Articolo 1 della Legge 10 novembre 1961, n. 1244
Articolo 2
Versione
22 dicembre 1961
Art. 1.
I titolari delle Conservatorie dei registri immobiliari e degli Uffici del registro che durante gli esercizi finanziari 1944-45 e precedenti, nella loro qualita' di contabili dello Stato, abbiano avuto gestioni a danaro, ivi comprese quelle del Fondo per il culto, dei Patrimoni riuniti ex economali, e dei bollettari per la riscossione del prestito redimibile 5 per cento, i ricevitori provinciali delle imposte dirette per le entrate riscosse a mezzo ruoli, gli esattori comunali e i gestori provvisori per la riscossione delle imposte e delle altre entrate straordinarie senza l'obbligo del non riscosso per riscosso, i gestori provvisori per l'esercizio delle esattorie vacanti, per i bollettari di riscossione e per i residui d'imposta dell'esattore decaduto, i magazzinieri economi per i bollettari delle esattorie vacanti, per i valori bollati, per i bollettari del lotto e per i bollettari del Fondo per il culto, sono discaricati agli effetti contabili qualora siano in grado di documentare di non aver potuto rendere i conti giudiziali prescritti, relativi a tutto l'esercizio finanziario 1944-45, per cause dipendenti da circostanze di forza maggiore.
Detti agenti contabili sono altresi' discaricati per i conti giudiziali relativi allo stesso periodo prodotti agli uffici competenti ed ivi andati smarriti o distrutti, senza che possa operarsene la ricostruzione.
Resta salvo ed impregiudicato il giudizio della Corte dei conti sulle responsabilita' emerse o che potessero emergere per fatti inerenti alle gestioni di cui al presente articolo.
Entrata in vigore il 22 dicembre 1961