Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/04/2025, n. 1709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1709 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 15/04/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9832/24 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
i erede della signora , rappresentato e difeso, Parte_1 Persona_1 giusta procura speciale in atti, dall'avvocato Rosa Seria;
-Ricorrente –
CONTRO
; CP_1
-Resistente contumace-
La parte ricorrente concludeva come da note in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.10.2024, esponeva: che in data 19/11/2014, Parte_1
l' informava la sig.ra nata il [...] a [...] che “la CP_1 Persona_1
richiesta presentata il 06/10/2014 è stata accolta e che Le è stata liquidata la prestazione quale invalido totale comprensiva dell'indennità di accompagnamento, categoria INVCIV numero
07187454, con decorrenza dal 1 novembre 2014; che l'importo mensile della prestazione alla decorrenza è di € 279,19; che in data 02/04/2022 la sig.ra è deceduta;
che in data Per_1
06/12/2023 il ricorrente riceveva comunicazione relativa ad un presunto debito pari a € 23.117,55, attinente ad un accertamento sulla pensione cat. INCIV n. 07187454 della sig.ra Persona_1
eliminata per decesso della titolare, dal quale risultavano somme percepite indebitamente per il periodo dal 01/06/2015 al 28/02/2019; che in qualità di erede della sig.ra il sig. Persona_1
avrebbe dovuto provvedere al pagamento dell'intero importo;
che avverso il Parte_1
provvedimento di indebito ricorreva in via amministrativa, chiedendo l'irripetibilità delle somme contestate;
che inoltre, il ricorrente evidenziava che in quanto erede non è tenuto alla restituzione della somma pretesa dall' ; che il ricorso amministrativo è stato rigettato;
che l' affermava CP_1 CP_1 che l'indebito è derivato da una ricostituzione effettuata il 29/10/2019 ed è relativo al periodo che
che tuttavia la stessa ha continuato a percepire l'indennità di accompagnamento che quale invalida parziale non le spettava più; che si rileva, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, che la Commissione
Medica, in seguito alla visita del 04/05/2015, riconosce la sig.ra :“INVALIDO con Per_1
TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100%”; che nel caso di specie, alla luce della cronologia dei fatti, non può affermarsi l'esistenza di una condotta dolosa della de cuius preordinata al conseguimento di una prestazione previdenziale indebita;
che condizione necessaria per la irripetibilità delle somme ricevute è la buona fede del soggetto percipiente;
che nel caso di specie, non può affermarsi l'esistenza di una condotta dolosa della de cuius preordinata al conseguimento di una prestazione previdenziale indebita, in quanto non ha provocato con dichiarazioni false l'errato pagamento, o ha omesso fatti incidenti sul diritto della pensione, in quanto già noti all'ente; che l' non ha provveduto secondo le regole della L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8, una CP_1
volta venuto meno il requisito sanitario, a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento ed a provvedere entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica ed anzi ha continuato ad erogare la prestazione per un lungo lasso di tempo;
che nel caso de quo è rilevabile la buona fede della de cuius rispetto all'operato dell'ente debitore e dunque sussiste la ripetibilità solo a decorrere dalla revoca e non certo dalla visita di revisione;
che la giurisprudenza, ha affermato l' irripetibilità delle somme in ragione dell'applicazione del principio della buona fede, nonché, dell'assenza di dolo e della contemporanea sussistenza di una situazione idonea a ingenerare l'affidamento incolpevole del percipiente.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse accertare e dichiarare l'irrepetibilità della somma di € 23,117,55 erogata dall' in favore di nel periodo dal CP_1 Persona_1
01/06/2015 al 28/02/2019, ed annullare il relativo provvedimento restitutorio.
CP_ Fissata l'udienza di discussione, l' sebbene ritualmente evocata in giudizio, non curava la costituzione e, pertanto della medesima veniva dichiarata la contumacia.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 15.04.2025 come sostituita dalle note depositate dalla parte ricorrente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
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Rileva il decidente che oggetto di indebito, nel caso in esame, è una prestazione di natura
CP_ assistenziale, asseritamente secondo l' non spettante per insussistenza del requisito sanitario. Va osservato che, nella specie, controverso è il diritto dell' alla ripetizione dell'indebito, CP_1 maturato a dire dell'ente previdenziale per il venir meno del requisito sanitario in capo al ricorrente nel periodo dall'1/06/2015 al 28/02/2019 sulla pensione di invalidità da questi goduta.
Orbene, in merito all'indebito maturato va osservato come abbastanza di recente è intervenuta in materia la indebito assistenziale al Suprema Corte (Cfr.: Cass. Civ., Sez. Lav., n. 29419/2018) che ha statuito i seguenti principi di diritto “… Anzitutto deve considerarsi che in tema di indebito assistenziale questa Corte di Cassazione non ha mai affermato che si tratti di materia soggetta integralmente al principio generale dell'art. 2033 c.c., avendo per contro individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In termini generali, questa Corte ha infatti sempre precisato
(fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Picone, sentenza n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione
- e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
3. In effetti, lo stesso Giudice delle leggi - pronunciandosi anche con successive ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000, con specifico 3 Corte di Cassazione - copia non ufficiale R.G. 27637/2013 riferimento all'indebito assistenziale - pur affermando che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). Ed ha pure rilevato - in relazione alla regolamentazione apprestata proprio dall'art. dall'art. 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n.323, convertito in legge 8 agosto 1996, n.425 - come si tratti di una disciplina che "si avvicina a quella relativa all'indebito previdenziale" "nella parte in cui non consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di assegno di invalidità civile e di indennità di accompagnamento" erogate prima della visita di verifica. Mentre, per le somme erogate dopo la visita di verifica - le uniche a porre quindi il "problema della ripetibilità" - la stessa
Corte Cost. n. 448/2000 ha evidenziato che esista pure l'esigenza di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne l'affidamento rispetto alla condotta obbligata dell' ; avendo CP_1
evidenziato come la legge vuole evitare che la percezione indebita di somme dopo la visita di verifica, "possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione". Ed è per tali ragioni, pure richiamate nella sentenza impugnata - per il fatto cioè di escludere la ripetizione delle somme percepite indebitamente prima della data della visita di revisione avvicinandosi all'indebito previdenziale e di curarsi di non gravare, con la previsione dell'immediata sospensione, sulla concreta condizione economica e di vita del percipiente, in relazione alle somme percepite dopo la stessa visita - che la stessa disciplina è stata ritenuta complessivamente "diretta ad approntare una tutela idonea, come tale rispettosa dell'art. 38, primo comma, Cost.".
4. Ora, tenuto conto di tali complessive considerazioni, pure messe in
CP_ evidenza dalla Corte genovese, il ricorso dell' non risulta adeguatamente diretto a contrastare le varie rationes decidendi su cui si regge la sentenza impugnata;
e mentre invoca una generalizzata applicazione dell'art.2033 c.c. in relazione alle somme pagate dopo la visita di verifica, da contenersi invece - per i giudici d'appello ed in base 4 Corte di Cassazione - copia non ufficiale
R.G. 27637/2013 ad un'interpretazione costituzionalmente orientata - in caso di sforamento dei termini dettati per l'adozione del provvedimento di revoca, trascura del tutto di censurare l'altra argomentazione, che pure sorregge autonomamente la decisione impugnata, secondo cui la mancata
CP_ adozione di provvedimenti per oltre dieci anni da parte dell' dopo la visita di revisione, aveva fatto sì che l'assistita omettesse, a sua volta, di proporre tempestivamente ricorso avverso l'esito di detta visita trovandosi così priva di idonee tutele (amministrative e giurisdizionali) in relazione all'accertamento del proprio stato di salute risalente ad oltre 10 anni prima. 5.- Si era dunque venuta configurando, secondo la Corte d'Appello, una vera e propria situazione di affidamento dell'assistito, che si è sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell' ) affidamento riposto da una persona comunque invalida al CP_1
100%, che già godeva dell'indennità di accompagnamento, che net corso dello stesso lungo periodo di tempo poteva anche subire un mutamento delle proprie condizioni di salute;
e che non aveva però ragione di dover richiedere quella tutela assistenziale che in concreto l'ordinamento provvedeva ad erogarle. Né tale affidamento - ingenerato, si ripete, dal concreto e successivo mantenimento dell'erogazione della provvidenza da parte dell' - potrebbe essere escluso per il solo fatto che CP_1
l'assistita conoscesse l'esito negativo della precedente visita di verifica.”
Ne consegue che l' può procedere alla ripetizione delle somme soltanto dopo la CP_1 comunicazione dell'avvenuta revoca. Infatti, la ripetibilità delle somme non può retroagire alla data della visita di revisione, per come interpretato dalla suindicata sentenza della Cassazione (conforme al principio: Trib Frosinone Sent
327-2021), che addirittura lo esclude anche in caso di conoscenza dell'esito del verbale.
Conclusivamente l' non ha diritto di ripetere alcuna somma per il titolo contenuto nel CP_1
provvedimento in questa sede impugnato.
In definitiva, il ricorso deve trovare accoglimento.
Le spese di lite, in ragione della materia trattata e dei contrasti giurisprudenziali esistenti possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
In accoglimento del ricorso, dichiara illegittima la ripetizione di indebito disposta e contestata
CP_ dall' al sig. nella qualità di erede della sig. con Parte_1 Persona_1 provvedimento ricevuto in data 06/12/2023, per il periodo che va dal dall'1/06/2015 al 28/02/2019 per l'importo complessivo di € 23.117,55;
Per l'effetto, dichiara l'inefficacia del provvedimento di recupero impugnato e che parte ricorrente CP_ nulla deve all' per tale titolo;
compensa le spese.
Catania, 16 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta