Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01252/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04733/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4733 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Boccia e Ippolito Matrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torre Annunziata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- dell'ordinanza di demolizione n. 14 del 22.6.2022 del Comune di Torre Annunziata;
- di ogni altro atto o provvedimento preliminare, presupposto, connesso e conseguente.
quanto ai motivi aggiunti
- dell’ordinanza n. 33 del 17 gennaio 2023 d’irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 31, 4 bis , del TUEd.;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, consequenziale, preordinato, connesso o implicito, comunque non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torre Annunziata;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa AT TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è proprietario, alla via -OMISSIS- n. -OMISSIS- di Torre Annunziata, di una porzione di fabbricato a uso abitativo costituita da un vano e cucina al primo piano (in catasto al foglio 12 - p.lla 547 sub 6) e da un terraneo ad uso garage con area pertinenziale (in catasto al foglio 12 - p.lla 3126 sub 1), oltre ad altre aree pertinenziali e a uno spiazzo di terreno.
L’area ricade in zona agricola E ai sensi dell’art. 14 delle N.T.A. del P.R.G., gravata da vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 134, comma 1, lett.b) del d.lgs. n. 42/04, individuato dal P.T.P.come “S.I. Sature Interne” di cui all’art. 15 delle Norme di Attuazione.
Con ordinanza n. 14 del 22 giugno 2022, visto il verbale del U.T.C. del primo giugno 2022, redatto all’esito di sopralluogo in data 26 maggio 2023, il Comune ha ingiunto la demolizione delle seguenti opere in quanto realizzate sine titulo :
“ L’immobile è realizzato con forma rettangolare con struttura portante in acciaio e copertura in pannelli coibentati. Dimensione esterne in pianta di circa 10,00 per 7,00 m per un’altezza interna (al di sotto del cartongesso presente) variabile tra i 3,60 e i 3,20 metri ”.
Avverso il predetto atto insorge la parte ricorrente, deducendone l’illegittimità a mezzo di sette motivi di ricorso.
Nelle more del giudizio sono intervenuti il verbale di accertamento d’inottemperanza della Polizia Giudiziaria del 7 gennaio 2023 e la conseguente ordinanza n. 33 del 17 gennaio 2023 d’irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 31, 4 bis , del T.U.Ed. nella misura massima di 20.000 euro trattandosi di area sottoposta a vincolo paesaggistico.
Siffatta ordinanza è stata impugnata con motivi aggiunti, con i quali la parte ricorrente propone tre censure.
Il Comune intimato, costituitosi in giudizio, ha genericamente eccepito l’infondatezza del ricorso, invocandone la reiezione.
La causa viene ritenuta per la decisione all’udienza straordinaria di riduzione dell’arretrato del 25 novembre 2025.
2. Il ricorso principale, con il quale si domanda l’annullamento dell’ordinanza di demolizione, non è suscettibile di favorevole apprezzamento.
2.1 Con il primo motivo, la parte ricorrente si suole della doppia sottoscrizione dell’ingiunzione gravata da parte sia del Coordinatore del Settore Urbanistica sia del Dirigente, circostanza che renderebbe equivoca l’attribuibilità della stessa al dirigente comunale.
La censura è infondata in quanto la doppia sottoscrizione non rende affatto equivoca la paternità dell’atto, che va evidentemente attribuita sia all’uno sia all’altro sottoscrittore, in tale sede rilevando che l’atto sia, come è inconfutabile, comunque promanante dal dirigente. Che a ciò si aggiunga il coordinatore del settore è circostanza ininfluente.
2.2 Con il secondo motivo si lamenta che nell’ordinanza gravata non vi sarebbe alcuna descrizione dell’immobile né l’indicazione dei riferimenti catastali. Considerato che all’indirizzo indicato vi sono più immobili di proprietà del ricorrente, l’ulteriore mancata indicazione del piano al quale sarebbe stato realizzato l’abuso non consentirebbe di individuare l’immobile al quale lo stesso viene riferito.
Diversamente da quanto affermato dal ricorrente, l’ordinanza descrive compiutamente l’abuso, dando atto della realizzazione di un immobile “ con forma rettangolare con struttura portante in acciaio e copertura in pannelli coibentati. Dimensione esterne in pianta di circa 10,00 per 7,00 m per un’altezza interna (al di sotto del cartongesso presente) variabile tra i 3,60 e i 3,20 metri ”.
Il ricorrente è proprietario di un primo piano e di un terraneo, sicché, a prescindere dall’indicazione dei dati catastali, in effetti non presente, va sé che l’immobile abusivo non può che essere stato costruito sul terraneo, come confermato dalla successiva ordinanza di applicazione della pena pecuniaria.
La censura, pertanto, è infondata.
2.3 Parimenti infondata è la terza censura con la quale si lamenta la mancata indicazione dell’area di sedime. Si è da tempo chiarito, infatti, che l'ordinanza di demolizione del manufatto abusivo non deve contenere la descrizione della superficie occupata e dell'area di sedime che dovrebbe essere confiscata in caso di mancata spontanea esecuzione in quanto tali elementi sono afferenti alla successiva ordinanza di gratuita acquisizione al patrimonio comunale ( ex multis , sentenza n. 4021 del 5 luglio 2023 della III Sezione di questo Tribunale).
2.4 Anche la quarta censura è priva di fondamento, trattandosi di un’asserita realizzazione ante 1967 non dell’opera abusiva, bensì delle altre. Asserzione, peraltro, sfornita di prova che, come è noto, incombe sul ricorrente ( ex multis , Consiglio di Stato sez. VI, 25/09/2024, n. 7770).
