Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/03/2025, n. 1595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1595 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. 826/2019 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Michele MAGLIULO Presidente rel. dr.ssa Monica CACACE Consigliere dr.ssa Paola GIGLIO COBUZIO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 342/2019 del Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile, pubblicata in data
10 gennaio 2019 nel procedimento recante R.G. n. 22842/2015, vertente
TRA
, (C.F. ), in nome e per conto Parte_1 C.F._1
dell' (P.I. Parte_2
), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Fera. P.IVA_1
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'Avv. Enrico Marulli
APPELLATA
NONCHÉ
Pagina 1
APPELLATO NON COSTITUITO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26.11.2016,
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, Parte_1
quale titolare della ditta individuale ET di Controparte_1
NT CA, e esponendo che il 29 dicembre Controparte_2
2013, l'associazione professionale attrice aveva stipulato con la ditta
ET di NT CA un contratto triennale per la fornitura di servizi pubblicitari. L'accordo prevedeva l'erogazione di diversi servizi web e la concessione di spazi pubblicitari.
Nonostante i ripetuti solleciti, fino alla fine di gennaio 2014 nessuno dei servizi previsti dal contratto era stato fornito, e tale situazione si protraeva fino al mese di marzo 2014.
Il comunicava all'attore l'impossibilità di dare corretta CP_2
esecuzione al contratto, giustificando il ritardo con una momentanea mancanza di liquidità. In particolare, sosteneva che la non Parte_3
disponeva delle risorse necessarie per acquistare il veicolo destinato a essere utilizzato come vetrina mobile. Il 21 marzo 2014, presso la concessionaria sita in Afragola in Corso Meridionale n. Controparte_3
25, si procedeva all'individuazione del veicolo destinato a tale scopo.
All'incontro erano presenti , titolare della Persona_1
concessionaria, , (attore) e Controparte_2 Parte_1 [...]
, che accompagnava occasionalmente quest'ultimo. Il veicolo Per_2
Pagina 2 prescelto era una Fiat 500L di colore nero, identificata con numero di telaio
ZFA19900005040364. Nella stessa occasione veniva redatto il preliminare di vendita tra la e la ET. Successivamente, Controparte_3
riferiva all'attore che il contratto stipulato con ET CP_2
rientrava tra quelli trasferiti a una nuova ditta, denominata “Pubblicab”, di cui egli stesso si dichiarava referente. Tuttavia, da verifiche presso la
Camera di Commercio e gli uffici finanziari, non risultavano evidenze circa l'esistenza della ditta “Pubblicab”. Nel frattempo, il contratto stipulato non veniva eseguito in alcun modo, nonostante avesse indotto a CP_2 Pt_1
sottoscrivere un accordo con una società inesistente e a versarle l'intero importo pattuito.
Tanto premesso, l'attore chiedeva: “dichiararsi il contratto intercorso fra le parti risolto per inadempimento addebitabile a parte convenuta…per
l'effetto, condannarsi parte convenuta alla restituzione del corrispettivo di
€ 20.000,00 erogato come corrispettivo dei servizi oggetto di contratto mai erogati oltre il maggior danno”.
I.2. Si costituiva in giudizio soltanto quale Controparte_1
titolare della ditta individuale ET di NT CA, mentre risultava contumace. La eccepiva Controparte_2 CP_1
l'infondatezza delle deduzioni dell'attore, deducendo in particolare di non aver mai intrattenuto alcun rapporto con lo stesso e, pertanto, di non aver convenuto e sottoscritto alcun contratto con il predetto. Dunque, la deduceva di non poter essere destinataria della pretesa CP_1
risarcitoria avanzata dall'attore.
Inoltre, eccepiva che l'unico contratto esibito dal da cui Pt_1
deriverebbe la pretesa “non è opponibile alla concludente
[...]
