Sentenza 8 settembre 2015
Massime • 3
La competenza funzionale della corte d'appello in unico grado, prevista dall'art. 19 della l. n. 865 del 1971, si applica in tutti i casi di determinazione giudiziale dell'indennità di esproprio nell'ambito del procedimento espropriativo promosso secondo il modello delineato nella citata legge, ivi compreso quello di domanda di conguaglio a seguito di cessione volontaria del bene, costituendo quest'ultima una modalità di definizione del procedimento, sostitutiva del decreto di esproprio, in cui il corrispettivo che il privato riceve per la perdita del cespite rappresenta una diversa liquidazione dell'indennità, alla quale deve, necessariamente, rapportarsi.
Il riconoscimento del maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c., in favore del cedente che abbia domandato la determinazione del conguaglio del prezzo della cessione volontaria del bene ex art. 12 della l. n. 865 del 1971, presuppone la mora dell'espropriante e, quindi, un suo comportamento colpevole ai sensi degli artt. 1218 e 1176 c.c., configurabile solo a partire dalla data dell'inizio del giudizio di quantificazione del conguaglio stesso, perché esclusivamente da tale momento l'ente espropriante - prima impossibilitato ad interferire nelle decisioni amministrative, accettate ovvero impugnate dall'espropriato, in quanto estranee alla sua sfera giuridica e legislativamente attribuite ad organi terzi - può prestare adesione alla domanda del privato od offrire un accordo transattivo, incorrendo, in mancanza di tali iniziative, in responsabilità colpevole.
Nel caso di espropriazione di area ricompresa in un piano di edilizia residenziale pubblica, conclusasi con la cessione volontaria del bene ex art. 12 della l. n. 865 del 1971, obbligato al pagamento del conguaglio del prezzo è il comune espropriante, beneficiario dell'area medesima, con conseguente sua legittimazione passiva nel giudizio riguardante la quantificazione della stessa, atteso che la indicata cessione, pur qualificabile come contratto cosiddetto ad oggetto pubblico, presupponendo l'esistenza della procedura espropriativa che automaticamente conclude, è, per il resto, sottoposta alla disciplina propria del contratto, caratterizzata dall'incontro di volontà dei contraenti su di un piano paritetico. Alla vicenda contrattuale devono, pertanto, ritenersi totalmente estranei gli assegnatari degli alloggi, ancorché debitori finali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/09/2015, n. 17786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17786 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2015 |
Testo completo
ㄓ 1778 6/ 15 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 16667/2013 Cron. 17786 PRIMA SEZIONE CIVILE CI. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. SALVATORE SALVAGO - Presidente Ud. 04/06/2015 - Consigliere PU Dott. PIETRO CAMPANILE Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO - Rel. Consigliere Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI Dott. GUIDO MERCOLINO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 16667-2013 proposto da: COMUNE DI MONTERENZIO (C.F. 80013710373), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE TIMOCLE 135, presso l'avvocato MARIA VITTORIA MASSI, rappresentato e difeso dall'avvocato LITA CATERINA CAMAIONI, giusta procura in calce al ricorso;
2015 - ricorrente 1048
contro
ER FL, ER IA;
1 intimati - Nonché da: ER FL (c. f. [...]), ER [...]), elettivamente IA (c. f. domiciliate in ROMA, VIA DEI GRACCHI 39, presso l'avvocato ADRIANO GIUFFRE', rappresentate e difese dall'avvocato ANTONIO CARULLO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali
contro
COMUNE DI MONTERENZIO;
intimato - avversO la sentenza n. 1288/2012 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 24/09/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/2015 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;
l'Avvocato CAMAIONI che udito, per il ricorrente, si riporta agli atti;
e ricorrenti udito, per le controricorrenti incidentali, l'Avvocato FRANCESCA GIUFFRE', con delega, che si riporta al controricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del decimo motivo del ricorso 2 principale, rigetto degli altri motivi. 3 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO FL e AN BE, stipularono nel maggio 1980 col Comune di Monterenzio un atto di cessione volontaria di un appezzamento di loro proprietà con indennità soggetta a conguaglio in riferimento alla disciplina che sarebbe stata emanata a seguito della dichiarazione d'incostituzionalità dei criteri di legge, e adirono il Tribunale di Bologna per ottenere la condanna del Comune cessionario al pagamento del dovuto in base al criterio di cui alla L. n. 2359 del 1865. A seguito della declaratoria d'incompetenza emessa dal Tribunale adito, la Corte d'Appello di Bologna, innanzi alla quale la causa fu tempestivamente riassunta, con sentenza in data 25.5-24.9.2012, سر determinò il dovuto sulla scorta del valore venale, accertato dal nominato CTU, del suolo ceduto, di natura edificatoria perché + ricompreso in un PEEP, con esclusione sia della riduzione del 25% che della maggiorazione del 10%, di cui al co 89 dell'art 2 della L. n. 244 del 2008, ritenuta inapplicabile ratione temporis. Per la cassazione della sentenza, che rigettò la domanda di rivalutazione della somma, trattandosi di debito di valuta, e non essendo stato allegato o provato il maggior danno, ha proposto ricorso il Comune, affidato a quattro mezzi. Le espropriate resistono con controricorso, con cui hanno proposto ricorso incidentale. Le parti hanno depositato memoria, MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 163 sub 3) e 4) e 156 cpc, 1322 cc e 111 Cost., il Comune lamenta che la Corte territoriale ha errato nel non dichiarare la nullità dell'atto di citazione introduttivo del 1 giudizio di primo grado e dell'atto di citazione in riassunzione per l'indeterminatezza dell'oggetto e per la carenza dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda.
