Cass. pen., sez. V, sentenza 02/03/2006, n. 12623
CASS
Sentenza 2 marzo 2006

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In tema di procedimento davanti al giudice di pace, ancorché la disciplina dell'archiviazione non preveda, in caso di opposizione della persona offesa alla richiesta del P.M., la fissazione dell'udienza camerale per la decisione, è, comunque, necessario che il giudice si pronunci sull'opposizione dando conto delle ragioni dell'opponente sia pure ai limitati fini della dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione, la mancanza della quale determina una violazione del principio del contraddittorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 02/03/2006, n. 12623
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12623
    Data del deposito : 2 marzo 2006

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