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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/07/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Caterina Molfino Presidente
Dott. Giovanni Galasso Consigliere
Dott. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 1948/2025 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto il reclamo ex art. 51 D. L.vo 14/2019 avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 78 pubblicata il 5.5.2025,
TRA
con sede legale in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1, rappresentata in Parte_1 forza di mandato speciale a rogito Notaio Dott. del 20.4.2022 (Rep. 33134, Persona_1
Racc. 22224) da con sede legale in Milano, Bastioni di Porta Nuova 19, Controparte_1 in persona del procuratore dott.ssa nata a [...] il giorno 11.11.1984, in virtù di CP_2 atto di procura speciale per Notaio dott. di Milano del 2.8.2023 (Rep. n. 10860, Persona_2
Racc. n. 6173) rilasciata dall'amministratore delegato e legale rappresentante della CP_1
dott. nella qualità di cessionaria dei crediti giusto contratto di cessione del
[...] CP_3
19.4.2022 (avviso nella G.U., parte II, n. 45 del 19.4.2022; cfr. all. n. 5) di Controparte_4 rappresentata e difesa dal Prof. avv. Nicola Rocco di Torrepadula (C.F.: ); C.F._1
Parte_2 [...
nato a [...] il [...] e residente in [...], alla VIA A. DIAZ n. 108
[...]
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Rogazzo (C.F. C.F._2
); C.F._3
Reclamato
NONCHÉ
in persona dei rispettivi legali rappresentanti Controparte_5 Controparte_6
Reclamati - non costituiti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha omologato la proposta di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 e ss. CCII, presentata da tramite l'OCC del C.O.A. di Napoli. Parte_2
Il piano omologato dal Tribunale prevede il pagamento dei seguenti debiti:
1) € 8.405,53 a titolo di compensi dovuti all'OCC – Gestore della crisi, pagati integralmente in prededuzione;
2) € 11.718,25 per spese della procedura esecutiva immobiliare (N.R.G.E.: 372/2023 del Tribunale di Napoli), sostenute da pagati integralmente in prededuzione;
Controparte_5
3) € 158.163,91 a titolo di debito residuo dovuto ad derivante dal contratto di Parte_1 mutuo fondiario del 19.1.2005, con atto per notaio di Napoli, garantito Persona_3 da ipoteca volontaria di primo I grado, pagati integralmente successivamente al pagamento dei crediti in prededuzione;
4) € 146.457,66 a titolo di capitale ed interessi vantato da derivante dal decreto ingiuntivo CP_5 del Tribunale di Rimini n. 1990/2012, garantito da ipoteca giudiziale di secondo grado, pagati nella misura del 30% successivamente al pagamento dei crediti in prededuzione;
5) € 261,86 vantato dal per il mancato pagamento del saldo della tassa sui rifiuti Controparte_6 per l'anno 2017, garantito da privilegio generale dell' ex art. 2752 c.c., comma 3 Parte_3
c.c., pagati nella misura del 20% successivamente al pagamento dei crediti in prededuzione;
6) € 10.879,75 vantato da er compensi legali (chirografo), pagati nella misura Parte_1 del 10% successivamente al pagamento dei crediti in prededuzione;
7) € 24.654,75 vantato da per compensi legali (chirografo), pagati nella misura del 10% CP_5 successivamente al pagamento dei crediti in prededuzione.
Avverso tale sentenza l' ha proposto reclamo ex art. 51 CCII, con ricorso depositato il Pt_1
22.5.2025, deducendo:
- l'erronea qualificazione di consumatore del debitore;
- la mancanza del requisito di fattibilità del piano;
- la non convenienza della proposta;
- la violazione dell'art. 67, comma 4, CCII, per la mancanza del consenso del creditore ipotecario alla moratoria di pagamento di durata superiore ai due anni.
Il si è costituito chiedendo nel merito il rigetto dell'impugnazione, ritenendo che il Tribunale Pt_2 avesse correttamente omologato la proposta.
La ed il non si sono costituiti nonostante la rituale notifica. CP_5 Controparte_6
L'avv. Marianna Mercogliano ha depositato una memoria in relazione alla quale in udienza ha precisato di non essersi costituita come parte contrapposta alla reclamante o ai reclamati, ma solo per illustrare le ragioni del proprio operato.
All'udienza dell'8/7/2025 la Corte si è riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è fondato e va accolto per le seguenti considerazioni.
La reclamante ha contestato la correttezza della sentenza per quattro ragioni. Ciascuno dei quattro motivi di impugnazione è autonomo dagli altri ed è stato proposto in via alternativa e non subordinata. Ne consegue che essi possono essere analizzati indipendentemente l'uno dall'altro, anche non nell'ordine in cui sono stati proposti dalla parte.
Ciò detto, la Corte ritiene che il quarto motivo di impugnazione sia fondato.
Con riferimento ai crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, l'art. 67 co IV del CCII dispone che la proposta può prevedere “una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali”.