2. Col secondo motivo, intitolato come "terzo motivo di ricorso incidentale;
violazione falsa applicazione norme sulla qualificazione dell'azione e sulla competenza non eccepita e dichiarata in sede decisoria. Art. 360 n. 2 in relazione all'art 38 cpc;
art. 360 n. 4 in relazione all'art 111 Cost;
112; 113 cpc 1453 cc 19 1 n. 865/71", il ricorrente afferma che la clausola che prevedeva il conguaglio "non ripeteva la sua vigenza dalla legge 385 del 29 luglio 1980”, ma solo dalla volontà delle parti, essendo il contratto stato stipulato prima di tale data e precisamente il 15.5.1980. Da tanto, conseguiva che l'azione non poteva essere qualificata come opposizione alla stima, come avevano fatto motu proprio il Tribunale, prima, e la Corte d'Appello, poi, dato che essa costituiva una semplice azione ordinaria di adempimento ex art 1453 cc, tanto più che "le Sigg.re BE non avevano mai avuto l'intenzione di opporsi alla stima".
3. Con il terzo motivo (indicato come quarto), il Comune a lamenta la “violazione e falsa applicazione norme di diritto;
omesso esame di un fatto decisivo;
l'omessa disamina dell'atto di cessione bonaria;
la clausola pattizia: qualificazione giuridica e non applicabilità al caso di specie". Il Comune deduce che: a) oltre all'indennità provvisoria di espropriazione versata alle controricorrenti, era stata corrisposta l'indennità anche al conduttore agricolo, sicchè l'atto di cessione postulava la natura agricola del terreno;
b) la delibera 289/79 che le aveva determinate e la delibera 39/80 di determinazione dell'indennità definitiva non erano state impugnate, erano pertanto definitive ed intangibili e non potevano essere disapplicate dal giudice ordinario;
c) l'area aveva natura agricola;
d) la CTU, che aveva opinato diversamente, era nulla per mancato espletamento dell'incarico ricevuto e la sentenza affetta da omessa disamina del fatto decisivo risultante dagli atti di causa, id est la qualità agricola del fondo.
4. Col quarto motivo (indicato come quinto), il ricorrente deduce "violazione e falsa applicazione norme di diritto;
successione di leggi erronea sostituzione della legge derogatoria- eccezionale con la legge generale. Art. 360 n. 4 cpc in relazione all'art, 12 e art. 14 preleggi". La reviviscenza della L. n. 2359/1865 e la sua sovrapposizione alla legge 865/71, afferma il ricorrente, “si rappresenta lesiva della certezza e della trasparenza nella sistemazione normativa degli istituti ablatori, oltreché lesiva del principio di buona amministrazione"; ed 3 aggiunge che "l'obbligo del rispetto della legge e la sicurezza che le leggi non sono retroattive ovvero che quelle abrogate implicitamente non saranno ultrattive e comunque che le leggi eccezionali non saranno sostituite dalle disposizioni generali conducono a negare la reviviscenza dell'art. 39 L n. 2359/1865”.
5. Con il quinto motivo (indicato come sesto), il ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto Art. 360 n. 4 e 5 cpc art 61, 191, 196 cpc;
la riformulazione del quesito da parte del CTU;
l'erroneità della perizia”. Il ricorrente lamenta, che l'equazione, secondo cui l'inclusione nel PEEP equivale ad edificabilità dell'area, elaborata dal CTU e fatta propria dalla Corte territoriale, è errata, in quanto le aree "agricole erano ed agricole restavano", e, secondo la normativa vigente al tempo della cessione, andavano indennizzate, e così lo erano state, mediante applicazione dei VAM, conclusione che trovava la sua conferma nella liquidazione dell'indennità aggiuntiva ex art. 17 della 1.n. 865 del 1971 effettuata in favore del conduttore, personalmente intervenuto all'atto di cessione. La preterizione di tale atto e delle delibere 289/79 e 39/80, ribadisce il ricorrente, costituisce un vizio della relazione di CTU, pervenuto a determinare, in modo assolutamente improponibile, il conguaglio in una cifra pari a 28 volte il prezzo di cessione, postulando la destinazione di tutte le sue entrate all'acquisizione delle aree PEEP, ed idonea a determinare il dissesto di esso Comune, in violazione del principio della certezza dei rapporti giuridici ed in pregiudizio di tutti i cittadini.