” perché intercorso tra l'attore e CP_1 Controparte_2
Pagina 3 quest'ultimo avrebbe agito quale “responsabile flotte” della “fantomatica” ditta individuale denominata “Publicab”, anch'essa estranea alla
. CP_1
Ancora, la disconosceva le scritture prodotte dall'attore CP_1
unitamente alla memoria ex art. 183, comma 6, secondo termine c.p.c.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale di Napoli di Controparte_1
rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto;
altresì, chiedeva di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della concludente e condannare l'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
I.3. Con sentenza n. 342/2019, pubblicata in data 10 gennaio 2019, il
Tribunale di Napoli - XI Sezione civile, accoglieva l'eccezione di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta e così provvedeva:
“A) rigetta la domanda;
B) condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore di che liquida in complessivi euro 1618,00 oltre Controparte_1
iva, cpa e rimb. Forf. Come per legge con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv.to Enrico Marulli”.
II.1. Avverso detta sentenza proponeva appello, Parte_1
articolando i motivi di seguito rubricati: “Parti del provvedimento oggetto di impugnativa – indicazione ex art. 342 n°1) c.p.c”: con cui chiedeva l'integrale riforma della sentenza;
“Travisamento di fatto – CP_2
convenuto contumace”: con cui si lamentava che il Giudice non
[...]
considerando la circostanza che il fosse parte convenuta in CP_2
giudizio, contumace, respingeva la richiesta prova testi così limitando l'attore della possibilità di far emergere, a mezzo dichiarazioni testimoniali, il rapporto contrattuale intercorrente con il;
“Forma CP_2
contrattuale libera – violazione art. 1325 n° 4 c.c.” con cui asseriva che “il
Pagina 4 G.I. appare far discendere dall'insussistenza di forma scritta
l'impossibilità della sussistenza del contratto di noleggio auto dedotto in giudizio”. “Motivazione inesistente” dolendosi della asserita grave carenza motivazionale.
L'appellante rassegnava le seguenti conclusioni chiedendo all'adita Corte:
“1) Riformarsi la sentenza impugnata ed in conseguenza:
2) Dichiararsi il contratto intercorso fra le parti risolto per inadempimento addebitabile a parte convenuta;
3) Per l'effetto, condannarsi parte convenuta alla restituzione del corrispettivo di € 20.000,00 erogato come corrispettivo dei servizi oggetto di contratto mai erogati oltre il maggior danno;
3) Condannarsi parte convenuta al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarazione di fattone anticipo”.
II.2. Con comparsa di costituzione e risposta all'appello, depositata in data 2 settembre 2019, si costituiva in giudizio , la Controparte_1
quale deduceva l'inammissibilità nonché l'infondatezza dell'interposto gravame e, coerentemente, chiedeva:
“1) in via preliminare, accertare e dichiarare ex artt. 342, primo comma 1°
e 348 bis c.p.c. l'inammissibilità del gravame interposto per sua manifesta infondatezza e/o mancanza di specificità dei motivi d'impugnazione;
2) per l'effetto, ai sensi dell'art. 348 ter, comma 1° c.pc., emettere ordinanza di inammissibilità dell'appello e condannare l'appellante alla refusione delle spese ed onorari di questo grado di giudizio, con attribuzione al deducente Procuratore, antistatario;
3) nel merito, confermare in toto l'impugnata sentenza e rigettare l'appello, siccome infondato in fatto e diritto;
Pagina 5 4) per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese ed onorari di questo grado di giudizio, con attribuzione al deducente
Procurato antistatario.”.
Non si costituiva, invece, il (in realtà, non si rinviene in atti CP_2
l'avviso di ricevimento della relativa notifica a mezzo posta ma, alla luce della decisione di seguito adottata, appare superfluo disporre la rimessione della causa sul ruolo per l'acquisizione di tale documento).
