Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/10/2009, n. 2416
CASS
Sentenza 8 ottobre 2009

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Massime1

L'inosservanza delle disposizioni sull'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale collegiale in luogo di quello monocratico, non legittima l'annullamento della sentenza di primo grado da parte della Corte di appello, neppure se la relativa eccezione sia stata tempestivamente formulata ed in seguito riproposta con i motivi di impugnazione, operando in tal caso la regola posta dall'art. 33-octies, comma secondo, cod. proc. pen., secondo cui il giudice di appello pronuncia nel merito anche quando riconosca che il reato avrebbe dovuto essere oggetto di cognizione da parte del giudice monocratico.

Commentario1

  • 1Art. 33-octies c.p.p. Inosservanza dichiarata dal giudice di appello o dalla Corte di Cassazione
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/10/2009, n. 2416
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2416
Data del deposito : 8 ottobre 2009

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