Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/2026, n. 16976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16976 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
16976-26
Composta da:
US DE ZO
RG PO
RI RE ON AN RI NI ON AN ES
ha pronunciato la seguente
- Presidente-
-Relatore -
SENTENZA
Sent. n. sez.285/2026 UP - 15/04/2026 R.G.N. 36557/2025
sul ricorso proposto da: AL LO nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Torino del 18/06/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RG PO;
udita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ANTONIETTA PICARDI, che ha concluso per il rigetto del ricorso riportandosi alla memoria già depositata;
udito l'avv. VALERIO SPIGARELLI che ha insistito per l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di assise di Ivrea, con sentenza pronunciata il giorno 14 maggio 2024, dichiarava PA VA colpevole del delitto di omicidio pluriaggravato (dalla premeditazione e dall'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen., nonché dalla recidiva) di IU GI da lui commesso in concorso con EF VA (già condannato con sentenza irrevocabile) e con IU CR giudicato separatamente con il rito abbreviato - in San Mauro Torinese l'11 luglio 2004 e, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla premeditazione ed alla recidiva, lo condannava alla pena di anni trenta di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge.
1.1. L'imputazione a carico di PA VA e IU CR riguardava il delitto di cui agli artt. 110, 575, 577 n.3 e 416-bis.1 cod. pen. perché, agendo in concorso tra loro e con EF VA, giudicato separatamente e già condannato con sentenza irrevocabile, nonché con altri complici allo stato non identificati, cagionavano la morte di IU GI, che veniva attinto da quattro colpi di arma da fuoco (cal. 7,65 mm. Browning -32 Auto - marca G.F.L.) al capo che gli procuravano, tra l'altro, emorragie intracraniche e un tramite nell'encefalo di per sé sufficienti a determinarne la morte. Con l'aggravante dell'avere commesso il fatto con premeditazione, avendo deliberato e pianificato l'omicidio, con predisposizione dell'arma e di un'autovettura di provenienza delittuosa utilizzata nell'occasione dell'omicidio. Con l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto per agevolare l'attività di una associazione prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen. e segnatamente allo scopo di mantenere e consolidare il predominio sul territorio calabrese della cosca di 'ndrangheta degli VA di LI nella loro articolazione familiare intesa "Carn'i'Cani". In San Mauro Torinese, l'11 luglio 2004. Con la recidiva specifica per PA VA.
1.2. In sintesi, salvi gli approfondimenti resi necessari dall'esame dei motivi di ricorso, l'omicidio oggetto della imputazione era avvenuto mentre la vittima si trovava insieme alla moglie nel giardino condominiale del palazzo ove viveva, ed era stato portato a termine con quattro colpi di arma da fuoco sparati da un uomo sopraggiunto a bordo di un'autovettura condotta da un'altra persona. Tale veicolo era stato rinvenuto in fiamme pochi minuti dopo l'omicidio ed a breve distanza
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RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di assise di Ivrea, con sentenza pronunciata il giorno 14 maggio 2024, dichiarava PA VA colpevole del delitto di omicidio pluriaggravato (dalla premeditazione e dall'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen., nonché dalla recidiva) di IU GI da lui commesso in concorso con EF VA (già condannato con sentenza irrevocabile) e con IU CR giudicato separatamente con il rito abbreviato - in San Mauro Torinese l'11 luglio 2004 e, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla premeditazione ed alla recidiva, lo condannava alla pena di anni trenta di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge.
1.1. L'imputazione a carico di PA VA e IU CR riguardava il delitto di cui agli artt. 110, 575, 577 n.3 e 416-bis.1 cod. pen. perché, agendo in concorso tra loro e con EF VA, giudicato separatamente e già condannato con sentenza irrevocabile, nonché con altri complici allo stato non identificati, cagionavano la morte di IU GI, che veniva attinto da quattro colpi di arma da fuoco (cal. 7,65 mm. Browning -32 Auto - marca G.F.L.) al capo che gli procuravano, tra l'altro, emorragie intracraniche e un tramite nell'encefalo di per sé sufficienti a determinarne la morte. Con l'aggravante dell'avere commesso il fatto con premeditazione, avendo deliberato e pianificato l'omicidio, con predisposizione dell'arma e di un'autovettura di provenienza delittuosa utilizzata nell'occasione dell'omicidio. Con l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto per agevolare l'attività di una associazione prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen. e segnatamente allo scopo di mantenere e consolidare il predominio sul territorio calabrese della cosca di 'ndrangheta degli VA di LI nella loro articolazione familiare intesa "Carn'i'Cani". In San Mauro Torinese, l'11 luglio 2004. Con la recidiva specifica per PA VA.
1.2. In sintesi, salvi gli approfondimenti resi necessari dall'esame dei motivi di ricorso, l'omicidio oggetto della imputazione era avvenuto mentre la vittima si trovava insieme alla moglie nel giardino condominiale del palazzo ove viveva, ed era stato portato a termine con quattro colpi di arma da fuoco sparati da un uomo sopraggiunto a bordo di un'autovettura condotta da un'altra persona. Tale veicolo era stato rinvenuto in fiamme pochi minuti dopo l'omicidio ed a breve distanza
del luogo del delitto;
nei pressi dell'automobile venivano rinvenuti dei guanti di lattice ed una bottiglia di plastica che presentava forte odore di combustibile.