II.3. Dopo vari rinvii d'ufficio, all'udienza del 19 dicembre 2024, la causa veniva riservata in decisione e venivano assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'atto di appello sollevata dalla difesa da . Controparte_1
Ed invero, dall'atto di appello è possibile individuare le parti del provvedimento gravate, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto che è stata compiuta dal giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui deriverebbero le lamentate violazioni della legge, oltre che la precisazione della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Come è noto, nella sentenza n. 27199 depositata il 16 novembre 2017, le Sezioni
Unite civili della Corte di Cassazione hanno chiarito che la riforma del
2012 non ha modificato la natura dell'appello, precisando che le declaratorie di inammissibilità devono rimanere ipotesi residuali e che l'ampiezza delle doglianze, così come la specificità, risultano legate da un rapporto di proporzionalità con l'ampiezza della motivazione assunta nella decisione del giudice di primo grado. Inoltre, nel caso in cui la pronuncia impugnata non abbia valutato tutte le tesi prospettate dalla parte appellante, le stesse potranno essere riproposte.
Pagina 6 Se dunque il giudice d'appello deve essere posto nella condizione di comprendere con sufficiente chiarezza il contenuto delle censure mosse al provvedimento impugnato, attraverso l'indicazione delle ragioni per le quali la prima pronuncia non si consideri condivisibile, tale ultimo onere si considera validamente adempiuto, da parte dell'appellante, con l'individuazione, nell'atto di impugnazione, delle questioni e dei punti contestati della pronuncia di primo grado e delle relative doglianze, “senza inutili formalismi”, come specifica la Suprema Corte (cfr. Cass.
n.24262/2020).
Deve, pertanto, ritenersi che l'atto di appello superi il vaglio di ammissibilità ex art. 342 c.p.c.
Nel merito, tuttavia, l'appello risulta infondato e deve, pertanto, essere respinto.
Come primo motivo di gravame, connesso al quarto relativo alla motivazione inesistente, che, pertanto, saranno trattati unitamente,
l'appellante chiede riformarsi integralmente la sentenza lamentandosi dell'asserita “grave carenza motivazionale”.
Per una migliore comprensione delle ragioni della decisione occorre chiarire il nucleo essenziale della vicenda oggetto della controversia in esame.
In particolare, l'appellante deduceva di aver stipulato “un contratto per la fornitura triennale di servizi pubblicitari, consistenti in vari servizi web e concessione” con la ditta ET di NT CA e che quest'ultima non avesse adempiuto agli obblighi contrattualmente assunti;
pertanto, richiedeva la risoluzione contrattuale e, di conseguenza, anche la restituzione del corrispettivo di € 20.000,00.
Pagina 7 Inoltre, rappresentava delle ulteriori circostanze, tra le Parte_1
quali, che il , contumace in entrambi i gradi di giudizio, Controparte_2
“abbia indotto il prima a stipulare un contratto con una ditta Pt_1
inesistente e poi a versare alla stessa ditta inesistente l'importo dell'intero contratto”.
Orbene, deve anzitutto rilevarsi che l'appellante ha chiesto la risoluzione di un contratto mai sottoscritto dalla . Controparte_1
Difatti, come osservato dal Tribunale, l'unico documento contrattuale prodotto dall'attore del 22.10.2014 risulta sottoscritto non dalla , CP_1
bensì da quale “responsabile flotte” di una ditta Persona_3
individuale denominata Pubblicab risultata sostanzialmente inesistente.
Così pure il modulo del 29.12.2013, su carta intestata Autocafé, contenente le condizioni di un contratto pubblicitario, è privo di sottoscrizione della
. Quest'ultima, inoltre, ha specificamente disconosciuto le CP_1
predette scritture prodotte dal unitamente alla memoria ex art. 183, Pt_1
comma 6, secondo termine c.p.c.
Pertanto, il giudice di primo grado ha correttamente accolto l'eccezione sollevata dalla avente ad oggetto il difetto di legittimazione CP_1
passiva e, pertanto, conseguentemente ha rigettato la domanda del , né, Pt_1
comunque, vi è stata una precisa e puntuale confutazione di dette argomentazioni contrarie all'assunto attoreo.
Con riferimento al secondo motivo di appello, l'appellante sostiene che, avendo il giudice di primo grado rigettato la domanda per difetto di legittimazione passiva della ditta ET, nella persona della titolare si potrebbe ipotizzare l'esistenza di un rapporto Controparte_1
contrattuale tra l'appellante e . Inoltre, lamenta che il Controparte_2
giudice non abbia considerato che era già parte convenuta, CP_2
Pagina 8 seppur contumace. L'appellante assume, ancora, che a causa di tale errore il giudice ha rigettato la richiesta di prova testimoniale e deduce che, nel caso di specie, il contratto non richiede una forma ad substantiam o ad probationem, sicché l'escussione dei testi sarebbe essenziale per accertarne l'esistenza.
