Sentenza 24 aprile 2012
Massime • 1
Per il delitto di furto in abitazione e di furto con strappo, previsti nell'art. 624 bis cod. pen, introdotto dalla legge n. 128 del 2001, si procede con citazione diretta a giudizio, ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen.
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 25 gennaio 2019, il Tribunale ordinario di Grosseto ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede, in caso di contestazione di un fatto diverso, la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova. 1.1.- Riferisce il giudice a quo di dover giudicare della responsabilità penale di B. R., rinviato a giudizio per un fatto originariamente qualificato dal pubblico ministero come ricettazione, ai sensi dell'art. 648 del codice penale, di oggetti …
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 25 gennaio 2019, il Tribunale ordinario di Grosseto ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede, in caso di contestazione di un fatto diverso, la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova. 1.1.- Riferisce il giudice a quo di dover giudicare della responsabilità penale di B. R., rinviato a giudizio per un fatto originariamente qualificato dal pubblico ministero come ricettazione, ai sensi dell'art. 648 del codice penale, di oggetti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/04/2012, n. 29815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29815 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 24/04/2012
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 674
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - rel. Consigliere - N. 37374/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VI NI, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza del 12 gennaio 2011 emessa dalla Corte d'appello di Firenze;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Lettieri Nicola, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del 25 febbraio 2009 con cui il Tribunale di Siena aveva condannato VI NI alla pena di otto mesi di reclusione ed Euro 400,00 di multa per il reato di furto tentato in abitazione, commesso in concorso con TI Laura.
2. L'avvocato Francesco Falcinelli, nell'interesse dell'imputata, ha interposto ricorso per cassazione.
Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 550 c.p.p. e la nullità delle sentenze, per avere i giudici di merito rigettato l'eccezione di nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per il reato di cui all'art. 624 bis c.p.. Secondo il ricorrente il reato di furto in abitazione non rientra nei casi in cui è consentita la citazione diretta a giudizio, non essendo espressamente richiamato nell'art. 550 c.p.p., lett. f) che i riferisce al furto aggravato ai sensi dell'art. 625 c.p.. Con il secondo motivo ha denunciato fa violazione dell'art. 56 c.p., per non avere la sentenza riconosciuto la sussistenza della desistenza volontaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo motivo è infondato.
Preliminarmente, si osserva, sulla base di un prevalente indirizzo giurisprudenziale, che anche per il nuovo reato di furto in abitazione (e di furto con strappo) introdotto dalla L. 26 marzo 2001, n. 128, è ammessa la citazione diretta a giudizio, in quanto la mancata inserzione - nell'ambito della disciplina processuale di cui all'art. 550 c.p.p. - della predetta ipotesi delittuosa deriva dalla sua introduzione successiva all'entrata in vigore del vigente codice di rito e, conseguentemente, dalla mancata previsione del necessario adeguamento normativo, cui è possibile supplire in via interpretativa, considerato che il delitto di furto aggravato, ai sensi dell'art. 625 c.p., contemplato dall'art. 550 c.p.p., comma 2, lett. f) e il delitto di furto in abitazione risultano puniti con la medesima pena detentiva della reclusione da uno a sei anni (Sez. 5, 12 aprile 2011, n. 2256, Castriota;
Sez. 4, 22 maggio 2009, n. 36881, Nasufi;
Sez. 5, 5 novembre 2002, n. 40489, Zagami;
contra, Sez. 4, 7 febbraio 2003, Ciliberti). Tuttavia, nel caso in esame il problema se si debba procedere con la citazione diretta a giudizio ovvero richiedere l'udienza preliminare neppure si pone, in quanto il reato in questione è stato contestato nella forma del tentativo, sicché sicuramente rientra nell'ipotesi di citazione di cui all'art. 550 c.p.p.. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto la sentenza ha coerentemente escluso la sussistenza dell'ipotesi della desistenza, precisando che l'imputata, assieme alla sua complice, aveva già portato a compimento il tentativo di furto, avendo nascosto nella borsa la refurtiva, borsa che fu costretta ad abbandonare solo a seguito della pronta reazione della Orsi.
4. All'infondatezza dei motivi segue il rigetto del ricorso, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2012