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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/07/2025, n. 2540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2540 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. ROSA dott. Guido Consigliere DEL VILLANO ACETO dott.ssa Francesca Consigliere
all'esito dell'udienza del 10.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2101 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , Parte_7 Parte_8 Parte_9
Parte_10 Parte_11 [...]
, , , , Pt_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15
, , , Parte_16 Parte_17 Parte_18 [...]
Parte_19 Parte_20 Parte_21
, , Parte_22 Parte_23 Controparte_1
i re LV NE che, unitamente agli avv.ti Francesca Agamennone e Federico NE, li rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLANTI E
elett.me dom.to in Roma, via dei Controparte_2
Portoghesi n. 12, presso l'Ufficio Legale dell'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1072/2024 del Tribunale di Roma pubblicata il 30.1.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. ed altri lavoratori, premesso di essere tutti dipendenti Parte_1 dell' , inquadrati come “primo ricercatore” nel livello Controparte_2
II d omparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e di sperimentazione, con corrispondenti mansioni e di aver partecipato alla procedura di selezione interna per titoli, ai sensi dell'art. 15, comma 6, del CCNL 7/4/2006, per n. 28 posti di “Dirigente di Ricerca”; precisato, inoltre, di essere risultati vincitori a seguito di ampliamento dei posti, giusta Decreto n. 1047 del 17/11/2022, e di essere stati inquadrati nel superiore profilo con decorrenza giuridica ed economica dalla data di sottoscrizione dei rispettivi contratti individuali, anziché dall'1/01/2021, come previsto dall'articolo 2, comma 1, del Decreto di bando n. 200 del 10/2/2021, come sostituito dal Decreto n. 216 del 24/02/2021, in ottemperanza al disposto dell'articolo 15, comma 9, del CCNL, hanno convenuto in giudizio l' rassegnando le Controparte_2 seguenti conclusioni: “1) Accert odierni ricorrenti, dichiarati vincitori della selezione riservata di cui in premessa dall' CP_2 resistente con Decreto del Direttore della Direzione Centrale delle risorse ed economiche n. 1047 del 17 novembre 2022, di essere inquadrati nel profilo di Dirigente di Ricerca – I livello professionale dell' Controparte_2 con effetto giuridico ed economico a partire dal 1° gennaio 2021 o dalla data che sarà ritenuta di giustizia, sulla base delle considerazioni e delle violazioni di legge e di contratto dedotte in narrativa, per tutte le ragioni di fatto e di diritto meglio argomentate nelle premesse;
e, per l'effetto: - condannare l' resistente, CP_2 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a ri re a favore degli odierni ricorrenti l'inquadramento nel profilo di Dirigente di Ricerca – I livello professionale dell' con effetto giuridico ed Controparte_2 economico a partire dal 1° gennaio 2021 o dalla data che sarà ritenuta di giustizia, per tutte le ragioni di fatto e di diritto meglio argomentate nelle premesse – Con ogni riserva espressa per la quantificazione e la condanna al pagamento delle differenze retributive e/o contributive nonché per la ricostruzione della carriera pensionistica in separata sede Con vittoria di compensi ex D.M. n. 55/2014 da ultimo aggiornato con D.M. n. 147/2022 e spese di causa, tra cui il contributo unificato pari ad Euro 259,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge”.
1.1. Nella resistenza dell' , il Tribunale di Roma, Controparte_2 all'esito della trattazione ., ha respinto il ricorso condannando i ricorrenti alla refusione delle spese di lite.
1.2. Il primo giudice: i) ricostruito l'iter procedimentale e sintetizzati gli elementi di fatto della vicenda, ha osservato che la fattispecie è ben diversa da quella dell'ampliamento del numero dei posti originariamente banditi, artatamente suggerita in ricorso, poiché, piuttosto, la deliberazione di procedere allo scorrimento della graduatoria è intervenuta dopo che la procedura di selezione interna si era conclusa, con la proclamazione dei n. 28 vincitori> sicché il lasso temporale di pochi mesi dalla conclusione della procedura selettiva bandita con Decreto n. 200 del 10/2/2021 e il Decreto n. 1047 del 17/11/2022 di autorizzazione allo scorrimento della graduatoria non muta la diversa posizione dei n. 28 candidati vincitori della procedura di selezione e degli ulteriori candidati reclutati, dichiarati vincitori solo a seguito dell'autorizzato scorrimento>; ii) richiamata la giurisprudenza di legittimità (Cassazione, Sezioni Unite, n. 22566/2022) e la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 14/2011) in punto di scorrimento della graduatoria nel pubblico impiego privatizzato, ha affermato che nel periodo di vigenza delle graduatorie, pertanto, la pubblica amministrazione, ove debba procedere alla copertura di nuove posizioni resesi vacanti, è sollecitata ad attingere alle graduatorie ancora efficaci per il reclutamento dei candidati risultati idonei non vincitori>; iii) ha, quindi, affermato che, nel caso in esame, l'assunzione dei candidati idonei non vincitori non può che decorrere dalla stipula dei nuovi contratti, non essendo disposta a compimento del bando di selezione originario, bensì della nuova manifestazione di volontà dell'amministrazione che, a fronte del verificarsi di successive nuove vacanze, ha deliberato la loro copertura mediante scorrimento di una graduatoria ancora efficace;
iv) in punto di spese di lite, ha applicato il principio della soccombenza. 2. e gli altri litisconsorti in epigrafe indicati hanno proposto Parte_1 te mentando in sintesi: I) l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice, disapplicando di fatto l'art. 15, comma 9, CCNL 7 aprile 2006 del personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e di sperimentazione, ha fatto decorrere la “promozione” dalla stipula dei nuovi contratti anziché dall'1/01/2021; II) l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha superficialmente esaminato i Decreti adottati dall' , CP_2 dall'indizione della selezione sino alla individuazione degli odierni appellanti Part come “vincitori”, con particolare riferimento agli obblighi assunti dall' ; III) l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha totalmente travisato la ricostruzione cronologica dei fatti ed ha esaminato con superficialità sia i documenti prodotti che le deduzioni ed allegazioni difensive delle parti.
