Sentenza 5 marzo 2003
Massime • 2
Nel giudizio di cassazione, non essendo applicabile l'art. 346 cod. proc. civ., le pretese della parte vincitrice in secondo grado anche implicitamente non accolte debbono essere fatte valere attraverso il ricorso incidentale di cui all'art. 371 cod. proc. civ.; pertanto in ipotesi di domanda soggettivamente alternativa, la parte, che in grado d'appello abbia ottenuto l'accoglimento nei confronti di uno dei convenuti in giudizio, impedisce il passaggio in giudicato della pronuncia di assoluzione dell'altro convenuto solo attraverso la proposizione del ricorso incidentale per cassazione, che deve soddisfare i requisiti della tempestività, dell'esposizione sommaria dei fatti e della mera espressione della volontà di insistere nella pretesa di condanna, inizialmente formulata.
In tema di cassa integrazione guadagni straordinaria, il trattamento di fine rapporto nella quota maturata durante il periodo di integrazione salariale è stato posto a carico del "Fondo per la mobilità della manodopera" nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge n. 675 del 1977 e quella del D.L. n. 86 del 1988 ed a carico della Cassa integrazione guadagni per il tempo anteriore e successivo a questo periodo, a condizione che al termine del periodo di integrazione salariale il lavoratore venisse licenziato o comunque non venisse rioccupato nella stessa azienda. Pertanto nel caso di rioccupazione, il trattamento restava a carico del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2120 cod. civ., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 297 del 1982.
Commentari • 2
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FATTI DI CAUSA Roberto V. ha proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso la sentenza n. 2466/2017 della Corte d'appello di Roma, pubblicata il 28 giugno 2017. Resistono con distinti controricorsi il Comune di Latina, l'INPS e la Regione Lazio. La Corte d'appello di Roma, riformando la sentenza n. 1429/2014 del Tribunale di Latina, ha respinto la domanda avanzata da Roberto V. volta ad ottenere la condanna, in via alternativa, della Regione Lazio, del Comune di Latina o dell'INPS a pagare la somma di euro 22.133,00 a titolo di differenze retributive dovute per lo svolgimento di mansioni superiori a far tempo dal 14 luglio 2003. Il ricorrente aveva dedotto di essere stato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2003, n. 3261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3261 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - rel. Consigliere -
Dott. PICONE AS - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI GIUSEPPE, GORGA VINCENZA, PICCIOTTO UMBERTO GI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GO GU, NA ES, RU ET, MA GE, RR GI, IE GO, LI RG, LL RM, AR GU, LI NZ, IS RI, D'CO IO, HE PA, ER GE, PO SA, DI EN, CA NN, CO AT, e per lui gli eredi CO LA, CO NC e CO AN, ALFANO EM, IO RO, domiciliati in ROMA;
presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati GRANDINETTI GIANCARLO, FARACO ANTONIO, NA FRANCA, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché
contro
B.CO.GE. (BONIFATI COSTRUZIONI GENERALI SPA);
- intimato -
e sul 2^ ricorso n 17766/98 proposto da:
BO.CO.GE. (BONIFATI COSTRUZIONI GENERALI SPA), in;
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VLE ANGELICO 92, presso lo studio dell'avvocato SILVETTI CARLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
nonché
contro
GO GU, NA ES, RU ET, MA GE, RR GI, IE GO, LI RG, ALFANO EM, LL RM, AR GU, LI NZ, IS RI, D'CO IO, HE PA, OG GE, RO IO, PO SA, DI EN, CA NN, CO AT, domiciliati in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati GRANDINETTI GIANCARLO, FERACO ANTONIO, NA FRANCA, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 891/98 del Tribunale di COSENZA, depositata il 02/07/98 - R.G.N. 2/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/02 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato FABIANI;
udito l'avvocato GRANDINETTI;
udito l'Avvocato D'GO per delega SILVETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA, che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi del 12 gennaio 1988 al Pretore di Cosenza, NO ON ed altri esponevano di aver lavorato alle dipendenze della s.p.a. Bonifatti costruzioni generali (Bo.co.ge),di essere stati collocati in cassa integrazione guadagni speciale il 1^ dicembre 1987 di aver ripreso il lavoro il 19 giugno 1989 e di essere stati licenziati il 30 novembre 1994, con conseguente percezione del trattamento di fine rapporto. Poiché l'ammontare di quest'ultimo era stato calcolato senza tener conto del periodo trascorso in cassa integrazione, essi convenivano in giudizio la datrice di lavoro e l'inps per sentirli condannare, in alternativa, alla relativa differenza.
