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Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 15/10/2024, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2024 ed iscritta al n. 210
del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Calolziocorte, Via Cervi n. 3, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Albanese e Leila Creti del foro di Lecco ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Lecco, via Sirtori n. 8, giusta procura agli atti telematici
- (c.f. ), nato in [...] il [...] e attualmente Parte_2 C.F._2
domiciliato presso la Casa Circondariale di Cremona, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro
Bongiovanni del foro di Monza ed elezione di domicilio presso il suo studio in Monza, via Porta Lodi
n. 12, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento matrimonio civile.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 02.10.2024 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
pagina 1 di 3 “Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni del procedimento di separazione sotto
riportate e che si intendono in questa sede richiamate e trascritte, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile
l'annotazione dell'emananda sentenza di divorzio a margine/in calce dell'atto di matrimonio, a tutti gli effetti di legge.
Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento per sé e a qualsivoglia ulteriore richiesta
e/o pretesa economica, dichiarando di non aver più nulla a pretendere reciprocamente uno nei confronti dell'altro per
qualsivoglia causa dedotta o deducibile, derivante dal vincolo coniugale.
Spese legali del presente procedimento integralmente compensate tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 31.1.2024 e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto la separazione consensuale e, decorsi i termini previsti dall'art. 3 della Legge n. 898/1970, lo scioglimento del matrimonio civile.
Con sentenza n. 274/2024 dell'12/14.3.2024 è stata pronunciata la separazione alle condizioni volute dai coniugi e valutate positivamente dal Collegio.
2. - A seguito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ciascuna delle parti ha depositato note scritte per ottenere la sentenza di divorzio.
3. - La domanda si fonda sull'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74 e, da ultimo, dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere lo scioglimento del matrimonio quando la separazione personale degli stessi,
pronunciata su ricorso congiunto, si sia protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi. Nel caso di specie, dal momento della separazione – pronunciata con sentenza n. 274/2024 dell'12/14.3.2024 passata in giudicato – è decorso il semestre ed i coniugi non si sono riconciliati. Appare, quindi, impossibile la ricostituzione della loro comunione spirituale e materiale, sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
4. - Non essendo nati figli dall'unione delle parti e preso atto della dichiarazione dei ricorrenti circa la rispettiva autosufficienza economica, non vi sono ulteriori determinazioni da assumere.
5. - Spese di giudizio integralmente compensate.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
pagina 2 di 3 DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra (c.f. ), nata Parte_1 C.F._1
a Merate il 27.04.2000, ed (c.f. ), nato in [...] il Parte_2 C.F._2
03.05.1992, sposati con rito civile in Olgiate Molgora il 04.07.2021 (atto trascritto nei registri dello
Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2021, parte I, numero 3);
OMOLOGA
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento.
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Olgiate Molgora di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese di causa interamente compensate.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio del 10 ottobre 2024.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dr. Mirco Lombardi dr. Marco Tremolada
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2024 ed iscritta al n. 210
del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Calolziocorte, Via Cervi n. 3, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Albanese e Leila Creti del foro di Lecco ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Lecco, via Sirtori n. 8, giusta procura agli atti telematici
- (c.f. ), nato in [...] il [...] e attualmente Parte_2 C.F._2
domiciliato presso la Casa Circondariale di Cremona, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro
Bongiovanni del foro di Monza ed elezione di domicilio presso il suo studio in Monza, via Porta Lodi
n. 12, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento matrimonio civile.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 02.10.2024 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
pagina 1 di 3 “Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni del procedimento di separazione sotto
riportate e che si intendono in questa sede richiamate e trascritte, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile
l'annotazione dell'emananda sentenza di divorzio a margine/in calce dell'atto di matrimonio, a tutti gli effetti di legge.
Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento per sé e a qualsivoglia ulteriore richiesta
e/o pretesa economica, dichiarando di non aver più nulla a pretendere reciprocamente uno nei confronti dell'altro per
qualsivoglia causa dedotta o deducibile, derivante dal vincolo coniugale.
Spese legali del presente procedimento integralmente compensate tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 31.1.2024 e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto la separazione consensuale e, decorsi i termini previsti dall'art. 3 della Legge n. 898/1970, lo scioglimento del matrimonio civile.
Con sentenza n. 274/2024 dell'12/14.3.2024 è stata pronunciata la separazione alle condizioni volute dai coniugi e valutate positivamente dal Collegio.
2. - A seguito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ciascuna delle parti ha depositato note scritte per ottenere la sentenza di divorzio.
3. - La domanda si fonda sull'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74 e, da ultimo, dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere lo scioglimento del matrimonio quando la separazione personale degli stessi,
pronunciata su ricorso congiunto, si sia protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi. Nel caso di specie, dal momento della separazione – pronunciata con sentenza n. 274/2024 dell'12/14.3.2024 passata in giudicato – è decorso il semestre ed i coniugi non si sono riconciliati. Appare, quindi, impossibile la ricostituzione della loro comunione spirituale e materiale, sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
4. - Non essendo nati figli dall'unione delle parti e preso atto della dichiarazione dei ricorrenti circa la rispettiva autosufficienza economica, non vi sono ulteriori determinazioni da assumere.
5. - Spese di giudizio integralmente compensate.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
pagina 2 di 3 DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra (c.f. ), nata Parte_1 C.F._1
a Merate il 27.04.2000, ed (c.f. ), nato in [...] il Parte_2 C.F._2
03.05.1992, sposati con rito civile in Olgiate Molgora il 04.07.2021 (atto trascritto nei registri dello
Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2021, parte I, numero 3);
OMOLOGA
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento.
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Olgiate Molgora di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese di causa interamente compensate.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio del 10 ottobre 2024.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dr. Mirco Lombardi dr. Marco Tremolada
pagina 3 di 3