1.2.1. Dalle indagini svolte emergeva che IU GI, il 27 giugno 1964 in Calabria, si era reso autore dell'omicidio di IO VA e del di lui cognato IO AT, esponenti dell'omonima cosca VA-AT, che avevano tentato di aggredirlo a seguito di dissidi che il GI aveva avuto con il suocero RI IO. A tali omicidi erano poi seguiti ulteriori strascichi sanguinosi (consistiti nell'uccisione, la notte del 18 gennaio 1965, mentre il GI si trovava in carcere per i fatti di cui sopra, della moglie e del primogenito del predetto e nel grave ferimento degli altri suoi tre figli: fatto noto come la 'strage di Sant'Eufemia') avevano indotto lo stesso GI dopo avere scontato la condanna a nove anni di reclusione inflittagli per il duplice omicidio, rispetto al quale era stata riconosciuta la sussistenza della legittima difesa putativa - a trasferirsi a Torino per poi sposarsi nel 1976 con GI Pani. 1.2.2. 11 29 ottobre 2001, sempre in Sant'Eufemia, veniva rinvenuto il cadavere di IU VA (fratello di CO VA detto 'u vampiru' che, nel 1964, aveva giurato vendetta per l'uccisione di IO VA e del cognato IO AT, succhiando un po' di sangue dal cadavere di quest'ultimo, da cui era scaturito il soprannome) ucciso con otto colpi esplosi con un fucile a canne mozze. Tale omicidio era rimasto insoluto, ma almeno nella percezione dei parenti della vittima, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, era stato ricollegato alla sanguinosa faida con il GI per alcune ragioni che verranno di seguito illustrate.
1.2.3. Tornando all'omicidio di IU GI, deve aggiungersi che gli accertamenti eseguiti sui reperti ritrovati nei pressi dell'auto in flamme consentivano di rinvenire tracce di DNA riferibili a EF VA, figlio di NE VA, capo della cosca 'ndranghetista degli VA, come visto soprannominati "Carn'i'Cani" operanti a LI (Reggio Calabria). Per tali fatti EF VA veniva riconosciuto colpevole e condannato con sentenza definitiva pronunciata dalla Corte di assise di appello di Torino.
1.2.4. Successivamente, sempre secondo i giudici di merito, grazie all'evolversi delle tecniche di indagine, venivano condotti ulteriori accertamenti dattiloscopici che permettevano di rinvenire sui guanti di lattice le impronte digitali di IU CR e sulla bottiglia di plastica l'impronta dell'indice della
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mano sinistra di PA VA, come confermato pure dal perito nominato dalla Corte di assise di Ivrea. Inoltre, dalle analisi dell'utenza telefonica cellulare in uso a quest'ultimo, nel periodo tra il 9 luglio 2004 ed il 12 luglio 2004, arco temporale in cui era stato commesso l'omicidio oggetto del presente procedimento, emergeva che esso non aveva prodotto alcun traffico. Sulla base di tali elementi, nonché dei suoi legami familiari e criminali con le famiglie AT-VA, la Corte di assise di Ivrea dichiarava l'imputato colpevole del reato ascrittogli e lo condannava alla pena di anni trenta di reclusione.
1.3. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di assise di appello, investita del gravame proposto da PA VA, confermava la decisione di primo grado ritenendo infondati tutti i motivi posti a fondamento dell'appello dell'imputato. Con la medesima sentenza la Corte territoriale - dopo avere disposto la riunione all'appello dell'VA con quello proposto da IU CR avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino (resa all'esito del rito abbreviato) pronunciata in data 13 ottobre 2023 che lo aveva condannato alla pena di anni trenta di reclusione confermava integralmente anche la sentenza emessa nei confronti del citato concorrente nel medesimo reato.
1.4. In particolare, per quanto di interesse in questa sede, la Corte distrettuale riteneva infondate le censure sollevate con l'appello di PA VA, il quale aveva lamentato la sua mancata assoluzione sostenendo, anzitutto, che l'omessa indicazione di una versione alternativa - rispetto a quella dell'accusa - circa i suoi spostamenti e le attività svolte nelle giornate a ridosso dell'omicidio era giustificata dal lungo tempo trascorso dai fatti.
1.4.1. Inoltre, l'appellante aveva censurato il fatto che le indagini, sin da subito, si erano concentrate verso la pista della faida familiare sopra indicata tralasciando, in tal modo, altre possibili cause dell'omicidio legate ad attività illecite (tra cui l'usura) svolte dal GI e senza tenere conto che, in ogni caso, il movente della faida non era provato.
1.4.2. L'imputato aveva anche evidenziato che non era stata assolutamente raggiunta la prova dell'identità dattiloscopica dell'impronta rinvenuta sulla bottiglia parzialmente bruciata e che l'apprezzamento della prova tecnica compiuto dalla Corte di assise di Ivrea era contrario ai criteri elaborati dalla giurisprudenza in tema di prova tecnico scientifica, tenuto anche conto del fatto
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che nel corso del dibattimento erano emersi dubbi sulla integrità del reperto bottiglia.
1.4.3. PA VA aveva poi contestato la sussistenza di altri elementi indiziari a conferma della sua presenza in Piemonte al momento del fatto poiché la circostanza che il suo telefono cellulare fosse risultato non attivo nei giorni immediatamente antecedenti e successivi all'omicidio non dimostrava nulla. Infine, l'imputato aveva contestato la configurabilità nella fattispecie dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen.
2. Avverso la citata sentenza della Corte di assise di appello di Torino PA VA, per mezzo dell'avv. Valerio Spigarelli, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.
