Sentenza 10 febbraio 2010
Massime • 1
Non è abnorme l'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento, investito della richiesta di giudizio immediato formulata con riferimento a reato per il quale l'azione penale doveva essere esercitata mediante citazione diretta a giudizio, ordini la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, in quanto dall'omissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari può derivare una lesione della facoltà di intervento dell'imputato rilevante a norma dell'art. 178, lett. c) cod. proc. pen. (In motivazione la S.C. ha affermato che il giudice del dibattimento può sindacare i presupposti e le condizioni per l'ammissione del giudizio immediato qualora essi si risolvano in violazioni di norme procedimentali concernenti l'intervento, l'assistenza o la rappresentanza dell'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/02/2010, n. 8227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8227 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 10/02/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 408
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 36510/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino;
avverso la ordinanza in data 13.12.2006 del Tribunale di Torino;
nel procedimento a carico di;
LY OL, nato il [...] a [...];
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere Dr. M. Stefania Di Tomassi;
Lette le richieste del Sostituto Procuratore generale dott. Vincenzo Ceraci, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Torino ordinava la restituzione al Pubblico Ministero degli atti concernenti l'instaurazione del giudizio immediato a carico di LY OL, per l'imputazione di cui al D.Lgs. n. 268 del 1998, art. 6, comma 3. Osservava che il reato contestato all'imputato era tra quelli per i quali l'art. 550 c.p.p. prevede la citazione diretta, preceduta da notificazione dell'avviso di cui all'art. 415-bis c.p.p., mentre il giudizio immediato che tale avviso non richiede postula che si proceda per reati per i quali è prevista l'udienza preliminare. La estensione del giudizio immediato all'imputazione elevata a carico del LY determinava, di conseguenza, una deroga alle garanzie previste dall'art. 415-bis c.p.p. Occorreva per tale ragione, in applicazione analogica dell'art. 33-sexies c.p.p., disporre la restituzione degli atti al Pubblico ministero perché procedesse a norma dell'art. 550 c.p.p.. 2. Ricorre il Pubblico ministero e chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunziandone l'abnormità. Premette che il giudizio immediato era stato richiesto, e disposto, a seguito di un'unica notitia criminis, nei confronti del LY e di altro soggetto imputato anch'egli del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3 nonché del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per il quale è prevista l'udienza preliminare. Tra
i fatti sussisteva connessione ai sensi dell'art. 12 c.p.p., comma 1, lett. b) e collegamento ai sensi dell'art. 17 c.p.p., comma 1, lett. c). Solo a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato l'altro imputato aveva chiesto di definire la sua posizione con applicazione della pena e la posizione del LY era stata di conseguenza separata.
Assume che in tale situazione che ne' il Giudice per le indagini preliminari ne' il Giudice del dibattimento potevano sindacare la scelta del Pubblico Ministero di procedere unitariamente nei confronti dei due imputati, essendo tale scelta riservata al Pubblico ministero dall'art. 130 disp. att. c.p.p. (secondo quanto, si sostiene, affermato da sez. 5, 21.1.1998, AN); mentre l'art. 551 c.p.p. espressamente prevede che in caso di procedimenti connessi il
Pubblico ministero procede per tutti mediante richiesta di rinvio a giudizio se per taluni di essi è richiesto tale modo di procedere. Giurisprudenza costante escluderebbe d'altro canto che il giudice del dibattimento possa sindacare i presupposti per l'insaturazione del giudizio immediato, salvo verificare la esistenza del previo interrogatorio dell'imputato, ma non già quale presupposto del rito, ma quale violazione del diritto dell'intervento dell'imputato collegabile alla nullità di cui all'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c). Neppure il presupposto, implicito, per l'instaurazione del rito, costituito dall'essere il reato per cui si procede compreso tra quelli per i quali è richiesta l'udienza preliminare poteva dunque essere oggetto di sindacato, non essendo lo stesso espressamente previsto a pena di nullità e non essendo riconducibile ad alcuna nullità d'ordine generale. Tanto più nel caso in esame, nel quale sussistevano ragioni di connessione per la trattazione unitaria. DIRITTO
Osserva il Collegio che il provvedimento impugnato non può affatto essere considerato abnorme.
