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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 27/06/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1747/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 26.6.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Bovalino, al Vico I Crotone n. 25, presso lo studio dell'Avv. GIAMPAOLO
FRANCESCO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
), rappresentata e difesa, Controparte_1 P.IVA_1
congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv. FERRAGINA ANTONIO e
TRANQUILLO CESARE, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata in
Catanzaro, alla Via Lucrezia della Valle;
resistente
OGGETTO: indennità chilometrica.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso di lavorare alle dipendenze dell in virtù contratto di lavoro a tempo Controparte_1
indeterminato, con la qualifica di operaio idraulico-forestale, con sede di lavoro nel comune di Careri;
dedotto di essere stato costretto ad utilizzare la propria autovettura per raggiungere il luogo di lavoro, non avendo provveduto a Controparte_1
mettergli a disposizione alcun mezzo;
lamentato che a fronte di tale utilizzo l'ente resistente gli ha erroneamente corrisposto l'indennità prevista dall'art. 7 CIRL e non quella di cui all'art. 54 CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale ed idraulico-agraria 01.01.2021/31.12.2024, da applicarsi in ragione di quanto disposto dall'art.
7-bis D.L. 08.09.2021, n. 120, convertito in Legge
08.11.2021, n. 155; quantificate le differenze retributive dovutegli per gli anni 2021, dal mese di settembre a dicembre, 2022 e 2023, sino al mese di marzo, in € 6.094,79; ha concluso chiedendo “ accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, il diritto dell'odierna parte ricorrente di vedersi rimborsato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54 ccnl vigente, della somma pari ad 1/5 del costo della benzina super per chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro e, per l'effetto, condannare l in persona del legale Controparte_1
rappresentante p. t., al pagamento della somma di euro 6.094,79, ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, con ogni conseguenza di legge”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, Controparte_1
evidenziando in particolare l'inapplicabilità del CCNL richiamato dal ricorrente, data la natura pubblica dell'Ente, con vittoria di spese.
Ad esito dell'udienza di discussione del 26.6.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e deve essere integralmente rigettato. Il ricorrente ha agito in giudizio per vedersi riconosciuto il diritto alla corresponsione dell'indennità chilometrica secondo il regime stabilito dall'art. 54, c. 1 CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria in luogo di quello deteriore previsto dall'art. 7 CIR, applicato dall'Azienda. Lo scrivente ritiene di aderire all'orientamento adottato dal Tribunale di Reggio Calabria con riferimento a controversie perfettamente sovrapponibili alla presente, instaurate da altri dipendenti dell'ente resistente, alla cui diffusa motivazione si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (si veda in particolare Tribunale di Reggio Calabria, sentenza del
25.1.2025, r.g. n. 5155/2023).
Preliminarmente si osserva che è ente pubblico non Controparte_1
economico che agiste in qualità di ente strumentale della Regione Calabria. Ne consegue dunque che il rapporto lavorativo intercorso tra l'azienda e il ricorrente è riconducibile ad un rapporto di impiego pubblico contrattualizzato.
La natura giuridica dell'ente d'altronde emerge chiaramente dal tenore letterale dell'art. 1 della legge regionale n. 25 del 2013, rubricato “Istituzione
[...]
” che dispone “È Controparte_2
istituita, ai sensi del comma 3 dell'articolo 54 dello Statuto della Regione Calabria,
l' , denominata Controparte_2
ente strumentale della Regione Calabria, munito di Controparte_1
personalità giuridica di diritto pubblico non economico ed autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica, patrimoniale, contabile e finanziaria”.
Aldilà di tale norma definitoria, d'altronde, la natura giuridica dell'ente è comprovata dalle altre disposizioni della citata l. 25/2013 e in particolare dalle norme contenenti la finalità cui l'azienda deve tendere (art. 4), dalle modalità di elezione e individuazione degli organi (art. 5 e ss.), dalla circostanza che opera prevalentemente con contributi pubblici, mentre le attività di bilancio sono devolute alla Regione (art. 1, art. 10), nonché dall'inesistenza di una concreta indicazione del perseguimento di criteri di economicità o di imprenditorialità nella gestione. Per tali motivi la disciplina del rapporto lavorativo intrattenuto dal ricorrente con l'ente resistente trova senz'altro la propria disciplina nel Testo Unico sul Pubblico
Impiego, ossia il d. lgs. 165/2001.
È vero pertanto che, in linea di principio, come dedotto dalla parte resistente, al rapporto lavorativo oggetto di giudizio non dovrebbe trovare applicazione la contrattazione collettiva privatistica, ma il CCNL del comparto pubblico, come peraltro sostenuto dalla Corte di Cassazione che ha osservato “la sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall'ambito del lavoro pubblico privatizzato e, dunque, salva espressa e previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al d.lgs n.
165/2001” (cfr. Cass. 108/2023).
Tuttavia, si osserva che proprio con riferimento ai dipendenti assunti dalle pubbliche amministrazioni e addetti ai lavori agricoli e forestali è intervenuto il legislatore disponendo espressamente che anche a tali lavoratori trovi applicazione il CCNL di comparto, seppure entro determinati limiti e al ricorrere di determinate condizioni.
In particolare, si fa riferimento all'art. 7 bis D.L. n. 120/2021, conv. in L. n.
