Decreto cautelare 5 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 7 marzo 2025
Sentenza breve 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 28/05/2025, n. 10298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10298 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 10298/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01671/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm;
sul ricorso numero di registro generale 1671 del 2025 - come integrato da motivi aggiunti depositati l’11\4\2025 - proposto dalla Sig. ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso Parlanti , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Per quanto riguarda il ricorso - proposto il 3/2/2025 - come integrato da motivi aggiunti, depositati l’11\4\2025:
l'annullamento
-previa tutela cautelare -
1) del provvedimento n. 20240078969 del 4/12/2024 del Consolato Generale d’Italia in Istanbul -notificato il 5/12/2024 - recante “diniego del visto ex art. 4 comma 2 DL 286/1998 modificato da L 189/2002 ed ex art. 6 bis DPR 334/2004”;
2) del provvedimento n. 20240078969 del 10/4/2025 di conferma del diniego del visto;
3) di tutti gli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 il dott. Roberto Maria Giordano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con gravame introduttivo ritualmente proposto il 3/2/2025, la ricorrente ha impugnato – previa tutela cautelare - il provvedimento n. n. 20240078969 del 4/12/2024 di diniego del visto per motivi di studio del Consolato Generale d’Italia a Istanbul per difetto del cd. requisito economico .
Questo Collegio - con ordinanza n. 1481 del 7/3/2025 – ha accolto ex art. 55 cpa l’istanza cautelare, disponendo il riesame del gravato diniego del 27/11/2024.
Nondimeno - in esito al riesame disposto - la competente Sede AR , con provvedimento n. 20240078969 del 10/4/2025, ha confermato il precedente diniego, ribadendo l’insussistenza del requisito economico e il conseguente rischio migratorio .
La relativa decisione confermativa è così motivata: “Visto che la Sua immatricolazione presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Catania non risulta coerente con il percorso universitario intrapreso in Turchia in quanto Lei risulta già immatricolata presso la Facoltà di Architettura e non altra facoltà assimilabile a quella scelta in Italia; Visto che relativamente ai mezzi finanziari durante il colloquio Lei ha confermato le esigue possibilità economiche dei suoi genitori, pensionati, già rilevate nel precedente diniego e non è stata in grado di giustificare le somme presenti sul conto corrente e versate in contanti non compatibili con i redditi dichiarati. Alla luce di quanto precede si conferma il provvedimento di diniego.”
Il provvedimento del 10/4/2025 è stato, a sua volta, gravato dalla ricorrente, a mezzo di ricorso per motivi aggiunti- previa tutela cautelare - depositato l’11/4/2025.
Nel corso della causa, le parti hanno depositato le rispettive memorie , anche in forma di replica .
All’udienza camerale del 20/5/2025 – previo avviso ex art 60 cpa – la causa è stata trattenuta in decisione.
Ciò premesso, il ricorso introduttivo è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse ex art. 35, comma1, lett. c) cpa .
Il ricorso per motivi aggiunti - impugnando la nuova decisione negativa del 10/4/2025 intervenuta al riguardo, successiva al precedente provvedimento del 4/12/2024, che sostituisce - costituisce il fulcro del presente giudizio e va, invece, esaminato nel merito , ai fini della presente decisione.
Esso – in sintesi – denuncia il difetto d’istruttoria e la contraddittorietà e incongruità della motivazione del provvedimento negativo di conferma del 10/4/2025.
