Sentenza 8 ottobre 2009
Massime • 1
L'inosservanza delle disposizioni sull'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale collegiale in luogo di quello monocratico, non legittima l'annullamento della sentenza di primo grado da parte della Corte di appello, neppure se la relativa eccezione sia stata tempestivamente formulata ed in seguito riproposta con i motivi di impugnazione, operando in tal caso la regola posta dall'art. 33-octies, comma secondo, cod. proc. pen., secondo cui il giudice di appello pronuncia nel merito anche quando riconosca che il reato avrebbe dovuto essere oggetto di cognizione da parte del giudice monocratico.
Commentario • 1
- 1. Art. 33-octies c.p.p. Inosservanza dichiarata dal giudice di appello o dalla Corte di Cassazionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/10/2009, n. 2416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2416 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 08/10/2009
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 1630
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 18800/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CO AN N. IL 14/06/1924;
avverso la sentenza n. 1393/2003 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 15/03/2007;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MILO Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALASSO Aurelio che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza;
Udito, per le parti civili, l'Avv. Morabito G., che ha concluso per il rigetto del ricorso e per la condanna della imputata alle ulteriori spese;
il difensore Avv. della ricorrente non è comparso.
FATTO E DIRITTO
1- La Corte d'Appello di Reggio Calabria, con sentenza 15/3/2007, confermava la decisione di condanna alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno e mesi cinque di reclusione emessa il 5/6/2002 dal Tribunale di Palmi nei confronti di BR AN, dichiarata colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 368 c.p., perché, con denunzie del 5 e 29 dicembre 1994, aveva incolpato, pur sapendoli innocenti, NI GL e US TO, rispettivamente responsabile dell'Ufficio tecnico e sindaco del Comune di Rosarno, di abuso d'ufficio, concretizzatosi nel frapporle pretestuosi ostacoli alla realizzazione di m manufatto edilizio regolarmente assentito.
Il Giudice distrettuale, preliminarmente, rilevava l'infondatezza della sollevata eccezione d'incompetenza del Tribunale in composizione collegiale a conoscere della presente vicenda, in quanto il processo era già pendente al momento dell'entrata in vigore della riforma ordinamentale del giudice unico (D.Lgs. n. 51 del 1998 e L. n. 479 del 1999), non si poneva una questione di competenza ma di mera distribuzione degli affari nell'ambito del medesimo ufficio, l'eccezione comunque non era stata tempestivamente dedotta. Quanto al merito, riteneva che la colpevolezza dell'imputata emergeva dai seguenti elementi documentalmente provati: a) la BR, nel realizzare il manufatto edilizio, non si era attenuta alle prescrizioni della relativa concessione ed aveva posto in essere varie difformità; b) in data 9/12/1993, le era stato comunicato il parere negativo della Commissione edilizia sulla richiesta di concessione in variante;
c) in data 18/1/1995, aveva avviato la procedura di condono, ammettendo esplicitamente di avere realizzato opere in difformità della concessione edilizia;
d) gli adottati provvedimenti di sospensione dei lavori, quindi, non erano stati certamente frutto di abuso ma espressione della doverosa attività funzionate degli organi comunali, percepita come tale dall'imputata;
e) alla disposta sospensione dei lavori non aveva fatto seguito, nel termine di legge, l'adozione di un qualunque provvedimento definitivo, il che escludeva il denunciato atteggiamento persecutorio degli organi comunali.
2- Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, che, dopo avere ripercorso il travagliato iter della pratica edilizia relativa alla realizzazione del fabbricato di cui si discute, ha lamentato: 1) incompetenza del Tribunale in composizione collegiale a pronunciarsi sul reato di calunnia;
2) vizio di motivazione in relazione all'apprezzamento e alla valutazione del materiale probatorio acquisito, che certamente conclamava un comportamento degli organi comunali improntato a superficialità, scarsa incisività e palese violazione di legge, con inevitabili riflessi pregiudizievoli per gli interessi di essa ricorrente;
3) violazione dell'art. 368 c.p., considerato che la corrispondenza al vero dei fatti denunciati e la percezione soggettiva degli stessi come espressione di una attività amministrativa abusiva escludevano il dolo della calunnia;
4) vizio di motivazione in ordine all'entità della pena intinta.
3- Il ricorso è fondato.
3a- In via preliminare, rileva la Corte che con il primo motivo si ripropone la questione, già prospettata in sode di appello, relativa all'attribuzione della cognizione del reato in esame al Tribunale in composizione monocratica e non , come si è verificato nella specie, al Tribunale in composizione collegiale.
La doglianza non ha pregio, considerato che il procedimento era pacificamente già in corso alla data di efficacia del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (prorogata al 2/1/2000 dal D.L. n. 145 del 1999, art. 3, comma 2bis, lett. f) convertito netta L. n. 234 del 1999) e la ripartizione delle attribuzioni dei due organi e ancorata all'avvenuto (o meno) controllo, entro la citata data, della regolare costituzione delle parti, effettuata la quale il processo prosegue con l'applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti, comprese quelle relative alla competenza e alla composizione dell'organo giudicante (D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 219). Nel caso in esame, per riconoscimento della stessa ricorrente, il processo, al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa, era stato già incardinato con la costituzione dette parti, a nulla rilevando te vicende successive connesse alla mutato composizione del Collegio giudicante.