155/2021, ai sensi del quale “Per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratto di diritto privato dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico- forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano rurale, di forestazione e agrarie- florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionale, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico un rappresentante delle regioni”.
Su tale presupposto è stato dunque siglato presso la sede della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome in Roma, con validità ed efficacia per il quadriennio 2021/2024, il rinnovo del C.C.N.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria scaduto il 31.12.2012.
Nella dichiarazione a verbale per la parte pubblica, che sostanzialmente riproduce quanto disposto dall'art. 7 bis sopra citato, si legge: “Per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, il CCNL, gli accordi regionali e provinciali, così come previsto dall'articolo 7- bis del decreto legge 8 settembre 2021, n. 155, si applicano nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni”.
Ne consegue che l'applicazione del CCNL richiamato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni è stata strettamente vincolata al rispetto dei “limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni”.
A questo punto è dunque necessario valutare quale sia la disciplina contrattuale applicabile al lavoratore che nel presente giudizio ha invocato il riconoscimento dell'indennità chilometrica secondo quanto disposto dall'art. 54 del CCNL citato.
Ebbene, la parte resistente ha eccepito in primo luogo l'inapplicabilità della contrattazione collettiva privatistica al rapporto di lavoro oggetto di giudizio, in quanto instaurato con ente pubblico non economico e per tale motivo rientrante esclusivamente nel campo di applicazione del d.lgs. 165/2001.
A sostegno delle proprie deduzioni la parte resistente ha dunque richiamato i principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 190/2022, secondo cui “la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici rientra nella materia
“ordinamento civile”, attribuita in via esclusiva al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lettera I), Cost. (sentenze n. 146, n. 138 e n. 10 del 2019). Ciò comporta che le Regioni non possono alterare le regole che disciplinano tali rapporti privati (ex multis, sentenza n. 282 del 2004)”.
Ha inoltre richiamato l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, per il quale
“la sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall'ambito del lavoro pubblico privatizzato e, dunque, salva espressa e previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al d.lgs n. 165/2001” (cfr. Cass. 108/2023).
Pertanto, rientrando l'indennità chilometrica nella materia dell'ordinamento civile,
l'emolumento rimarrebbe regolato dalla legge, al punto da non poter essere riconosciuto ai sensi dell'art. 6, comma 12, d.l. 78/2010.
Quanto eccepito sul punto dalla resistente è senz'altro infondato.
Come sopra evidenziato è pacifica la sussistenza di una riserva di legge in merito alla disciplina del rapporto lavorativo dei dipendenti pubblici, ma nel caso di specie è proprio un atto avente forza di legge ad aver previsto espressamente l'applicabilità di un contratto collettivo privatistico.
Come già evidenziato, è chiaro il tenore dell'art. 7 bis, d.l. 08.09.2021, n. 120, convertito in l. 08.11.2021, n. 155 che dispone: “Per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratto di diritto privato dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbanorurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionale, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico un rappresentante delle regioni”.
Inconferente risulta inoltre il richiamo alla disciplina di cui all'art. 6, c. 12, d.l.
78/2010 relativo alle indennità di missione dei dipendenti pubblici, ossia ad una voce retributiva differente rispetto a quella invocata nel presente giudizio.
È oggetto di contestazione tra le parti anche quale sia l'effettiva disciplina applicabile alla voce retributiva rivendicata, ossia se l'indennità chilometrica debba essere riconosciuta in favore del lavoratore secondo quanto disposto dall'art. 54 del CCNL citato, ovvero secondo quanto disposto dall'art. 7 del CIRL, costantemente applicato dalla parte resistente.
L'art. 54 CCNL 01.01.2010/31.12.2012, rubricato “Centro di Raccolta – Mezzi di
Trasporto – Rimborso Chilometrico”, non modificato in occasione del rinnovo contrattuale siglato in data 09.12.2021, prescrive che “L'azienda è tenuta a provvedere ai mezzi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, ove la distanza sia superiore a 2 chilometri dal centro di raccolta la cui ubicazione è stabilita dall'azienda, d'intesa con le organizzazioni sindacali territorialmente competenti. Il centro di raccolta è di norma individuato il più vicino possibile al posto di lavoro, tenendo conto della situazione della viabilità pubblica e della provenienza dei lavoratori. L'individuazione del centro raccolta deve essere comunque funzionale a ridurre al minimo il disagio dei lavoratori ed a salvaguardare l'economicità dell'azienda”.
Ai sensi del successivo comma 4 è previsto che “Qualora l'azienda non provveda a quanto previsto dal 1° comma del presente articolo, al lavoratore che usa mezzi di trasporto propri spetta un rimborso pari ad 1/5 del costo della benzina super per chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro”. Ove la distanza dal centro di raccolta non sia interamente percorribile con mezzi di trasporto, l'orario di lavoro ha inizio dalla fermata dei mezzi medesimi”.
Infine, in senso definitorio, l'ultimo comma prevede che “In virtù di quanto stabilito dal 1° comma del presente articolo, le parti si danno atto che il rimborso chilometrico di cui al 4° comma costituisce mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro”.
