Cass. civ., sez. III, sentenza 21/04/2016, n. 8037
CASS
Sentenza 21 aprile 2016

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La sofferenza provata dal convivente "more uxorio", in conseguenza dell'uccisione del figlio unilaterale del partner, è un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se sia dedotto e dimostrato che tra la vittima e l'attore sussistesse un rapporto familiare di fatto, il quale non si esaurisce nella mera convivenza, ma consiste in una relazione affettiva stabile, duratura, risalente e sotto ogni aspetto coincidente con quella naturalmente scaturente dalla filiazione.

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    L'ingresso del danno da perdita di congiunto nel panorama giurisprudenziale non è stato lineare, bensì tortuoso ed è stato assai osteggiato anche dalla Corte Costituzionale[1]. In origine era conosciuto come danno riflesso o “da rimbalzo” ed il pregiudizio derivante dalla perdita del rapporto parentale non era ritenuto meritevole di tutela, poiché patito da un soggetto diverso rispetto alla vittima vera e propria. Pertanto, secondo i fautori della teoria tradizionale, il danno si sarebbe prorogato solo di riflesso sul congiunto. Le argomentazioni su cui si basava la tesi in epigrafe muovevano, in primo luogo, dall'interpretazione letterale dell'art. 1223 c.c., conformemente al quale, ai …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 21/04/2016, n. 8037
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8037
Data del deposito : 21 aprile 2016

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