Sentenza 28 ottobre 2003
Massime • 1
L'inosservanza delle disposizioni sull'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale, quando consista nell'intervento del giudice collegiale in luogo di quello monocratico cui la legge avrebbe attribuito la cognizione del giudizio, non legittima l'annullamento della sentenza di primo grado, da parte della corte di appello, neppure se sia stata tempestivamente eccepita e se l'eccezione risulti riproposta con i motivi di impugnazione. Anche in questo caso, infatti, opera la regola posta al comma secondo dell'art. 33-octies cod. proc. pen., secondo cui il giudice di appello pronuncia nel merito quand'anche riconosca che il reato avrebbe dovuto essere oggetto di cognizione da parte del giudice monocratico. (In motivazione la Corte ha osservato che la legge consente alla parte interessata di far valere l'inosservanza, comunque, attraverso il ricorso immediato per cassazione ex art. 569 cod. proc. pen., cui può conseguire l'annullamento della sentenza del tribunale a mente del comma primo dell'art. 33-octies del codice di rito).
Commentario • 1
- 1. Art. 33-octies c.p.p. Inosservanza dichiarata dal giudice di appello o dalla Corte di Cassazionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/10/2003, n. 7179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7179 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLIVA Bruno - Presidente - del 28/10/2003
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 1378
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 28944/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT AN, n. a Casal di Principe il 12.3.1949;
avverso la sentenza in data 2 maggio 2002 della Corte di appello di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DE SANDRO Anna Maria, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza in data 7 febbraio 2001 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in composizione collegiale, appellata da AL AN, condannato alla pena di mesi due, giorni venti di reclusione e lire 150.000 di multa, con sostituzione della pena detentiva in quella della libertà controllata per mesi cinque, in quanto colpevole del reato di cui all'art. 368 c.p., perché, con dichiarazione resa il 4 ottobre 1990 al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, accusava il figlio DO, sapendolo innocente, dei reati di ricettazione, di detenzione e porto illegali di un fucile cal. 12 con matricola abrasa;
pena determinata in aumento e in continuazione con altro fatto di ricettazione per il quale il medesimo imputato aveva riportato condanna con sentenza in data 12 gennaio 1993 della Corte di appello di Napoli, divenuta definitiva il 14 luglio 1993.
Ricorre per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, che deduce la mancata attribuzione del reato al Tribunale in composizione monocratica, già eccepita entro i termini di cui all'art. 4 91 comma 1 c.p.p. e riproposta nei motivi di gravame. La Corte di appello avrebbe dovuto annullare la sentenza di primo grado e ordinare la trasmissione degli atti al pubblico ministero, a norma dell'art. 33/octies comma 1 c.p.p.; d'altro canto, il riferimento fatto dalla Corte di appello al comma 2 di tale articolo era incongruo, perché la stessa Corte dava atto che nel caso di specie si era verificata una nullità relativa.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Giova precisare che, come risulta dagli atti, alla udienza dibattimentale del 23 febbraio 2000, avanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione collegiale, il difensore dell'imputato aveva dedotto, in sede di questioni preliminari, che in ragione del reato contestato il procedimento avrebbe dovuto essere attribuito al Tribunale in composizione monocratica. Il Collegio, che si era riservato di decidere in ordine a tale eccezione, alla successiva udienza del 3 maggio 2000 pronunciava ordinanza di rigetto, assumendo che l'eccezione era tardiva in quanto proposta dopo che alla udienza del 24 marzo 1999 era stato dato atto della regolare costituzione delle parti.
La decisione del Tribunale appare erronea, posto che alla suddetta udienza del 24 marzo era stato dato atto che non era stato dato l'avviso al difensore di fiducia, non comparso e sostituito con difensore in sua sostituzione ex art. 97 comma 4 c.p.p.; tanto che il processo, senza svolgimento di ulteriore attività, era stato differito ad una udienza successiva, statuendosi altresì che il rinvio fosse notificato al difensore di fiducia.
Ciò posto, non è controvertibile che il reato di calunnia contestato all'imputato rientra nella sfera di attribuzione del tribunale in composizione monocratica, a norma dell'art. 33/bis c.p.p.; che il difensore aveva proposto tempestiva eccezione ex art. 33/quinquies c.p.p.; e che l'imputato si era doluto nell'atto di appello della decisione con la quale il Tribunale aveva, come visto, respinto l'eccezione.
