Sentenza 22 maggio 2009
Massime • 1
Non è nulla la sentenza pronunciata in procedimento nel quale l'azione penale sia stata esercitata mediante richiesta di rinvio a giudizio, con successiva celebrazione dell'udienza preliminare, in ordine a reato (nella specie: art. 624-bis c.p.) per il quale avrebbe dovuto procedersi con citazione diretta a giudizio.(La Corte ha anche escluso che il G.u.p. abbia l'obbligo di disporre la restituzione degli atti al P.M., poiché in tal modo si determinerebbe una indebita regressione del procedimento).
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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1474 Anno 2013 Presidente: GENTILE MARIO Relatore: ANDREAZZA GASTONE SENTENZA sul ricorso proposto da Sorbara Maurizio, n. a Genova il 07/06/1972; avverso la sentenza del Gip presso il Tribunale di Alessandria in data 30/11/2011; visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza; lette le conclusioni del Pubblico Ministero che ha concluso per il rigetto; RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 30/11/2011 il Gip presso il Tribunale di Alessandria, ha applicato, ex art. 444 c.p.p., in sede di udienza preliminare, nei confronti di Sorbara Maurizio, la pena di mesi quattro e giorni venti di reclusione per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/05/2009, n. 36881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36881 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 22/05/2009
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - N. 1534
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 036157/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SU RT, N. IL 15/11/1982;
avverso SENTENZA del 15/07/2008 CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. ZECCA GAETANINO;
Il Procuratore Generale in persona del Dott. Oscar Cedrangolo ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
La Corte di Appello di Venezia ha ridotto la pena irrogata nei confronti di SU RT dalla sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Venezia Porto Gruaro, che aveva ritenuto l'imputato responsabile del delitto di furto aggravato in concorso con altri due correi e con contestazione di recidiva specifica infraquinquennale. La riduzione è stata determinata dalla applicazione di una pena base pari al minimo edittale previsto per il reato aggravato addebitato. Il NA ha proposto ricorso per cassazione contro il provvedimento appena sopra menzionato del quale ha chiesto l'annullamento.
All'udienza pubblica del 22/5/2009, compiuti gli incombenti di rito, il ricorso è stato deciso in relazione alle conclusioni assunte dalle parti.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorrente denunzia:
nullità della sentenza per violazione dell'art. 604 c.p.p., comma 4 in relazione all'art. 550 c.p.p., comma 2, lett. f), art. 33 sexies c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. b) secondo il ricorrente il decreto di citazione a giudizio immediato ex artt. 453 e 456 c.p.p. previsto solo in presenza di reato per il quale è prevista l'udienza preliminare, decreto emesso dal GIP con riferimento all'ipotesi delittuosa contestata ex art. 624 bis c.p. aggravato ex art. 65 c.p., comma 1, doveva invece essere reso con citazione diretta a giudizio ex art. 550 c.p.p., comma 2, lett. f, attesa la contiguità normativa tra fattispecie ex art. 624 c.p.p., comma le MI bis e quella originariamente prevista dall'art. 624 c.p.p., e art. 625 c.p.p., comma 1. Il motivo di censura ripropone questioni già motivatamente e correttamente risolte dalla sentenza impugnata con ampio ragionamento sugli effetti della novellazione riguardante l'art. 624 bis c.p.p., sulle garanzie per l'imputato legate ai due diversi accessi al giudizio, sulla mera irregolarità costituita dalla citazione a giudizio immediato in luogo della citazione diretta. Rileva questa Corte che non essendo comunque comminata alcuna nullità per il caso in cui l'azione sia esercitata con richiesta di rinvio a giudizio e non con citazione diretta (Cass. Sez. 2 12/4/2005 n. 13466) non debba ne' essere affermata alcuna nullità che risulterebbe in contrasto col principio di tassatività delle nullità, ne' possa essere considerata corretta la possibilità che il giudice di merito avesse a disporre la restituzione degli atti al P.M., restituzione che anzi determinerebbe una indebita regressione del procedimento.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato mentre il ricorrente deve ex art. 616 c.p.p., essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2009