In ogni caso, correttamente la Corte territoriale, pur di fronte alla questione sollevata, ha deciso nel merito. L'inosservanza, invero, delle disposizioni sull'attribuzione dei reati alla cognizione del Tribunale, quando consista nell'intervento del giudice collegiale in luogo di quello monocratico, non legittima l'annullamento della sentenza di primo grado da parte della Corte d'Appello neppure se sia stata tempestivamente eccepita e se l'eccezione risulti riproposta con i motivi d'impugnazione; opera, infatti, in questo caso, la regola dettata dall'art. 33/octies c.p.p., comma 2, secondo cui il giudice d'appello pronuncia nel merito quand'anche riconosca che il reato dovrebbe essere oggetto di cognizione da parte del giudice monocratico.
3b- Meritano, invece, accoglimento il secondo e il terzo motivo di ricorso, tra loro strettamente connessi, che si muovono nella prospettiva di escludere la configurabilità, nella condotta contestata all'imputata, del reato di calunnia.
I fatti così come ricostruiti nella sentenza impugnata e in quella di primo grado, pur non escludendo la materialità del reato, essendosi rivelata priva di fondamento l'incolpazione di abuso d'ufficio rivolta nei confronti del responsabile dell'Ufficio tecnico e del sindaco del Comune di Rosarno, non offrono elementi sufficienti per ritenere che l'imputata abbia agito con dolo.
Non va sottaciuto che le componenti essenziali dell'elemento soggettivo del delitto di calunnia sono la volontà di accusare e la piena consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato, dati questi che sono e vanno tenuti concettualmente distinti, in quanto ciò che rileva per il calunniatore è sapere che la persona accusata è innocente. Ne consegue che l'accusa ad vai soggetto di avere commesso atti penalmente rilevanti non integra, di per sè, il dolo della calunnia, ma è necessario che a tale accusa si accompagni la coscienza della incolpevolezza del relativo destinatario. Soltanto in presenza del concorso di tali elementi, ciascuno dei quali abbisogna di una approfondita e adeguata valutazione da parte del giudice, è ravvisabile il dolo detta calunnia, la cui individuazione, sotto lo specifico profilo della consapevolezza da parte del denunciarne dell'innocenza del calunniato, non può che avvenire sulla base delle concrete circostanze e delle modalità esecutive che definiscono l'azione criminosa, da cui, con processo logico deduttivo, è agevole risalire alla sfera intellettiva e volitiva dell'agente e, quindi, al suo atteggiamento psichico. Ciò posto, è stato accertato che la BR, nella realizzazione del manufatto edilizio per il quale aveva ottenuto il rilascio di regolare concessione (n. 10412 del 22/7/1991), era stata destinataria, non avendo rispettato rigorosamente il progetto approvato, di una serie di iniziative adottate dagli organi comunali, nell'ambito dell'attività di vigilanza e repressione degli abusi edilizi, e ciò aveva determinato, nonostante la richiesta di concessione in variante avanzata dall'interessata, il sostanziale blocco dei lavori, in assenza di una qualunque decisione definitiva da parte dell'Ente territoriale, idonea a regolarizzare la situazione o a creare i presupposti per porre comunque la parte nella condizione di fere valere il proprio punto di vista a tutela dei suoi interessi. Dalle sentenze di merito emerge che il Comune di Rosarno, con riferimento all'attività edilizia posta in essere dalla BR, aveva emesso ben sette ordinanze di sospensione dei lavori, tre ingiunzioni di demolizione, parere negativo al rilascio della concessione in variante;
che a tali provvedimenti interinali non aveva fatto seguito alcun provvedimento definitivo;
che, dopo la segnalazione all'Autorità Giudiziaria degli asseriti abusi edilizi, era stato disposto il sequestro del fabbricato, ma la misura era stata successivamente annullata;
che i procedimenti penali a carico della BR per violazione della normativa edilizia si erano conclusi con pronuncia assolutoria;
che il 18/1/1995 la BR, di fronte all'inerzia degli organi comunali, che nessuna decisione definitiva avevano assunto in relazione alla richiesta di variante in corso d'opera, si era indotta, per sbloccare la situazione, a presentare domanda di condono.
Dinanzi a questa indiscutibile realtà, che aveva determinato una situazione di stallo e impedito il completamento dell'opera edilizia, con intuibili pregiudizi economici per l'imputata, non può escludersi che la medesima si sia sentita vittima di un'azione amministrativa non lineare e non trasparente, abbia avvertito una sorta di persecuzione ai suoi danni ed abbia reagito portando a conoscenza dell'Autorità Giudiziaria la situazione, nella convinzione soggettiva, sia pare erronea, che i competenti organi comunali si fossero resi responsabili di abuso d'ufficio, conclusione questa che certamente non è smentita dagli argomenti meramente formali e non dirimenti sui quali fa leva la sentenza di merito. Non è ravvisatele, quindi, nella condotta contestata alla BR una delle componenti dell'elemento soggettivo del reato di calunnia, vale a dire la consapevolezza dell'innocenza degli incolpati. Rimane assodato il quarto motivo di ricorso.
4- La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2010