR e NO EN è attestata da ulteriori precedenti conversazioni, dalle quali emerge che il prevenuto non si limitava ad approvvigionarsi dal secondo dei titoli destinati al- le fraudolenti negoziazioni, ma a sua volta procurava titoli all'organizzazione, av- valendosi di infedeli dipendenti postali (cov. n. 117 del 1.8.2007, intercettata sull'utenza ELNO); procedeva alle riscossioni fraudolente dei titoli per conto ELNO, costantemente informandolo sull'esito delle operazioni (conv. n. 108 del 27.7.2007 e n. 426 del 13.8.2007); concorreva nelle falsificazioni material- mente eseguite da Di ON EN (conv. n. 1759 e n. 1777, rispettivamente del 14 e 15 settembre 2007, intercettate sull'utenza in uso al AR)». A fronte di una attenta ricostruzione degli dati processuali da cui desume- re l'esistenza di uno stabile rapporto di affiliazione fra il AR e l'associazione per delinquere costituita dagli altri imputati, il ricorso si limita a proporre una let- tura alternativa degli elementi di fatto emersi nel corso EListruttoria e, pertan- to, contiene doglianze attinenti al merito della decisione, che non privano di logi- cità la versione dei fatti preferita dal giudici di merito e non danno luogo a cen- sure che possano trovare ingresso nel giudizio di legittimità. 14. CO IO e EN IN non prospettano questioni ul- teriori rispetto a quella - già dichiarata fondata relativa alla qualificazione giu- 6 ridica dei fatti relativi alla negoziazione degli assegni. I loro ricorsi sono quindi interamente fondati. 15. RO VI, invece, si duole pure del diniego delle attenuanti ge- neriche, sul quale i giudici di merito non avrebbero adeguatamente motivato, sottacendo il significato meritorio della confessione resa e del scarsa gravità della sua condotta. In concreto, la corte d'appello ha rimarcato, quali motivi ostativi al rico- noscimento delle attenuanti generiche, la gravità dei fatti addebitati, la reitera- zione delle condotte delittuose, la professionalità dimostrata nel commettere i delitti oggetto di giudizio, la determinazione criminale particolarmente intensa e volitiva. Si tratta, per il vero, di un giudizio generico ed indifferenziato che i giu- dici di merito formulano indistintamente per tutti gli imputati che avevano chie- sto di accedere alle attenuanti generiche. Ma non di ciò si duole lo VI, bensì della sottovalutazione di elementi fattuali che, a suo dire, avrebbero dovuto mili- tare a suo favore. Si tratta, quindi, di un apprezzamento di merito esula dall'ambito del va- glio consentito a questa Corte. Infatti, la sussistenza di circostanze attenuanti ri- levanti ai fini ELart. 62-bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della : propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contradditto- ria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezza- mento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse ELimputato (Cass. 24 settembre 2008, n. 42688). 16. IE NO ha proposto due ricorsi, l'uno datato 18/2/2011 e l'altro 24/2/2011. Con il primo ricorso l'imputato si duole ELerronea applicazione degli artt. 416, 648 e 624 cod. pen., nonché ELillogicità e della mancanza della motiva- zione. Limitatamente alla qualificazione giuridica ELattività di ricettazione degli assegni, la sua censura è fondata e deve essere accolta nei termini illustrati sub 10. Per il resto, le censure sono infondate e devono essere rigettate. Sebbene l'imputato denunci, in relazione agli artt. 416 e 624 cod. pen., il vizio di cui all'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., le sue censure riguardano in realtà solo la corretta individuazione degli elementi fattuali costitutivi delle fattispecie crimino- se e quindi finiscono per essere interamente assorbiti dalla denuncia di insuffi- ciente motivazione, da cui non si distinguono neppure dal punto di vista espositi- vo (infatti, tutti i vizi denunciati sono illustrati nell'ambito di una unica, generica 7 ed indistinta esposizione). Vale, a questo punto, quanto osservato al par. 11 in tema di vizio di motivazione. La motivazione offerta dalla corte territoriale in ordine alla sussistenza dei reati non è né illogica, né contraddittoria e si sottrae a censure di legittimità, non competendo a questa Corte sostituirsi a valutazioni di merito riservate ai giudici dei primi gradi di giudizio. In particolare, l'imputato si duole della carenza di motivazione in ordine alla sussistenza ELassociazione a delinquere, osservando al riguardo che la cor- te territoriale avrebbe indebitamente conferito valenza decisiva al contenuto di alcune conversazioni telefoniche, dalle quali però si evincerebbe l'intesa a com- mettere un reato, non già l'accordo programmatico fra i sodali;