6. Con il sesto motivo (indicato quale settimo), il ricorrente lamenta l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione sul punto decisivo relativo alla natura del vincolo, preordinato all'esproprio, di cui non tener conto nella determinazione dell'indennità. Nella specie, il vincolo era stato apposto per effetto della delibera della GM del 2 agosto 1976 che, a modifica del PRG, aveva incluso la zona in precedenza agricola nell'ambito del PEEP, e tale vincolo non aveva carattere conformativo.
7. Con il settimo motivo (indicato come ottavo), il Comune deduce "violazione e falsa applicazione norme di diritto 42 Cost. e 47 Cost;
contraddittorietà motivazione;
la successione delle leggi nel tempo: il contemperamento diritto alla casa -legge sulla casa- con il diritto di proprietà -legge espropri;
la cerniera della sentenza 348 07 e 181 2011". Il ricorrente afferma che, in base ai criteri previsti dalla legge 865 del 1971, “lo stanziamento, l'erogazione e l'utilizzazione delle risorse viene deciso e monitorato da organi centrali e periferici, assicurando in ogni istante la compatibilità e la sostenibilità degli oneri con le risorse" disponibili, e che, nel determinare l'importo del conguaglio dovuto, la sentenza implica l'espansione del potere giudiziario in altre sfere, in quanto corregge l'esercizio di poteri appartenenti a diverse istituzioni, comportando, in sostanza, l'annullamento della cessione bonaria, della delibera che la 5 aveva autorizzata e di quella n. 279 del 1979, oltre che "l'omissione di controlli in tempo reale;
del CER;
del CIPE;
della Regione Emilia Romagna;
del Ministero del Tesoro", e ciò in quanto la somma riconosciuta a controparte non trovava capienza nel bilancio comunale del 1980 (né dell'attuale), sicchè l'ammontare massimo della condanna doveva essere individuato nello stanziamento ad hoc, e, ad ogni modo, non poteva 1 determinare lo stato di dissesto.
8. Con l'ottavo motivo (indicato quale nono), il Comune lamenta che il conguaglio sia stato determinato in riferimento al valore venale del bene, ed invoca quale punto di equilibrio tra i diritti dell'espropriato e le esigenze della collettività l'indicazione contenuta nella sentenza n. 348 del 2008 della Corte Cost. a mente della quale lo scostamento col valore di mercato va quantificato nel 30% o, al massimo nel 50%.
9. Col nono motivo (indicato come decimo), il ricorrente deduce che, nell'affermare la spettanza degli interessi legali a decorrere dalla data della cessione volontaria, la Corte d'Appello è incorsa in violazione degli artt. 1224 e 1227 cc, e 27 della L. n. 2359 del 1865. Sostiene il ricorrente che, per effetto dell'inerzia delle proprietarie, della prescrizione, del fatto colposo delle creditrici, che avevano adito il giudice incompetente, e dell'assenza di normativa che riconducesse l'indennità al valore venale, gli interessi andavano riconosciuti, solo, a decorrere dal 24 ottobre 2007. 6 10. Va, anzitutto, esaminata l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse, sollevata dalle controricorrenti, in ragione del fatto che, a mente dell'art 35, co 12, della L. n. 865 del 1971, i prezzi delle aree cedute in proprietà devono assicurare la copertura delle spese sostenute dal Comune per la loro acquisizione, di tal chè i soggetti interessati alla determinazione dell'indennità sono, solo, i debitori finali, e cioè gli assegnatari degli alloggi nei confronti dei quali il Comune avrà il dovere di rivalersi. 11. L'eccezione è infondata. E' bensì vero, infatti, che, secondo la richiamata disposizione nel testo vigente ratione temporis (le modifiche introdotte dall'art. 3, co 63, lett. d) della legge n. 662 del 1996, quale autenticamente interpretato dall'art. 7 della L n. 136 del 1999 si applicano ai piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, adottati dopo la data di entrata in vigore della medesima legge n. 662 del 1996), "Il prezzo di cessione delle aree è determinato in misura pari al costo di acquisizione delle aree stesse, nonché al costo delle relative opere di urbanizzazione in proporzione al volume edificabile”, ma ciò non toglie che, in linea di principio, il soggetto espropriante, obbligato in quanto tale al pagamento dell'indennità, è il Comune, quale beneficiario delle aree ablate anche quando, ai sensi dell'art. 60 della L. n. 865 del 1971, deleghi altro soggetto per la loro acquisizione (cfr. da ultimo, Cass. n 4476 del 2015; n. 11691 del 2013; n. 19048 del 2008), e lo è a fortiori nel caso di specie, caratterizzato