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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/12/2025, n. 18073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18073 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15106/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15106/2024 promossa da:
(C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. MANFREDONIA FABIO, elettivamente domiciliato in Via M. Cervantes de Saavedra 64 80133 Napoli Italiapresso il difensore avv. MANFREDONIA FABIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIACOBINI CP_1 C.F._1 AN, elettivamente domiciliato in VIA DELLA MAGLIANA N. 255 00146 ROMApresso il difensore avv. GIACOBINI AN
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso introduttivo del rito semplificato di cognizione, la affidataria dei Parte_2 servizi di gestione del patrimonio immobiliare dell' premettendo che tra gli immobili in esame Pt_1 rientrava l'appartamento sito in Roma, Via dell'Impruneta, 9, Ed.B, Sc.A, p.4, int.13, Foglio 812, p.lla 284, sub 14, occupato senza titolo da , tanto premesso, chiedeva che, accertata CP_1 l'abusiva occupazione nei termini indicati, fosse condannata al rilascio immediato CP_1 dell'immobile ed al pagamento della indennità di occupazione nella misura di euro 30070,41 maturata dal dicembre del 2015 al marzo del 2024, oltre mensilità successive fino al rilascio e spese processuali.
si costituiva in giudizio ed eccepiva l'infondatezza delle avverse domande, di cui CP_1 chiedeva il rigetto, rilevando di essere legittimata a detenere l'immobile di proprietà in virtù della Pt_1 novella legislativa di cui alla L. 164/2014 di conversione del D.L. 133/2014 sino alla definizione del procedimento di dismissione immobiliare da parte dell' , essendo titolare del diritto di opzione e di Pt_1 prelazione al pari dei detentori qualificati del patrimonio immobiliare ed eccependo, tra l'altro, Pt_1 l'intervenuta prescrizione delle somme richieste.
La causa era istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta dalle parti. Rassegnate le pagina 1 di 3 conclusioni il giudice decideva nelle forme dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
^^^^^^^
La domanda merita la qualificazione giuridica di azione di rivendica, ex art. 948 c.p.c., in relazione alla quale l'onere probatorio di chi invoca il rilascio risulta assolto dalla prova della titolarità del diritto di proprietà del bene e dell'occupazione da parte del convenuto, mentre spetta a quest'ultimo provare il titolo legittimante l'occupazione.
Nella specie la proprietà dell'immobile in capo alla parte attrice risulta comprovata dall'atto di compravendita del 21.11.66 Rep. n. 786502 per Notaio in virtù del quale la Persona_1 Immobiliare della Magliana srl vendeva all' il complesso immobiliare costituito da due edifici CP_2 siti in via dell'Impruneta civici 7 e 9 (all. 3). In virtù dell'art. 42 della legge 289/2002 l' è stato CP_2 soppresso e le strutture, le funzioni ed il patrimonio immobiliare sono state trasferite all' Pt_1
L'occupazione fin dal dicembre del 2015 costituisce fatto pacifico, oltre che comprovato dall'autodenuncia della convenuta, la quale comunicava di aver preso possesso dell'immobile in data 1.12.2015 (all. 5).
Difetta, invece, un titolo legittimante l'utilizzo dell'immobile, non risultando in alcun modo che nei confronti della convenuta la parte attrice abbia già avviato il procedimento finalizzato alla dismissione del patrimonio immobiliare dell' e che, dunque, la medesima sia titolare del diritto di opzione e di Pt_1 prelazione, quand'anche in relazione a procedimento amministrativo non ancora concluso.
Deve, per l'effetto, dichiararsi che occupa senza titolo alcuno l'immobile in CP_1 premessa descritto dal dicembre del 2015 e, per l'effetto, deve essere condannata CP_1 all'immediato rilascio, in favore dell'attrice, dell'immobile stesso libero da persone e/o cose.
Accoglibile e fondata risulta, altresì, la domanda accessoria a contenuto risarcitorio spiegata dalla parte attrice a titolo di danno conseguente alla mancata disponibilità del bene. Ed, infatti, nelle ipotesi di occupazione sine titulo di un cespite immobiliare altrui “fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta” (Cassazione Sezioni Unite 15 novembre 2022 n. 33645) Il diritto al risarcimento, dunque, nasce con l'occupazione senza titolo o con il permanere dell'occupazione dopo la scadenza del titolo ove questa pregiudichi la concreta possibilità del proprietario di godere del bene in modo diretto (lui stesso) o indiretto (dandolo in locazione) ed il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva. La ravvisabilità del pregiudizio è corroborata nella specie dalla stessa qualifica di ente pubblico dell in quanto tale deputato istituzionalmente a Pt_1 perseguire la maggiore efficienza economica del patrimonio immobiliare di cui dispone.