Questa Corte è consapevole del dibattito, dottrinario e giurisprudenziale, relativo all'interpretazione di tale norma, che ha dato origine a diverse letture circa l'esatto contenuto della disposizione in esame. Tra le varie interpretazioni il Collegio ritiene di dover aderire alla tesi, già sostenuta in altro precedente della I sezione civile di questa Corte, secondo la quale la moratoria indicata dall'art. 67 si riferisce al periodo entro il quale il creditore munito di privilegio, pegno o ipoteca debba veder soddisfatto integralmente il proprio credito (cfr. C. App. Napoli, I sezione, sent. n. 10 del
30.1.2025).
Tale interpretazione, infatti, è più aderente al dato letterale della norma che espressamente afferma che la proposta può prevedere una moratoria fino a due anni “per il pagamento”. Ebbene, in assenza di ulteriori precisazioni, il termine pagamento non può che riferirsi all'adempimento integrale dell'obbligazione, altrimenti il legislatore avrebbe dovuto chiarire che trattavasi di un termine per l'inizio del pagamento o per l'adempimento parziale in forma rateale.
In sostanza, il IV comma dell'art. 67 prevede un duplice trattamento di favore per i creditori muniti di una causa legittima di prelazione, disponendo: 1) che la proposta possa prevedere che tali crediti non siano soddisfatti integralmente, ma solo a condizione che ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione;
2) che vi possa essere una moratoria non superiore a due anni dall'omologazione per il pagamento integrale di tali crediti, con l'obbligo di pagamento degli interessi legali.
Ebbene, nel caso in esame il secondo dei due requisiti non è stato rispettato nella proposta omologata dal Tribunale in quanto è previsto che il pagamento dell' creditore munito di Pt_1 ipoteca di I grado, avvenga in un termine ampiamente superiore ai due anni e senza riconoscimento degli interessi legali.
Per tale ragione la proposta non risulta conforme a quanto prescritto dall'art. 67, circostanza che avrebbe dovuto precludere al Tribunale di omologarla, trattandosi di proposta inammissibile in quanto carente di uno dei suoi presupposti.
In conclusione, il reclamo va accolto e conseguentemente, in riforma dell'impugnata sentenza, va revocata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti proposto da Parte_2
Atteso il contrato giurisprudenziale sull'interpretazione della norma e la novità della questione trattata, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio di reclamo ex art. 51 D.L.vo 14/2019 avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 78 pubblicata il 5.5.2025, così provvede: accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata revoca l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti proposto da Parte_2
compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, l'8 luglio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Roberto Notaro Dott.ssa Caterina Molfino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Caterina Molfino Presidente
Dott. Giovanni Galasso Consigliere
Dott. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 1948/2025 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto il reclamo ex art. 51 D. L.vo 14/2019 avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 78 pubblicata il 5.5.2025,
TRA
con sede legale in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1, rappresentata in Parte_1 forza di mandato speciale a rogito Notaio Dott. del 20.4.2022 (Rep. 33134, Persona_1
Racc. 22224) da con sede legale in Milano, Bastioni di Porta Nuova 19, Controparte_1 in persona del procuratore dott.ssa nata a [...] il giorno 11.11.1984, in virtù di CP_2 atto di procura speciale per Notaio dott. di Milano del 2.8.2023 (Rep. n. 10860, Persona_2
Racc. n. 6173) rilasciata dall'amministratore delegato e legale rappresentante della CP_1
dott. nella qualità di cessionaria dei crediti giusto contratto di cessione del
[...] CP_3
19.4.2022 (avviso nella G.U., parte II, n. 45 del 19.4.2022; cfr. all. n. 5) di Controparte_4 rappresentata e difesa dal Prof. avv. Nicola Rocco di Torrepadula (C.F.: ); C.F._1
Parte_2 [...
nato a [...] il [...] e residente in [...], alla VIA A. DIAZ n. 108
[...]
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Rogazzo (C.F. C.F._2
); C.F._3
Reclamato
NONCHÉ
in persona dei rispettivi legali rappresentanti Controparte_5 Controparte_6
Reclamati - non costituiti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha omologato la proposta di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 e ss. CCII, presentata da tramite l'OCC del C.O.A. di Napoli. Parte_2
Il piano omologato dal Tribunale prevede il pagamento dei seguenti debiti:
1) € 8.405,53 a titolo di compensi dovuti all'OCC – Gestore della crisi, pagati integralmente in prededuzione;
2) € 11.718,25 per spese della procedura esecutiva immobiliare (N.R.G.E.: 372/2023 del Tribunale di Napoli), sostenute da pagati integralmente in prededuzione;
Controparte_5
3) € 158.163,91 a titolo di debito residuo dovuto ad derivante dal contratto di Parte_1 mutuo fondiario del 19.1.2005, con atto per notaio di Napoli, garantito Persona_3 da ipoteca volontaria di primo I grado, pagati integralmente successivamente al pagamento dei crediti in prededuzione;
4) € 146.457,66 a titolo di capitale ed interessi vantato da derivante dal decreto ingiuntivo CP_5 del Tribunale di Rimini n. 1990/2012, garantito da ipoteca giudiziale di secondo grado, pagati nella misura del 30% successivamente al pagamento dei crediti in prededuzione;
5) € 261,86 vantato dal per il mancato pagamento del saldo della tassa sui rifiuti Controparte_6 per l'anno 2017, garantito da privilegio generale dell' ex art. 2752 c.c., comma 3 Parte_3
c.c., pagati nella misura del 20% successivamente al pagamento dei crediti in prededuzione;
6) € 10.879,75 vantato da er compensi legali (chirografo), pagati nella misura Parte_1 del 10% successivamente al pagamento dei crediti in prededuzione;
7) € 24.654,75 vantato da per compensi legali (chirografo), pagati nella misura del 10% CP_5 successivamente al pagamento dei crediti in prededuzione.
