TAR Napoli, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 1252
TAR
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità per doppia sottoscrizione dell'ordinanza

    La doppia sottoscrizione non rende equivoca l'attribuzione dell'atto, che è comunque riconducibile al dirigente, e la partecipazione del coordinatore è ininfluente.

  • Rigettato
    Mancanza di descrizione dell'immobile e riferimenti catastali nell'ordinanza

    L'ordinanza descrive compiutamente l'abuso con le sue dimensioni e caratteristiche costruttive. Si presume che l'abuso sia stato realizzato sul terraneo, come confermato da atti successivi.

  • Rigettato
    Mancata indicazione dell'area di sedime

    L'ordinanza di demolizione non necessita di indicare l'area di sedime, in quanto tale elemento è pertinente alla successiva ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale.

  • Rigettato
    Opera realizzata ante 1967

    L'asserzione è sfornita di prova, che incombe sul ricorrente.

  • Rigettato
    Applicazione sanzione pecuniaria e valutazione sanabilità in area vincolata

    Gli interventi edilizi in zone paesaggisticamente vincolate, anche se in assenza di titolo, sono soggetti alla misura demolitorio-ripristinatoria. Nessuna istanza di sanatoria è stata presentata.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione per mancata indicazione normativa violata

    L'ordinanza di demolizione ha natura di atto dovuto e vincolato, la cui motivazione è sufficiente nella descrizione dell'opera abusiva e nella constatazione della sua abusività. Trattandosi di area vincolata, occorrevano autorizzazioni paesaggistica e sismica.

  • Rigettato
    Violazione art. 31 T.U.Ed. per mancanza formale atto di accertamento inottemperanza

    L'ordinanza impugnata richiama il verbale di sopralluogo che ha accertato la mancata demolizione e dà atto dell'avvio della procedura di acquisizione gratuita e demolizione coattiva, configurando la corretta scansione procedimentale.

  • Inammissibile
    Demolizione di immobile sottoposto a sequestro giudiziario

    La censura è inammissibile perché non tempestivamente sollevata nel ricorso principale e infondata poiché il ricorrente non prova né allega la data del presunto sequestro.

  • Rigettato
    Mancata comunicazione di avvio del procedimento

    La comunicazione di avvio del procedimento è implicita nell'ordinanza di demolizione e nell'avviso che in caso di inottemperanza sarebbe stata irrogata la sanzione pecuniaria e disposta l'acquisizione dei beni. Gli atti sono vincolati e la motivazione è sufficiente con la descrizione del presupposto di mancata ottemperanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 1252
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1252
    Data del deposito : 23 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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