Costituitisi i convenuti, con distinte sentenze del 20 novembre 1997 il Pretore accoglieva la domanda nei confronti della Bo.co.ge. ed assolveva l'PS (dichiarava il "difetto di legittimazione passiva"').
La società proponeva appello, del quale alcuni lavoratori, qui indicati poco oltre, chiedevano con l'atto di costituzione in giudizio il rigetto, insistendo altresì nel chiedere in via subordinata la condanna dell'PS.
Il Tribunale, riuniti i processi, con sentenza del 2 luglio 1998, accoglieva l'impugnazione della Bo.co.ge. e condannava l'PS a pagare ai lavoratori la suddetta differenza.
Esso interpretava la legislazione vigente in materia nel senso che per il periodo di collocazione dei dipendenti in cassa integrazione il trattamento di fine rapporto dovesse essere pagato non dalla datrice di lavoro ai sensi dell'art. 2120, terzo comma, cod. proc. civ. bensì dall'Istituto previdenziale.
Contro questa sentenza ricorrevano in via principale l'inps e in via incidentale la s.p.a. Bo.co.ge., che era anche controricorrente. I lavoratori resistevano con due controricorsi, in uno dei quali alcuni di loro chiedevano che, in caso di accoglimento del ricorso principale, la Corte si pronunciasse comunque sulla questione concernente l'individuazione del vero debitore. Con ordinanza 6 aprile - 4 giugno 2001 la Sezione lavoro di questa Corte, riuniti i ricorsi e rilevato un contrasto di orientamenti giurisprudenziali in materia in domanda giudiziale soggettivamente alternativa e di successiva impugnazione in appello, rimetteva gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del processo alle Sezioni unite ai sensi dell'art. 374 cod. proc. civ.. Il Primo Presidente decideva in conformità. L'inps depositava memoria. Con sentenza 29 luglio 2002 n. 11202 le Sezioni unite della Corte rigettavano, per quanto qui ancora interessa, il primo motivo del ricorso dell'PS nei confronti di NG IC, IG RA, NO ON, RA RA, ET SS, IO BI, IO D'CO e AS AR. Le Sezioni unite escludevano, come già implicitamente i giudici d'appello, che nei confronti dei medesimi la pronuncia di primo grado, favorevole all'inps, fosse passata in giudicato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rigettato il primo motivo di ricorso dell'PS ossia confermata la sentenza impugnata circa il persistente potere di alcuni lavoratori (quelli testè nominati in narrativa) di ottenere una pronuncia d'appello nei confronti dell'Istituto, occorre ora esaminare gli altri motivi del ricorso proposto dal medesimo.
Col secondo motivo esso lamenta la violazione dell'art. 2, secondo comma l. 8 agosto 1972 n. 464. il quale pone a carico della Cassa
integrazione guadagni la quota dell'indennità d'anzianità (oggi trattamento di fine rapporto) relativa al periodo trascorso dai lavoratori in stato di integrazione salariale, ma solo nell'ipotesi in cui essi, alla fine di quel periodo, non riprendano il lavoro nella medesima impresa. La detta quota resterebbe a carico del datore di lavoro, qualora questi alla fine di quel periodo rioccupi i lavoratori sospesi: ipotesi verificatasi nel caso di specie. Col terzo motivo l'inps denuncia la violazione dell'art .21 legge n. 675 del 1977, sostenendo che il giudice d'appello erroneamente negò
l'imposizione, in base al detto - art. 21, della quota di trattamento di fine rapporto alla datrice di lavoro ed altrettanto erroneamente impose la quota all'ente previdenziale, pur avendo ritenuto che alla fine del periodo di integrazione salariale i lavoratori avessero trovato occupazione presso la medesima impresa. Col quarto motivo il ricorrente principale denunzia la violazione degli artt. 11 e 12 delle preleggi, 8, secondo e ottavo comma, d.l. 21 marzo 1988 n. 86 come convertito dalla l. 20 maggio 1988 n. 160.
Esso sostiene che, essendo iniziato il periodo di cassa integrazione guadagni il 1^ dicembre 1987, nel caso di specie avrebbe dovuto applicarsi la legge 12 agosto 1977 n. 675 e non il sopravvenuto d.l n, 86 del 1988. L'applicazione di quest'ultimo da parte del
Tribunale, e la conseguente imposizione della quota di trattamento fine rapporto alla Cassa invece che alla datrice di lavoro, integra ad avviso del ricorrente una violazione del principio di irretroattività della legge.