2.1. Con il primo motivo l'imputato lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la carenza, manifesta illogicità e/o contraddittorietà intrinseca ed estrinseca della motivazione rispetto all'accertamento dell'identità dattiloscopica tra lui ed il latore dell'impronta n. 2 presente sul reperto n. 6, vale a dire la bottiglia di plastica rinvenuta sul luogo dell'incendio dell'autovettura utilizzata per fuggire dai sicari di IU GI.
2.1.1. In particolare, il ricorrente evidenzia il vizio di motivazione in ordine alle specifiche censure difensive sollevate rispetto al reale o presunto carattere di novità dei nuovi accertamenti dattiloscopici effettuati dal R.I.S. del Carabinieri nel 2021 e la contraddittorietà delle ragioni poste a fondamento del diverso giudizio tecnico espresso nel 2005 (che aveva escluso la possibilità di identificare detta impronta) in confronto con quello svolto sedici anni dopo, come emerso nel corso dell'esame dei testi LA e IE.
2.1.2. Inoltre, osserva che la Corte di assise di appello non si è confrontata con le specifiche obiezioni sollevate con il gravame e dal consulente di parte in ordine alla utilità del frammento di impronta attribuito a PA VA, ai fini della comparazione. Parimenti, il ricorrente censura le incongruenze argomentative contenute nella sentenza impugnata circa i motivi di appello riguardanti la necessità di una diretta visione del giudice di merito rispetto a quanto risultava visibile ed osservabile sulla impronta in verifica e l'accertamento della scientificità del metodo applicato dal perito nella effettuazione della propria attività, laddove
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la Corte di secondo grado aveva supinamente accettato le conclusioni cui erano pervenuti gli esperti del R.I.S. e l'ausiliario del giudice.
2.1.3. Analogamente, con riferimento alla ritenuta sovrapponibilità degli accertamenti dattiloscopici effettuati dal R.I.S. nel 2021 con quelli svolti dal perito nel 2024, l'imputato sottolinea la illogicità e contraddittorietà delle argomentazioni svolte sul punto dalla Corte territoriale e, in particolare, sulla presenza di più di sedici corrispondenze, senza valutare il margine di errore dell'accertamento dattiloscopico svolto nella fattispecie e la soggettività, non ripetibilità ed impossibilità di verifica del giudizio di identità dattiloscopica che erano stati, invece, evidenziati dal consulente della difesa.
2.2. Con il secondo motivo PA VA deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione carente, manifestamente illogica e contraddittoria con riferimento alla conferma del giudizio di penale responsabilità nei suoi confronti per l'omicidio di IU GI, fondato sulla sua ritenuta presenza sul luogo del delitto desunta sul sopra indicato giudizio di compatibilità dattiloscopica, nonché sull'illogico e contraddittorio apprezzamento degli ulteriori elementi indiziari in violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio".
2.2.1. Nello specifico, il ricorrente evidenzia la mancata risposta da parte della Corte territoriale alle puntuali censure difensive riguardanti la inidoneità delle sole risultanze dattiloscopiche a sorreggere il giudizio di penale responsabilità nei suoi confronti, atteso che - quand'anche si volesse considerare l'impronta sulla bottiglia come appartenente a lui - ciò non dimostra la sua presenza sul luogo del delitto potendo detta impronta essere stata lasciata in precedenza rispetto al momento dell'omicidio. Pertanto, la ritenuta dalla Corte di assise di appello di Torino inverosimiglianza della tesi difensiva, secondo cui la bottiglia poteva essere stata toccata dall'imputato prima dell'omicidio e che EF VA l'aveva portata con sé dalla Calabria a San Mauro Torinese, è in realtà fondata su argomenti congetturali ed apodittici.
2.2.2. Anche altri elementi, quali l'esame dei dati esterni del traffico telefonico dell'utenza attribuita a PA VA, sono stati considerati dalla Corte distrettuale - a parere dell'imputato - in modo illogico come aventi valore indiziario e senza tenere in alcun conto delle relative eccezioni difensive anche rispetto alle utenze riconducibili a OL VA.
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2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., del vizio di motivazione carente, illogica e contraddittoria con riferimento all'accertamento del movente dell'omicidio individuato nell'intento di riaffermare il predominio criminale del clan 'ndranghetistico degli VA di LI ed alla sussistenza dell'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen., nonostante quest'ultima fosse stata contestata soltanto sotto il profilo soggettivo. In particolare, PA VA osserva che la ricostruzione del movente effettuata nelle due sentenze di merito non è fondata su concreti elementi, con la conseguente illogicità della intera decisione.
3. Il Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi ha depositato memoria con la quale ha concluso per il rigetto della impugnazione.
4. Infine, alla pubblica udienza, le parti hanno discusso e concluso nei termini sopra riportati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, i cui motivi sono in parte inammissibili ed in parte infondati, deve essere complessivamente respinto.
2. Anzitutto, è opportuno ricordare che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in sede di legittimità non è consentita una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. U, 30/04/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, [...], Rv. 229369). Da ciò consegue che sono inammissibili i motivi che tendono ad ottenere una ulteriore rivalutazione dei fatti mediante criteri di giudizio diversi da quelli adottati dal giudice di merito, nel caso in cui questi, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, abbia esplicitato le ragioni del suo convincimento.