Anche tali argomentazioni risultano infondate.
Come già evidenziato nei punti precedenti, l'appellante nel procedimento di primo grado ha fatto esclusivo riferimento al rapporto contrattuale con
ET di , e non come vorrebbe far intendere con il Controparte_1
. Controparte_2
La stessa prospettazione dell'appellante, quindi, finisce per essere poco coerente e lineare, poiché non chiarisce univocamente se il rapporto contrattuale da lui dedotto sia riferibile - anziché alla - al CP_1
. Non vengono, difatti, precisate le modalità di costituzione di un CP_2
eventuale rapporto contrattuale con il predetto né il contenuto dello stesso.
Anzi, nelle conclusioni dell'atto di appello, si fa riferimento, in modo del tutto generico, alla “parte convenuta” chiedendo la condanna di quest'ultima anche alla restituzione del corrispettivo di € 20.000,00 - somma che, secondo la narrazione dei fatti contenuta nelle premesse dell'atto, sarebbe stata versata alla e non al . Parte_4 CP_2
Il medesimo ragionamento si applica anche al terzo motivo di appello, con il quale l'appellante si lamenta che il giudice di primo grado sembrerebbe ritenere che l'assenza di una forma scritta impedisca l'esistenza del contratto di noleggio auto dedotto in giudizio. Inoltre, in assenza di una prescrizione esplicita in merito, la forma del contratto deve considerarsi libera, con la conseguenza che il vincolo contrattuale può essere validamente provato mediante testimoni.
Pagina 9 L'appellante, nel tentativo di sostenere una tesi tardivamente introdotta per la prima volta nel presente giudizio d'appello, afferma che il contratto avente ad oggetto servizi pubblicitari, ora diversamente qualificato come contratto di noleggio, sarebbe stato concluso verbalmente.
Con questo motivo di gravame, però, l'appellante introduce un nuovo tema di indagine e di decisione, fondato su presupposti diversi da quelli dedotti nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado. In origine, infatti, era stata prospettata la stipula per iscritto di un contratto pubblicitario, mentre ora si tenta di riqualificarlo come un accordo verbale di noleggio, in evidente contraddizione con la tesi inizialmente sostenuta. Questo mutamento, oltre a costituire un'inammissibile modifica della causa petendi, conferma l'incoerenza della ricostruzione dell'appellante e ne inficia inevitabilmente l'attendibilità.
Pertanto, non si potrebbero superare le carenze assertive sopra evidenziate con l'ammissione della prova testimoniale, dalla quale comunque l'appellante è decaduto perché non risulta che all'udienza di precisazione delle conclusioni di primo grado e nello stesso atto di appello abbia specificamente reiterato detta richiesta istruttoria, non essendo sufficiente al riguarda il generico richiamo alle “istanze istruttorie formulate in primo grado”.
In definitiva, deve, quindi, ritenersi che l'appellante non abbia assolto all'onere su di essa gravante di dimostrare adeguatamente i presupposti costitutivi della pretesa azionata. Ne deriva che l'appello non risulta meritevole di accoglimento e deve, perciò, confermarsi integralmente la sentenza appellata.
Vi è, pertanto, sicuramente una piena soccombenza dell'appellante che giustifica la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese del
Pagina 10 presente grado di giudizio che si liquidano in dispositivo, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento (da € 5.201 ad € 26.000) dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del
13/08/2022, per ciascuna fase del giudizio effettivamente tenutasi, quindi con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 342/2019 emessa dal Tribunale di Napoli in data 10.01.2019, così provvede:
1) rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre il rimborso per spese generali al 15%, Iva e
Cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Enrico Marulli, dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 20/03/2025.
Il Presidente estensore dr. Michele Magliulo
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