Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2003, n. 3261
CASS
Sentenza 5 marzo 2003

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Nel giudizio di cassazione, non essendo applicabile l'art. 346 cod. proc. civ., le pretese della parte vincitrice in secondo grado anche implicitamente non accolte debbono essere fatte valere attraverso il ricorso incidentale di cui all'art. 371 cod. proc. civ.; pertanto in ipotesi di domanda soggettivamente alternativa, la parte, che in grado d'appello abbia ottenuto l'accoglimento nei confronti di uno dei convenuti in giudizio, impedisce il passaggio in giudicato della pronuncia di assoluzione dell'altro convenuto solo attraverso la proposizione del ricorso incidentale per cassazione, che deve soddisfare i requisiti della tempestività, dell'esposizione sommaria dei fatti e della mera espressione della volontà di insistere nella pretesa di condanna, inizialmente formulata.

In tema di cassa integrazione guadagni straordinaria, il trattamento di fine rapporto nella quota maturata durante il periodo di integrazione salariale è stato posto a carico del "Fondo per la mobilità della manodopera" nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge n. 675 del 1977 e quella del D.L. n. 86 del 1988 ed a carico della Cassa integrazione guadagni per il tempo anteriore e successivo a questo periodo, a condizione che al termine del periodo di integrazione salariale il lavoratore venisse licenziato o comunque non venisse rioccupato nella stessa azienda. Pertanto nel caso di rioccupazione, il trattamento restava a carico del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2120 cod. civ., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 297 del 1982.

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    FATTI DI CAUSA Roberto V. ha proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso la sentenza n. 2466/2017 della Corte d'appello di Roma, pubblicata il 28 giugno 2017. Resistono con distinti controricorsi il Comune di Latina, l'INPS e la Regione Lazio. La Corte d'appello di Roma, riformando la sentenza n. 1429/2014 del Tribunale di Latina, ha respinto la domanda avanzata da Roberto V. volta ad ottenere la condanna, in via alternativa, della Regione Lazio, del Comune di Latina o dell'INPS a pagare la somma di euro 22.133,00 a titolo di differenze retributive dovute per lo svolgimento di mansioni superiori a far tempo dal 14 luglio 2003. Il ricorrente aveva dedotto di essere stato …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2003, n. 3261
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3261
Data del deposito : 5 marzo 2003

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