2.1. Infatti, secondo il tradizionale insegnamento di questa Corte, gli accertamenti e apprezzamenti, che sostanziano il giudizio ricostruttivo e valutativo di spettanza del giudice di merito, cui questi sia pervenuto attraverso l'esame delle prove, sorretto da adeguata argomentazione, esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di difetto o contraddittorietà della motivazione solo perché contrari
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agli assunti del ricorrente (Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989, dep. 1990, [...], Rv. 182961). Tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso non rientrano dunque salvo sempre il controllo sulla congruità e logicità del ragionamento giudiziale - quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la connessa indagine sull'attendibilità delle deposizioni, come pure delle relazioni tecnico-peritali, ovvero la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, [...], Rv. 250362; Sez. 4, n. 8090 del 25/05/1981, [...], Rv. 150282). 2.2. È noto, d'altra parte, il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 31/01/2000, Rv. 215745). Tale assetto peraltro non è mutato, a seguito dell'introduzione nell'ordinamento processuale della regola di giudizio compendiata nella formula dell' al di là di ogni ragionevole dubbio», che rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108); regola che non può comunque essere utilizzata, nel medesimo giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, [...], Rv. 270519; Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, [...], Rv. 261600; Sez. 5, n. 10411 del 28/01/2013, [...], Rv. 254579).
2.3. Le modifiche, introdotte con la legge n. 46 del 20 febbraio 2006, che hanno riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha infatti mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, di talché gli atti eventualmente indicati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di
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autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. È quindi preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. La modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dal giudici di merito mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile ictu oculi', dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze. (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, [...], Rv. 234099).
2.4. Devono, pertanto, ritenersi inammissibili anche i ricorsi fondati su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, [...], Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, [...], Rv. 230634; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, [...], Rv. 236945; Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, [...], Rv. 237596).
2.5. Non va poi dimenticato che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso
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ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218-01).
3. Ciò posto, vanno richiamati i principi che il giudice di merito deve seguire nella valutazione della prova indiziaria, valutazione che, come chiarito da Sez. U, n. 42979 del 26/06/2014, [...], Rv. 260017, «si articola in due distinti momenti. Il primo è diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravità e di precisione degli indizi, ciascuno considerato isolatamente nella sua valenza qualitativa, tenendo presente che tale livello è direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con la quale gli elementi indizianti conducono al fatto da dimostrare ed è inversamente proporzionale alla molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza. Il secondo momento del giudizio indiziario è costituito dall'esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità, posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, confluendo in un medesimo contesto dimostrativo, sicché l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, e l'insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto.
3.1. La prima fase, dunque, richiede la valutazione di ciascun dato indiziario singolarmente considerato «onde saggiare la valenza qualitativa individuale», posto che una molteplicità di elementi ai quali fosse attribuibile rilevanza, non sulla base di regole collaudate di esperienza e di criteri logico e scientifici, ma bensì ed esclusivamente in virtù di semplici intuizioni congetturali o di arbitrarie e personaliste supposizioni, non consentirebbe di pervenire ragionevolmente ad alcun utile risultato probatorio anche nel quadro di un contesto estimativo unitario (icasticamente, si usa dire in tali situazioni, che "più zeri non fanno un'unità", aforisma che il legislatore ha canonizzato nel secondo comma dell'articolo 192 cod. proc. pen.)» (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, [...], Rv. 191230). In sostanza, l'esame globale e unitario del compendio indiziario deve essere preceduto dallo scrutinio, secondo i rigorosi criteri legali dettati dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., dei vari indizi «singolarmente, verificandone la valenza
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qualitativa individuale e il grado di inferenza derivante dalla loro gravità e precisione (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, [...], Rv. 231678). È in questa fase che vengono in rilievo i canoni della gravità, della precisione e della concordanza fissati dalla norma codicistica.
3.2. In sintesi, «per gravità deve intendersi la consistenza, la resistenza alle obiezioni, la capacità dimostrativa vale a dire la pertinenza del dato rispetto al thema probandum;
per precisione la specificità, l'univocità e la insuscettibilità di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile;
infine concordanza significa che i plurimi indizi devono muoversi nella stessa direzione, essere logicamente dello stesso segno, e non porsi in contraddizione tra loro» (Sez. 5, n. 2932 del 05/11/2018, dep. 2019, [...], Rv. 274597, in motivazione); sono dunque gravi gli indizi che presentino «una rilevante contiguità logica con il fatto ignoto» (Sez. 4, n. 943 del 26/06/1992, dep. 1993, [...], Rv. 193003) ossia una consistenza dimostrativa tale da renderli «resistenti alle obiezioni e, quindi attendibili e convincenti (Sez. 1, n. 3499 del 30/01/1991, [...], Rv. 187113). La precisione dell'indizio, invece, dà conto della direzione tendenzialmente univoca del contenuto informativo» (Sez. 6, n. 1327 del 25/03/1997, [...], Rv. 208892), sicché precisi sono gli indizi non generici e non suscettibili di diversa interpretazione almeno altrettanto verosimile (Sez. 1, n. 4503 del 14/03/1995, [...], Rv. 201133), e, perciò, non equivoci (Sez. 1, n. 8163 del 10/02/2015, [...]). Infine, la concordanza, segna il punto di passaggio tra la prima e la seconda fase del processo valutativo della prova indiziaria, dovendo essere «valutata confrontando gli indizi e ponendo in evidenza se gli stessi sul piano logico convergano o divergano» (Sez. 4, n. 943 del 26/06/1992, dep. 1993, [...], Rv. 193003).