2.5 Con il quinto e il sesto motivo la parte ricorrente assume che, trattandosi di area vincolata, l’Amministrazione avrebbe dovuto applicare solo una sanzione pecuniaria e valutare la sanabilità dell’abuso. Rilevato che, comunque, alcuna istanza di sanatoria è stata presentata, osserva il Collegio che " Ai sensi dell'art. 27, co. 2, del D.P.R. 380/2001 e dell'art. 167, co. 1, del D.Lgs. 42/2004, gli interventi edilizie effettuati in assenza o in difformità dalla D.I.A. (o s.c.i.a.), qualora siano stati eseguiti in zone paesaggisticamente vincolate, non sfuggono alla misura demolitorio-ripristinatoria " ( ex multis , sentenza n. 2782 dell’8 maggio 2023 della VII Sezione di questo Tribunale).
Le censure, pertanto, sono infondate.
2.6 Medesima sorte tocca alla settima censura, con la quale il ricorrente si duole del difetto di motivazione per mancata indicazione della normativa urbanistica violata.
L'ordinanza di demolizione, infatti, ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato, dove la repressione dell'abuso corrisponde per definizione all'interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi illecitamente alterato, con la conseguenza che essa è già dotata di un'adeguata e sufficiente motivazione, consistente nella descrizione delle opere abusive e nella constatazione della loro abusività ( ex multis , T.A.R. Roma Lazio sez. II, 2/05/2024, n. 8698). Nel caso di specie, l’ordinanza descrive l’opera abusiva e constata che la stessa è stata realizzata in assenza di titolo edilizio.
Trattandosi di area vincolata, peraltro, occorrevano sia l’autorizzazione paesaggistica sia l’autorizzazione sismica.
Il ricorso principale, in conclusione, è infondato e va respinto.
3. Anche la domanda di annullamento dell’ordinanza di applicazione della sanzione pecuniaria proposta con i motivi aggiunti non è suscettibile di favorevole apprezzamento.
3.1 Con la prima censura, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 31 del T.U.Ed. in quanto l’ordinanza – ingiunzione fa riferimento solo al verbale di constatazione dell’inottemperanza, mentre mancherebbe il necessario formale atto di accertamento dell’inottemperanza all’ordine demolitorio.
Rammenta il Collegio che:
- i procedimenti repressivi in materia edilizia, culminanti con l'atto di acquisizione della proprietà privata al patrimonio comunale, devono seguire una corretta scansione procedimentale, che consenta al privato di adempiere al provvedimento demolitorio al fine di evitare l'estrema conseguenza della perdita della proprietà;
- tale scansione procedimentale è costituita: a) dal provvedimento di demolizione, con cui viene assegnato il termine di novanta giorni per adempiere spontaneamente alla demolizione ed evitare le ulteriori conseguenze pregiudizievoli; b) dall'accertamento della inottemperanza alla demolizione tramite un verbale che accerti la mancata demolizione; c) dall'atto di acquisizione al patrimonio comunale che costituisce il titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione dell'acquisto della proprietà in capo al Comune (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 9470 del 2022).
Ciò posto, nell’ordinanza impugnata si richiama e si fa proprio il verbale di sopralluogo del 26 maggio 2022 che ha accertato la mancata demolizione delle opere e contestualmene si dà atto della circostanza che “ contestualmente si sta procedendo ai sensi del combinato disposto tra l’art. 31, commi 3, 4 e ss. del TUEd all’attuazione della prescritta procedura di acquisizione gratuita al patrimonio comunale e di demolizione coattiva dei manufatti abusivamente realizzati con ulteriori oneri… a carico dei responsabili dell’abuso ”.
Trattasi della corretta scansione procedimentale con conseguente infondatezza del motivo all’esame.
3.2 Con il secondo motivo aggiunto, il ricorrente lamenta che l’immobile sarebbe stato sottoposto a sequestro giudiziario, sicché non poteva effettuarsi la demolizione, richiamando la giurisprudenza in punto di nullità dell’ordine di demolizione di un immobile colpito da sequestro penale.
In disparte la considerazione che siffatta censura avrebbe dovuto farsi valere tempestivamente in sede di ricorso principale quale vizio dell’ordinanza di demolizione, rileva il Collegio che il ricorrente non solo non prova, ma non allega neanche la data dell’asserito sequestro, dovendo ritenersi che, come è ovvio, la giurisprudenza richiamata fa riferimento all’immobile che è già sottoposto a sequestro penale alla data dell’ordine di demolizione.
La censura, pertanto, è inammissibile e infondata.
3.3 Con l’ultimo motivo aggiunto, viene dedotta la violazione dell’art, 7 della l. n. 241 del 1990 per manca comunicazione dell’avvio del procedimento.
Rammenta il Collegio che è da intendersi implicita nell'ordinanza di demolizione la comunicazione di avvio del procedimento volto all'acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive e all'applicazione della sanzione amministrativa, laddove reca l'avviso che, in caso di inottemperanza, sarebbe stata irrogata la sanzione pecuniaria e disposta l'acquisizione dei beni, come avvenuto nel caso di specie.
Trattasi di atti aventi carattere strettamente vincolato, quale ineludibile approdo dell'accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione, ex art. 31, d.P.R. n. 380/2001, con la conseguenza che risulta sufficiente una motivazione che riporti il presupposto della mancata ottemperanza ( ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 2/03/2022, n. 2483).
Il motivo, pertanto, è infondato.
I motivi aggiunti, in conclusione, sono infondati e vanno respinti.
4. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite in ragione della risalenza della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA SE, Presidente
AT TE, Consigliere, Estensore
CO Ciconte, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT TE | PA SE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.