Il ricorrente aggiunge che le successive proroghe del suddetto periodo, intervenute dopo l'entrata in vigore del d.l. ult.cit., non comportarono l'applicabilità dello stesso, stante l'unicità del periodo pur prorogato ed il conseguente suo assoggettamento, per intero, alla normativa vigente (la legge n. 673 del 1977) nel momento del suo inizio. I tre motivi, da esaminare insieme perché connessi, sono fondati. Poiché nel caso di specie si controverte sul trattamento di fine rapporto, che ai sensi dell'art. 2120 cod. civ. deve calcolarsi sull'ammontare della retribuzione, è opportuno ricordare che il prestatore di lavoro, durante il periodo di integrazione salariale, percepisce una indennità, sostitutiva o integrativa della retribuzione, corrisposta dalla Cassa integrazione guadagni: l'indennità sostituisce la retribuzione oppure la integra a seconda che le prestazioni lavorative siano sospese o soltanto ridotte.
La questione che il ricorrente sottopone alla Corte consiste nell'individuazione del titolare del debito avente ad aggetto il trattamento di fine rapporto, nella quota maturata durante il periodo di integrazione salariale qualora alla fine di tale periodo il prestatore di lavoro venga rioccupato nella medesima impresa, come incensurabilmente accertato dal Tribunale nella sentenza qui impugnata.
Per la soluzione di tale questione, ed in relazione al tempo in cui si svolsero i fatti di causa, debbono essere considerate le seguenti disposizioni di legge.
L'art. 2 secondo comma, L 8 agosto 1972 n. 464 stabilisce: "Per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, le aziende possono richiedere il rimborso alla Cassa integrazione guadagni dell'indennità di anzianità così si chiamava prima del 1982 quello che è attualmente il trattamento di fine rapporto, corrisposta agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante il periodo predetto".
A norma - dell'art. 21, quinto comma, l. 12 agosto 1977 n. 675 vennero poste a carico di un "fondo perla mobilità della manodopera", istituito dal successivo art., 28 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, "le quote di indennità di anzianità maturate durante il periodo di integrazione salariale per ristrutturazione o riconversione aziendale dei lavoratori che non vengono rioccupati nella stessa azienda al termine di detto periodo".
A norma dell'art. 2120 terzo comma, cod. civ., nel testo introdotto dalla l. 29 maggio 1982 n. 297 (che sostituì l'indennità di anzianità col trattamento di fine rapporto) " in caso di sospensione del lavoro totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione ossia nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, a carico del datore di lavoro l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro".
L'imposizione del debito in questione al Fondo per la mobilità per la manodopera (poi soppresso con l'art. 16 l. 23 dicembre 1993 n. 559) già disposta con il riportato art. 21 l. n. 675 del 1977,
verme soppressa con l'art. 8, comma 2, d.l. 21 marzo n. 86, conv. in l. 20 maggio 1988 n. 160. secondo cui "sono abrogali .....i commi quinto e sesto dell'art. 21 della legge 12 agosto 1977 n. 675, fermo restando quanto disposto dall'art. 2, secondo comma, della legge 8 agosto 1972 n. 464". Il comma 8 dello stesso art. 8 aggiunse che "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione per le domande di integrazione salariale presentale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i relativi periodi che siano successivi alla predetta data". In definitiva: A) il trattamento di fine rapporto, prò quota, venne posto a carico del suddetto Fondo per il periodo compreso fa l'entrata in vigore della legge n. 675 del 1977 e quello del d.L n. 86 del 1988 (Cass. 8 gennaio 1993 n. 113, 11 febbraio 1997 n. 1237) ed a carico della Cassa integrazione guadagni per il tempo anteriore e successivo a questo periodo;
B) perché ciò avvenisse era però necessario che alla fine del periodo di integrazione salariale il prestatore di lavoro venisse licenziato (art.
2. secondo comma, l. n. 464 del 1972) o comunque non venisse rioccupalo nella stessa azienda (art. 21. quinto comma, l. n. 675 del 1977); C) Nel caso di rioccupazione il trattamento restava a carico del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2120 cod. civ.. nel testo introdotto dall'art. 1 l. n. 297 del 1982. Come s'è detto in narrativa, quest'ultima ipotesi si è verificata nel caso di specie. Il Tribunale ha esaminato fatti pacifici in causa, vale a dire le prestazioni rese dai lavoratori all'attuale ricorrente sia prima sia dopo il periodo d'integrazione salariale, nonché, nel loro complesso, i documenti versati in atti, dai quali risultava - secondo un apprezzamento incensurabile in questa sede di legittimità - che il licenziamento del 1987 era stato revocato e che i lavoratori avevano ripreso la loro attività fino alla definitiva cessazione del rapporto, avvenuta nel 1994. Ha pertanto errato lo stesso Tribunale nel porre - a carico dell'inps la quota del trattamento di fine rapporto, di cui qui si controverte. La non necessità di nuovi - accertamenti di fatto permette di decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., ossia di rigettare la domanda proposta dai lavoratori nei confronti dell'PS. Il ricorso incidentale della società Bo.co.ge. è ammissibile, dovendo escludersi che nei suoi confronti la sentenza di secondo grado sia passata in giudicato.