dal fatto che il 7 - procedimento espropriativo si è concluso con la cessione volontaria. In base a tale istituto, l'espropriando ha il diritto di convenire, in seguito al subprocedimento predisposto dalla L. n. 865 del 1971, art. 12, la cessione dei beni assoggettati a procedura espropriativa ad un prezzo predeterminato per legge: l'accordo in questione, che costituisce un contratto c.d. ad oggetto pubblico, presuppone, dunque, l'esistenza della procedura espropriativa, che esso conclude automaticamente, ma è, per il resto, sottoposto alla disciplina propria del contratto, caratterizzata dall'incontro delle volontà dei contraenti su di un piano paritetico, vicenda contrattuale alla quale sono totalmente estranei gli assegnatari degli alloggi, ancorchè debitori finali. 12, Resta da aggiungere che la circostanza, esposta nella memoria, che il Comune abbia avviato nei confronti dei predetti assegnatari il procedimento di recupero ed abbia versato un acconto alle controricorrenti, non implica affatto una tacita acquiescenza alla sentenza, ex art. 329 cpc, tenuto conto che gli atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni previste dalla legge sono esclusivamente quelli che possono essere spiegati solo supponendo il proposito della parte di non contrastare gli effetti giuridici della decisione, così rivelando, oggettivamente ed in modo inequivoco, una corrispondente volontà della parte che li ha posti in essere;
volontà nella specie tutt'altro che ravvisabile, tenuto conto che, come riferisce il ricorrente in seno alla memoria, l'esecuzione forzata avviata 8 dalle creditrici è stata oggetto di opposizione innanzi al G. Es., e che pende procedimento per la revoca della sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata (concessa ex art. 373 cpc dalla Corte territoriale). 13. L'eccezione d'inammissibilità dei motivi di ricorso, formulata dalle espropriate per violazione del precetto di cui all'art. 360 bis, n. 1, cpc, è, del pari, infondata, tenuto conto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. SU n. 19051 del 2010), lo scrutinio ai sensi della citata norma impone una declaratoria di rigetto per manifesta infondatezza, e non ' d'inammissibilità, del ricorso carente di argomenti idonei a superare la ragione di diritto cui si è attenuto il giudice del merito, tenuto conto che il ricorso stesso potrebbe trovare accoglimento ove, al momento della decisione della Corte, con riguardo alla quale deve essere verificata la corrispondenza tra l'assunto impugnato e la giurisprudenza di legittimità, il primo risultasse non più conforme alla seconda, nel frattempo, mutata. 14. Il primo motivo è infondato. L'esame degli atti consentito a questa Corte, in ragione del vizio dedotto, consente di escludere la lamentata indeterminatezza dell'atto di citazione in riassunzione, che, trascrivendo il tenore di quello introduttivo del giudizio, indica esattamente il bene della vita oggetto della domanda e la relativa causa petendi, avendo le espropriate chiesto la condanna del Comune al pagamento della differenza tra l'indennità spettante, in riferimento al valore venale 9 dell'immobile di loro proprietà, incluso nel PEEP ed oggetto di cessione volontaria per atto 5.6.1980, Vetromile Notaio, e l'indennità ricevuta in tale occasione, calcolata in via provvisoria in base a criteri dichiarati incostituzionali, ed espressamente soggetta a conguaglio. 15. L'allegazione della natura edificatoria dell'area è implicita nel richiamo alla previsione del conguaglio contenuta nell'atto di cessione, che si riferisce alla sentenza della Corte Cost. n. 5 del 1980 -il cui effetto demolitorio ha riguardato il sistema indennitario riferito a tale categoria di suoli- laddove la questione della contestata natura edificatoria dell'area ceduta attiene al merito della domanda (su cui infra). 16. Il secondo motivo è, in parte, inammissibile ed, in parte, infondato. E' inammissibile laddove censura la declaratoria d'incompetenza sollevata dal Tribunale, che, ai sensi dell'art 42 cpc, avrebbe potuto esser censurata soltanto con istanza di regolamento di competenza nei confronti della predettal pronuncia, ed è infondato laddove lamenta l'erroneità della qualificazione dell'azione operata dai giudici d'appello, essendo ormai fermo nella giurisprudenza di questa Corte (a partire da Cass. SU n. 7191 del 1997, tra le tante: 2395 del 1998; 5848 del 2000; 16168 del 2002; 18561 e 23973 del 2004; 8191 del 2005; SU 24687 del 2010) il principio secondo cui la competenza. funzionale della Corte d'appello in unico grado, prevista dall'art. 19 della L n. 865 del 1971, si applica in tutti i casi di determinazione giudiziaria dell'indennità di esproprio nell'ambito 10 del procedimento espropriativo promosso secondo il modello. delineato dalla citata legge, principio che vale, anche, nel caso di cessione volontaria del bene, che costituisce una modalità di definizione del procedimento espropriativo, sostitutivo del decreto di esproprio, nell'ambito della quale il corrispettivo che il privato riceve per la perdita del bene rappresenta una diversa liquidazione dell'indennità, alla quale deve, necessariamente, rapportarsi. 17. I motivi dal terzo all'ottavo (quarto nono, nella nomenclatura del ricorrente), che, per la loro connessione, vanno esaminati congiuntamente, sono infondati. 18. In relazione alla contestazione circa la qualità edificatoria dell'area riconosciuta dalla Corte d'Appello, in conformità con l'elaborato peritale, va, anzitutto, esclusa l'eccezione con cui le controricorrenti ne deducono l'inammissibilità, perché asseritamente inerente ad un "errore revocatorio". La natura edificatoria o agricola di un suolo dipende, infatti, dalle scelte di gestione del territorio adottate dagli enti preposti ed è regolata dalla disciplina urbanistica: la questione, che attiene, dunque, a profili di diritto, è, pertanto, estranea all'area dell'errore revocatorio, di cui al n. 4 dell'art. 395 cpc, che, com'è noto, è un mezzo d'impugnazione limitato a specifici errori di fatto, peraltro, quando, a differenza che nella specie, non abbiano costituito punto controverso sul quale la sentenza ha pronunciato. 11 19. Nel merito, la doglianza è infondata. Premesso che è incontroverso che l'area, ceduta al Comune con il menzionato atto 5.6.1980, era compresa nel PEEP in precedenza approvato (delibera del Consiglio Comunale del 15.12.1978, e pregressa delibera della Giunta regionale del 2 agosto 1976), va osservato che, in base al costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte (Cass. SU n. 125 del 2001 -resa a sezioni unite, in sede di risoluzione di contrasto di giurisprudenza- successive conformi nn. 148/2001, 9062/2001, 17348/2002, 266/2004, 10555/2004, 11477/2006, 13958/2006, 25363/2006; 22421/2008; 14939/2010; 10280/2004) il piano per l'edilizia economica e popolare rientra, a norma dell'art. 2 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, fra i piani di zona, e, quindi, fra gli strumenti urbanistici attuativi o di terzo livello, equivalenti ai piani particolareggiati o di lottizzazione (art. 28 della legge 17 agosto 1942 n. 1150, modificato dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967 n. 765, ribadito dall'art. 24 della legge 28 febbraio 1985 n. 47); esso ha natura di variante dello stesso piano regolatore ed è idoneo ad imprimere destinazione edificatoria ad un suolo in precedenza. compreso in zona agricola, suolo che va, pertanto, considerato legalmente edificatorio a fini espropriativi. 20. Tale natura -che, giova sottolinearlo, prescinde dall'ambito delle valutazioni estimatorie, di pertinenza dei consulenti tecnici attenendo a profili di diritto- non muta di certo per effetto della liquidazione dell'indennità aggiuntiva in favore di un colono. A parte la 12 novità di tale questione (di cui la Corte d'Appello non parla) la stessa non è risolutiva nel senso invocato dal ricorrente, avendo la giurisprudenza di questa Corte riconosciuto detta indennità aggiuntiva, anche, nel caso di contratti agrari su terreni legalmente edificatori (cfr., da ultimo, Cass. 14782 del 2014). 21. In relazione alla fonte dell'obbligo del ricorrente di versare il conguaglio, va rilevato che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui il prezzo della cessione volontaria mediante il quale si producono i medesimi effetti traslativi (a titolo originario) del provvedimento ablativo, è sottratto alla disciplina di diritto privato: esso, come si è detto, è, inderogabilmente, fissato in riferimento alla misura и dell'indennità di esproprio, secondo la normativa vigente al momento della procedura, onde evitare che le cessioni di beni la cui acquisizione sia stata dichiarata di p.u. restino affidate alla discrezionale (se non arbitraria) valutazione delle parti, e resta correlato in modo vincolato ai parametri legali di determinazione dell'indennità espropriativa. (Cass. n. 2091 del 1997; n. 9560 del 2000; n. 14901 del 2000; Cass. n. 12351 del 2001; n. 20105 del 2004; n. 2055 del 2007; n. 15331 del 2010). 22. Peraltro, l'invocata autonomia privata milita in senso contrario rispetto a quello indicato dal ricorrente, tenuto conto che, com'è incontroverso, il rogito è stato stipulato in epoca successiva alla sentenza della Corte Cost. n. 5/1980 e antecedente l'emanazione della L n. 385 del 1980 (anch'essa dichiarata incostituzionale), e, 13 cioè, in un momento storico in cui non esistevano validi criteri di determinazione dell'indennità e, dunque, del corrispettivo della cessione, ragion per cui è stato pattuito (secondo quanto riportato nel ricorso, a pag. 22) il diritto delle espropriate all'eventuale conguaglio "una volta operante la nuova normativa conseguente la recente sentenza della Corte Costituzionale..". ' Va, quindi, rilevato che il previsto sistema di determinazione e di integrazione successiva del prezzo riferito al parametro legale esclude, per tabulas, che si trattasse di rapporto esaurito per la postulata irrevocabilità della stima effettuata con la delibera dell'8 ottobre 1979 di determinazione dell'indennità provvisoria -superata dalla dichiarazione d'incostituzionalità delle norme in base alle quali era stata computata- e richiamata con la delibera di autorizzazione del Sindaco alla stipula della cessione volontaria, avvenuta, appunto, "salvo conguaglio". 23. In relazione al quantum della dovuta indennità, cui, deve esser commisurato il prezzo di cessione (cfr. punto 21), va osservato che la Corte territoriale lo ha determinato in corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte (Cass. SU n. 5265 del 2008; n. 11480 del 2008; n. 14939 del 2010; 3749 del 2012; 6798 del 2013; n. 17906 del 2014), secondo cui: nei giudizi aventi ad oggetto la determinazione dell'indennità di espropriazione, relativi a procedimenti in cui la dichiarazione di pubblica utilità sia stata emessa prima del 30 giugno 2003, data di entrata in vigore del d.P.R. 8 giugno 2001, 14 n. 327, una volta venuto meno -a seguito della sentenza n. 223 del 1983 e n. 348 del 2007 della Corte costituzionale- il criterio di indennizzo di cui all'art.
5-bis del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, trova applicazione il criterio del valore venale del bene previsto dall'art. 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e non si applica l'art. 2, comma 89, lett. a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che, avendo introdotto modifiche all'art. 37, commi 1 e 2, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, segue la disciplina transitoria prevista dall'art. 57 d.P.R. cit., ed è quindi inapplicabile nei procedimenti espropriativi in cui la dichiarazione di pubblica utilità sia stata emessa prima del 30 giugno 2003, mentre la norma intertemporale di cui all'art. 2, comma 90, della legge n. 244 cit. prevede la retroattività della nuova disciplina di determinazione dell'indennità espropriativa solo per i ་ procedimenti espropriativi in corso, e non anche per i giudizi”. Il criterio dell'indennizzo pari al valore venale del bene, fissato - dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39 -già ritenuto applicabile per i fondi edificabili, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 5 del 1980 e n. 223 del 1983, che hanno espunto i criteri indennitari dell'art. 16 comma 5, 6 e 7 della L n. 865 del 1971, nonché quelli reintrodotti in via provvisoria dall'art. 1 della 1. n. 385 del 1980 (Cass. Su n. 4669 del 1991)- è l'unico ancora vigente rinvenibile nell'ordinamento, che non risulta stabilito per singole e specifiche fattispecie espropriative, 15 ma è destinato a funzionare in linea generale in ogni tipo di espropriazione, anche per la sua corrispondenza con la riparazione integrale in rapporto ragionevole con il valore venale del bene, garantita dall'art. 1 del Protocollo allegato alla Convenzione Europea, nell'interpretazione offerta dalla Corte EDU. 24. Del tutto infondatamente, infatti, il ricorrente invoca la sentenza della Grande Chambre del 29 marzo 2006 emessa (unitamente a quella del 29 luglio 2004) nella causa Scordino
contro
Italia, a fondamento della richiesta di determinazione dell'indennizzo -cui commisurare il conguaglio dovuto- in importo inferiore al valore venale, dato che il principio del "ragionevole legame" tra indennizzo e valore del bene espropriato, posto da quella sentenza, ha contribuito, proprio al contrario di quanto postulato dalla difesa del Comune, a determinare la declaratoria d'incostituzionalità (sent. Corte Cost. n. 348 del 2007 cit.), del sistema mediano di cui all'art.
5- bis della L. n. 359 del 1992. 25. Altrettanto infondatamente il Comune invoca il criterio di bilanciamento di valori, enunciato dalla Corte Cost. con la sentenza n. 10 del 2015, che, nel pronunciare l'illegittimità costituzionale dell'addizionale (c.d. Robin Tax) all'imposta sul reddito delle società (IRES), ha ritenuto di graduare gli effetti temporali della decisione sui rapporti pendenti (dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale), sul presupposto che, oltre al 16 limite dei "rapporti esauriti" -a tutela del principio della certezza del diritto-, possono ravvisarsi ulteriori limiti alla retroattività delle decisioni di illegittimità costituzionale, la cui individuazion "ascrivibile all'attività di bilanciamento tra valori di rango costituzionale" ha tuttavia ritenuto esser riservata in via esclusiva alla competenza di essa Corte Costituzionale. Bilanciamento che la Consulta non ha ritenuto di effettuare in seno alla sentenza n. 348 del 2007 e che non è esigibile da parte di questa Corte. 26. Per completezza, va rilevato che, pur se qui non direttamente rilevante, anche il criterio dei VAM, ancora invocato da parte ricorrente, è stato dichiarato illegittimo dalla Consulta, con la sentenza n. 181 del 2011, che ha evidenziato come pure detta normativa, relativa all'indennità di espropriazione per le aree agricole e per le aree non suscettibili di classificazione edificatoria è commisurata ad un valore -quello tabellare che, prescindendo dall'area oggetto del procedimento espropriativo ed ignorando ogni dato valutativo inerente ai requisiti specifici del bene, ha un carattere inevitabilmente astratto che elude il ragionevole legame con il valore di mercato del bene ablato, prescritto con la menzionata sentenza della Corte di Strasburgo. 27. Le conseguenze nefaste per il bilancio comunale sottolineate dalla difesa del ricorrente, come pure la deduzione che la decisione comporterebbe l'annullamento dei sistemi di 17 controllo della spesa pubblica sono inammissibili perché estranee alla ratio decidendi dell'impugnata sentenza ed alla finalità del presente giudizio volto ad accertare la fondatezza del diritto delle espropriate al conseguimento del corrispettivo loro spettante in conseguenza della cessione volontaria. E, comunque, le stesse non tengono conto che, come si è esposto al punto 11., nel sistema di cui all'art. 35, della L. n. 865 del 1971, nel testo vigente all'epoca dell'atto, la convenzione tra espropriante e concessionario doveva prevederedoveva prevedere un corrispettivo della concessione "pari al costo di acquisizione delle aree, nonché al costo delle relative opere di urbanizzazione se già realizzate”,id est doveva coprire tutti i costi sostenuti dal Comune (cfr. Cass. n. 5442 del 2008), con conseguente piena salvezza delle casse comunali, in ipotesi di avvio del procedimento di recupero nei confronti dei concessionari, che, come riferito dalle controricorrenti con la memoria e si è sopra accennato, risulta esser stato avviato con apposita delibera, la cui impugnazione innanzi al giudice amministrativo, ha visto il Comune vittorioso in prime cure. 26. Resta da aggiungere che il chiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea non può essere disposto, tenuto conto che la generica previsione, contenuta nell'art. 17 par. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del diritto alla percezione di una "giusta indennità" da parte del soggetto privato della proprietà per “causa di pubblico 18 interesse" non è espressiva della regolamentazione di una "materia" di interesse comunitario, trattandosi di disposizione "priva di attitudine regolatrice di situazioni indeterminate in quanto non inclusiva di alcun criterio O parametro determinativo" (così Cass. SU n. 9595 del 2012); che, ancora, tale materia non risulta in alcun modo disciplinata dagli invocati artt. 6, par 2, e 3, par 3, del Trattato dell'UE, nonchè negli artt. 9, 14, 148, 151, 153 e 160 del Trattato sul funzionamento dell'UE, intesi, piuttosto, a promuovere il progresso e la coesione sociale, l'occupazione e le politiche di promozione sociale degli stati;
che, infine, la risoluzione del Parlamento Europeo dell'11 giugno 2013 sull'edilizia popolare nell'Unione europea (in cui, tra l'altro, si “chiede all'Agenzia europea per i diritti fondamentali di condurre uno studio che valuti l'efficacia e le condizioni di attuazione del diritto all'alloggio e dell'assistenza all'alloggio negli Stati membri, coinvolgendo nel processo i soggetti interessati;
invita l'agenzia a promuovere lo scambio delle migliori prassi nella realizzazione efficace del diritto all'alloggio per i gruppi particolarmente vulnerabili, inclusi i senzatetto;
invita la Commissione a seguire tali attività nel pacchetto per gli investimenti sociali") non è fonte di diritto dell'Unione, ma costituisce, al pari di una raccomandazione, un atto non vincolante. 26. L'ultimo motivo è, parzialmente fondato, essendo gli interessi sul conguaglio dovuti, secondo la condivisibile ÷ 19 giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 16082 del 2004; n. 118 del 2005; n. 7645 del 2007; n. 19935 del 2011) a decorrere dalla sentenza 223 del 1983 dalla Corte costituzionale, e ciò in quanto il maggiore importo da riconoscersi al cedente nasce da un diritto che prende il posto del conguaglio a suo tempo pattuito, il cui pagamento era stato convenzionalmente differito all'emanazione della nuova normativa: tale concordata dilazione comporta che tale credito relativo al conguaglio, insorge al momento del verificarsi della sostituzione della normativa illegittima con quella applicabile (su cui punto 21.), e ciò è avvenuto con la pubblicazione della citata pronuncia d'incostituzionalità, onde detto momento segna il dies a quo del decorso degli interessi, u con riguardo al prezzo della compravendita. 27. Il ricorso incidentale, con cui le BE lamentano, sotto il profilo della violazione degli artt. 1224, co 2, e 2697 cc, e vizio di motivazione, che la Corte d'Appello abbia negato la spettanza del maggior danno di cui all'art. 1224, co 2, cc, è parzialmente fondato. 28. La Corte territoriale ha rigettato la proposta domanda di risarcimento di detto maggior danno, affermando che le espropriate non avevano "allegata e provata la qualità e la condizione di appartenenza ad una determinata categoria", aggiungendo che "il riconoscimento del danno può avvenire solo sulla base di criteri personalizzati in relazione alla categoria economica cui appartiene il creditore” e rilevando che le espropriate avevano depositato "solo agli indici Istat, dati relativi al tasso 20 ufficiale di sconto a rendimenti di titoli pubblici o altri dati contabili non personalizzati". 28. Così opinando, la sentenza si pone in contrasto col principio posto dalle SU di questa Corte con la sentenza n. 19499 del 2008, secondo cui in caso di inadempimento di una obbligazione di valuta (e tale è quella in esame) il maggior danno di cui all'art. 1224, co 2, cc spetta a qualunque creditore ne chieda il risarcimento, senza necessità di inquadrarlo in una apposita categoria, ed è determinato in via presuntiva nel parametro -che le ricorrenti incidentali hanno appunto invocato- relativo all'eventuale differenza, durante la mora, tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il saggio degli interessi legali. 29. Va, però, rilevato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il riconoscimento di tale maggiore danno presuppone la mora dell'espropriante e, quindi, un suo comportamento colpevole ai sensi degli artt. 1218 e 1176 cc. Detta mora debendi si configura solo a partire dalla data dell'inizio del giudizio di opposizione alla stima 0 di determinazione dell'indennità (o, come nella specie, del conguaglio), poiché prima di ciascuno di detti procedimenti l'ente espropriante non ha alcuna facoltà di interferire nelle determinazioni amministrative, siano esse accettate dall'espropriato ovvero impugnate, in quanto completamente estranee alla sua sfera giuridico-economica e attribuite per legge a organi terzi. Soltanto quando ciascuno di questi procedimenti 21 1 giudiziari a carattere contenzioso inizia il suo corso, l'amministrazione espropriante può comportarsi come qualunque parte convenuta in un processo e, quindi, a seconda dei casi, prestare adesione alla domanda negli esatti termini in cui è stata posta dall'attore o offrire un accordo transattivo. Per cui, in mancanza di iniziative di questo genere atte a risolvere il contrasto e dunque ad addivenire sollecitamente al pagamento al privato di quanto a esso dovuto come equo indennizzo, può configurarsi una responsabilità colpevole, per ritardo nell'adempimento, dell'ente pubblico espropriante, che può quindi essere condannato al risarcimento del maggior danno ove come nella specie, sia riconosciuto un valore maggiore rispetto a quello determinato in sede amministrativa (Cass. SU. n. 4669 del 1991; n. 2764 del 1994; n. 3415 del 1996 n. 258 del 2004; n. 4885 del 2006; n. 10929 del 2008, n. 3794 del 2015). 29. La sentenza va, in conclusione, cassata con rinvio, in riferimento alla data di decorrenza degli interessi (dalla pubblicazione della sentenza 223 del 1983 dalla Corte costituzionale) e per la determinazione del quantum dovuto a tiolo di maggior danno da calcolarsi in riferimento all'eventuale differenza, durante la mora (dalla data della domanda), tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il saggio degli interessi legali. 30. Il giudice del rinvio provvederà, anche, alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 22
PQM
La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione il nono motivo (indicato come decimo) del ricorso principale, rigetta gli altri, accoglie per quanto di ragione quello incidentale, cassa e rinvia alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione, ancheper la statuizione sulle spese. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2015. Il Presidente Il Consigliere estensore love povu lad ри IÓ SI TÍ TH ET. 2015 SLOZ 138 8- S VO NI 8 R CE 23