2.1. Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame Controparte_2
e chiedendone il rigetto.
2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello, i cui motivi per evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, è infondato e deve essere respinto.
4. L'esame delle censure necessita di una sintetica ricostruzione dei fatti effettivamente rilevanti per la decisione, così come risultano pacifici tra le parti ovvero in atti documentati, fatti dei quali il gravame non tiene adeguato conto oppure ne fornisce letture e interpretazioni con gli stessi in contrasto, dilungandosi su circostanze per nulla decisive. Part
4.1. Gli appellanti, dipendenti dell' come Primi Ricercatori, hanno partecipato al concorso interno per la copertura di 28 posti di Dirigente di Ricerca indetto dall' con decreto n. 200 del 10/2/2021 ai sensi dell'art. 15 comma 6 ccnl CP_2 del 2006. Nel bando, per come corretto e integrato dal decreto 216 del 2021 il superiore inquadramento avrebbe avuto decorrenza dal 1° gennaio 2021. Va da subito osservato, perché decisivo, ma trascurato nel gravame, che la procedura selettiva in questione è stata indetta in relazione al piano di fabbisogno personale dell'anno 2018, per come inequivocabilmente emerge dalle premesse del bando con il richiamo alle deliberazioni in materia, ribadite anche nel successivo decreto n. 216 del 2021. 4.2. All'esito della procedura concorsuale, gli appellanti, nonostante l'ampio diverso argomentare del gravame, non sono affatto risultati vincitori. Ciò emerge con inequivoca chiarezza dalla mera lettura del decreto n. 786 del 7/7/2022 (doc. 11 ricorso I grado) con cui è stata approvata la graduatoria concorsuale (art. 1) e sono stati nominati i vincitori (art 2), tra i quali, appunto, non compare nessuno degli appellanti. I nominativi di questi ultimi compaiono, invece, tra gli idonei non vincitori (cfr elenco art 1 del citato decreto).
4.3. Va altresì osservato, perché parimenti decisivo, che l' all'esito di CP_2 detta procedura concorsuale, nonostante la facoltà ricono dal bando (art. 8 comma 4), facoltà condizionata “alle risultanze contabili”, non ha provveduto ad alcun aumento dei posti della procedura stessa, per come pure inequivocabilmente emerge dal già richiamato decreto n. 786 di approvazione della graduatoria, limitato agli originari 28 posti, né vi sono atti che attestino diversamente, riferendosi la documentazione successiva, per come di seguito chiarito, a tutt'altra scelta dell' e a tutt'altra procedura di copertura di un CP_2 ben diverso piano di fabbisogno di personale.
4.4. Infatti, mentre la procedura selettiva in esame era ancora in corso e procedeva autonomamente perché affatto interessata alle successive vicende, l'Istituto, con deliberazione n. 3 allegata al verbale n. 58 della seduta del CdA del 28/6/2022, ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per gli anni 2022-2024, in cui, per quanto qui interessa, è stato inserito anche il nuovo piano di fabbisogno del personale per il triennio in questione. Rilevante per comprendere l'assoluta autonomia, l'assenza di soluzione di continuità e la mancanza di collegamento tra il concorso indetto con decreto n. 200 del 2021 e il successivo riconoscimento agli appellanti del superiore inquadramento, è quanto si legge nella deliberazione n. 3, laddove l' , CP_2
“cogliendo l'occasione” del mancato raccordo tra la nuova disciplina legislativa regolatrice del PIAO (art 6 comma 1 d.l. n. 80/2021 conv nella legge n. 113/2021 e successive modifiche) e la specifica disciplina degli EPR (art. 9 del dlgs n. 218/2016), ha stabilito: di “procedere a una rivalutazione ed a una integrazione del Piano dei fabbisogni dell'anno 2022”; di procedere, in attuazione di quanto previsto dal PIAO in punto di valorizzazione del personale, allo scorrimento delle graduatorie delle ultime procedure selettive avviate ex art 22 comma 15 d.lgs n. 75/2017 ed ex art. 15 ccnl 7/4/2006; di ampliare, nell'ambito del piano assunzione del 2022 e tenuto conto del favorevole rapporto finanziario ex art. 9 d.lgs n. 218/2016, le posizioni a quella data disponibili ex art. 12 d.lgs n. 218/2016 (cfr pg 4).