3.3. Nella seconda fase, l'insieme del compendio indiziario deve essere esaminato in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo, univoco e pregnante contesto dimostrativo» (Sez. U, n. 33748 del 2005, Mannino, cit.); infatti, è solo l'esame di tale compendio entro il quale ogni elemento è contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, [...], Rv. 239789), posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri,
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così che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere provato il fatto (Sez. U, n. 6682 del 1992, Musumeci, cit.).
3.4. Il complessivo compendio conoscitivo deve poi essere valutato sulla base della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio", che «impone di pronunciare condanna quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui concreta realizzazione, nella fattispecie concreta, non trova il benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana» (Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, [...], Rv. 240763; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, dep. 2015, [...], Rv. 262280). In caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, devono essere individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi accusatoria e motivatamente esclusa la plausibilità della tesi difensiva (Sez. 6, n. 10093 del 05/12/2018, dep. 2019, [...], Rv. 275290).
3.5. Venendo al caso in esame, si osserva che la Corte di assise di appello di Torino era chiamata a valutare la forza dimostrativa del compendio probatorio disponibile, in grado di far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalle censure sollevate dalla difesa dell'imputato circa l'attribuzione allo stesso dell'azione omicidiaria, in concorso con gli altri due soggetti sopra indicati;
orbene la sentenza impugnata ha fatto buon governo dei richiamati principi di diritto come si vedrà in seguito.
4. Con riferimento al primo motivo, è opportuno rammentare che il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità e può costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma anche nel caso in cui siano relative all'impronta di un solo dito, purché evidenzino almeno sedici punti caratteristici uguali per forma e posizione, in quanto essa fornisce la certezza che la persona con riguardo alla quale detta verifica sia effettuata si sia trovata sul luogo in cui è stato commesso il reato, con la conseguenza che legittimamente è utilizzata dal giudice ai fini del giudizio di colpevolezza, in assenza di giustificazioni su detta presenza (ex multis: Sez. 5, n. 48734 del 13/10/2014, [...], Rv. 261296). Agli esiti dell'indagine papillare deve, invero, riconoscersi natura di prova (Sez. 1, n. 18682 del 17/04/2008, [...], Rv. 240192), in considerazione numero delle ricorrenze statistiche
dell'elevatissimo
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confermative, tale da rendere infinitesimale la possibilità di un errore, sicché la penale responsabilità dell'imputato è correttamente affermata senza la necessità di ulteriori elementi indizianti convergenti.
4.1. Orbene, la Corte territoriale con motivazione coerente e logica, che si sottrae a censure in questa sede nel rispondere alle obiezioni mosse con il gravame ha fatto corretta applicazione degli enunciati principi. Invero, dalla motivazione della sentenza impugnata risultano affrontate e superate, in modo coerente, le censure avanzate dalla difesa rispetto alle metodologie seguite, all'univocità ed alla portata probatoria del rilievo papillare presente sulla bottiglia trovata nei pressi dell'autovettura utilizzata dagli assassini per fuggire dopo l'omicidio, evidenziandone la riconducibilità all'imputato, in presenza di oltre sedici punti di comparazione coincidenti, e la valenza dimostrativa ai fini della prova del reato contestato. La sentenza impugnata ha, altresi, espressamente valorizzato la mancanza di qualsivoglia alternativa ricostruzione da parte dell'imputato e la specifica collocazione cronologica della traccia rispetto ai rilievi della polizia giudiziaria, tale da escludere comunque che l'impronta possa essere stata rilasciata in epoca precedente al tempus commissi delicti. Il percorso argomentativo della decisione impugnata non risulta censurabile nemmeno sotto il profilo della violazione della regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", che rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo questa Corte alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n.28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108).
4.2. Più nel dettaglio, passando, quindi, all'esame dei singoli rilievi contenuti nel primo motivo si osserva, anzitutto, che essi ripropongono sostanzialmente gli stessi temi sollevati dall'imputato con l'appello e che la Corte territoriale ha fornito una approfondita e logica risposta a ciascuno di essi (cfr. pagg. 43 e ss. della sentenza impugnata).