L rivendica la corretta applicazione dell'art. 7 del CIRL Controparte_1
2008/2011, rubricato “Indennità chilometrica e mezzi di trasporto”, che regola un rimborso forfettario giornaliero per fasce di percorrenza, prevedendo che “Il soggetto gestore di norma provvede ai mezzi di trasporto per il raggiungimento del posto di lavoro. Qualora i lavoratori (compresi i capi operai e i capi squadra) utilizzino il mezzo proprio per il raggiungimento del posto di lavoro, hanno diritto ad un rimborso forfettario giornaliero secondo le sottoelencate fasce di percorrenza, così come previsto, dall'accordo sottoscritto in data 30 marzo 2011(..). Tale rimborso forfettario viene corrisposto ai lavoratori per l'effettiva presenza sul posto di lavoro, indipendentemente dall'orario effettuato, non produce effetto sulle mensilità aggiuntive fatto salvo il computo ai fini del trattamento di fine rapporto e ai sensi dell'art. 48, comma 2, lettera D del testo unico dell'imposta sui redditi, non è soggetto a tassazione”). Il punto di partenza è il centro di raccolta, la cui ubicazione
è stabilita dagli enti datoriali d'intesa con le R.S.A.-R.S.U. e/o prendendo come riferimento la casa municipale del comune di residenza del lavoratore, mentre per i residenti in borgate e frazioni, si terrà conto del centro del perimetro urbano della frazione o borgata medesima…”.
Ebbene occorre sin d'ora rilevare come il confronto tra le due disposizioni degli impianti negoziali citati risenta dell'ulteriore previsione di cui all'art. 2 del CCNL che esclude dalla contrattazione decentrata le materie già disciplinate a livello nazionale (“resta esclusa dalla competenza del secondo livello la contrattazione di materie definite nel CCNL”), elencando in modo tassativo, al comma 9, le materie delegate alla contrattazione decentrata (“Le materie rinviate alla competenza del cirl sono pertanto esclusivamente le seguenti”), tra le quali compare, alla lett. f), il
“trattamento missioni e trasferte alternativo a quello previsto dal CCNL e diverse modalità di rimborso spese (art. 16)”. Dirimente, ai fini della disciplina negoziale da applicare correttamente, appare dunque la scelta tra contrattazione nazionale collettiva e contrattazione decentrata le quali prevedono meccanismi di rimborso o, in generale, indennitari, notevolmente differenti.
Sul punto si aderisce integralmente all'orientamento espresso dalla Corte di
Cassazione (v. ex plurimis Cass. Civile sez. lavoro n. 6928/2023, n. 6926/2023,
2996/2023) che, delineando principi di diritto di indubbia estensibilità anche al caso di specie – contrariamente a quanto sostenuto dall'azienda resistente alla luce della distinta natura giuridica dell'ente coinvolto quale parte processuale nel giudizio di legittimità – ha statuito che “Dalla sequenza delle disposizioni appena riportate (art.
54 ed art. 16 c.c.n.l.), ed esattamente dal significato letterale delle parole usate e dai rinvii sistematici tra i diversi articoli del testo contrattuale, emerge come la materia delegata dal contratto nazionale a quello integrativo attenga alle “missioni e trasferte” di cui all'art. 16 cit, cioè ad un settore diverso rispetto a quello relativo
“ai mezzi di trasporto” per il raggiungimento del posto di lavoro, oggetto dell'art. 15
e dell'art. 54 del c.c.n.l., quest'ultimo dedicato agli operai”.
Per la Suprema Corte “L'art. 2, comma 9 lett. f) e l'art. 16 del C.C.N.L. sono legati da un rapporto biunivoco, atteso che il primo include tra le materie delegabili alla contrattazione decentrate quella delle “Missioni e trasferte” e l'art. 16 riconosce alla contrattazione di secondo livello la facoltà di dettare una diversa disciplina su
“Missioni e trasferte”.
Ed ancora “Non solo quindi l'art. 2, comma 9, non include tra le materie delegabili al secondo livello di contrattazione quella relativa ai “mezzi di trasporto” per il raggiungimento del posto di lavoro, di cui all'art. 54 del c.c.n.l., ma neppure è plausibile, dal punto di vista letterale e logico, oltre che sistematico, interpretare
l'espressione “diverse modalità di rimborso spese” contenuta nell'art. 2, comma 6 lett. f), come riferita al rimborso per l'uso del mezzo di trasporto privato in quanto quest'ultima disposizione richiama esplicitamente (tra parentesi) solo l'art. 16; inoltre, l'espressione “diverse modalità di rimborso spese”, che si trova nella lettera f), è identica a quella contenuta nel medesimo art. 16 che, appunto, dopo aver dettato la propria disciplina delle missioni e trasferte, ha previsto la possibilità per i contratti integrativi di stabilire “diverse modalità di rimborso spese”, cioè modalità di rimborso spese alternative rispetto a quanto dettato a livello nazionale. Né utili riferimenti si trovano nell'art. 7 del contratto integrativo. Quest'ultimo, infatti, nel disciplinare il rimborso forfettario per l'utilizzo del mezzo proprio al fine del raggiungimento del posto di lavoro, non richiama alcuna delega da parte del contratto nazionale né reca alcun riferimento all'art. 54 cit”.
La Corte di Cassazione ha quindi concluso che “In tale contesto, la precisazione contenuta nell'art. 54 c.c.n.l., comma 6 per cui il rimborso chilometrico di cui al comma 4 costituisce mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro”, non basta a far ritenere che la disciplina dettata dal comma 4, ed i criteri di computo ivi previsti per il rimborso chilometrico spettante agli operai in caso di uso del mezzo proprio, potessero essere derogati dalla contrattazione decentrata, in assenza di qualsiasi previsione in tal senso nel c.c.n.l. e in ragione del carattere tassativo delle materie su cui, ai sensi dell'art. 2 cit. può esercitarsi la contrattazione di secondo livello”.
In tal senso, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'indennità in parola possiede natura retributiva in quanto “erogata in misura fissa e continuativa, per la prestazione dell'attività lavorativa in zone di montagne o comunque distanti dal luogo di residenza dei lavoratori, per la predeterminazione in misura fissa, variante solo in relazione alla distanza del luogo di lavoro, calcolata in base ad un meccanismo che tiene conto del prezzo della benzina e del chilometraggio variabile a seconda della distanza dal luogo di lavoro” (Cass. nn. 6928/2023, n. 6926/2023).
Alla luce delle considerazioni svolte dunque, in ossequio a quanto da ultimo previsto dall'art. 7 bis, d.l. 120/21, la norma contrattuale che deve trovare applicazione nella determinazione dell'indennità chilometrica spettante al ricorrente è senz'altro quella di cui all'art. 54 CCNL e non quella di cui all'art. 7 CIRL, erroneamente invocata dall . Controparte_1 Pur ritenuta in linea di principio applicabile la disciplina contrattuale invocata dal ricorrente, è necessario evidenziare che l'art. 7 bis d.l. 120/21, come anche ribadito nella dichiarazione a verbale della parte pubblica contenuta nel CCNL medesimo, ha strettamente condizionato siffatta applicazione ai “limiti di spesa previsti a legislazione vigente” e al “rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni”.
Ai fini dell'effettivo riconoscimento in favore del ricorrente delle rivendicate differenze retributive è dunque necessario appurare che l'applicazione dell'art. 54
CCNL non comporti una violazione dei limiti di spesa e dei vincoli finanziari per le spese del personale imposti dalla legge per le pubbliche amministrazioni
Orbene, con il Decreto Dirigenziale N. 5348 del 17.05.2022, pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria N. 89 del 25.05.2022, il Dirigente Generale dell Parte_2
”, preso atto dell'intervenuta sottoscrizione, in data 09.12.2021, del
[...]
CCNL dianzi indicato e della successiva trasmissione, in data 17.02.2022, del testo contrattuale all'indicata UOA della Regione Calabria ad opera della Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome, ha decretato che “l'applicazione del CCNL avrebbe trovato utile copertura sulle risorse iscritte ai capitoli U0223320201 e
U0223321101 del Bilancio regionale, previste con il Piano Attuativo di Forestazione
2022 ed accertate con D.G.R. n. 94 del 21/03/2022”.
Il decreto citato, dunque, ha previsto la copertura delle voci contrattuali di cui al
CCNL da ultimo siglato, ma pur sempre nell'ambito degli inderogabili limiti di spesa previsti nel bilancio regionale e nel Piano attuativo di forestazione 2022, che peraltro risultava già adottato in data 21.03.2022, cioè in data antecedente a quella di adozione del decreto dirigenziale.
È evidente, dunque, che l'attestazione relativa alla utile copertura finanziaria delle spese per il personale (ivi compresa l'indennità chilometrica), relativa al Piano attuativo di forestazione per il 2022 (mediante ricorso ai capitoli U0223320201 e
U0223321101 del bilancio regionale) deve essere in ogni caso letta alla luce degli inderogabili limiti di spesa già cristallizzati nelle previsioni del bilancio regionale: la copertura finanziaria non poteva che essere assicurata nei limiti delle risorse quantificate secondo criteri compatibili con i vincoli di spesa (id est alla consolidata applicazione del criterio forfettario di cui all'art. 7 CIRL, oggettivamente meno oneroso), e non secondo il (più gravoso) criterio di cui all'art. 54 del CCNL.
È evidente, dunque, che l'applicazione del più oneroso criterio di cui all'art. 54
CCNL, in luogo di quello previsto dall'art. 7CIRL, comporterebbe necessariamente uno sforamento del tetto di spesa precedentemente già previsto e approvato, in palese violazione dell'art. 7 bis citato.
La previsione di un limite massimo di risorse da destinare ad Controparte_1
rappresenta, dunque, un elemento ostativo al riconoscimento di un'indennità che risulterebbe comunque caratterizzata da una totale scopertura finanziaria.
Né tale assunto può essere superato da un'analisi prognostica postuma in forza della quale l resistente (e per essa la Regione Calabria), essendo obbligata ab CP_1
origine a stanziare, alla luce dell'applicazione dell'art. 54 CCNL, un quantitativo di risorse più elevato, dovrebbe essere condannata ex post alla corresponsione di tutte le differenze retributive richieste da ogni lavoratore.
La tesi sconta infatti l'originario difetto secondo cui l'approvazione in bilancio di un dato economico segna il momento definitivo di previsione e di esatta distribuzione delle risorse disponibili, così impedendo di rinvenire in altre poste patrimoniali la copertura necessaria per la corresponsione delle differenze retributive richieste.
Il ricorso deve essere dunque rigettato.
2. Tenuto conto della obiettiva controvertibilità delle questioni giuridiche trattate, si ritiene che sussistano ragioni idonee a disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite. Locri, 27/06/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1747/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 26.6.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Bovalino, al Vico I Crotone n. 25, presso lo studio dell'Avv. GIAMPAOLO
FRANCESCO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
), rappresentata e difesa, Controparte_1 P.IVA_1
congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv. FERRAGINA ANTONIO e
TRANQUILLO CESARE, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata in
Catanzaro, alla Via Lucrezia della Valle;
resistente
OGGETTO: indennità chilometrica.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso di lavorare alle dipendenze dell in virtù contratto di lavoro a tempo Controparte_1
indeterminato, con la qualifica di operaio idraulico-forestale, con sede di lavoro nel comune di Careri;
dedotto di essere stato costretto ad utilizzare la propria autovettura per raggiungere il luogo di lavoro, non avendo provveduto a Controparte_1
mettergli a disposizione alcun mezzo;
lamentato che a fronte di tale utilizzo l'ente resistente gli ha erroneamente corrisposto l'indennità prevista dall'art. 7 CIRL e non quella di cui all'art. 54 CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale ed idraulico-agraria 01.01.2021/31.12.2024, da applicarsi in ragione di quanto disposto dall'art.
7-bis D.L. 08.09.2021, n. 120, convertito in Legge
08.11.2021, n. 155; quantificate le differenze retributive dovutegli per gli anni 2021, dal mese di settembre a dicembre, 2022 e 2023, sino al mese di marzo, in € 6.094,79; ha concluso chiedendo “ accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, il diritto dell'odierna parte ricorrente di vedersi rimborsato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54 ccnl vigente, della somma pari ad 1/5 del costo della benzina super per chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro e, per l'effetto, condannare l in persona del legale Controparte_1
rappresentante p. t., al pagamento della somma di euro 6.094,79, ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, con ogni conseguenza di legge”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, Controparte_1
evidenziando in particolare l'inapplicabilità del CCNL richiamato dal ricorrente, data la natura pubblica dell'Ente, con vittoria di spese.
Ad esito dell'udienza di discussione del 26.6.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e deve essere integralmente rigettato. Il ricorrente ha agito in giudizio per vedersi riconosciuto il diritto alla corresponsione dell'indennità chilometrica secondo il regime stabilito dall'art. 54, c. 1 CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria in luogo di quello deteriore previsto dall'art. 7 CIR, applicato dall'Azienda. Lo scrivente ritiene di aderire all'orientamento adottato dal Tribunale di Reggio Calabria con riferimento a controversie perfettamente sovrapponibili alla presente, instaurate da altri dipendenti dell'ente resistente, alla cui diffusa motivazione si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (si veda in particolare Tribunale di Reggio Calabria, sentenza del
25.1.2025, r.g. n. 5155/2023).
Preliminarmente si osserva che è ente pubblico non Controparte_1
economico che agiste in qualità di ente strumentale della Regione Calabria. Ne consegue dunque che il rapporto lavorativo intercorso tra l'azienda e il ricorrente è riconducibile ad un rapporto di impiego pubblico contrattualizzato.
La natura giuridica dell'ente d'altronde emerge chiaramente dal tenore letterale dell'art. 1 della legge regionale n. 25 del 2013, rubricato “Istituzione
[...]
” che dispone “È Controparte_2
istituita, ai sensi del comma 3 dell'articolo 54 dello Statuto della Regione Calabria,
l' , denominata Controparte_2
ente strumentale della Regione Calabria, munito di Controparte_1
personalità giuridica di diritto pubblico non economico ed autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica, patrimoniale, contabile e finanziaria”.
Aldilà di tale norma definitoria, d'altronde, la natura giuridica dell'ente è comprovata dalle altre disposizioni della citata l. 25/2013 e in particolare dalle norme contenenti la finalità cui l'azienda deve tendere (art. 4), dalle modalità di elezione e individuazione degli organi (art. 5 e ss.), dalla circostanza che opera prevalentemente con contributi pubblici, mentre le attività di bilancio sono devolute alla Regione (art. 1, art. 10), nonché dall'inesistenza di una concreta indicazione del perseguimento di criteri di economicità o di imprenditorialità nella gestione. Per tali motivi la disciplina del rapporto lavorativo intrattenuto dal ricorrente con l'ente resistente trova senz'altro la propria disciplina nel Testo Unico sul Pubblico
Impiego, ossia il d. lgs. 165/2001.
È vero pertanto che, in linea di principio, come dedotto dalla parte resistente, al rapporto lavorativo oggetto di giudizio non dovrebbe trovare applicazione la contrattazione collettiva privatistica, ma il CCNL del comparto pubblico, come peraltro sostenuto dalla Corte di Cassazione che ha osservato “la sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall'ambito del lavoro pubblico privatizzato e, dunque, salva espressa e previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al d.lgs n.
165/2001” (cfr. Cass. 108/2023).
Tuttavia, si osserva che proprio con riferimento ai dipendenti assunti dalle pubbliche amministrazioni e addetti ai lavori agricoli e forestali è intervenuto il legislatore disponendo espressamente che anche a tali lavoratori trovi applicazione il CCNL di comparto, seppure entro determinati limiti e al ricorrere di determinate condizioni.
In particolare, si fa riferimento all'art. 7 bis D.L. n. 120/2021, conv. in L. n.
155/2021, ai sensi del quale “Per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratto di diritto privato dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico- forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano rurale, di forestazione e agrarie- florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionale, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico un rappresentante delle regioni”.
Su tale presupposto è stato dunque siglato presso la sede della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome in Roma, con validità ed efficacia per il quadriennio 2021/2024, il rinnovo del C.C.N.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria scaduto il 31.12.2012.
Nella dichiarazione a verbale per la parte pubblica, che sostanzialmente riproduce quanto disposto dall'art. 7 bis sopra citato, si legge: “Per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, il CCNL, gli accordi regionali e provinciali, così come previsto dall'articolo 7- bis del decreto legge 8 settembre 2021, n. 155, si applicano nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni”.
Ne consegue che l'applicazione del CCNL richiamato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni è stata strettamente vincolata al rispetto dei “limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni”.
A questo punto è dunque necessario valutare quale sia la disciplina contrattuale applicabile al lavoratore che nel presente giudizio ha invocato il riconoscimento dell'indennità chilometrica secondo quanto disposto dall'art. 54 del CCNL citato.
Ebbene, la parte resistente ha eccepito in primo luogo l'inapplicabilità della contrattazione collettiva privatistica al rapporto di lavoro oggetto di giudizio, in quanto instaurato con ente pubblico non economico e per tale motivo rientrante esclusivamente nel campo di applicazione del d.lgs. 165/2001.
A sostegno delle proprie deduzioni la parte resistente ha dunque richiamato i principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 190/2022, secondo cui “la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici rientra nella materia
“ordinamento civile”, attribuita in via esclusiva al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lettera I), Cost. (sentenze n. 146, n. 138 e n. 10 del 2019). Ciò comporta che le Regioni non possono alterare le regole che disciplinano tali rapporti privati (ex multis, sentenza n. 282 del 2004)”.
Ha inoltre richiamato l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, per il quale
“la sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall'ambito del lavoro pubblico privatizzato e, dunque, salva espressa e previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al d.lgs n. 165/2001” (cfr. Cass. 108/2023).
Pertanto, rientrando l'indennità chilometrica nella materia dell'ordinamento civile,
l'emolumento rimarrebbe regolato dalla legge, al punto da non poter essere riconosciuto ai sensi dell'art. 6, comma 12, d.l. 78/2010.
Quanto eccepito sul punto dalla resistente è senz'altro infondato.
Come sopra evidenziato è pacifica la sussistenza di una riserva di legge in merito alla disciplina del rapporto lavorativo dei dipendenti pubblici, ma nel caso di specie è proprio un atto avente forza di legge ad aver previsto espressamente l'applicabilità di un contratto collettivo privatistico.
Come già evidenziato, è chiaro il tenore dell'art. 7 bis, d.l. 08.09.2021, n. 120, convertito in l. 08.11.2021, n. 155 che dispone: “Per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratto di diritto privato dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbanorurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionale, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico un rappresentante delle regioni”.
Inconferente risulta inoltre il richiamo alla disciplina di cui all'art. 6, c. 12, d.l.
78/2010 relativo alle indennità di missione dei dipendenti pubblici, ossia ad una voce retributiva differente rispetto a quella invocata nel presente giudizio.
È oggetto di contestazione tra le parti anche quale sia l'effettiva disciplina applicabile alla voce retributiva rivendicata, ossia se l'indennità chilometrica debba essere riconosciuta in favore del lavoratore secondo quanto disposto dall'art. 54 del CCNL citato, ovvero secondo quanto disposto dall'art. 7 del CIRL, costantemente applicato dalla parte resistente.
L'art. 54 CCNL 01.01.2010/31.12.2012, rubricato “Centro di Raccolta – Mezzi di
Trasporto – Rimborso Chilometrico”, non modificato in occasione del rinnovo contrattuale siglato in data 09.12.2021, prescrive che “L'azienda è tenuta a provvedere ai mezzi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, ove la distanza sia superiore a 2 chilometri dal centro di raccolta la cui ubicazione è stabilita dall'azienda, d'intesa con le organizzazioni sindacali territorialmente competenti. Il centro di raccolta è di norma individuato il più vicino possibile al posto di lavoro, tenendo conto della situazione della viabilità pubblica e della provenienza dei lavoratori. L'individuazione del centro raccolta deve essere comunque funzionale a ridurre al minimo il disagio dei lavoratori ed a salvaguardare l'economicità dell'azienda”.
Ai sensi del successivo comma 4 è previsto che “Qualora l'azienda non provveda a quanto previsto dal 1° comma del presente articolo, al lavoratore che usa mezzi di trasporto propri spetta un rimborso pari ad 1/5 del costo della benzina super per chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro”. Ove la distanza dal centro di raccolta non sia interamente percorribile con mezzi di trasporto, l'orario di lavoro ha inizio dalla fermata dei mezzi medesimi”.
Infine, in senso definitorio, l'ultimo comma prevede che “In virtù di quanto stabilito dal 1° comma del presente articolo, le parti si danno atto che il rimborso chilometrico di cui al 4° comma costituisce mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro”.
L rivendica la corretta applicazione dell'art. 7 del CIRL Controparte_1
2008/2011, rubricato “Indennità chilometrica e mezzi di trasporto”, che regola un rimborso forfettario giornaliero per fasce di percorrenza, prevedendo che “Il soggetto gestore di norma provvede ai mezzi di trasporto per il raggiungimento del posto di lavoro. Qualora i lavoratori (compresi i capi operai e i capi squadra) utilizzino il mezzo proprio per il raggiungimento del posto di lavoro, hanno diritto ad un rimborso forfettario giornaliero secondo le sottoelencate fasce di percorrenza, così come previsto, dall'accordo sottoscritto in data 30 marzo 2011(..). Tale rimborso forfettario viene corrisposto ai lavoratori per l'effettiva presenza sul posto di lavoro, indipendentemente dall'orario effettuato, non produce effetto sulle mensilità aggiuntive fatto salvo il computo ai fini del trattamento di fine rapporto e ai sensi dell'art. 48, comma 2, lettera D del testo unico dell'imposta sui redditi, non è soggetto a tassazione”). Il punto di partenza è il centro di raccolta, la cui ubicazione
è stabilita dagli enti datoriali d'intesa con le R.S.A.-R.S.U. e/o prendendo come riferimento la casa municipale del comune di residenza del lavoratore, mentre per i residenti in borgate e frazioni, si terrà conto del centro del perimetro urbano della frazione o borgata medesima…”.
Ebbene occorre sin d'ora rilevare come il confronto tra le due disposizioni degli impianti negoziali citati risenta dell'ulteriore previsione di cui all'art. 2 del CCNL che esclude dalla contrattazione decentrata le materie già disciplinate a livello nazionale (“resta esclusa dalla competenza del secondo livello la contrattazione di materie definite nel CCNL”), elencando in modo tassativo, al comma 9, le materie delegate alla contrattazione decentrata (“Le materie rinviate alla competenza del cirl sono pertanto esclusivamente le seguenti”), tra le quali compare, alla lett. f), il
“trattamento missioni e trasferte alternativo a quello previsto dal CCNL e diverse modalità di rimborso spese (art. 16)”. Dirimente, ai fini della disciplina negoziale da applicare correttamente, appare dunque la scelta tra contrattazione nazionale collettiva e contrattazione decentrata le quali prevedono meccanismi di rimborso o, in generale, indennitari, notevolmente differenti.
Sul punto si aderisce integralmente all'orientamento espresso dalla Corte di
Cassazione (v. ex plurimis Cass. Civile sez. lavoro n. 6928/2023, n. 6926/2023,
2996/2023) che, delineando principi di diritto di indubbia estensibilità anche al caso di specie – contrariamente a quanto sostenuto dall'azienda resistente alla luce della distinta natura giuridica dell'ente coinvolto quale parte processuale nel giudizio di legittimità – ha statuito che “Dalla sequenza delle disposizioni appena riportate (art.
54 ed art. 16 c.c.n.l.), ed esattamente dal significato letterale delle parole usate e dai rinvii sistematici tra i diversi articoli del testo contrattuale, emerge come la materia delegata dal contratto nazionale a quello integrativo attenga alle “missioni e trasferte” di cui all'art. 16 cit, cioè ad un settore diverso rispetto a quello relativo
“ai mezzi di trasporto” per il raggiungimento del posto di lavoro, oggetto dell'art. 15
e dell'art. 54 del c.c.n.l., quest'ultimo dedicato agli operai”.
Per la Suprema Corte “L'art. 2, comma 9 lett. f) e l'art. 16 del C.C.N.L. sono legati da un rapporto biunivoco, atteso che il primo include tra le materie delegabili alla contrattazione decentrate quella delle “Missioni e trasferte” e l'art. 16 riconosce alla contrattazione di secondo livello la facoltà di dettare una diversa disciplina su
“Missioni e trasferte”.
Ed ancora “Non solo quindi l'art. 2, comma 9, non include tra le materie delegabili al secondo livello di contrattazione quella relativa ai “mezzi di trasporto” per il raggiungimento del posto di lavoro, di cui all'art. 54 del c.c.n.l., ma neppure è plausibile, dal punto di vista letterale e logico, oltre che sistematico, interpretare
l'espressione “diverse modalità di rimborso spese” contenuta nell'art. 2, comma 6 lett. f), come riferita al rimborso per l'uso del mezzo di trasporto privato in quanto quest'ultima disposizione richiama esplicitamente (tra parentesi) solo l'art. 16; inoltre, l'espressione “diverse modalità di rimborso spese”, che si trova nella lettera f), è identica a quella contenuta nel medesimo art. 16 che, appunto, dopo aver dettato la propria disciplina delle missioni e trasferte, ha previsto la possibilità per i contratti integrativi di stabilire “diverse modalità di rimborso spese”, cioè modalità di rimborso spese alternative rispetto a quanto dettato a livello nazionale. Né utili riferimenti si trovano nell'art. 7 del contratto integrativo. Quest'ultimo, infatti, nel disciplinare il rimborso forfettario per l'utilizzo del mezzo proprio al fine del raggiungimento del posto di lavoro, non richiama alcuna delega da parte del contratto nazionale né reca alcun riferimento all'art. 54 cit”.
