Ordinanza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, ordinanza 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n° 689/2025 V.G.
TRIBUNALE DI VICENZA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in persona del Giudice designato dott.ssa Silvia Saltarelli, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA ai sensi dell'art. 19 CCII, nel procedimento di conferma delle misure protettive e adozione dei provvedimenti cautelari funzionali alla composizione negoziata della crisi promosso da
(C.F. ) – avv. Fabio Parte_1 P.IVA_1
Sebastiano
ricorrente nel quale sono comparsi
(C.F. ) – avv. Massimiliano Parte_2 P.IVA_2
Cardinale
resistente
(C.F. – avv.ti Andrea Controparte_1 P.IVA_3
Lunardi e Giuliana Virno resistente
E
(C.F. ]) – avv.ti Herald Jörg Gamper e Barbara Controparte_2 P.IVA_4
De Cristofaro
resistente
Visto il ricorso con i documenti allegati;
sentiti la ricorrente, l'esperto dott. e gli altri interessati all'udienza Persona_1 dell'8.4.2025;
verificato che il ricorso è stato depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza di cui all'art. 18, comma 1, CCII e dell'accettazione dell'esperto; rilevato che sono stati depositati:
a) i bilanci degli ultimi tre esercizi;
b) una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata al 3.12.2024;
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d) un progetto di piano di risanamento, un piano finanziario per i prossimi sei mesi e un prospetto delle iniziative di carattere industriale che si intendono adottare;
e) l'autocertificazione della ricorrente attestante, sulla base dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata;
f) l'accettazione dell'esperto; rilevato che i creditori Parte_3 Controparte_1
si sono rimessi alle valutazioni del Tribunale, mentre il creditore
[...] Controparte_2 si è opposto alla conferma delle misure protettive e all'adozione dei provvedimenti
[...]
cautelari, adducendone il contrasto con il proprio diritto di credito, nonché l'inadeguatezza e sproporzione rispetto all'obiettivo di risanamento dell'impresa ricorrente e alla sua capacità di dare luogo a tale risanamento;
considerato che
l'esperto ha espresso parere positivo circa la obiettiva funzionalità delle misure protettive e cautelari richieste ad assicurare il buon esito delle trattative;
visto l'esito del test di autodiagnosi, da cui risulta un indice di 3,09, che rappresenta la possibilità di risanamento dell'impresa, in dipendenza delle iniziative industriali che saranno in concreto intraprese;
ritenuto che le misure protettive possano essere confermate e che possano essere adottati i provvedimenti cautelari richiesti, in quanto funzionali ad assicurare il buon esito delle trattative volte al risanamento dell'impresa, il cui perseguimento, alla lue del parere dell'esperto
(v. pag. 26), risulta ragionevolmente probabile al concretizzarsi delle assunzioni e delle azioni esposte nel piano e tale da giustificare la temporanea compressione dei diritti dei creditori;
ritenuto che la durata delle misure protettive possa essere fissata in 120 giorni (prorogabili fino a un massimo di 240 giorni ex art. 19, comma 5, CCII), come richiesto, decorrenti ex art. 18, comma 1, CCII dal giorno della pubblicazione dell'istanza di applicazione di misure protettive del patrimonio, avvenuta il 24.2.2025;
ritenuto che la durata dei provvedimenti cautelari possa essere fissata in 6 mesi, come richiesto;
rammentato che le misure protettive o cautelari possono essere revocate o abbreviate nella durata quando risulti che esse non soddisfino l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiano non proporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti ex art. 19, comma 6, CCII, invitando a tal fine l'esperto a presentare tempestivamente la segnalazione prevista dalla norma;
ritenuto di compensare le spese, attesa la necessità, ex art. 19 CCII, di deposito del ricorso ai fini dell'ottenimento delle misure;
visti gli artt. 19 CCII e 669-bis ss c.p.c.;
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P. Q. M.
conferma le misure protettive di cui al ricorso;
dispone le seguenti misure cautelari:
(i) l'inibitoria a e a di procedere Controparte_3 CP_4
all'escussione della garanzia MCC concessa dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese (“Fondo di Garanzia per le PMI”);
(ii) la sospensione dell'obbligo di rimborso della quota capitale e della quota interessi dei finanziamenti bancari in essere con , Controparte_5
e , senza incorrere nella perdita del beneficio del CP_4 CP_3
termine;
(iii) l'inibitoria agli istituti di credito e agli intermediari finanziari (
[...]
, e ) di procedere alla segnalazione in CP_5 CP_4 CP_3
Centrale Rischi e alla Crif per effetto della sospensione della quota capitale ut supra;
(iv) la sospensione dell'efficacia della clausola di esclusiva contenuta in due dei tre contratti sottoscritti dalla Società con AZ (art. 1.3, art.2.2, art. CP_6
6.5b, e art.
7.2 g. dell'“Incarico di mediazione creditizia”; art.
3.2 e art.
4.3. del
“Mandato di consulenza”); determina in 120 giorni la durata delle misure protettive (fino al 24.6.2025, prorogabili fino a 240 gg. ex art. 19, comma 5, CCII per assicurare il buon esito delle trattative, le quali in ogni caso devono concludersi entro i termini indicati dall'art. 17, comma 7, CCII) e in 6 mesi quella delle misure cautelari;
compensa le spese della fase;
dispone che l'esperto riferisca mensilmente su eventuali modifiche della situazione e sulle prospettive di concreto recupero della piena solvibilità; manda alla cancelleria perché comunichi la presente ordinanza alle parti e all'esperto,
nonché, entro il giorno successivo al deposito, al Registro delle Imprese per la sua immediata iscrizione.
Vicenza, 08/04/2025
Il Giudice designato dott.ssa Silvia Saltarelli
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