-
4.2.1. Con riferimento al carattere di novità (contestato dalla difesa) degli accertamenti effettuati sulla impronta nel 2021, la Corte di assise di appello ha evidenziato, in modo non contraddittorio, che come evidenziato dai testimoni LA e IE appartenenti al R.I.S. dell'Arma dei Carabinieri, particolarmente esperti proprio nella materia delle impronte dattiloscopiche - in
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tale anno è stato utilizzato un nuovo software (Photoshop CS6), più evoluto rispetto a quello del quale ci si era serviti nel 2004, e secondo una nuova metodologia con una conseguente migliore capacità di lettura dell'impronta ed una migliore definizione (anche grazie a schermi con maggiore capacità di lettura), mentre il consulente della difesa dott. Marco Zonaro aveva svolto considerazioni di tipo astratto e teorico, senza confrontarsi con le precise spiegazioni fornite dagli esperti sopra indicati in ordine alla nuova metodologia utilizzata. In questa prospettiva, si osserva che la Corte territoriale ha illustrato - e di ciò è traccia anche nei brani riprodotti in ricorso che le generiche indicazioni, quanto alle migliorie del software, del LA- il quale, peraltro, secondo la Corte territoriale, non aveva analizzato l'impronta del 2005 erano nella sostanza specificate dalla deposizione del teste IE, il quale aveva chiarito che la migliore capacità di lettura non nasce, evidentemente, dalla possibilità di aumentare il numero di pixel tema al quale ancora si affida la difesa, ma che può dirsi recepito dalla sentenza impugnata - ma dall'impiego di tecniche alla quali gli operatori erano stati successivamente istruiti e che consentivano di non passare bruscamente dal colore alla scala dei grigi, analizzando la luce colorata nelle varie componenti. Allo stesso modo i giudici di appello hanno osservato, in maniera logica, che eventuali errori commessi nel 2004 (tema introdotto proprio dal perito, rispetto alla lettura ed alla identificazione della impronta) in ogni caso, non riverberano i propri effetti sui successivi accertamenti che hanno, invece, portato all'attribuzione della impronta all'odierno ricorrente. Diversamente da quanto ritenuto in ricorso, peraltro, oltre a non apprezzarsi un contrasto significativo tra le dichiarazioni tra i testi LA e IE, soprattutto non si apprezza (né viene spiegato in ricorso in termini persuasivi), sul piano logico, l'incidenza delle spiegazioni fornite dai primi due e dal perito, quanto alla inutilizzabilità dell'impronta a fin comparativi, ritenuta nel 2005, in ordine alla razionalità della successiva comparazione e degli esiti di quest'ultima.
4.2.2. Quanto poi alle questioni riguardanti l'utilità del frammento di impronta rinvenuto sulla bottiglia, l'apprezzamento della prova tecnica da parte del giudice, la totale inaffidabilità del metodo seguito dal perito e dal consulente del Pubblico
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ministero e la non sovrapponibilità degli accertamenti svolti dal R.I.S. nel 2021 rispetto a quelli effettuati dall'ausiliario e dal consulente della pubblica accusa, deve ricordarsi che il giudice, quando sia necessario svolgere indagini od acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, non può prescindere dall'apporto della perizia per avvalersi direttamente di proprie, personali, competenze scientifiche e tecniche, perché l'impiego della scienza privata costituisce una violazione del principio del contraddittorio nell' "iter" di acquisizione della prova e del diritto delle parti di vedere applicato un metodo scientifico e di interloquire sulla validità dello stesso (Sez. 1, n. 19822 del 23/03/2021, [...]). Deve aggiungersi che in tema di prova scientifica, la perizia rappresenta un indispensabile strumento euristico nei casi in cui l'accertamento dei termini di fatto della vicenda oggetto del giudizio imponga l'utilizzo di saperi extragiuridici e, in particolare, qualora si registrino difformi opinioni, espresse dai diversi consulenti tecnici di parte intervenuti nel processo, di talché al giudice è chiesto di effettuare una valutazione ponderata che involge la stessa validità dei diversi metodi scientifici in campo, della quale è chiamato a dar conto in motivazione, fornendo una razionale giustificazione dell'apprezzamento compiuto e delle ragioni per le quali ha opinato per la maggiore affidabilità di una determinata scuola di pensiero rispetto ad un'altra. (Sez. 4, n. 49884 del 16/10/2018, Rv. 274045-01).
4.2.3. Orbene, la decisione impugnata non risulta censurabile poiché la Corte territoriale non ha acriticamente fatto proprie le conclusioni cui era pervenuto l'ausiliario, ma ha osservato che il perito, il consulente del Pubblico ministero e gli esperti del R.I.S., con metodologie corrette e puntualmente analizzate dalla sentenza impugnata, avevano tutti rilevato ben più di 16 corrispondenze tra l'impronta sulla bottiglia e quella del cartellino dattiloscopico dell'imputato, di talché doveva escludersi qualsiasi ragionevole dubbio circa l'attribuibilità della medesima all'odierno ricorrente. Nello specifico, la Corte di assise di appello ha osservato che da parte dei perito, del consulente dell'accusa e degli esperti del R.I.S. era stata fornita una descrizione ed una spiegazione particolarmente dettagliata di ciascun punto di riscontro tra l'impronta sulla bottiglia e l'impronta del cartellino, mentre il consulente della difesa aveva genericamente confutato tali conclusioni sostenendo la scarsa chiarezza del reperto dal quale lui stesso aveva però evidenziato l'esistenza di dieci punti di riscontro e che, in sede di
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accertamenti peritali, aveva convenuto con l'ausiliario ed il consulente dell'accusa in ordine alla metodologia utilizzata nelle operazioni, alla utilizzabilità del frammento di impronta ed ai confronti dattiloscopici (cfr. verbale delle operazioni peritali del 15 febbraio 2024); con particolare riguardo a tale ultimo aspetto, non può non osservarsi che il consulente di parte, nella occasione sopra indicata, non aveva effettuato le precisazioni indicate alle pagg. 20 e 21 dell'atto di ricorso.
