Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 08/04/2025, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R. G. 6982/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 6982 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , con l'assistenza Parte_1 C.F._1 dell'amministratore di sostegno avvocato rappresentata e difesa Parte_2 dall'avvocato Silvia Chiarini in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni (v. verbale di udienza dell'01/04/2025): la ricorrente ha concluso come da ricorso:
1
in data 4.09.1993 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
[...]
TA (FI) dell'anno 1993, al n. 11 p. I, ordinando all'Ufficiale di Stato civile del medesimo Comune di procedere all'annotazione della sentenza;
b) dichiarare che nulla sia dovuto a titolo di mantenimento reciproco dei coniugi in quanto economicamente indipendenti;
c) dichiarare che nulla sia dovuto a titolo di mantenimento del figlio Persona_1
maggiorenne ed economicamente indipendente”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare lo Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto con , il quale è rimasto Controparte_1
contumace.
Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge
6.5.2015 n. 55, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
2 Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dalla ricorrente, il
Tribunale di Firenze ha omologato la separazione personale tra i coniugi con decreto emesso in data 1/10/2003.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(13/6/2024), erano già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente, ben oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Appare altresì evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre vent'anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Pertanto, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio, come richiesto da
. Parte_1
Non vi sono ulteriori statuizioni da adottare, considerato che il figlio della coppia,
nato in data [...], non ha diritto a un assegno di mantenimento, Persona_1 avendo superato i trent'anni di età.
Posto che non vi sono i presupposti per ravvisare una soccombenza del resistente, rimasto contumace, trattandosi di pronuncia in punto di status, di natura necessaria e resa nell'interesse della ricorrente, non si fa luogo ad alcuna condanna alle spese di lite nei confronti di . Controparte_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in TA (FI) in data
04/09/1993 da , n. a FIRENZE (FI) il 22/03/1969, e Parte_1
, n. a LATERINA (AR) il 04/04/1955, iscritto dall'Ufficiale di Controparte_1
Stato Civile del Comune di TA (FI) al n. 11, parte 1, anno 1993;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla per le spese di giudizio.
3 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 02/04/2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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