Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/02/2023, n. 6094
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Sentenza 28 febbraio 2023

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Il provvedimento analizzato è stato emesso dalla Corte di Cassazione il 23 febbraio 2023. I contribuenti, coniugi, contestavano l'applicazione di sanzioni amministrative per violazioni fiscali, sostenendo che l'Ufficio avesse irrogato sanzioni in modo illegittimo, in particolare per l'applicabilità retroattiva del raddoppio dei termini di accertamento e per il mancato perfezionamento della procedura di "voluntary disclosure". I contribuenti invocavano la buona fede e l'assenza di colpa, attribuendo la responsabilità al loro consulente fiscale.

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità delle sanzioni. Ha argomentato che la presunzione di evasione non ha natura procedimentale e non è retroattiva, e che le censure relative alla buona fede e all'incertezza normativa non erano sufficienti a escludere la responsabilità dei contribuenti. Inoltre, la Corte ha chiarito che l'eventuale omessa pronuncia su una domanda subordinata non costituisce vizio se la decisione implica un rigetto della stessa. Pertanto, la Corte ha confermato la decisione della CTR, ritenendo infondati i motivi di ricorso e condannando i contribuenti alle spese legali.

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Massime1

In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'incertezza normativa oggettiva, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, alla stregua dell'art. 10, terzo comma, del d.lgs. n. 212 del 2000 e dell'art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992, postula una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, riferita non già ad un generico contribuente, né a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, siano capaci di interpretazione normativa qualificata, né all'Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento cui è attribuito il potere - dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione. Nella fattispecie, i ricorrenti non deducevano alcuna condizione di incertezza della norma quanto piuttosto una loro personale e pretesa incolpevolezza, lamentando l'irrogazione delle sanzioni nonostante il mancato perfezionamento della procedura per fatto dell'Ufficio senza loro colpa, quali persone offese dalla condotta delittuosa del loro consulente fiscale, appropriatosi delle ingenti somme di attività finanziarie detenute all'estero, in violazione del principio di tutela della buona fede.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/02/2023, n. 6094
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6094
    Data del deposito : 28 febbraio 2023
    Fonte ufficiale :

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