4.2.4. La Corte territoriale non ha poi omesso di affrontare l'eccezione difensiva riguardante la non sovrapponibilità degli accertamenti svolti dal R.I.S. nel 2021 con quelli effettuati dal perito nel 2024 e ha sottolineato, in modo non manifestamente illogico, che i punti caratteristici individuati è superiore a 16 (20 per il perito e 19 per il colonnello LA dei R.I.S., in parte non sovrapponibili). La conclusione poi se possa realizzarsi una sommatoria o non degli stessi non ha alcuna incidenza logica, poiché, in ogni caso, si supera il numero di punti caratteristici ritenuto sufficiente a fornire attendibilità al giudizio di corrispondenza. Certo è che i punti riconosciuti non sono soltanto 14, come sostenuto dal consulente della difesa che ha preso in considerazione unicamente le stesse minuzie individuate sia dai R.I.S. e sia dall'ausiliario del giudice, senza tenere conto del fatto che le relative analisi sono state effettuate su frammenti solo parzialmente coincidenti tra di loro. Sulla base di quanto sopra evidenziato la Corte di appello ha concluso, in modo coerente, che la non sovrapponibilità era determinata unicamente dalla scelta di analizzare porzioni parzialmente differenti della impronta, ma che i punti caratteristici individuati dal perito e dai R.I.S. - inclusi quelli coincidenti e quelli riguardanti la parte del reperto da ciascuno di loro esaminata è comunque superiore a 16. Ne resta logicamente confermato il giudizio conclusivo in forza del quale l'impronta rinvenuta sulla bottiglia sia effettivamente quella dell'imputato, dovendosi così escludere anche il dedotto margine di errore in detto rilevamento. Da ultimo, deve pure escludersi che la sentenza impugnata si sia basata sulle valutazioni meramente soggettive dell'ausiliario, degli esperti dei R.I.S. e del consulente dell'accusa atteso che le loro conclusioni, fatte proprie dalla Corte territoriale, sono il frutto di valutazioni ed osservazioni di carattere scientifico esaminate nel contraddittorio tra le parti.
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A questo riguardo, deve aggiungersi che la riproduzione dei brani della consulenza di parte relativi alla inidoneità comparativa dell'impronta papillare, con riferimento alla sua qualità intrinseca, in disparte il tema non decisivo della contraddittorietà o non della premessa rispetto ai successivi accertamenti, non riesce a scalfire la persuasività delle repliche della Corte territoriale perché si traduce nella reiterazione della ricostruzione difensiva rispetto al significato dei vari requisiti (primo fra tutti, la continuità) e nella riproduzione di singoli brani delle deposizioni delle quali si lamenta il travisamento per omissione, laddove l'incompletezza degli stessi finisce per esaltare singoli frammenti dichiarativi che non riescono a scardinare la logicità delle conclusioni raggiunte dai giudici di
merito.
In questa prospettiva, le considerazioni dedicate all'esigenza di una diretta presa di posizione della Corte territoriale su quanto risultava visibile e osservabile trovano la loro risposta nella disamina del percorso argomentativo illustrato e dalle conclusioni, nel confronto dialettico con l'apporto critico della difesa, anche tecnica. A tacere del rilievo anche percipiente dell'indagine tecnica, soprattutto quando proprio quest'ultima consenta l'esaltazione delle caratteristiche dell'oggetto di indagine, resta il rilievo che la stessa selezione dei profili rilevanti ai fini dell'osservazione non può che scaturire dalle premesse analitiche condivise dalla comunità scientifica e alle quali non casualmente il ricorso si riporta e che esplicitamente richiama. A questo riguardo, va poi aggiunto che la distinzione, sulla quale puntualmente il ricorso insiste, tra descrizione del dato oggetto di indagine e individuazione delle sue caratteristiche, da un lato, e comparazione con il dato dall'alto, noto, non appare messa in crisi, quanto alle ricadute operative dal brano dell'esame del perito Musio, sia per una non agevole ricostruzione del significato della dichiarazione sia soprattutto perché quanto riferito appare collocarsi a valle della prima fase descrittiva ed esprime, nella fase della comparazione, la compatibilità tra il dato ignoto individuato e quello noto oggetto di comparazione.
4.3. Quanto poi alle censure sviluppate con il secondo motivo di ricorso si rileva che le stesse sono inammissibili in quanto dirette, all'evidenzia, ad una differente valutazione degli elementi processuali rispetto a quella coerentemente
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svolta dalla Corte territoriale in ordine alla risalenza dell'impronta ad una epoca precedente rispetto all'omicidio del Gioffre.
4.3.1. Invero, la sentenza impugnata ha anzitutto confermato la infondatezza di tutte le censure difensive riguardanti l'identificazione della bottiglia sulla quale è stata rinvenuta l'impronta come quella recuperata dagli operanti parzialmente bruciata sotto l'autovettura data alle fiamme dai sicari, così come anche quelle riguardanti la conservazione del medesimo reperto. Inoltre, una volta accertata l'appartenenza di detta impronta all'imputato è stato escluso, in modo non contraddittorio, che essa potesse risalire ad un'epoca anteriore rispetto all'arco temporale nel quale l'omicidio ebbe a realizzarsi. Anche senza soffermarsi sull'assenza di allegazioni alternative - che possono trovare spiegazione nel tempo trascorso risultano razionali le conclusioni della Corte territoriale quanto all'inverosimiglianza ed illogicità della tesi difensiva secondo cui l'imputato potrebbe avere toccato inavvertitamente tale bottiglia mentre si trovava in Calabria in compagnia del cugino EF VA (già condannato, come detto, in via irrevocabile per lo stesso omicidio), il quale l'avrebbe poi portata con sé fino in Piemonte per poi riempirla di benzina e procedere all'incendio dell'autovettura utilizzata per la fuga dopo il fatto: trattasi invero di un oggetto comune acquistabile in ogni luogo e momento, di talché logicamente l'ipotesi alternativa è stata collocata nell'area dell'inverosimile. Deve aggiungersi che la tesi difensiva secondo cui la bottiglia potrebbe essere stata lasciata dall'imputato, quando si trovava in Calabria, nell'auto di EF VA, oltre che non sorretto da alcuna indicazione che consente l'emergere della base obiettiva dell'allegazione, presuppone anche che la bottiglia sarebbe poi stata portata in altra autovettura, ossia quella utilizzata per il delitto.. 4.3.2. Quanto poi ai dati emergenti dai tabulati telefonici e dalle intercettazioni effettuate a carico di EF VA, la Corte territoriale ha osservato, sempre in maniera non irragionevole, che i telefoni cellulari dei due cugini erano rimasti inattivi sostanzialmente nel medesimo arco temporale (dalla sera del 9 luglio 2004 sino alla mattina del 12 luglio 2004 intorno alle ore 11:30). Il ricorso, sul punto, denuncia un travisamento probatorio, ma non si confronta con il dato che EF VA disponeva di due telefoni, in tal modo sviluppando una censura priva di specificità rispetto al percorso argomentativo della sentenza impugnata.
