Sentenza 9 aprile 2002
Massime • 2
La consumazione del potere di impugnazione non si verifica in virtù della sola proposizione dell'impugnazione sulla quale incida una causa di inammissibilità o, in genere, un fatto estintivo del processo, come la rinuncia, bensì per effetto della dichiarazione giudiziale dell'inammissibilità o dell'improcedibilità della impugnazione stessa o dell'estinzione (per rinuncia o per altra causa) del relativo processo. Ne consegue che la precedente proposizione di un ricorso per cassazione, non depositato entro il termine di cui all'art. 369 cod. proc. civ.,non preclude la proposizione, nel termine impugnatorio, di un successivo ricorso sostitutivo del primo, cui la parte abbia previamente rinunziato, ove non sia ancora intervenuta declaratoria di estinzione del processo.
In tema di prove, è inammissibile la c.d. "praesumptio de praesumpto", non potendosi valorizzare una presunzione come fatto noto, per derivarne da essa un'altra presunzione.( Nella specie, alla stregua del principio di cui alla massima, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto non provata la pretesa del ricorrente, imprenditore commerciale, di ottenere la somma di trecento milioni di lire quale liquidazione del proprio credito nei confronti di un istituto di credito - somma corrispondente al valore di preziosi che lo stesso assumeva depositati nella cassetta di sicurezza concessa in uso dall'istituto, che era stata aperta da ignoti e svuotata del suo contenuto - ,pretesa in relazione alla quale era stata invocata la prova per presunzioni in base alla considerazione che per un imprenditore commerciale sarebbe "cosa assai probabile" depositare in una cassetta di sicurezza gioielli per un tale valore. Nell'occasione, la Corte territoriale, con motivazione ritenuta corretta dalla S.C., aveva escluso che si potesse presumere la conservazione in cassetta di preziosi di elevato valore in base al solo fatto che il ricorrente godesse di alti redditi, dato a sua volta solo presuntivamente ricavabile dall'esercizio di un determinato commercio, e che si sarebbe dovuto saldare, ai fini dell'accoglimento della richiesta del ricorrente, alle ulteriori presunzioni della utilizzazione di siffatti redditi per l'acquisto di gioielli, e non per altri investimenti, e della conservazione di tali gioielli, al momento del furto, nella cassetta di cui si trattava).
Commentari • 3
- 1. Note de iure condito e de iure condendo sulla valutazione di professionalità dei magistratiGiuliano Scarselli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Giuliano Scarselli 1. Il tema della valutazione della professionalità dei magistrati, voluta nei termini attuali dalla riforma Mastella di cui alla legge n. 111/2007, non è argomento semplice, perché si presta all'esposizione di banalità. Ed infatti, una volta detto che dette valutazioni consentono ampi margini di discrezionalità agli organi preposti a pronunciarle, e che sarebbe meglio, come normalmente si dice fra serio e faceto, che queste fossero più oggettive e con meno aggettivi, probabilmente non v'è molto altro da aggiungere, e il tema sfugge ad una analisi più propriamente giuridico/teorica. Che dire, dunque? Io, evitando di esporre la normativa che darei per conosciuta, …
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di Giuliano Scarselli 1. Il tema della valutazione della professionalità dei magistrati, voluta nei termini attuali dalla riforma Mastella di cui alla legge n. 111/2007, non è argomento semplice, perché si presta all'esposizione di banalità. Ed infatti, una volta detto che dette valutazioni consentono ampi margini di discrezionalità agli organi preposti a pronunciarle, e che sarebbe meglio, come normalmente si dice fra serio e faceto, che queste fossero più oggettive e con meno aggettivi, probabilmente non v'è molto altro da aggiungere, e il tema sfugge ad una analisi più propriamente giuridico/teorica. Che dire, dunque? Io, evitando di esporre la normativa che darei per conosciuta, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/04/2002, n. 5045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5045 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARZIALE - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI CO RO, DI NO NC OL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BOCCA DI LEONE 78, presso l'avvocato PAOLO BERRUTI, rappresentati e difesi dall'avvocato RO D'ACCARDI, giusta procura speciale per Notaio Francesco Paolo Guerrera, di Palermo rep. n. 40047 del 28.7.1999;
- ricorrenti -
contro
BANCA COMMERCIALE ITALIANA;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 22832/99 proposto da:
BANCA COMMERCIALE ITALIANA SpA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VIRGILIO 8, presso l'avvocato ENRICO CICCOTTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati VINCENZO MESSINA, ENRICO BRUGNATELLI e LAURA CATTANEO, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
DI CO RO, DI NO NC OL;
- intimati -
avverso la sentenza n. 778/98 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 16/10/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/2001 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Ciccotti, che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso principale;
l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 28 ottobre 1999 - facente seguito ad "atto dichiaratorio" di rinunzia a precedente ricorso del 9 settembre '99 - LA Di RC e SC Di EF hanno impugnato per cassazione la sentenza in data 16 ottobre 1998 della Corte di appello di Palermo che ha liquidato in L. 10.000.000, e non nella pretesa (ma, secondo quella Corte, non provata) maggior somma di L. 300.000.000, il loro credito nei confronti della Banca Commerciale Italiana, corrispondente al valore di preziosi che assumevano depositati nella cassetta di sicurezza concessa in uso dallo stesso istituto, e che era stata aperta da ignoti e svuotata del suo contenuto.
