Sentenza 24 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/01/2003, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2003 |
Testo completo
O L L O B È 2 E 9 N 6 O I ° Z n A R T 1 S 8 I 9 ) G ! 1 c i e v r i REPUBBLICA ITALIANA b C m E i e T s c N i e IN NOME DEL POPOLO ITALIANO U E a ( g S E g e L LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 0 1 1 31 / 03 Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE UST ( 1 Composta dagli Presidente Dott. Antonio R.G.N. 9016/00 ---- COLARUSSO Consigliere- Cron.2524. Dott. Vincenzo Rel. Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA Rep. CIOFFI Consigliere Dott. Carlo Ud.31/10/02 --- FRANCESCO 94010 Consigliere Dott. Umberto GOLDON T -- ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE CIVITELLA ALFEDENA, in persona del Sindaco in --. carica MASSIMI Giancarlo, domiciliato in ROMA P.ZZA .. CORTE di CASSAZIONE, difeso CAVOUR, presso la dall'avvocato RODOLFO LUDOVICI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ENTE AUTONOMO PARCO NAZ. ABRUZZO in persona del Presidente pro tempore PRATESI FULCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTI PARIOLI 12, presso lo studio dell'avvocato GREGORIO IANNOTTA, che 10 2002 difende, giusta delega in atti;
controricorrente 1409 -7- avverso ia sentenza n. 6/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 11/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/10/02 dal Consigliere Dott. Roberto -- - Michele TRIOLA;
udito 1'Avvocato IANNOTTA Gregario, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per inammissibilità del ricorso in via principale, in subordine rigetto. İ.._ -2- Svolgimento del processo Con ricorso in data 6 novembre 1996 indirizzato al Commissario per 11 riordinamento degli usi civici in Abruzzo, il sindaco di EL Aitedena deduceva che dalla stagione invernale 1983, d'accordo con 1' Ente Farco Nazionale d'Abruzzo, aveva deliberato di non esercitire l'uso civico di legnatico nell'area sita all'interno del parco, dietro versamento, da parte di quest'ultimo, di un indennizza che aveva consentito, in aggiunta ai contributi versati dai cittadini, di soddisfare le esigenze della popolazione, alla quale era stato fornito il quantitativo di 40 quintali di legna da riscaldamento per ciascun nucleo familiare. Tale incennizzo era stato immolivatamente sospeso negli anni 1995 e 1996, inducendo il consiglio comunale ad adcitare la delibera 12 luglio 1996, con la quale era stato deciso di ripristinare l'esercizio del diritto di legnatico. L'Ente Parco Nazionale negato la richiestad'Abruzzo, però, avova autorizzazione al taglio, richiamando la necessità di risolvere la questione "nel quacro degli accordi complessivi a suo tempo proposti". Sulla base di tali premesse il sindaco chiedeva al nei confronti Commissario di intervenire 3 del 'autorità forestale affinché quest'ultima avviasse le procedure di "martellata" a presindere dalla autorizzazione dell'Ente Parco. Il Commissario concedeva la zichiesta autorizzazione, ai sensi dell'art. 76 r.d. 332/1928, disponendo quindi la comparizione delle parti per l'introduzione del giudizio contenzioso, ncl COIBO del quale confermava il decreto emesso inaudita altera parte. L'Ente Parco resisteva alla domanda. Con sentenza 11 data -5 dicembre 1997 il Commissario dichiarava: 1) che i demani civici del Comune di EL AL erano soggetti aj dcidiritti di uso civico della collettività naturali del luogo e che, relativamente alle zone boschive, erano soggetti al diritto di legnatico;
2) che la legge 1766/1927 ed il r.d. 332/1928, in materia di usi civil, costituivano leggi speciali rispetto alla normativa de_ parco nazionale e dovevano essere "dal medesimo rispettati"; 3) che 1'Ente Parco non poteva ostacolare l'esercizio di tali diritti se non mediante la loro sostituzione con l'indennità prevista dagli arll. 8 e 9 del r.d. 17 settembre 1923 n. 2124 (che aveva regolato le competenze ed i poteri di tale ente); 4) che l'Ente 4 Parco era tenuto al delpagamento corrispettivo a i per 1' anгo 1995 e per i dovuto successivi. J.' Ente Parco Nazionale d'Abruzzo proponeva reclamo, che veniva accolto dalla Corte di appello di Roma con sentenza in data 11 marzo 2000. giudici di secondo grado ritenevano che infondatamente i1 Comune di EL AL eccepiva la inammissibilità della impugnazione sul presupposto che, дon essendo controversa l'esistenza di usi civici, la causa non era compresa tra quelle per le quali era previsto il reclamo ai sensi dell'art. 32, primo comma, 1. 1927 n. 1766. 1 Comune di EL AL, infatti, si era doluto del fatto che l'Ente Parco aveva contestato, se non nella sua astratta esistenza, nelle concrete modalità ed in ordine ai limiti con i quali esso esercitato, il diritto di legra icopoteva essere esistente a favore dei cittadini. La decisione impugnata aveva, pertanto, deciso una questione attirente alla estensione del diritto di legnatico, con conseguente applicabilità dell'art. 32, cit. whe Nel merito la Corte di appello di Roma riteneva 5 taglio degli alberi non accompagna dal del corrispondente contestuale r'conoscimento Indennizzo previsto dagli art. 9 e 10 del r.d. 1923 1. 2124 non comportava il riespanceral in ferma libera del d' rit.Lo ci legnatico da part.e dei cittadini di EL Allocena. Ricorre per cassazione, con due motivi, illustrati da memoria, 11 Comune di EL Alfodena. Kesiste соп controricorso l'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo. Motivi della decisione 11 ricorso va dichiaralo inammissibile, in quanto non risulta che il Sindaco del Comune di EL AL sia statão autorizzato a proporre 10 stesso. Ne conseque 1 a condanna del Compre di EL AL al pagamento dello spese del giudizio di Legit imità, che si liqu'dano come da dispositive.
P.Q.M.
dichiara inammissibile i ricorso;
l Corte e condanna ïò Comune di EL AL a' pgamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 10,00 r c_tre € 2.000,00 per oncrari. Roma, 31 ottobre 2002 6 Balet Th Alamo Valla ESENTS ALGISTRAZIONE E BOLLO Legge dicembre 1981 n° 692 (Usi Civici) ALCANCELLIERE 01 Paolo Talarico 10 C 200 DEPOSITATOR "4" GETT. 2003 Roma CLEANCELLIERE CH