In ordine al quantum, proprio le S.U. richiamate hanno chiarito che il danno da perdita subita, se non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. Nella specie, avuto riguardo ai parametri OMI depositati per le abitazioni di tipo economico site nella medesima microzona ed alla superficie di mq 49, quale desumibile dalla planimetria catastale, può ritenersi congrua la misura della indennità calcolata dalla pare attrice nel ricorso, comprensiva di oneri accessori, nella misura complessiva di euro 30070,41 da dicembre del 2015 al marzo del 2024. Si precisa a tal fine che il danno non può essere liquidato avuto riguardo al parametro del canone agevolato, venendo in rilievo nella specie un danno conseguente ad una condotta antigiuridica e non potendo, dunque, la convenuto beneficiare di norme agevolative dettate a tutela di categorie di utenti che hanno, al contrario, diritto ad occupare l'alloggio. Non rileva, inoltre, la circostanza che l'attrice non abbia inviato i bollettini di pagamento, essendo il danno in re ipsa e non essendo, dunque, subordinato alla richiesta risarcitoria del danneggiato, così pagina 2 di 3 come gli intervenuti pagamenti nelle more effettuati dalla convenuta risultano già contabilizzati dalla parte attrice nella richiesta risarcitoria complessivamente formulata, né la ha dichiarato e CP_1 provato quali ulteriori pagamenti intervenuti non siano stati considerati. Non merita accoglimento nemmeno l'eccezione di prescrizione spiegata dalla convenuta con riferimento alle annualità 2013 e 2014, considerato che, venendo in rilievo un illecito a carattere permanente, la prescrizione comincia a decorrere dalla cessazione dell'illecito, nella specie non realizzatasi e che, peraltro, le annualità in esame non sono state oggetto di richiesta economica.
Consegue che la convenuta deve essere condannata al pagamento dell'importo complessivo di euro 30070,41, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo. Nulla può essere liquidato per le mensilità successive, essendo il petitum cristallizzato nel ricorso ed essendo la condanna fino al rilascio e, dunque, in futuro ammissibile solo nei casi previsti dalla legge, tra cui non rientra quello in esame.
Le spese seguono la soccombenza. La liquidazione, come da dispositivo, è stata operata sulla scorta del valore della causa, ai parametri minimi, considerata la natura documentale della controversia che ha importato l'esclusione di udienze per l'assunzione di prove orali e il rito semplificato esperito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara che occupa senza titolo alcuno, dal febbraio del 2022, l'immobile CP_1 sito in Roma, via dell'Impruneta, 9, Ed.B, Sc.A, p.4, int.13, Foglio 812, p.lla 284, sub 14 e, per l'effetto, condanna all'immediato rilascio dell'immobile stesso, libero da CP_1 persone e/o cose, in favore della parte attrice;
2. Condanna al risarcimento del danno subito dalla parte attrice, che liquida CP_1 in euro 30070,41, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 197,89 per CP_1 spese di mediazione, euro 545,00 per spese vive ed euro 3809,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Roma, 26 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15106/2024 promossa da:
(C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. MANFREDONIA FABIO, elettivamente domiciliato in Via M. Cervantes de Saavedra 64 80133 Napoli Italiapresso il difensore avv. MANFREDONIA FABIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIACOBINI CP_1 C.F._1 AN, elettivamente domiciliato in VIA DELLA MAGLIANA N. 255 00146 ROMApresso il difensore avv. GIACOBINI AN
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso introduttivo del rito semplificato di cognizione, la affidataria dei Parte_2 servizi di gestione del patrimonio immobiliare dell' premettendo che tra gli immobili in esame Pt_1 rientrava l'appartamento sito in Roma, Via dell'Impruneta, 9, Ed.B, Sc.A, p.4, int.13, Foglio 812, p.lla 284, sub 14, occupato senza titolo da , tanto premesso, chiedeva che, accertata CP_1 l'abusiva occupazione nei termini indicati, fosse condannata al rilascio immediato CP_1 dell'immobile ed al pagamento della indennità di occupazione nella misura di euro 30070,41 maturata dal dicembre del 2015 al marzo del 2024, oltre mensilità successive fino al rilascio e spese processuali.
si costituiva in giudizio ed eccepiva l'infondatezza delle avverse domande, di cui CP_1 chiedeva il rigetto, rilevando di essere legittimata a detenere l'immobile di proprietà in virtù della Pt_1 novella legislativa di cui alla L. 164/2014 di conversione del D.L. 133/2014 sino alla definizione del procedimento di dismissione immobiliare da parte dell' , essendo titolare del diritto di opzione e di Pt_1 prelazione al pari dei detentori qualificati del patrimonio immobiliare ed eccependo, tra l'altro, Pt_1 l'intervenuta prescrizione delle somme richieste.
La causa era istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta dalle parti. Rassegnate le pagina 1 di 3 conclusioni il giudice decideva nelle forme dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
^^^^^^^
La domanda merita la qualificazione giuridica di azione di rivendica, ex art. 948 c.p.c., in relazione alla quale l'onere probatorio di chi invoca il rilascio risulta assolto dalla prova della titolarità del diritto di proprietà del bene e dell'occupazione da parte del convenuto, mentre spetta a quest'ultimo provare il titolo legittimante l'occupazione.