Come s'è detto in narrativa, essa fu il secondo convenuto in giudizio, verso il quale venne rivolta la domanda soggettivamente alternativa e, accolta tale domanda nei confronti dell'altro soggetto in grado d'appello, ha conseguito l'assoluzione dalla pretesa degli attori.
È perciò necessario stabilire se questa assoluzione sia definitiva, ossia se i lavoratori - attori, vincitori in appello contro l'altro soggetto alternativamente convenuto (l'PS), abbiano prestato acquiescenza ad essa. Orbene, è giurisprudenza pressoché costante di questa Corte che mancando per il giudizio di cassazione una disposizione corrispondente a quella dell'art. 346 col proc. civ. per l'appello, le pretese della parte vincitrice in secondo grado anche implicitamente non accorte debbono essere fatte valere attraverso il ricorso incidentale di cui all'art. 371 (Cass. 7 settembre 1968 n. 2897, 10 gennaio 1977 n. 80, 12 aprile 1980 n. 2335, 7 maggio 1980 n. 3022, 18 marzo 1981 n. 1609, 13 aprile 1981 n. 2385, 2 marzo 1988 n. 2221, 17 giugno 1996 n. 5529, 3 marzo 2000 n. 3908 16 luglio 2001 n. 9637, 13 maggio 1999 n. 4756). Talvolta la Corte afferma che, quando trattisi di pretese non già respinte ma soltanto assorbite, il ricorso incidentale non è necessario e quelle pretese, una volta cassata la sentenza d'appello, possono essere fatte valere nei giudizio di rinvio (Cass. 28 giugno 1986 n. 4310, 20 luglio 1998 n. 7103, 19 settembre 2000 n.
12386). È però altrettanto vero che, una volta rispettati i termini per la proposizione di tale ricorso nonché le forme, ossia l'esposizione sommaria dei fatti (Cass. 6 aprile 1995 n. 4013, 3 giugno 2002 n. 7998, 29 luglio 2002 n. 11175), questo può essere ravvisato qualora la parte, a suo tempo autrice della domanda soggettivamente alternativa, chieda che, nel caso di accoglimento del ricorso principale, la Corte di cassazione pronunci in ordine al rapporto con l'altro soggetto, ossia rie cassi la pronuncia assolutoria ed eventualmente, pronunciando nel merito ex art. 384, primo comma, cod. proc. civ., lo condanni.
Nè assume rilievo il fatto che nell'atto contenente il controricorso non sia contenuta la denominazione ricorso incidentale, essendo sufficiente, come s'è detto, che la parte abbia chiesto la cassazione della sentenza in modo identificabile dal giudice e comunque tale da render possibile la difesa della controparte (Cass. 13 agosto 1981 n. 4921, 24 marzo 1999 n. 2789). Non potrebbe neppure pretendersi, sempre con riferimento alla domanda soggettivamente alternativa, che questa impugnazione incidentale si fondi su argomenti opposti a quelli svolti nel controricorso: come s'è già detto a proposito del primo motivo di ricorso dell'PS (sent. n. 11202 del 2002), non può imporsi alla stessa parte l'onere di sostenere argomenti successivamente e totalmente incompatibili nei confronti prima dell'uno e poi dell'altro avversario. Anche qui sta la differenza ira domanda alternativa e domande graduale. Nel caso di domanda alternativa il ricorrente per cassazione in via incidentale tende alla conferma della sentenza impugnata nel suo nucleo essenziale, ossia nell'accertamento dell'oggettiva sussistenza del debito, nonché alla affermazione di responsabilità del soggetto alternativo, sulla quale la sentenza stessa non si è pronunciata se non per esclusione. A tal fine è necessario che il ricorso si presenti quale contestazione della sentenza di merito sulla base del solo error in iudicando consistito nella pronuncia assolutoria, e con ciò il ricorrente mostra di voler insistere nella propria pretesa alternativa. Nel caso di specie i lavoratori (soccombenti nei confronti della società datrice di lavoro), nel loro controricorso contro l'inps, ma notificato anche alla datrice di lavoro Bo.co.ge. (pag. 9), hanno chiesto che questa Corte, nell'ipotesi di cassazione della sentenza del Tribunale, "decida la controversia nel merito ex art. 384, primo comma, c.p.c., individuando il soggetto (PS o BOCOGE s.p.a.) tenuto al pagamento delle somme dovute ai lavoratori".
