Articolo 57 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448
Articolo 56Articolo 58
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1 gennaio 2002
Art. 57. (Disposizioni in materia di risorse finanziarie da destinare alla societa' Ferrovie dello Stato Spa) 1. Al fine di consentire l'attribuzione alla societa' Ferrovie dello Stato Spa, in conto aumento di capitale sociale, delle risorse finanziarie di cui all' articolo 1, comma 3 , e all' articolo 3, comma 1, della legge 8 ottobre 1998, n. 354 , nonche' all' articolo 145, comma 78, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , i corrispondenti stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono trasferiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2002
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