Va anzitutto chiarito che è assolutamente irrilevante che la posizione del coimputato, per il quale era stato disposto il giudizio immediato assieme all'altro, il LY, cui si riferisce il provvedimento impugnato, sia stata definita dallo stesso Giudice per le indagini preliminari, dopo la vocatio in iudicium cumulativa, con applicazione della pena, e che la sua posizione sia stata quindi separata: perché il problema sulla ritualità del giudizio immediato posto dal Tribunale, con riferimento alla posizione dell'altro imputato, va ovviamente visto avendo riguardo alla situazione esistente al momento in cui è stato disposta la vocatio in iudicium. In quest'ottica, non può dunque non rilevarsi che, benché il ricorso faccia confusamente riferimento a situazioni in cui "sussistevano ragioni di connessione", indicando "i requisiti per la trattazione unitaria" nella "notizia di reato unica avente ad oggetto reati connessi ai sensi dell'art. 12 c.p.p., lett. b) e rientranti nell'ipotesi di cui all'art. 17 c.p.p., lett. c)", così mostrando l'esistenza di una situazione in cui soltanto all'indagato patteggiante, e "stralciato", erano attribuiti reati connessi ai sensi dell'art. 12, lett. b) ("se una persona è imputata di più reati ..."), mentre la posizione dell'altro soggetto tratto a giudizio immediato risultava riunita soltanto in virtù di collegamento ai sensi dell'art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b), (unica ipotesi richiamata dalla lettera e dell'art. 17, comma 1). È dunque d'immediata evidenza la non pertinenza, anche sotto tale limitato aspetto (oltre che per quanto si dirà avanti), del riferimento all'art. 551 c.p.p., giacché tale norma contempla esclusivamente l'ipotesi di connessione per la trattazione cumulativa mediante l'iter dell'udienza preliminare.
2. Con specifico riguardo al giudizio immediato, non può d'altro canto dubitarsi che, come rileva autorevole IN, "nonostante il generico rinvio dell'art. 549 c.p.p. alle disposizioni che disciplinano il procedimento dinanzi al tribunale in composizione collegiale, il giudizio immediato non è compatibile con il decreto di citazione diretta, che di per sè esclude l'udienza preliminare¯. Con il giudizio immediato si salta l'udienza preliminare e l'avviso delle conclusioni delle indagini di cui all'art. 415-bis c.p.p., ma non la fase degli atti preliminari al dibattimento e si richiede che l'imputato eserciti nel termine di cui all'art. 458 c.p.p. le sue opzioni per i riti alternativi. Il Giudizio a citazione diretta prevede invece un'udienza di prima comparizione nella quale sono compendiati sia i momenti assegnati nell'udienza preliminare alla scelta dei riti alternativi sia aspetti dell'introduzione al dibattimento che nel giudizio a seguito di giudizio immediato apparterrebbero alla fase degli atti preliminari (indicazioni nelle liste delle circostanze su cui deve vertere l'esame e conseguente esposizione dei temi di prova nell'unico contesto dell'udienza di prima comparizione).
Ed è appunto in ragione di tali differenze di struttura, cui si collegano cadenze diverse in relazione all'esercizio delle facoltà difensive, che anche la giurisprudenza di questa Corte pacificamente riconosce (pur ponendo prevalentemente l'accento sul fatto che il giudizio immediato priva l'imputato della garanzia ulteriore dell'avviso di cui all'art. 415-bis c.p.p.) che il giudizio immediato non può essere disposto per i reati a citazione diretta. Ne deriva che il disposto dell'art. 453 c.p.p., comma 2 - laddove prevede che "Quando il reato per cui richiesto il giudizio immediato risulta connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati ...", prevalendo, in caso di riunione indispensabile, il rito ordinario - va riferito anche alla "condizione" che il reato o i reati per i quali si procede siano tra quelli per i quali è prevista l'udienza preliminare, giacché tale condizione è a monte d'ogni altro presupposto. Ulteriore, ovvia, conseguenza è che se la separazione è imposta addirittura quando si procede per reati connessi (salva, nel caso di inopportunità-impossibilità, la prevalenza del rito ordinario), nessuna facoltà di deroga al regime della citazione diretta a favore del giudizio immediato può ritenersi consentita laddove tra reati a citazione diretta e reati per i quali è prevista udienza preliminare sussiste, come nel caso in esame, soltanto collegamento probatorio ai sensi dell'art. 371 c.p.p., comma 2, lett. c) (richiamato dall'art.17 c.p.p., comma 1, lett. c).
3. Tale essendo la situazione normativa, deve riconoscersi che al Giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di giudizio immediato, spetta anche il sindacato sulla condizione di ammissibilità del rito costituita dall'essere tutti i reati oggetto di richiesta tra quelli per i quali è prevista l'udienza preliminare.
Errati appaiono, oltre che non conferenti, i richiami, in senso opposto, all'art. 551 c.p.p. e all'art. 130 disp. att. c.p.p.. La disposizione dell'art. 453 c.p.p., comma 2, afferendo a un "procedimento speciale", si pone difatti comunque anch'essa come speciale rispetto a dette previsioni d'ordine generale, tanto più essendo sostenuta, come pure si è detto, da ragioni di garanzia sostanziale che trovano radice nella particolare configurazione del rito di cui si discute.
Della non pertinenza poi, nel caso concreto, del riferimento all'art.551 c.p.p., s'è già detto, osservandosi che la situazione concerneva posizioni collegate e non connesse. Quanto all'art. 130 c.p.p., basta ricordare la disposizione da forma al favor sparationis, e non già, come vorrebbe il ricorrente, a un "principio" di insindacabilità della scelta di procedere a processo cumulativo, in deroga alla specifiche previsioni del codice in tema di competenza e attribuzione, e ai presupposti per la scelta dei riti. È la stessa sentenza AN (n. 1245 del 1998, riferentesi a caso inverso rispetto a quello in esame, in cui il Pubblico ministero aveva separato la posizione del ricorrente e questo se ne lamentava) che lo chiarisce, osservando: "Tutt'altro ambito di applicazione ha, invece, l'art. 453 c.p.p., comma 2, che si riferisce al caso in cui il pubblico ministero abbia proposto una richiesta cumulativa di giudizio immediato per una pluralità di accusati o di reati, mentre il giudice per le indagini preliminari ritenga che solo per alcuni di essi sussistono i presupposti del rito. Sicché l'art. 453 c.p.p., comma 2 prevede un'ipotesi esattamente opposta a quella di cui discute il ricorrente quando lamenta che il pubblico ministero abbia illegittimamente instaurato un processo separato in una situazione che avrebbe richiesto il processo cumulativo. ... Il potere di scelta tra unità e pluralità dei procedimenti riconosciuto al pubblico ministero, infatti, non può in alcun modo pregiudicare la libertà di decisione del giudice sul merito dell'accusa ne' il diritto di difesa dell'imputato".
4. L'unico problema che si pone è dunque se, ed entro quali limiti, analogo sindacato spetta al giudice del dibattimento. Anche a tale proposito, giurisprudenza e IN appaiono assolutamente consolidate nel senso che, in tanto il giudice del dibattimento può occuparsi, sindacandoli, dei presupposti o delle condizioni per l'ammissione del giudizio immediato, in quanto essi si risolvano in violazioni di norme procedimentali concernenti l'intervento, l'assistenza o la rappresentanza dell'imputato, ovverosia in violazioni che attengano all'esercizio del diritto di difesa personale e tecnica, per le quali la nullità discende direttamente dalla previsione dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c).
La sentenza AN, nel 1998 - e cioè prima della L. n. 479 del 1999, della introduzione dell'art. 415-bis c.p.p.", della istituzione del giudice unico e della riscritturazione del procedimento a citazione diretta - faceva riferimento all'omesso interrogatorio dell'accusato e alla previa contestazione delle prove d'accusa. Non v'è dubbio, però, che oggi la previsione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari costituisce un'ulteriore estensione delle facoltà d'intervento e di conoscenza dell'imputato, almeno in linea teorica: nonostante cioè il confronto tra le opportunità di esercizio del diritto di difesa e delle facoltà ad esso connesse conseguenti all'avviso di conclusione delle indagini preliminari e quelle offerte dalla disciplina del giudizio immediato potrebbe in concreto consentire di individuare una sostanziale equipollenza di garanzie, quantomeno ai fini della contestazione del fatto.
Ciò che rileva è che dall'omissione dell'avviso di cui all'art. 415- bis c.p.p. può dipendere una lesione della facoltà d'intervento riconducibile al paradigma dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c). Deve di conseguenza affermarsi che il giudice del dibattimento ha il potere di sindacare se tale lesione si è, in concreto, prodotta, perché il diverso iter procedimentale seguito ha effettivamente privato l'imputato di qualche garanzia o facoltà che non può essergli restituita, e la lesione non può ritenersi sanata. Il provvedimento denunziato, con il quale sono stati restituiti gli atti al Pubblico ministero sul presupposto che l'erroneo modo di procedere avesse privato l'imputato dell'avviso di cui all'art. 415- "bis" c.p.p. e delle garanzie di difesa ad esso connesse, non può di conseguenza ritenersi abnorme, perché (cfr. S.U. n. 25957 del 26/03/2009, Toni) non è affetto da carenza di potere in astratto, non essendo avulso dal sistema e costituendo anzi espressione dei poteri riconosciuti, anche al giudice del dibattimento, dall'ordinamento e in particolare dall'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c); e neppure risulta preso in assenza di potere in concreto, e cioè completamente al di fuori (e "al di là di ogni ragionevole limite"), dei casi consentiti;
non impone d'altronde al Pubblico ministero di procedere ad atti impossibili o ad adempimenti che concretizzerebbero atti nulli rilevabili nel corso futuro, sicché non determina alcuna stasi del procedimento o effetti che potrebbero essere tali da pregiudicare in concreto lo sviluppo del processo. In altri termini, riconosciuto al giudice del dibattimento il potere, non importa, ai fini della valutazione della abnormità dell'atto denunziato, se l'abbia esercitato bene o male, perché il regresso è nell'ipotesi considerata fisiologico e perché non costringe il Pubblico ministero a procedere in violazione di norme previste a pena di nullità.
Non essendo abnorme, il provvedimento non era impugnabile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2010