Con ciò essi hanno proposto un ricorso incidentale (che va riunito agli affari) ed hanno impedito che la sentenza d'appello passasse in giudicato nei confronti della datrice di lavoro, poiché hanno chiesto la cassazione della sua assoluzione dalla domanda, pronunciata dal giudice d'appello, e la conseguente condanna. In conclusione si deve affermare che, nel caso di domanda soggettivamente alternativa, la parte, che in grado d'appello abbia ottenuto raccoglimento nei confronti di uno dei convenuti in giudizio, impedisce il passaggio in giudicato della pronuncia di assoluzione dell'altro convenuto solo attraverso la proposizione del ricorso incidentale per cassazione;
questo deve soddisfare i requisiti della tempestività, dell'esposizione sommaria dei fatti e della mera espressione della volontà di insistere nella pretesa di condanna, inizialmente formulata.
I due motivi della ricorrente incidentale s.p.a. Bo.co.ge. tendono all'esclusione della titolarità del debito in capo alla medesima. Più precisamente, col primo motivo la ricorrente, deducendo la violazione degli artt. 112 e 414 cod. proc., civ., lamenta il vizio di ultrapetizione, dato dall'avere il Tribunale affermato la revoca di un asserito licenziamento del 1987 senza che, a dire della stessa ricorrente, gli attori avessero mai sostenuto tale tesi. Ma il motivo è infondato. Gli attori, chiedendo in alternativa la soddisfazione del loro credito da parte della società datrice di lavoro, sostennero implicitamente ma necessariamente la prosecuzione del rapporto fino al 1994 ed il Tribunale, accogliendo questa ricostruzione dei fatti (e sia pure traendone errate conclusioni in diritto circa la titolarità del debito in questione), non attribuì loro più di quanto chiesto.
Nel secondo motivo la ricorrente ravvisa vizi di motivazione nell'interpretazione di un accordo aziendale, stipulato dalla datrice di lavoro e dalle organizzazioni sindacali, con cui era stata bensì convenuta la ripresa del lavoro dopo l'interruzione del 1987, ma senza effetti a carico della datrice in ordine al trattamento di fine rapporto, che prò quota era stato posto a carico del Fondo per la mobilità della manodopera (al quale, dopo la soppressione, succedette l'PS, come già detto). Dall'errata e comunque immotivata interpretazione di tale accordo il Tribunale avrebbe dedotto, secondo la ricorrente, la continuità del rapporto di lavoro svolto fino al 1994.
Anche questo motivo è privo di fondamento poiché, accertata in fatto detta continuità, gli effetti di essa in ordine al trattamento di fine rapporto - come sopra detto - derivarono dall'art. 2120 cod. civ.. ne' le parti avevano il potere di derogare a tale disposizione di legge imponendo prò quota il trattamento di fine rapporto ad un ente previdenziale estraneo (la partecipazione del Fondo all'accordo è negata dall'inps e non è affermata neppure dalla ricorrente).
L'accoglimento del motivo di ricorso svolto dall'inps e il rigetto dei due motivi del ricorso incidentale derivano, in conclusione, dalle considerazioni concernenti sia le questioni di diritto sia i fatti incensurabilmente accertati dal Tribunale e già illustrate a proposito del secondo e quarto motivo del ricorso principale. La già detta inutilità di nuovi accertamenti rende possibile, ancora, la pronuncia di merito ex art. 384, primo comma, cod. proc. civ., ossia la condanna della società Bo.co.ge. a pagare ai lavoratori (quelli indicati qui in dispositivo) la somma per la quale essi hanno agito in giudizio.
Spese compensate tra tutte le parti e per l'intero processo a causa della complessità delle questioni di rito in materia di domanda alternativa.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sui ricorsi riuniti:
- accoglie il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso principale proposto dall'PS nonché il ricorso incidentale dei lavoratori qui sotto nominati;
- rigetta il ricorso incidentale proposto dalla società Bo.co.ge.;
- cassa la sentenza impugnata in redazione alle censure accolte e, decidendo nel merito, accoglie nei confronti della società Bo.co.ge.
e rigetta nei confronti dell'PS la domanda di pagamento delle somme di cui al dispositivo della sentenza impugnata, domanda proposta da NG IC, IG RA, NO ON, RA RA, ET SS, IO BI, IO D'CO e AS AR;
- compensa le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2003