Nella specie la proprietà dell'immobile in capo alla parte attrice risulta comprovata dall'atto di compravendita del 21.11.66 Rep. n. 786502 per Notaio in virtù del quale la Persona_1 Immobiliare della Magliana srl vendeva all' il complesso immobiliare costituito da due edifici CP_2 siti in via dell'Impruneta civici 7 e 9 (all. 3). In virtù dell'art. 42 della legge 289/2002 l' è stato CP_2 soppresso e le strutture, le funzioni ed il patrimonio immobiliare sono state trasferite all' Pt_1
L'occupazione fin dal dicembre del 2015 costituisce fatto pacifico, oltre che comprovato dall'autodenuncia della convenuta, la quale comunicava di aver preso possesso dell'immobile in data 1.12.2015 (all. 5).
Difetta, invece, un titolo legittimante l'utilizzo dell'immobile, non risultando in alcun modo che nei confronti della convenuta la parte attrice abbia già avviato il procedimento finalizzato alla dismissione del patrimonio immobiliare dell' e che, dunque, la medesima sia titolare del diritto di opzione e di Pt_1 prelazione, quand'anche in relazione a procedimento amministrativo non ancora concluso.
Deve, per l'effetto, dichiararsi che occupa senza titolo alcuno l'immobile in CP_1 premessa descritto dal dicembre del 2015 e, per l'effetto, deve essere condannata CP_1 all'immediato rilascio, in favore dell'attrice, dell'immobile stesso libero da persone e/o cose.
Accoglibile e fondata risulta, altresì, la domanda accessoria a contenuto risarcitorio spiegata dalla parte attrice a titolo di danno conseguente alla mancata disponibilità del bene. Ed, infatti, nelle ipotesi di occupazione sine titulo di un cespite immobiliare altrui “fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta” (Cassazione Sezioni Unite 15 novembre 2022 n. 33645) Il diritto al risarcimento, dunque, nasce con l'occupazione senza titolo o con il permanere dell'occupazione dopo la scadenza del titolo ove questa pregiudichi la concreta possibilità del proprietario di godere del bene in modo diretto (lui stesso) o indiretto (dandolo in locazione) ed il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva. La ravvisabilità del pregiudizio è corroborata nella specie dalla stessa qualifica di ente pubblico dell in quanto tale deputato istituzionalmente a Pt_1 perseguire la maggiore efficienza economica del patrimonio immobiliare di cui dispone.
In ordine al quantum, proprio le S.U. richiamate hanno chiarito che il danno da perdita subita, se non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. Nella specie, avuto riguardo ai parametri OMI depositati per le abitazioni di tipo economico site nella medesima microzona ed alla superficie di mq 49, quale desumibile dalla planimetria catastale, può ritenersi congrua la misura della indennità calcolata dalla pare attrice nel ricorso, comprensiva di oneri accessori, nella misura complessiva di euro 30070,41 da dicembre del 2015 al marzo del 2024. Si precisa a tal fine che il danno non può essere liquidato avuto riguardo al parametro del canone agevolato, venendo in rilievo nella specie un danno conseguente ad una condotta antigiuridica e non potendo, dunque, la convenuto beneficiare di norme agevolative dettate a tutela di categorie di utenti che hanno, al contrario, diritto ad occupare l'alloggio. Non rileva, inoltre, la circostanza che l'attrice non abbia inviato i bollettini di pagamento, essendo il danno in re ipsa e non essendo, dunque, subordinato alla richiesta risarcitoria del danneggiato, così pagina 2 di 3 come gli intervenuti pagamenti nelle more effettuati dalla convenuta risultano già contabilizzati dalla parte attrice nella richiesta risarcitoria complessivamente formulata, né la ha dichiarato e CP_1 provato quali ulteriori pagamenti intervenuti non siano stati considerati. Non merita accoglimento nemmeno l'eccezione di prescrizione spiegata dalla convenuta con riferimento alle annualità 2013 e 2014, considerato che, venendo in rilievo un illecito a carattere permanente, la prescrizione comincia a decorrere dalla cessazione dell'illecito, nella specie non realizzatasi e che, peraltro, le annualità in esame non sono state oggetto di richiesta economica.
Consegue che la convenuta deve essere condannata al pagamento dell'importo complessivo di euro 30070,41, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo. Nulla può essere liquidato per le mensilità successive, essendo il petitum cristallizzato nel ricorso ed essendo la condanna fino al rilascio e, dunque, in futuro ammissibile solo nei casi previsti dalla legge, tra cui non rientra quello in esame.
Le spese seguono la soccombenza. La liquidazione, come da dispositivo, è stata operata sulla scorta del valore della causa, ai parametri minimi, considerata la natura documentale della controversia che ha importato l'esclusione di udienze per l'assunzione di prove orali e il rito semplificato esperito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara che occupa senza titolo alcuno, dal febbraio del 2022, l'immobile CP_1 sito in Roma, via dell'Impruneta, 9, Ed.B, Sc.A, p.4, int.13, Foglio 812, p.lla 284, sub 14 e, per l'effetto, condanna all'immediato rilascio dell'immobile stesso, libero da CP_1 persone e/o cose, in favore della parte attrice;
2. Condanna al risarcimento del danno subito dalla parte attrice, che liquida CP_1 in euro 30070,41, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 197,89 per CP_1 spese di mediazione, euro 545,00 per spese vive ed euro 3809,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Roma, 26 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
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