ed avrebbe inve- ce omesso di considerare una molteplicità di circostanze di fatto per le quali si sarebbe dovuto pervenire a diversi risultati. L'NO prospetta quindi una lettura alternativa delle risultanze proces- suali, che tuttavia non priva di coerenza e logicità quella - diversa - fatta propria dalla corte d'appello. 17. In data 24/2/2011 il medesimo NO depositato un secondo ricorso sostanzialmente avente valore di motivi aggiunti - in cui illustra altre tre cen- sure, che però si sovrappongono, almeno in parte, con le doglianze già esposte nel primo atto. Anche i pochi elementi di discontinuità fra i due atti (ad esempio, le censure relative all'erronea applicazione ELart. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992) riguardano esclusivamente il merito della decisione e sono infondati. Valga al ri- guardo quanto testé osservato circa l'insindacabilità, da parte di questa Corte, dei giudizi di merito che non sia afflitti da specifici vizi di manifesta illogicità o di contraddittorietà. 18. Per i ricorsi proposti da TA SO e PP CU val- gono le identiche considerazioni svolte sub 16 in relazione al ricorso proposto dall'NO in data 18/2/2011. I tre atti, redatti tutti col ministero del medesimo difensore, sono infatti di tenore testuale pressoché identico e nessuno di essi in- troduce apprezzabili elementi di novità. Pertanto, così come si è già visto per l'NO, anche i ricorsi della SO e del Curatelli sono infondati, tranne che per la questione della qualificazione giuridica della ricezione e negoziazione degli assegni. 19. TO RI si duole, anzitutto, della mancata assunzione di una prova decisiva, costituita dall'escussione di tale RO Cangiano. Osserva, in particolare, che la principale prova a suo carico sarebbe co- stituita da una telefonata intercettata in data 1/10/2007 fra il coimputato (non ricorrente) PP LA e tale "Totore". Gli inquirenti hanno identificato 8 : l'interlocutore del LA in persona del ricorrente in quanto l'utenza telefonica fissa 0814615584 usata nella conversazione corrispondeva al suo indirizzo (via Londra n. 4), senza però considerare che quel numero civico indica un grande complesso edilizio in cui abitano circa 200 famiglie e che l'effettivo intestatario della linea telefonica era il menzionato RO Cangiano, non convivente con il RI né coinvolto nell'indagine. Da ciò l'esigenza di escutere il Cangiano, da valutarsi unitariamente alla scarsa valenza indiziaria degli altri elementi a suo carico. Altra prova indebitamente omessa sarebbe costituita dall'escussione te- stimoniale ELimpiegato ELufficio postale di Arzano, tale Corrado IA, che avrebbe riconosciuto il RI solo sulla base della visione di una fotocopia del suo documento di identità e quindi in condizioni di attendibilità molto dubbie. Inoltre, il RI indica come decisivo anche l'interrogatorio del coim- putato LA. La doglianza è infondata, per la tranciante considerazione che il giudizio è stato definitivo con rito abbreviato non condizionato (non risulta, né è stato neanche solamente dedotto dal ricorrente, che la scelta del rito fosse subordina- ta all'assunzione delle prove oggi richieste, ai sensi ELart. 438, comma 5, cod. proc. pen.). Ed infatti, non dà luogo a vizio della sentenza deducibile con il ricorso per cassazione per mancata assunzione di una prova decisiva il mancato accoglimen- to nel corso del giudizio abbreviato non condizionato, della sollecitazione ELimputato all'esercizio dei poteri giudiziali officiosi in tema di prova (Sez. 6, 8/3/2011, n. 15086 - Rv. 249910; Sez. 5, 7/12/2005, n. 5931 - Rv. 233845). Tale rilievo è assorbente rispetto a tutte le critiche mosse dal RI alla sentenza di appello in ordine al giudizio circa la decisività o meno delle prove richieste. 20. Il RI formula una seconda censura, strettamente collegata dal punto di vista logico alla prima, e dedotta sub specie di vizio di motivazione, er- ronea applicazione della legge penale e inosservanza delle norme processuali. Egli sostiene, in sostanza, che doveva essere assolto, in considerazione degli incerti riscontri circa la sua identificazione con quel tale "Totore", interlocu- tore del coimputato LA. Prospetta il dubbio che, anzi, sia stato proprio il LA a presentare all'incasso presso l'ufficio postale di Arzano gli assegni ri- cettati, dal momento che i due hanno fattezze somatiche simili e che il coimputa- to porta gli occhiali, il che sembra coincidere con l'identificazione personale effet- tuata dal IA. È di tutta evidenza che, al di là della veste giuridica fornita dal RI 9 ai propri motivi di ricorso, si tratta esclusivamente di censure che investono la motivazione. Del resto, in ricorso neppure si dice quali sarebbero le norme di di- ritto sostanziale o processuale violate, oltre quelle relative alla questione (già esaminata) della mancata assunzione della prova che l'imputato pretendeva qua- lificare come decisiva. Ciò posto, si deve osservare che, venendo al punto, la sentenza impugna- ta valorizza a carico del RI i seguenti argomenti: la moglie del RI, tale EN GN, è intestataria ELutenza telefonica mobile n. 3382444324; in data 29/9/2007 il LA telefonava a tale utenza e parlava con il menzionato "Totore", invitandolo a «preparare il tutto...