Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/10/2003, n. 7179
CASS
Sentenza 28 ottobre 2003

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L'inosservanza delle disposizioni sull'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale, quando consista nell'intervento del giudice collegiale in luogo di quello monocratico cui la legge avrebbe attribuito la cognizione del giudizio, non legittima l'annullamento della sentenza di primo grado, da parte della corte di appello, neppure se sia stata tempestivamente eccepita e se l'eccezione risulti riproposta con i motivi di impugnazione. Anche in questo caso, infatti, opera la regola posta al comma secondo dell'art. 33-octies cod. proc. pen., secondo cui il giudice di appello pronuncia nel merito quand'anche riconosca che il reato avrebbe dovuto essere oggetto di cognizione da parte del giudice monocratico. (In motivazione la Corte ha osservato che la legge consente alla parte interessata di far valere l'inosservanza, comunque, attraverso il ricorso immediato per cassazione ex art. 569 cod. proc. pen., cui può conseguire l'annullamento della sentenza del tribunale a mente del comma primo dell'art. 33-octies del codice di rito).

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  • 1Art. 33-octies c.p.p. Inosservanza dichiarata dal giudice di appello o dalla Corte di Cassazione
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/10/2003, n. 7179
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7179
Data del deposito : 28 ottobre 2003

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