4.5. Nonostante quanto scritto dagli appellanti, che tendono a unificare le due procedure di copertura dei fabbisogni del personale, confondendole, il concorso indetto nel 2021 è distinto, autonomo e separato dalle successive scelte organizzative dell' . Ciò trova conferma non solo in quanto già sopra CP_2 evidenziato e nella normativa in materia, ma anche nella evidente circostanza che il decreto n. 786 di approvazione della graduatoria, che pure interviene nel luglio 2022, quindi successivamente alla richiamata deliberazione allegata al verbale del 28/6/2022, non contiene alcun riferimento a quest'ultima.
4.6. Ed invero il nuovo piano del fabbisogno triennale relativo al 2022-2024 risulta approvato dal Ministero della Salute successivamente, il 9.11.2022, e Part l' , solo con il decreto n. 1047 del 17.11.2022, ha potuto dare attuazione alla più volte citata delibera n. 3 del 28/6/2022, procedendo allo “slittamento della graduatoria di n. 8 unità” del concorso indetto con decreto n. 200 del 10/2/2021 e in ragione di detto slittamento gli appellanti hanno potuto sottoscrivere il contratto individuale di lavoro ottenendo il superiore inquadramento di dirigente di ricerca, inquadramento fatto decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, decorrenza contestata in questa sede, rivendicando i predetti la retrodatazione al 1° gennaio 2021 come i vincitori del concorso di cui al bando del 2021.
5. Ricostruiti i fatti e l'oggetto del contendere, appare di tutta evidenza l'infondatezza della pretesa azionata in giudizio, così come già affermato dal Tribunale con decisione che si sottrae alle critiche mosse nel gravame, critiche con le quali si lamentano omissioni e violazioni di legge e di contratto collettivo smentite dal tenore della decisione.
5.1. Gli appellanti, come già sopra osservato e contrariamente a quanto insistentemente sostenuto anche in questo grado, non possono essere ritenuti vincitori della selezione indetta con il bando del 2021. La delibera di approvazione della graduatoria adottata nel luglio 2022 non li qualifica tali ed è a detta delibera che occorre fare riferimento, essendo l'unico atto tipizzato dalle norme in materia, che chiude la procedura concorsuale (tant'è che da tempo si afferma che con tale approvazione si esaurisce l'ambito riservato al procedimento amministrativo ed all'attività autoritativa della P.A.). Gli appellanti non avrebbero mai potuto essere nominati e considerati vincitori di quella procedura selettiva, perché non collocatisi nei primi 28 posti, cui era ed è rimasta limitata la procedura concorsuale del 2021. Part Diversamente da quanto affermato nel gravame, l' non ha affatto “ampliato” i posti messi a concorso con il bando del 2021. Un asserito ampliamento non trova alcun riscontro documentale, dovendosi ricordare che venendo in rilievo atti della pubblica amministrazione questi sono necessariamente connotati dalla tipicità sicché non è consentito, in assenza di un espresso ed esplicito provvedimento in tale senso, presumere un ampliamento di copertura del fabbisogno ovvero tentare di desumerlo implicitamente da atti aventi diverso oggetto e regolanti diverse fattispecie.
5.2. A sostenere il contrario non vale invocare il decreto n. 1047 del 2022, che, pur contenendo qualche imprecisione terminologica, deve necessariamente essere letto nel suo complesso e soprattutto alla luce della normativa regolante i concorsi. Innanzitutto, a differenza del decreto n. 786 del 2021 di approvazione della graduatoria del concorso in questione, il decreto n 1047 significativamente non contiene alcuna esplicita indicazione dei nominativi dei “vincitori”, tantomeno degli appellanti, limitandosi all'art.1 a statuire: I seguenti candidati sono dichiarati, nell'ordine, a seguito di chiamata idoneo, vincitori della selezione riservata per titoli, ai sensi del predetto art. 15 comma 6 del ccnl 7.4.2006 per 28 posti di Dirigente di Ricerca- I livello professionale dell' Controparte_2
, con le modalità di cui alle premesse”, espressione alla quale segue non
[...] il nominativo dei singoli appellanti, bensì la graduatoria degli idonei, a decorrere dal 35° posto, compresi i cessati dal servizio e i deceduti, per come già approvata con il decreto 786. La formulazione dell'art. 1 del decreto 1047 si comprende dalla lettura della parte motiva, in cui non solo è ribadito che i nominativi elencati “risultano collocati candidati idonei” della precedente selezione- e quindi non vincitori-, ma sono altresì richiamati tutti i passaggi della vicenda come già sopra ricostruiti con la conseguenziale disposizione per cui: “Ritenuto, per i motivi anzidetti, di procedere allo slittamento della graduatoria di n. 8 unità”.