>> ; in data 1/10/2007 il LA, su sollecitazione del coimputato NO, te- lefonava nuovamente alla predetta utenza mobile per concordare un ap- puntamento con "Totore", il quale chiedeva se doveva portare con sé "En- zina"; in pari data, nel pomeriggio, il LA riceveva una telefonata da "Toto- - re" dall'utenza telefonica fissa n. 0814615584, intestata a RO Can- giano, residente allo stesso indirizzo civico del RI;
in data 2/10/2007 la GN provava a incassare un assegno contraf- fatto presso l'ufficio postale di Arzano, operazione non riuscita per una difformità fra il cognome risultante sull'assegno e quello del documento (Campagnia/GN); la donna veniva identificata e denunciata a piede libero dai Carabinieri;
l'impiegato ELufficio postale precisava che la donna era accompagnata -> da un uomo che riconosceva fotograficamente in persona del RI. Sulla base di tali argomenti la corte d'appello è pervenuta alla conclusione della certa identificazione del "Totore" di cui alle conversazioni telefoniche con TO RI, data la manifesta coincidenza di tutti gli elementi probatori a suo carico. Tale ragionamento è del tutto immune da vizi di legittimità, non potendo- sene predicare né la contraddittorietà né la manifesta illogicità. Consegue che la prospettazione articolata dall'imputato si risolve in una lettura alternativa delle risultanze processuali, come tale irrilevante in questa sede. Si rinvia a quanto già osservato al riguardo sub 11. 21. In conclusione, i ricorsi proposti da CO IO, IE NO, EN IN, PP CU, RO VI, TO RI e TA SO sono fondati limitatamente alla qualificazione giuridica dei fatti contestati sub specie di delitti di riciclaggio, che invece devono essere ricon- 10 £ dotti alle fattispecie della ricettazione e della truffa (consumata o tentata, a se- conda dei casi). Per il resto, i ricorsi ELNO, del CU, dello VI, del RI e della SO sono infondati e devono essere rigettati. L'IO ed il IN, invece, non prospettano altre questioni diverse da quella accolta. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata, ma limitatamente al- la questione della qualificazione giuridica dei fatti, come sopra meglio chiarita. Pertanto, va dichiarata come irrevocabile l'affermazione della responsabilità pe- nale contenuta nella sentenza di appello in ordine a tutti gli altri reati in conte- stazione. Va peraltro precisato che l'annullamento deve essere disposto con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per il prosieguo, fuorché per il Ca- saNO. Per costui infatti la sentenza va annullata in parte qua senza rinvio, in quanto egli è già stato assolto in primo grado per non aver commesso il fatto, benché diversamente qualificato;
l'annullamento riguarda quindi solo la qualifica- zione giuridica del fatto da cui è stato assolto. Tuttavia, per mero errore materia- le, nel dispositivo letto in udienza (di seguito testualmente trascritto) è stato di- sposto l'annullamento con rinvio per tutti i ricorrenti sopra menzionati, compreso il IN;
consegue che dovrà successivamente procedersi ad emendare l'errore. Tutti detti imputati vanno esenti dal pagamento delle spese processuali, dal momento che i loro ricorsi sono in tutto o in parte - fondati. Diversa conclusione vale per i ricorsi proposti da BE AR e NN RI, manifestamente infondati in toto e quindi inammissibili. Ai sensi A ELart. 616 cod. proc. pen., i predetti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determina- zione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 1.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P. Q. M.
annulla la sentenza impugnata nei confronti di IO CO, NO IE, IN EN, CU PP, VI RO, RI TO e SO TA, limitatamente ai delitti di riciclaggio loro rispettivamente ascritti, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giu- dizio sul punto. Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti e dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità per i residui reati. Dichiara inammissibili i ricorsi di AR BE e RI NN e con- danna i due predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al 11 E versamento della somma di € 1.000,00 alla Così deciso in Roma, nella camera di Il Consigliere est. (dott. Cosimo D'Arrigo) 12 cassa delle ammende. consiglio del 9 maggio 2012. Il Presidente (dott. Piercamillo Davigo) DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 19 SET 2012 805 Claudia Pianelli