Ma da ciò non discende che la Corte di appello avrebbe dovuto ordinare la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il giudice di primo grado.
Infatti, la Corte di merito, sia pure con una motivazione che appare inficiata da una lacuna espressiva (non essendovi raccordo logico- sintattico tra la fine di pagina 2 e l'inizio di pagina 3), osserva che, pur in presenza di un mancato rispetto delle norme circa la sfera di attribuzione del tribunale monocratico, tempestivamente eccepita e riproposta nei motivi di appello, in base al comma 2 dell'art. 33/octies c.p.p., il giudice di appello ha il dovere di pronunciare nel merito.
Tale interpretazione, sorretta dalla lettera della disposizione da ultimo citata, potrebbe apparire in patente contraddizione con la previsione del comma 1 del medesimo articolo, che da rilievo alla inosservanza delle disposizioni relative alla attribuzione dei reati alla cognizione (anche) del tribunale in composizione monocratica, stabilendo regole di decadenza per la proponibilità della relativa eccezione;
e ciò perché la inosservanza sarebbe sempre superabile in sede di appello, dovendo il giudice di seconda istanza provvedere comunque nel merito. Si potrebbe dunque pensare che in tal modo si svuoterebbe di portata applicativa la previsione del comma 1, che potrebbe essere vanificata proprio in relazione alla possibilità del giudice di appello di pronunciare sempre nel merito. Deve invece ritenersi che tale contraddizione non sussista. Va in primo luogo rilevato che il dovere del giudice di appello di pronunciare nel merito, pur in presenza di erronea investitura del giudice di primo grado, ha una risalente tradizione. Esso, previsto dagli artt. 365 e 419 del codice del 1865, dall'art. 494 del codice del 1913, e dall'art. 36 del codice del 1930, è stato confermato dal codice vigente nell'art. 24. L'art. 33/octies comma 2 c.p.p., recepisce appieno tale soluzione normativa, trasferendola in un campo non segnato dalle regole della competenza ma da quelle della ripartizione degli affari nell'ambito dello stesso ufficio (il Tribunale, in composizione monocratica o collegiale). Le ragioni che, nel succedersi degli ordinamenti processuali, sono state poste a base di tale scelta non sono identificabili in termini diacronicamente immutati. Ma è indubbio che a base di essa vi sia un principio di economia del procedimento, a fronte di una alterazione delle regole sulla "competenza" del giudice di primo grado che si attesta sul livello "maggiore", e quindi, in ipotesi, più favorevole per l'imputato.
Il fatto è che, maggiori o minori che siano le garanzie derivanti dalla composizione del giudice (nel caso di specie, sarebbe più garantito l'imputato di fronte a un giudice collegiale rispetto a un giudice monocratico), certo è che se le regole non sono rispettate, e l'imputato ha fatto tutto quello che era suo onere fare per rilevare la violazione, verrebbe in questione il principio del giudice naturale.
Ma non è così: poiché che a fronte di inosservanze circa la individuazione del giudice, ritenute dalla legge giustamente secondarie (come nel caso di specie, in cui lo stesso Tribunale anziché in composizione monocratica ha seduto in composizione collegiale), l'imputato, o qualsiasi altra parte processuale, ha assicurata la facoltà di ottenere il ristabilimento della corretta composizione del giudice.
Egli, infatti, ricorrendo direttamente per Cassazione (art. 569 c.p.p.), conseguirebbe il risultato dell'annullamento della sentenza di primo grado, con trasmissione degli atti al pubblico ministero, a norma dell'art. 33/octies comma 1 c.p.p.; se, invece, si risolve per l'appello, accetta la prospettiva di una decisione nel merito, in base alla previsione del comma 2 del predetto articolo. D'altro canto, pur venendo certamente in questione nel caso in esame una inosservanza delle regole sulla costituzione del giudice, va osservato in via generale che i meccanismi processuali intesi a porre rimedio a una simile inosservanza ben possono essere diversificati in relazione al relativo grado di lesione (v. sul punto, in tema di rapporti tra pretura circondariale e sedi distaccate, Cass., sez. un, civ., sent. n. 1374 del 10 febbraio 1994); e che il legislatore ha previsto, come detto, per la ipotesi di cui si tratta, idonei rimedi attivabili d'ufficio o su iniziativa della parte.
Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2004