Sentenza 19 maggio 2021
Massime • 1
Il giudice, quando sia necessario svolgere indagini od acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, non può prescindere dall'apporto della perizia per avvalersi direttamente di proprie, personali, competenze scientifiche e tecniche, perché l'impiego della scienza privata costituisce una violazione del principio del contraddittorio nell'"iter" di acquisizione della prova e del diritto delle parti di vedere applicato un metodo scientifico e di interloquire sulla validità dello stesso. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva rigettato l'istanza di rinvio dell'esecuzione della pena, disattendendo la relazione sanitaria, sulla base della valutazioni esposte in camera di consiglio dall'esperto componente del collegio giudicante).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/05/2021, n. 19822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19822 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2021 |
Testo completo
lette le conclusioni del PG Lucia ODELLO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
dato avviso al difensore;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila ha rigettato l'istanza di rinvio dell'esecuzione della pena ex art. 147 cod. pen. nei confronti di FA IN che, invece, era stato provvisoriamente disposto dal Magistrato di sorveglianza dell'Aquila con decreto in data 18/4/2020 in ragione delle patologie e del rischio quoad vitam derivante dall'eventuale infezione da SARS-Covid-19 cui lo stesso potrebbe essere esposto in ambiente carcerario.
2. Ricorre FA IN, a mezzo del difensore avv. Peter Farrel, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando il vizio della motivazione perché il rigetto non è stato basato sulla relazione sanitaria, non acquisita, ma sulle valutazioni dell'esperto, facente parte del collegio, espresse senza neppure la cartella clinica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «in tema di differimento dell'esecuzione della pena nel periodo di emergenza sanitaria da COVID-19, la valutazione della compatibilità delle condizioni di salute del detenuto col regime carcerario deve essere effettuata tenendo conto sia dell'astratta idoneità dei presidi sanitari all'interno del circuito penitenziario sia dell'adeguatezza concreta del percorso trattamentale fruibile dal detenuto» (Sez. 1, n. 35772 del 20/11/2020, Furnari, Rv. 280126).
2.1. Il Tribunale di sorveglianza, a fronte di una specifica valutazione in proposito compiuta dalla relazione sanitaria del luogo di detenzione, che aveva determinato il Magistrato di sorveglianza a sospendere in via d'urgenza l'esecuzione della pena, ha ritenuto di distaccarsi da essa sulla base delle valutazioni compiute, nell'ambito della camera di consiglio, dall'esperto componente del collegio giudicante. Si tratta di una grave violazione del contraddittorio, perché il condannato non ha potuto interloquire e contestare le valutazioni compiute, nel segreto della camera di consiglio, sulla base della presunta competenza di uno dei componenti del collegio. Tali competenze tecniche, eventualmente proprie dell'esperto chiamato a comporre il collegio decidente, non possono però essere versate nel 2 provvedimento giudiziario quale scienza propria, ma devono essere veicolate attraverso un atto del procedimento che viene a fare parte della base cognitiva del giudice per mezzo del contraddittorio processuale (in senso conforme, con riguardo alla perizia e la scienza propria dell'organo giudicante, si veda Sez. 4, n. 54795 del 13/07/2017, Grossi, Rv. 271668). Si tratta, perciò, di una decisione assunta «a sorpresa», senza cioè che le basi cognitive di essa siano state correttamente introdotte nel procedimento. Il ruolo dell'esperto, chiamato a comporre il Tribunale di sorveglianza, è, infatti, proprio quello di arricchire l'organo giudicante dell'apporto specialistico che gli appartiene, così consentendo al Tribunale di sorveglianza di addentrarsi agevolmente nelle complesse questioni della valutazione psicologica, medico- clinica, trattamentale, ecc., ma non certo quello di sostituirsi agli organi a ciò deputati, i cui elaborati tecnici, acquisiti nel rispetto delle regole processuali, devono essere valutati nel contraddittorio delle parti.
3. Del resto, il provvedimento impugnato è stato adottato in mancanza di qualunque supporto documentale riferibile alle condizioni di salute del condannato, non essendo state confutate le opposte conclusioni cui era motivatamente giunta l'autorità sanitaria preposta. Nessuna relazione clinica è stata acquisita;
nessuna certificazione sanitaria è stata richiesta, sicché il panorama conoscitivo era ancora quello sulla base del quale il Magistrato di sorveglianza aveva provvisoriamente sospeso l'esecuzione della pena, ravvisando un concreto e attuale pericolo per la salute del condannato.
3.1. Anche sotto tale, profilo, dunque, il provvedimento impugnato merita l'annullamento.
4. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza dell'Aquila perché, compiuti i necessari accertamenti da sottoporre al pieno contraddittorio, provveda a una nuova valutazione della richiesta di differimento.
P.Q.M.
3 Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila per nuovo giudizio. Così deciso il 23 marzo 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente FA RI IA IL Alien F rills २ DEPOSITATA IN CANCELLERIA 19 MAG 2021 CANCELLERE IE Mo