La Banca si e' costituita eccependo l'inammissibilità, e in subordine l'infondatezza, della avversa impugnazione: ed ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale condizionato.
I coniugi De RC hanno anche depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I due ricorsi in quanto proposti, contro la medesima sentenza, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 C.P.C.. 2. Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale formulata dalla Banca in ragione dell'asserita consumazione del potere impugnatorio ed intervenuta formazione del giudicato, per effetto della già operata "rinunzia", da parte dei coniugi Di RC, al precedente loro ricorso, avverso la predetta sentenza della Corte territoriale.
L'invocata consumazione del potere di impugnazione ex art. 387 c.p.c. infatti, così come non si verifica in virtù della sola proposizione dell'impugnazione sulla quale incida una causa di inammissibilità od improcedibilità essendo all'uopo necessario che ne sia anche intervenuta la correlativa dichiarazione giudiziale (cfr. da ultimo, Cass. nn. 15410, 12803/2000), così, del pari non si verifica per effetto di un mero fatto estintivo del processo, come la rinuncia, che non sia stato giudizialmente pure esso dichiarato (cfr. n. 9475/99).
Con la conseguenza che la precedente proposizione di un ricorso per cassazione, non depositato, come nella specie, entro il termine previsto dall'art. 369 c.p.c., non preclude la proposizione, all'interno del termine impugnatorio, di un successivo ricorso sostitutivo del primo, cui la parte abbia previamente rinunziato, ove appunto non sia nel frattempo intervenuta declaratoria di estinzione del processo.
Non potendo, per altro, nel caso in esame, quella ed. rinunzia neppure rilevare in termini di conquiescenza, ostativa alla proponibilità del (secondo) ricorso ex art. 329 c.p.c., risultando espressamente dal richiamato "atto dichiaratorio" che le parti non avevano inteso abdicare alla impugnazione ma, proprio in funzione di questa, avevano dichiarato di rinunziare al precedente ricorso nel quale "per errore materiale risultavano omesse frasi necessarie e determinanti per l'accoglimento dello stesso".
3. Nel merito il ricorso principale è, comunque, infondato. Lamentano, infatti, i ricorrenti con l'unico mezzo di tale impugnazione, che la Corte - nel ritenere non acquisita la prova del deposito in cassetta di preziosi per l'indicata somma di 300 milioni, "non ostante la certificazione depositata, attestante la loro qualità di imprenditori commerciali" - sia incorsa in vizio di motivazione e violazione (per mancata applicazione) delle norme sulla prova per presunzioni (artt. 27272 e 2729 c.c.), "atteso che per un imprenditore commerciale depositare in una cassetta di sicurezza gioielli per un valore di 300 milioni è cosa assai probabile". Ma la censura così formulata è assolutamente inconsistente. Corretto essendo, viceversa, atteso il divieto della ed. "praesumptio de presunto", l'iter logico che ha condotto la Corte di Palermo ad escludere che si potesse, nella specie, presumere,. la conservazione in cassetta di gioielli di alto valore in base al fatto di avere altri redditi, una volta che anche il dato di partenza - cioè il possesso di alti redditi - doveva solo presuntivamente ricavarsi dal fatto dell'esercizio di un determinato commercio e ciò avrebbe dovuto, in tesi, a sua volta, ancora saldarsi con le ulteriori presunzioni della utilizzazione di siffatti redditi per acquisto di preziosi (e non per diversi investimenti) e della conservazione di tutti tali gioielli, al momento del furto, nella cassetta in questione.
4. L'impugnazione dei coniugi Di RC va pertanto respinta. Resta di conseguenza assorbito il ricorso incidentale "condizionato" della Banca.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale.
Condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, in favore della Banca, che liquida in euro 509.59 a euro 3000.00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2002