5.3. Ed è alla luce della parte motiva del decreto in esame che va letta l'affermazione “con le modalità di cui in premessa”, invocata nel gravame, con cui l' si è limitato a rinviare alla parte motiva, nella quale è espressamente CP_2 stab l'assunzione degli appellanti non avveniva certo perché vincitori della selezione del 2021, bensì in esecuzione della delibera n. 3 che consentiva Part all' di coprire il fabbisogno di personale di diverso e successivo piano triennale- 2022/2024- avvalendosi della graduatoria degli idonei del precedente concorso, indetto e concluso per la copertura del fabbisogno dell'anno 2018, senza riconoscere il superiore inquadramento dal 1° gennaio 2021, come preteso dagli appellanti, decorrenza che avrebbe richiesto una ben diversa previsione e soprattutto copertura economica. Part L' , infatti, non avrebbe mai potuto procedere alla nomina di ulteriori vincitori d procedura concorsuale a 28 posti non solo perché questa, alla data di approvazione del PIAO, si era già conclusa con la proclamazione degli effettivi vincitori, ma soprattutto perché era limitata alla copertura del fabbisogno di personale del 2018, rispetto alla quale non vi era stata alcuna autorizzazione a un ampliamento delle assunzioni.
5.4. Giova ricordare che proprio in base alla disciplina dettata dal TU n. 165/2001 le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici non possono procedere alla stipula di nuovi contratti di assunzioni e/o al riconoscimento di progressioni economiche senza la necessaria copertura economica, disposta con formale atto di stanziamento, che per il fabbisogno del 2018 è stato limitato, per quanto qui interessa, ai 28 candidati vincitori della procedura selettiva indetta con il bando del febbraio 2021, senza che si sia proceduto ad alcun ampliamento. Le argomentazioni del gravame, in specie quelle contenute nel terzo motivo, non solo sono nuove e quindi inammissibili, ma si scontrano con i princìpi in materia perché un conto sono le astratte e generali previsioni delle programmazioni contenute in delibere organizzative e nei piani triennali e un conto sono le scelte in concreto operate di volta in volta nel corso del triennio di riferimento della programmazione e non è consentito in questa sede sindacare in alcun modo dette scelte né sostituirsi all'ente pubblico, assumendo che comunque vi fossero scoperture e risorse sufficienti ad ampliare la platea delle assunzioni del fabbisogno 2018 e 2019. 5.5. Il dato incontestato a cui occorre necessariamente arrestarsi in questa sede è che gli appellanti, risultati idonei non vincitori della procedura selettiva del 2021, non sono stati assunti nell'ambito della copertura del fabbisogno 2018, cui detta procedura era finalizzata, bensì in attuazione della diversa e successiva programmazione del triennio 2022-2024 e al disposto scorrimento di graduatoria, sicché non possono rivendicare, come invece insistono nel fare anche in questo grado, una decorrenza normativa ed economica dell'inquadramento superiore al 2021, come invece riconosciuta ai vincitori del più volte citato concorso in base alla previsione del bando per come anche corretta con il decreto n. 216/2021. 5.6. Sulla scorta della consolidata giurisprudenza di legittimità va osservato: che il cd. 'scorrimento' della graduatoria approvata all'esito di una procedura concorsuale consente la stipulazione del contratto di lavoro con partecipanti risultati idonei e non vincitori, in forza di eventi successivi alla definizione del procedimento concorsuale con l'approvazione della graduatoria (Cass. SU n. 4870/2022); che il diritto all'assunzione dell'idoneo non vincitore sorge solo con il completamento di una fattispecie complessa: perdurante efficacia di una graduatoria + decisione di avvalersene per coprire posti vacanti utilizzando la graduatoria rimasta efficace (Cass. n. 4870/2022); che la decisione di coprire il posto attingendo allo scorrimento della graduatoria è equiparabile, nella sostanza, all'espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale, con identificazione degli ulteriori vincitori, ancorché mediante l'utilizzazione dell'intera sequenza di atti apertasi con il bando originario e conclusasi con l'approvazione della graduatoria, che individua i soggetti da assumere, sicché con la delibera di procedere allo scorrimento si riattiva l'intera sequenza concorsuale, ma, inevitabilmente, occorre considerare i requisiti di validità vigenti al momento della determinazione assunta dall'amministrazione (Cass. SU n. 14732/2024).
5.7. In altre parole e con riferimento al caso di specie, gli appellanti, chiamati a stipulare il contratto come dirigenti di ricerca solo in esito allo scorrimento di graduatoria disposto con il più volte citato decreto del novembre 2022, non possono rivendicare di essere considerati vincitori della procedura concorsuale indetta con decreto n. 200 del 10/2/2021 né tantomeno possono rivendicare di essere retroattivamente inquadrati dal gennaio 2021, laddove il loro diritto all'assunzione è sorto solo con il successivo citato provvedimento del 2022 e si è perfezionato con la stipula del contratto di lavoro.
