Sentenza 2 marzo 2006
Massime • 1
In tema di procedimento davanti al giudice di pace, ancorché la disciplina dell'archiviazione non preveda, in caso di opposizione della persona offesa alla richiesta del P.M., la fissazione dell'udienza camerale per la decisione, è, comunque, necessario che il giudice si pronunci sull'opposizione dando conto delle ragioni dell'opponente sia pure ai limitati fini della dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione, la mancanza della quale determina una violazione del principio del contraddittorio.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/03/2006, n. 12623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12623 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 02/03/2006
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 394
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 22854/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI RT, nata il [...] ad [...];
avverso il decreto di archiviazione pronunciato il 21 gennaio 2005;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. M. Stefania Di Tomassi;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, Dott. Mauro Iacoviello con le quali si chiede l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
FATTO E DIRITTO
1. Con il decreto impugnato il Giudice di pace di Perugia archiviava il procedimento a carico di IL Piro, scaturito da denunzia di RT LI, ritenendo che non erano stati "evidenziati fatti penalmente rilevanti".
2. Ricorre il difensore della persona offesa lamentando la violazione del contraddittorio. Nonostante la LI avesse tempestivamente avanzato opposizione alla richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero il decreto impugnato aveva completamente omesso di considerare tale opposizione e dunque di motivare sulle ragioni della sua inammissibilità.
3. Ha prodotto memoria il difensore dell'indagato chiedendo il rigetto del ricorso.
3.1. Afferma la difesa che la mancata motivazione circa l'inammissibilità dell'opposizione non produrrebbe alcun vizio censurabile in sede di legittimità poiché la violazione dell'art. 127 c.p.p., comma 5, e art. 409 c.p.p., comma 6, sarebbe ravvisabile solamente in relazione alla correlata mancata fissazione dell'udienza in Camera di consiglio. Mancando questa nel procedimento davanti al Giudice di pace (come del resto mancava dinanzi al Pretore), la specialità della normativa renderebbe "del tutto indifferente l'ammissibilità dell'opposizione", ben potendo il Giudice archiviare anche in presenza di opposizione ammissibile (come del resto potrebbe rigettare la richiesta del Pubblico Ministero anche in presenza d'una opposizione inammissibile). Mentre la previa delibazione in ordine all'ammissibilità dell'opposizione non sarebbe affatto "parte doverosa dell'apparato motivo", idonea a viziarlo.
3.2. Sotto altro profilo la difesa sostiene che l'opposizione sarebbe irrituale, perché sottoscritta dal difensore e non dalla persona offesa personalmente, e tale vizio, direttamente rilevabile dalla Corte di Cassazione, renderebbe ictu oculi inammissibile la pretesa dell'opponente di vedere valutate le sue ragioni.
3.3. Infine la motivazione del provvedimento impugnato, nel quale si evidenzia l'insussistenza di fatti penalmente rilevanti assorbirebbe le doglianze prospettate nell'atto di opposizione, rendendole irrilevanti.
4. Il ricorso è fondato.
4.1. Il decreto di archiviazione impugnato è formato da un riferimento di stile agli atti e alla richiesta del Pubblico Ministero nonché dalla proposizione "ritenuto che non si sono evidenziati fatti penalmente rilevanti". Non contiene alcun cenno all'opposizione della persona offesa, ne' da esso è desumibile quali fossero i fatti denunciati o il titolo di reato iscritto nel registro delle notizie di reato.
Orbene, come esattamente ricorda il Procuratore Generale, se è vero che nel procedimento dinanzi al Giudice di Pace non si ha il meccanismo dell'udienza camerale a seguito dell'opposizione della persona offesa, il Giudice di Pace è comunque tenuto a pronunciarsi sulla opposizione. È cioè "necessario che il Giudice dia conto di aver considerato le ragioni dell'opponente anche se ai limitati fini della dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione, la mancanza della quale (che si traduce in una mancata presa in considerazione dell'opposizione stessa) determina una violazione del principio del contraddittorio" (sez. 4^, n. 32130 del 21/04/2004, Tarpi). Il principio, che prende le mosse dalle affermazioni di questa Corte in S.U. n. 2 del 14/02/1996, Testa (secondo cui l'omessa considerazione dell'opposizione sacrifica il diritto al contraddittorio della parte offesa in termini equivalenti o addirittura maggiormente lesivi rispetto all'ipotesi di mancato avviso per l'udienza camerale, configurando vizio deducibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lettera c) è oramai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte: tra molte, oltre a Sez. 4^, n. 32130 del 2004, citata;
vedi sez. 5^, n. 23218 del 09/03/2005, Reginella;
Sez. 5^, n. 28149 del 04/07/2005, Tedesco;
Sez. 5^, n. 40276 del 19/09/2005, Berdini;
Sez. 5^, Sentenza n. 46792 del 25/10/2005, Moretti. Connaturato al contraddittorio è difatti il diritto ad essere ascoltato di colui che è ammesso a contraddire.
Sicché il Giudice è tenuto a dare conto di avere considerato le ragioni delle parti. Soprattutto quando, come nel caso dell'archiviazione, non è previsto altro sindacato sul provvedimento che dovrà prenderà all'esito se non quello, appunto, di stretta legalità, del rispetto del contraddittorio.
4.2. Quanto alle altre considerazioni della difesa dell'indagato, va innanzitutto rilevato che è estranea al controllo di legittimità la possibilità che questa Corte valuti essa stessa, nel merito, l'inammissibilità dell'opposizione ritenendo esaustiva la laconici considerazione del Giudice di pace e così di fatto "assorbite" le ragioni dell'opponente.
4.3. Neppure ha pregio la considerazione che l'opposizione sarebbe inammissibile perché redatta e siglata dal difensore e non dalla persona offesa personalmente. Al di fuori dall'esercizio di diritti personalissimi, la procura alla lite conferisce al difensore lo ius postulandi, e non deroga tale principio, anzi lo ribadisce, l'art. 101 c.p.p., comma 1, per il quale il difensore della persona offesa esercita i diritti e le facoltà (processuali) a questa conferite. Non sussiste dunque davvero alcuna ragione perché con riferimento alla persona offesa debba darsi deroga al principio, tradizionalmente derivante dallo stesso art. 24 Cost., secondo cui la "parte" processuale è comunque da intendersi, salvo espressa eccezione, in senso complesso, formata cioè da soggetto fisico e difesa tecnica.
5. Il decreto impugnato va dunque annullato, con rinvio al Giudice di pace per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con al Giudice di Pace di Perugia per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2006