Avverso tale sentenza l' ha proposto reclamo ex art. 51 CCII, con ricorso depositato il Pt_1
22.5.2025, deducendo:
- l'erronea qualificazione di consumatore del debitore;
- la mancanza del requisito di fattibilità del piano;
- la non convenienza della proposta;
- la violazione dell'art. 67, comma 4, CCII, per la mancanza del consenso del creditore ipotecario alla moratoria di pagamento di durata superiore ai due anni.
Il si è costituito chiedendo nel merito il rigetto dell'impugnazione, ritenendo che il Tribunale Pt_2 avesse correttamente omologato la proposta.
La ed il non si sono costituiti nonostante la rituale notifica. CP_5 Controparte_6
L'avv. Marianna Mercogliano ha depositato una memoria in relazione alla quale in udienza ha precisato di non essersi costituita come parte contrapposta alla reclamante o ai reclamati, ma solo per illustrare le ragioni del proprio operato.
All'udienza dell'8/7/2025 la Corte si è riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è fondato e va accolto per le seguenti considerazioni.
La reclamante ha contestato la correttezza della sentenza per quattro ragioni. Ciascuno dei quattro motivi di impugnazione è autonomo dagli altri ed è stato proposto in via alternativa e non subordinata. Ne consegue che essi possono essere analizzati indipendentemente l'uno dall'altro, anche non nell'ordine in cui sono stati proposti dalla parte.
Ciò detto, la Corte ritiene che il quarto motivo di impugnazione sia fondato.
Con riferimento ai crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, l'art. 67 co IV del CCII dispone che la proposta può prevedere “una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali”.
Questa Corte è consapevole del dibattito, dottrinario e giurisprudenziale, relativo all'interpretazione di tale norma, che ha dato origine a diverse letture circa l'esatto contenuto della disposizione in esame. Tra le varie interpretazioni il Collegio ritiene di dover aderire alla tesi, già sostenuta in altro precedente della I sezione civile di questa Corte, secondo la quale la moratoria indicata dall'art. 67 si riferisce al periodo entro il quale il creditore munito di privilegio, pegno o ipoteca debba veder soddisfatto integralmente il proprio credito (cfr. C. App. Napoli, I sezione, sent. n. 10 del
30.1.2025).
Tale interpretazione, infatti, è più aderente al dato letterale della norma che espressamente afferma che la proposta può prevedere una moratoria fino a due anni “per il pagamento”. Ebbene, in assenza di ulteriori precisazioni, il termine pagamento non può che riferirsi all'adempimento integrale dell'obbligazione, altrimenti il legislatore avrebbe dovuto chiarire che trattavasi di un termine per l'inizio del pagamento o per l'adempimento parziale in forma rateale.
In sostanza, il IV comma dell'art. 67 prevede un duplice trattamento di favore per i creditori muniti di una causa legittima di prelazione, disponendo: 1) che la proposta possa prevedere che tali crediti non siano soddisfatti integralmente, ma solo a condizione che ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione;
2) che vi possa essere una moratoria non superiore a due anni dall'omologazione per il pagamento integrale di tali crediti, con l'obbligo di pagamento degli interessi legali.
Ebbene, nel caso in esame il secondo dei due requisiti non è stato rispettato nella proposta omologata dal Tribunale in quanto è previsto che il pagamento dell' creditore munito di Pt_1 ipoteca di I grado, avvenga in un termine ampiamente superiore ai due anni e senza riconoscimento degli interessi legali.
Per tale ragione la proposta non risulta conforme a quanto prescritto dall'art. 67, circostanza che avrebbe dovuto precludere al Tribunale di omologarla, trattandosi di proposta inammissibile in quanto carente di uno dei suoi presupposti.
In conclusione, il reclamo va accolto e conseguentemente, in riforma dell'impugnata sentenza, va revocata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti proposto da Parte_2
Atteso il contrato giurisprudenziale sull'interpretazione della norma e la novità della questione trattata, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio di reclamo ex art. 51 D.L.vo 14/2019 avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 78 pubblicata il 5.5.2025, così provvede: accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata revoca l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti proposto da Parte_2
compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, l'8 luglio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Roberto Notaro Dott.ssa Caterina Molfino