Cass. civ., sez. I, sentenza 09/04/2002, n. 5045
CASS
Sentenza 9 aprile 2002

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Massime2

La consumazione del potere di impugnazione non si verifica in virtù della sola proposizione dell'impugnazione sulla quale incida una causa di inammissibilità o, in genere, un fatto estintivo del processo, come la rinuncia, bensì per effetto della dichiarazione giudiziale dell'inammissibilità o dell'improcedibilità della impugnazione stessa o dell'estinzione (per rinuncia o per altra causa) del relativo processo. Ne consegue che la precedente proposizione di un ricorso per cassazione, non depositato entro il termine di cui all'art. 369 cod. proc. civ.,non preclude la proposizione, nel termine impugnatorio, di un successivo ricorso sostitutivo del primo, cui la parte abbia previamente rinunziato, ove non sia ancora intervenuta declaratoria di estinzione del processo.

In tema di prove, è inammissibile la c.d. "praesumptio de praesumpto", non potendosi valorizzare una presunzione come fatto noto, per derivarne da essa un'altra presunzione.( Nella specie, alla stregua del principio di cui alla massima, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto non provata la pretesa del ricorrente, imprenditore commerciale, di ottenere la somma di trecento milioni di lire quale liquidazione del proprio credito nei confronti di un istituto di credito - somma corrispondente al valore di preziosi che lo stesso assumeva depositati nella cassetta di sicurezza concessa in uso dall'istituto, che era stata aperta da ignoti e svuotata del suo contenuto - ,pretesa in relazione alla quale era stata invocata la prova per presunzioni in base alla considerazione che per un imprenditore commerciale sarebbe "cosa assai probabile" depositare in una cassetta di sicurezza gioielli per un tale valore. Nell'occasione, la Corte territoriale, con motivazione ritenuta corretta dalla S.C., aveva escluso che si potesse presumere la conservazione in cassetta di preziosi di elevato valore in base al solo fatto che il ricorrente godesse di alti redditi, dato a sua volta solo presuntivamente ricavabile dall'esercizio di un determinato commercio, e che si sarebbe dovuto saldare, ai fini dell'accoglimento della richiesta del ricorrente, alle ulteriori presunzioni della utilizzazione di siffatti redditi per l'acquisto di gioielli, e non per altri investimenti, e della conservazione di tali gioielli, al momento del furto, nella cassetta di cui si trattava).

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  • 1Note de iure condito e de iure condendo sulla valutazione di professionalità dei magistrati
    Giuliano Scarselli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    di Giuliano Scarselli 1. Il tema della valutazione della professionalità dei magistrati, voluta nei termini attuali dalla riforma Mastella di cui alla legge n. 111/2007, non è argomento semplice, perché si presta all'esposizione di banalità. Ed infatti, una volta detto che dette valutazioni consentono ampi margini di discrezionalità agli organi preposti a pronunciarle, e che sarebbe meglio, come normalmente si dice fra serio e faceto, che queste fossero più oggettive e con meno aggettivi, probabilmente non v'è molto altro da aggiungere, e il tema sfugge ad una analisi più propriamente giuridico/teorica. Che dire, dunque? Io, evitando di esporre la normativa che darei per conosciuta, …

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  • 3Note de iure condito e de iure condendo sulla valutazione di professionalità dei magistrati
    Giuliano Scarselli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 8 marzo 2021
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 09/04/2002, n. 5045
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5045
Data del deposito : 9 aprile 2002

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