La Corte di Cassazione ha quindi concluso che “In tale contesto, la precisazione contenuta nell'art. 54 c.c.n.l., comma 6 per cui il rimborso chilometrico di cui al comma 4 costituisce mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro”, non basta a far ritenere che la disciplina dettata dal comma 4, ed i criteri di computo ivi previsti per il rimborso chilometrico spettante agli operai in caso di uso del mezzo proprio, potessero essere derogati dalla contrattazione decentrata, in assenza di qualsiasi previsione in tal senso nel c.c.n.l. e in ragione del carattere tassativo delle materie su cui, ai sensi dell'art. 2 cit. può esercitarsi la contrattazione di secondo livello”.
In tal senso, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'indennità in parola possiede natura retributiva in quanto “erogata in misura fissa e continuativa, per la prestazione dell'attività lavorativa in zone di montagne o comunque distanti dal luogo di residenza dei lavoratori, per la predeterminazione in misura fissa, variante solo in relazione alla distanza del luogo di lavoro, calcolata in base ad un meccanismo che tiene conto del prezzo della benzina e del chilometraggio variabile a seconda della distanza dal luogo di lavoro” (Cass. nn. 6928/2023, n. 6926/2023).
Alla luce delle considerazioni svolte dunque, in ossequio a quanto da ultimo previsto dall'art. 7 bis, d.l. 120/21, la norma contrattuale che deve trovare applicazione nella determinazione dell'indennità chilometrica spettante al ricorrente è senz'altro quella di cui all'art. 54 CCNL e non quella di cui all'art. 7 CIRL, erroneamente invocata dall . Controparte_1 Pur ritenuta in linea di principio applicabile la disciplina contrattuale invocata dal ricorrente, è necessario evidenziare che l'art. 7 bis d.l. 120/21, come anche ribadito nella dichiarazione a verbale della parte pubblica contenuta nel CCNL medesimo, ha strettamente condizionato siffatta applicazione ai “limiti di spesa previsti a legislazione vigente” e al “rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni”.
Ai fini dell'effettivo riconoscimento in favore del ricorrente delle rivendicate differenze retributive è dunque necessario appurare che l'applicazione dell'art. 54
CCNL non comporti una violazione dei limiti di spesa e dei vincoli finanziari per le spese del personale imposti dalla legge per le pubbliche amministrazioni
Orbene, con il Decreto Dirigenziale N. 5348 del 17.05.2022, pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria N. 89 del 25.05.2022, il Dirigente Generale dell Parte_2
”, preso atto dell'intervenuta sottoscrizione, in data 09.12.2021, del
[...]
CCNL dianzi indicato e della successiva trasmissione, in data 17.02.2022, del testo contrattuale all'indicata UOA della Regione Calabria ad opera della Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome, ha decretato che “l'applicazione del CCNL avrebbe trovato utile copertura sulle risorse iscritte ai capitoli U0223320201 e
U0223321101 del Bilancio regionale, previste con il Piano Attuativo di Forestazione
2022 ed accertate con D.G.R. n. 94 del 21/03/2022”.
Il decreto citato, dunque, ha previsto la copertura delle voci contrattuali di cui al
CCNL da ultimo siglato, ma pur sempre nell'ambito degli inderogabili limiti di spesa previsti nel bilancio regionale e nel Piano attuativo di forestazione 2022, che peraltro risultava già adottato in data 21.03.2022, cioè in data antecedente a quella di adozione del decreto dirigenziale.
È evidente, dunque, che l'attestazione relativa alla utile copertura finanziaria delle spese per il personale (ivi compresa l'indennità chilometrica), relativa al Piano attuativo di forestazione per il 2022 (mediante ricorso ai capitoli U0223320201 e
U0223321101 del bilancio regionale) deve essere in ogni caso letta alla luce degli inderogabili limiti di spesa già cristallizzati nelle previsioni del bilancio regionale: la copertura finanziaria non poteva che essere assicurata nei limiti delle risorse quantificate secondo criteri compatibili con i vincoli di spesa (id est alla consolidata applicazione del criterio forfettario di cui all'art. 7 CIRL, oggettivamente meno oneroso), e non secondo il (più gravoso) criterio di cui all'art. 54 del CCNL.
È evidente, dunque, che l'applicazione del più oneroso criterio di cui all'art. 54
CCNL, in luogo di quello previsto dall'art. 7CIRL, comporterebbe necessariamente uno sforamento del tetto di spesa precedentemente già previsto e approvato, in palese violazione dell'art. 7 bis citato.
La previsione di un limite massimo di risorse da destinare ad Controparte_1
rappresenta, dunque, un elemento ostativo al riconoscimento di un'indennità che risulterebbe comunque caratterizzata da una totale scopertura finanziaria.
Né tale assunto può essere superato da un'analisi prognostica postuma in forza della quale l resistente (e per essa la Regione Calabria), essendo obbligata ab CP_1
origine a stanziare, alla luce dell'applicazione dell'art. 54 CCNL, un quantitativo di risorse più elevato, dovrebbe essere condannata ex post alla corresponsione di tutte le differenze retributive richieste da ogni lavoratore.
La tesi sconta infatti l'originario difetto secondo cui l'approvazione in bilancio di un dato economico segna il momento definitivo di previsione e di esatta distribuzione delle risorse disponibili, così impedendo di rinvenire in altre poste patrimoniali la copertura necessaria per la corresponsione delle differenze retributive richieste.
Il ricorso deve essere dunque rigettato.
2. Tenuto conto della obiettiva controvertibilità delle questioni giuridiche trattate, si ritiene che sussistano ragioni idonee a disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite. Locri, 27/06/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi