Articolo 11 della Legge 26 luglio 1984, n. 413
Articolo 10Articolo 12
Versione
1 settembre 1984
Art. 11. (Termini per l'assolvimento dell'obbligo contributivo)

Limitatamente al personale navigante e' fatto obbligo alle aziende armatoriali di effettuare il versamento dei contributi dovuti con periodicita' mensile, entro 60 giorni dalla scadenza del mese cui i contributi medesimi si riferiscono.
Entrata in vigore il 1 settembre 1984
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