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D'altra parte, tale elemento va letto unitamente al rinvenimento del DNA di EF VA e della impronta dell'odierno ricorrente sulla bottiglia semibruciata, e, in tale cornice assume valore gravemente indiziante, tenuto anche conto che tale inattività del telefono dell'imputato è risultata anomala rispetto alle sue abitudini sul punto.
4.3.3. Con riferimento alla posizione di OL VA (cugino di EF e PA VA e cugino della moglie del CR) residente a [...], la sentenza impugnata ha osservato, senza incorrere in aporie logiche, che, prima dello spegnimento dell'apparecchio, l'ultima telefonata dell'imputato era stata proprio con il cugino OL e che il traffico rilevato sui due telefoni intestati a quest'ultimo in concomitanza e nella stessa zona dell'omicidio assumeva particolare significato, in quanto illuminava le ragioni della condotta di EF VA.
4.4. In conclusione, le censure difensive contenute nei primi due motivi - peraltro, in parte meramente rivalutative - non riescono a disarticolare le logiche argomentazioni svolte dalla Corte di assise di appello di Torino.
5. Il terzo motivo, relativo alla sussistenza della contestata aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., nella sua direzione di agevolazione della consorteria di appartenenza, è infondato. Orbene, la Corte di assise di appello è partita dai dati inconfutabili costituiti dalla avvenuta condanna irrevocabile di PA VA (così come del cugino EF VA) per associazione di stampo mafioso e, in particolare, per avere fatto parte del sodalizio degli VA di LI, soprannominati 'Carn '"' Cani", dalla avvenuta condanna definitiva della vittima IU GI per l'omicidio, avvenuto nel 1964, di IO VA e del di lui cognato IO AT e dai vincoli parentali che legano questi due morti all'imputato (così come pure EF VA e IU CR). La Corte territoriale ha affrontato anche la questione della possibile esistenza di un movente diverso posto alla base della uccisione del GI legato, ad esempio, a suoi contrasti con ambienti 'ndranghetistici del Piemonte o ad attività illecite (come l'usura) da lui poste in essere, ma le ha escluse in assenza di concreti elementi a conforto di tali assunti difensivi ed in forza di quanto rappresentato dal luogotenente RI che, esaminato come testimone nel primo grado, non aveva confermato le ipotesi alternative sopra richiamate. Anche gli appunti appartenenti alla vittima e rinvenuti in una agenda sono stati coerentemente ritenuti non rilevanti in quanto rimasti privi di riscontri oggettivi.
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La sentenza impugnata, al contrario, ha considerato che il movente dell'omicidio di IU GI andava individuato nell'omicidio (irrisolto e commesso con un fucile a canne mozze) verificatosi nel 2001 di IU VA (anche lui prossimo congiunto dell'imputato) dando rilievo, in modo non illogico, al fatto che gli stessi componenti della famiglia VA come emerso dal contenuto di una telefonata intercettata tra la sorella ed uno dei fratello di IU VA avevano identificato la causa dell'uccisione del loro congiunto in 'qualcosa di sopra' (vale a dire, proveniente dal Nord Italia), come peraltro indicato nella sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti di EF VA. Analogamente, l'avvenuto rinvenimento all'interno dell'auto bruciata di un fucile a canne mozze di natura furtiva, pacificamente non utilizzato per l'esecuzione dell'omicidio del GI, è stato considerato, sempre in maniera non illogica, come un segnale circa il carattere vendetta dell'omicidio oggetto del presente procedimento;
anche le circostanze che PA VA non fosse ancora nato nel 1964 e che l'omicidio non è avvenuto in Calabria, sono state razionalmente considerate come elementi non in grado di escludere la contestata aggravante, sia perché l'imputato ha agito per vendicare la morte di IU VA e, in tal modo, al fine di confermare la supremazia ed il prestigio dei 'Carni'Cani' dato che l'eco della eliminazione di IU GI sarebbe, comunque, arrivata anche in territorio calabrese raggiungendo, in tal modo, l'effetto desiderato dall'odierno ricorrente e dal sodalizio di appartenenza. Si tratta, all'evidenza di argomentazioni esaustive e non contraddittorie che, in quanto tali, non possono essere messe in discussione in sede di legittimità.
6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 15 aprile 2026.
Il Consigliere estensore
GI PO
Il Presidente
IU De RZ
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale Depositata in Cantieria oggi Roma. 12 MAG 2026
IL FUNZION V
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IL FUNZIONATDIZIARIO