In particolare, la ricorrente – in sede di motivi aggiunti - ha documentato ”la sussistenza tanto del dato “aritmetico” di una disponibilità patrimoniale coerente ed anzi superiore ai minimi richiesti per il rilascio di visto per studio, quanto di un quadro economico-professionale generale del nucleo familiare idoneo a confermare la solidità e durevolezza nel tempo dei requisiti materiali per la permanenza in Italia dello studente e del successivo rimpatrio. Neppure sussiste alcun indice che possa ingenerare sospetti di “rischio di immigrazione illegale”: non solo il Consolato non argomenta alcunché in proposito, ma addirittura i dati raccoltidepongono univocamente proprio nel senso opposto. Siamo di fronte, infatti, ad unastudentessa modello che si è piazzata tredicesimanei difficili test di ingresso a numero chiuso del corso di laurea di “Medicine and Surgery” dell’Università di Catania. Del resto, lo stesso TAR Lazio, con il provvedimento cautelare del 07.03.2025 rileva che “Come evidenzia il relativo passaporto, la studentessa ha già soggiornato a Catania dall’8 al 12/1/2025, tornando regolarmente in Turchia al termine di un soggiorno dovuto ai necessari adempimenti presso il locale Ateneo”. In altri termini, come evidenzia appunto il passaporto (all. 8)la Sig.ra -OMISSIS- già dispone di un visto Schengen rilasciato dalla Grecia e tuttora in corso di validità, così come in passato aveva ottenuto un altro analogo visto Schengen dalla Francia. La Sig.ra -OMISSIS-, dunque, non avrebbe certo avuto bisogno di un ulteriore visto italiano qualora la sua intenzione fosse stata quella di emigrare illegalmente in Europa. Sussiste,dunque, chiaramente la coerenza della sua richiesta di visto con reali esigenze di studio e non con “escamotages” mirati a lucrare un’immigrazione irregolare in Italia. Deve, poi, evidenziarsi che laSig. -OMISSIS- aveva provveduto a dimostrare anche la disponibilità di alloggio in Italia (cfr. all. 7). Il quadro documentale fornito dal ricorrente è dunque coerente ed univoco e ampiamente solido nel provare la sussistenza dei mezzi economici e l’esclusione di rischio migratorio illegale. (…)
Nel corso del colloquio (…) la Sig.ra -OMISSIS- ha riferito esplicitamente che il suo reale obbiettivo di studio era la Facoltàdi Medicina, di avere provato l’esame di ammissione aMedicina in Turchia e dinon aver superatotale esame e dunque, per mero ripiego per non starsene con le mani in mano, di essersi iscritta temporaneamente ad Architettura, pur continuando a tentare di superare l’esame per l’accesso a Medicina, tentativo coronatosi con successo in Italia all’Università di Catania e di avere a quel punto abbandonato gli studi in architetturain attesa del trasferimento a Medicina a Catania.Non vi è chi non veda la coerenza di tale condotta. Va, peraltro, evidenziato che non esiste alcuna norma che impedisca ad un medico di appassionarsi anche di architettura. Leargomentazioni del Consolato sul punto sono del tutto inconsistenti. Si ribadisce che il superamento dell’esame di ammissione a Medicina a Catania, con piazzamento nelle prime posizioni della lista è sufficiente a testimoniare le capacità non comuni e la reale passione per questa disciplina della ricorrente”.
Le relative deduzioni - oltrechè plausibili - sono manifestamente fondate.
Né la Sede di Istanbul è riuscita nell’intento di provare il carattere dubbio - ossia meramente strumentale - delle risorse economiche documentate dalla studentessa turca, largamente superiori a quelle indicate nella Circolare MIUR per l’anno accademico 2024/2025, che quantifica l’importo minimo necessario al sostentamento in Italia di uno studente straniero in € 467,65 mensili ed € 6.079,45 annuali.
Tanto più che – inizialmente - è sufficiente che l’interessata dimostri di potersi mantenere, con i mezzi di cui attualmente dispone, nel primo anno del corso di studi, essendole, peraltro, consentita la possibilità di reperire un regolare lavoro retribuito a tempo parziale. D’altronde, compete esclusivamente alla Questura – in fase di rinnovo del permesso di soggiorno agli studenti di provenienza extra UE - l’accertamento dell’idoneità dei mezzi di sostentamento, in relazione ai successivi anni di soggiorno nel territorio nazionale. Accertata la sussistenza del requisito economico, risulta del tutto neutralizzato – in difetto di univoci e attendibili elementi probatori, considerato, in particolare, che l’istante, di recente. ha regolarmente fruito di ben due Visti Schengen – il cd. rischio migratorio .
In conclusione, il Collegio dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza d’interesse. Invece, accoglie il ricorso per motivi aggiunti e - per l’effetto - annulla il provvedimento n. 20240078969 del 10/4/2025 della Sede AR di Istanbul. Né , in sede di riedizione del potere, l’ Ufficio procedente potrà adottare – in base alle risultanze istruttorie sinora acquisite - una ulteriore decisione negativa.
Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza nella misura indicata in dispositivo .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto;
1)Dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza d’interesse;
2) Accoglie il ricorso per motivi aggiunti ai sensi di cui in motivazione e - per l’effetto - annulla il provvedimento del 10/4/2025 del Consolato Generale d’Italia a Istanbul.
Liquida le spese processuali -oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato – a carico del MAECI e a favore della ricorrente, in € 1.500 (millecinquecento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Maria Giordano | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.