5.8. A sostenere il contrario, e quindi a supportare l'invocata retrodatazione al gennaio 2021, non vale invocare il comma 9 dell'art. 15 ccnl di comparto 2006 per cui “Gli effetti giuridici ed economici delle selezioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”, comma significativamente non richiamato nel decreto n. 1047 del 2022 grazie al quale gli appellanti hanno potuto accedere al profilo superiore e che invece si limita a richiamare, non solo nella parte motiva, ma anche in quella dispositiva, il comma 6 di detto articolo per cui “Con gli stessi criteri e modalità di cui al comma 5 saranno attivate selezioni all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo per l'accesso al I livello del profilo professionale di ricercatore e tecnologo da parte del personale appartenente al livello immediatamente inferiore”, comma 5 che a sua volta prevede che “L'accesso al II livello del profilo di ricercatore e tecnologo avviene anche attraverso procedure selettive affidate ad apposite Commissioni esaminatrici finalizzate all'accertamento del merito scientifico ovvero tecnologico, attivate con cadenza biennale all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo. Il numero dei posti destinati alle procedure di cui al presente comma sarà definito con riferimento al numero degli appartenenti al livello inferiore”.
5.9. L'art 15 del ccnl regola le opportunità di sviluppo professionale dei ricercatori e tecnologi attraverso procedure selettive interne e la previsione dell'invocato comma 9 risponde alla necessità di tutelare i concorrenti dagli imprevedibili tempi di durata di durata di dette selezioni, necessità che non sussiste nella specie perché la peculiarità dell'istituto dello scorrimento della graduatoria è proprio quella di non espletare una procedura selettiva concorsuale, bensì di avvalersi degli esiti di una già espletata, attingendo tra gli idonei e così “risparmiando” tempo e risorse economiche. La previsione del comma 9, per come emerge dalla lettura complessiva dell'art 15, è riferita esclusivamente all'ipotesi ordinaria di indizione ed espletamento di una delle procedure selettive dei commi 5 e 6, ma non certo alla diversa ipotesi del c.d. scorrimento, che significativamente non viene citato.
5.10 Non si può quindi pretendere di estendere la portata della norma a ipotesi dalla stessa non contemplate, come finiscono per fare gli appellanti, né tantomeno può ritenersi che l'ente pubblico abbia potuto operare in tal senso. Part Innanzitutto non vi è alcun atto né alcuna esplicita previsione con cui l' abbia stabilito che la decorrenza delle nuove assunzioni avveniss n la retrodatazione invocata nel gravame, né in tal senso possono ritenersi i richiami nel decreto n. 1047 ai decreti precedenti, perché volti esclusivamente alla ricostruzione dei presupposti delle nuove assunzioni. Part L' , comunque, non avrebbe mai potuto stabilire una tale retrodatazione p é a ciò non autorizzato né dal PIAO né dal programma triennale 2022-2024 né da alcuna approvazione di bilancio pena la violazione non solo delle previsioni normative, ma anche di quelle contrattuali e in specie dello stesso art. 15 ccnl per cui ogni progressione deve avere la necessaria preventiva copertura finanziaria, espressamente stabilita in sede di approvazione di bilancio.
5.11 Un'ultima annotazione si impone con riguardo all'invocato principio di parità di cui all'art. 45 comma 2 d.lgs n. 165/2001 essendo sufficiente sul punto osservare non solo che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, la norma regola altre fattispecie quindi il richiamo non è conferente, ma che è proprio la domanda degli appellanti a concretizzare una disparità di trattamento laddove pretendono di ricevere lo stesso trattamento dei vincitori di un concorso pur essendo risultati solo idonei, quindi pretendono un eguale trattamento economico per situazioni diverse in evidente contrasto con il principio di parità.
5.12 In conclusione, non potendo trovare applicazione agli appellanti né la previsione contenuta nel bando e nel decreto correttivo n. 216/2021, perché non vincitori del concorso, né quella dell'art. 15 comma 9 ccnl, perché non riferita al c.d. scorrimento, la decorrenza dell'inquadramento nel profilo superiore di primo dirigente è stata fatta decorrere correttamente dalla sottoscrizione del relativo contratto di assunzione, non potendo gli appellanti vantare, in assenza di fonte legale e/o contrattuale, alcun diritto a un trattamento economico e normativo superiore per un periodo in cui correttamente sono rimasti inquadrati nel profilo inferiore di primo ricercatore.
6. Quanto esposto è sufficiente a disattendere il gravame, rimanendo assorbita ogni altra questione. 7. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
7.1. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna gli appellanti a rifondere all' le spese del Controparte_2 grado liquidate in € 5.211,00, oltre rimborso 15%; in considerazione del tipo di statuizione emessa, dà atto che sussistono in capo agli appellanti le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma 10/7/2025 LA PRESIDENTE est dott.ssa Vittoria Di Sario
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. ROSA dott. Guido Consigliere DEL VILLANO ACETO dott.ssa Francesca Consigliere
all'esito dell'udienza del 10.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2101 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , Parte_7 Parte_8 Parte_9
Parte_10 Parte_11 [...]
, , , , Pt_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15
, , , Parte_16 Parte_17 Parte_18 [...]
Parte_19 Parte_20 Parte_21
, , Parte_22 Parte_23 Controparte_1
i re LV NE che, unitamente agli avv.ti Francesca Agamennone e Federico NE, li rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLANTI E
elett.me dom.to in Roma, via dei Controparte_2
Portoghesi n. 12, presso l'Ufficio Legale dell'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1072/2024 del Tribunale di Roma pubblicata il 30.1.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. ed altri lavoratori, premesso di essere tutti dipendenti Parte_1 dell' , inquadrati come “primo ricercatore” nel livello Controparte_2
II d omparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e di sperimentazione, con corrispondenti mansioni e di aver partecipato alla procedura di selezione interna per titoli, ai sensi dell'art. 15, comma 6, del CCNL 7/4/2006, per n. 28 posti di “Dirigente di Ricerca”; precisato, inoltre, di essere risultati vincitori a seguito di ampliamento dei posti, giusta Decreto n. 1047 del 17/11/2022, e di essere stati inquadrati nel superiore profilo con decorrenza giuridica ed economica dalla data di sottoscrizione dei rispettivi contratti individuali, anziché dall'1/01/2021, come previsto dall'articolo 2, comma 1, del Decreto di bando n. 200 del 10/2/2021, come sostituito dal Decreto n. 216 del 24/02/2021, in ottemperanza al disposto dell'articolo 15, comma 9, del CCNL, hanno convenuto in giudizio l' rassegnando le Controparte_2 seguenti conclusioni: “1) Accert odierni ricorrenti, dichiarati vincitori della selezione riservata di cui in premessa dall' CP_2 resistente con Decreto del Direttore della Direzione Centrale delle risorse ed economiche n. 1047 del 17 novembre 2022, di essere inquadrati nel profilo di Dirigente di Ricerca – I livello professionale dell' Controparte_2 con effetto giuridico ed economico a partire dal 1° gennaio 2021 o dalla data che sarà ritenuta di giustizia, sulla base delle considerazioni e delle violazioni di legge e di contratto dedotte in narrativa, per tutte le ragioni di fatto e di diritto meglio argomentate nelle premesse;
e, per l'effetto: - condannare l' resistente, CP_2 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a ri re a favore degli odierni ricorrenti l'inquadramento nel profilo di Dirigente di Ricerca – I livello professionale dell' con effetto giuridico ed Controparte_2 economico a partire dal 1° gennaio 2021 o dalla data che sarà ritenuta di giustizia, per tutte le ragioni di fatto e di diritto meglio argomentate nelle premesse – Con ogni riserva espressa per la quantificazione e la condanna al pagamento delle differenze retributive e/o contributive nonché per la ricostruzione della carriera pensionistica in separata sede Con vittoria di compensi ex D.M. n. 55/2014 da ultimo aggiornato con D.M. n. 147/2022 e spese di causa, tra cui il contributo unificato pari ad Euro 259,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge”.
1.1. Nella resistenza dell' , il Tribunale di Roma, Controparte_2 all'esito della trattazione ., ha respinto il ricorso condannando i ricorrenti alla refusione delle spese di lite.
1.2. Il primo giudice: i) ricostruito l'iter procedimentale e sintetizzati gli elementi di fatto della vicenda, ha osservato che la fattispecie è ben diversa da quella dell'ampliamento del numero dei posti originariamente banditi, artatamente suggerita in ricorso, poiché, piuttosto, la deliberazione di procedere allo scorrimento della graduatoria è intervenuta dopo che la procedura di selezione interna si era conclusa, con la proclamazione dei n. 28 vincitori> sicché il lasso temporale di pochi mesi dalla conclusione della procedura selettiva bandita con Decreto n. 200 del 10/2/2021 e il Decreto n. 1047 del 17/11/2022 di autorizzazione allo scorrimento della graduatoria non muta la diversa posizione dei n. 28 candidati vincitori della procedura di selezione e degli ulteriori candidati reclutati, dichiarati vincitori solo a seguito dell'autorizzato scorrimento>; ii) richiamata la giurisprudenza di legittimità (Cassazione, Sezioni Unite, n. 22566/2022) e la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 14/2011) in punto di scorrimento della graduatoria nel pubblico impiego privatizzato, ha affermato che nel periodo di vigenza delle graduatorie, pertanto, la pubblica amministrazione, ove debba procedere alla copertura di nuove posizioni resesi vacanti, è sollecitata ad attingere alle graduatorie ancora efficaci per il reclutamento dei candidati risultati idonei non vincitori>; iii) ha, quindi, affermato che, nel caso in esame, l'assunzione dei candidati idonei non vincitori non può che decorrere dalla stipula dei nuovi contratti, non essendo disposta a compimento del bando di selezione originario, bensì della nuova manifestazione di volontà dell'amministrazione che, a fronte del verificarsi di successive nuove vacanze, ha deliberato la loro copertura mediante scorrimento di una graduatoria ancora efficace;
iv) in punto di spese di lite, ha applicato il principio della soccombenza. 2. e gli altri litisconsorti in epigrafe indicati hanno proposto Parte_1 te mentando in sintesi: I) l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice, disapplicando di fatto l'art. 15, comma 9, CCNL 7 aprile 2006 del personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e di sperimentazione, ha fatto decorrere la “promozione” dalla stipula dei nuovi contratti anziché dall'1/01/2021; II) l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha superficialmente esaminato i Decreti adottati dall' , CP_2 dall'indizione della selezione sino alla individuazione degli odierni appellanti Part come “vincitori”, con particolare riferimento agli obblighi assunti dall' ; III) l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha totalmente travisato la ricostruzione cronologica dei fatti ed ha esaminato con superficialità sia i documenti prodotti che le deduzioni ed allegazioni difensive delle parti.
2.1. Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame Controparte_2
e chiedendone il rigetto.
2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello, i cui motivi per evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, è infondato e deve essere respinto.
4. L'esame delle censure necessita di una sintetica ricostruzione dei fatti effettivamente rilevanti per la decisione, così come risultano pacifici tra le parti ovvero in atti documentati, fatti dei quali il gravame non tiene adeguato conto oppure ne fornisce letture e interpretazioni con gli stessi in contrasto, dilungandosi su circostanze per nulla decisive. Part
4.1. Gli appellanti, dipendenti dell' come Primi Ricercatori, hanno partecipato al concorso interno per la copertura di 28 posti di Dirigente di Ricerca indetto dall' con decreto n. 200 del 10/2/2021 ai sensi dell'art. 15 comma 6 ccnl CP_2 del 2006. Nel bando, per come corretto e integrato dal decreto 216 del 2021 il superiore inquadramento avrebbe avuto decorrenza dal 1° gennaio 2021. Va da subito osservato, perché decisivo, ma trascurato nel gravame, che la procedura selettiva in questione è stata indetta in relazione al piano di fabbisogno personale dell'anno 2018, per come inequivocabilmente emerge dalle premesse del bando con il richiamo alle deliberazioni in materia, ribadite anche nel successivo decreto n. 216 del 2021. 4.2. All'esito della procedura concorsuale, gli appellanti, nonostante l'ampio diverso argomentare del gravame, non sono affatto risultati vincitori. Ciò emerge con inequivoca chiarezza dalla mera lettura del decreto n. 786 del 7/7/2022 (doc. 11 ricorso I grado) con cui è stata approvata la graduatoria concorsuale (art. 1) e sono stati nominati i vincitori (art 2), tra i quali, appunto, non compare nessuno degli appellanti. I nominativi di questi ultimi compaiono, invece, tra gli idonei non vincitori (cfr elenco art 1 del citato decreto).
4.3. Va altresì osservato, perché parimenti decisivo, che l' all'esito di CP_2 detta procedura concorsuale, nonostante la facoltà ricono dal bando (art. 8 comma 4), facoltà condizionata “alle risultanze contabili”, non ha provveduto ad alcun aumento dei posti della procedura stessa, per come pure inequivocabilmente emerge dal già richiamato decreto n. 786 di approvazione della graduatoria, limitato agli originari 28 posti, né vi sono atti che attestino diversamente, riferendosi la documentazione successiva, per come di seguito chiarito, a tutt'altra scelta dell' e a tutt'altra procedura di copertura di un CP_2 ben diverso piano di fabbisogno di personale.
4.4. Infatti, mentre la procedura selettiva in esame era ancora in corso e procedeva autonomamente perché affatto interessata alle successive vicende, l'Istituto, con deliberazione n. 3 allegata al verbale n. 58 della seduta del CdA del 28/6/2022, ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per gli anni 2022-2024, in cui, per quanto qui interessa, è stato inserito anche il nuovo piano di fabbisogno del personale per il triennio in questione. Rilevante per comprendere l'assoluta autonomia, l'assenza di soluzione di continuità e la mancanza di collegamento tra il concorso indetto con decreto n. 200 del 2021 e il successivo riconoscimento agli appellanti del superiore inquadramento, è quanto si legge nella deliberazione n. 3, laddove l' , CP_2
“cogliendo l'occasione” del mancato raccordo tra la nuova disciplina legislativa regolatrice del PIAO (art 6 comma 1 d.l. n. 80/2021 conv nella legge n. 113/2021 e successive modifiche) e la specifica disciplina degli EPR (art. 9 del dlgs n. 218/2016), ha stabilito: di “procedere a una rivalutazione ed a una integrazione del Piano dei fabbisogni dell'anno 2022”; di procedere, in attuazione di quanto previsto dal PIAO in punto di valorizzazione del personale, allo scorrimento delle graduatorie delle ultime procedure selettive avviate ex art 22 comma 15 d.lgs n. 75/2017 ed ex art. 15 ccnl 7/4/2006; di ampliare, nell'ambito del piano assunzione del 2022 e tenuto conto del favorevole rapporto finanziario ex art. 9 d.lgs n. 218/2016, le posizioni a quella data disponibili ex art. 12 d.lgs n. 218/2016 (cfr pg 4).
4.5. Nonostante quanto scritto dagli appellanti, che tendono a unificare le due procedure di copertura dei fabbisogni del personale, confondendole, il concorso indetto nel 2021 è distinto, autonomo e separato dalle successive scelte organizzative dell' . Ciò trova conferma non solo in quanto già sopra CP_2 evidenziato e nella normativa in materia, ma anche nella evidente circostanza che il decreto n. 786 di approvazione della graduatoria, che pure interviene nel luglio 2022, quindi successivamente alla richiamata deliberazione allegata al verbale del 28/6/2022, non contiene alcun riferimento a quest'ultima.
4.6. Ed invero il nuovo piano del fabbisogno triennale relativo al 2022-2024 risulta approvato dal Ministero della Salute successivamente, il 9.11.2022, e Part l' , solo con il decreto n. 1047 del 17.11.2022, ha potuto dare attuazione alla più volte citata delibera n. 3 del 28/6/2022, procedendo allo “slittamento della graduatoria di n. 8 unità” del concorso indetto con decreto n. 200 del 10/2/2021 e in ragione di detto slittamento gli appellanti hanno potuto sottoscrivere il contratto individuale di lavoro ottenendo il superiore inquadramento di dirigente di ricerca, inquadramento fatto decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, decorrenza contestata in questa sede, rivendicando i predetti la retrodatazione al 1° gennaio 2021 come i vincitori del concorso di cui al bando del 2021.
5. Ricostruiti i fatti e l'oggetto del contendere, appare di tutta evidenza l'infondatezza della pretesa azionata in giudizio, così come già affermato dal Tribunale con decisione che si sottrae alle critiche mosse nel gravame, critiche con le quali si lamentano omissioni e violazioni di legge e di contratto collettivo smentite dal tenore della decisione.
5.1. Gli appellanti, come già sopra osservato e contrariamente a quanto insistentemente sostenuto anche in questo grado, non possono essere ritenuti vincitori della selezione indetta con il bando del 2021. La delibera di approvazione della graduatoria adottata nel luglio 2022 non li qualifica tali ed è a detta delibera che occorre fare riferimento, essendo l'unico atto tipizzato dalle norme in materia, che chiude la procedura concorsuale (tant'è che da tempo si afferma che con tale approvazione si esaurisce l'ambito riservato al procedimento amministrativo ed all'attività autoritativa della P.A.). Gli appellanti non avrebbero mai potuto essere nominati e considerati vincitori di quella procedura selettiva, perché non collocatisi nei primi 28 posti, cui era ed è rimasta limitata la procedura concorsuale del 2021. Part Diversamente da quanto affermato nel gravame, l' non ha affatto “ampliato” i posti messi a concorso con il bando del 2021. Un asserito ampliamento non trova alcun riscontro documentale, dovendosi ricordare che venendo in rilievo atti della pubblica amministrazione questi sono necessariamente connotati dalla tipicità sicché non è consentito, in assenza di un espresso ed esplicito provvedimento in tale senso, presumere un ampliamento di copertura del fabbisogno ovvero tentare di desumerlo implicitamente da atti aventi diverso oggetto e regolanti diverse fattispecie.
5.2. A sostenere il contrario non vale invocare il decreto n. 1047 del 2022, che, pur contenendo qualche imprecisione terminologica, deve necessariamente essere letto nel suo complesso e soprattutto alla luce della normativa regolante i concorsi. Innanzitutto, a differenza del decreto n. 786 del 2021 di approvazione della graduatoria del concorso in questione, il decreto n 1047 significativamente non contiene alcuna esplicita indicazione dei nominativi dei “vincitori”, tantomeno degli appellanti, limitandosi all'art.1 a statuire: I seguenti candidati sono dichiarati, nell'ordine, a seguito di chiamata idoneo, vincitori della selezione riservata per titoli, ai sensi del predetto art. 15 comma 6 del ccnl 7.4.2006 per 28 posti di Dirigente di Ricerca- I livello professionale dell' Controparte_2
, con le modalità di cui alle premesse”, espressione alla quale segue non
[...] il nominativo dei singoli appellanti, bensì la graduatoria degli idonei, a decorrere dal 35° posto, compresi i cessati dal servizio e i deceduti, per come già approvata con il decreto 786. La formulazione dell'art. 1 del decreto 1047 si comprende dalla lettura della parte motiva, in cui non solo è ribadito che i nominativi elencati “risultano collocati candidati idonei” della precedente selezione- e quindi non vincitori-, ma sono altresì richiamati tutti i passaggi della vicenda come già sopra ricostruiti con la conseguenziale disposizione per cui: “Ritenuto, per i motivi anzidetti, di procedere allo slittamento della graduatoria di n. 8 unità”.
5.3. Ed è alla luce della parte motiva del decreto in esame che va letta l'affermazione “con le modalità di cui in premessa”, invocata nel gravame, con cui l' si è limitato a rinviare alla parte motiva, nella quale è espressamente CP_2 stab l'assunzione degli appellanti non avveniva certo perché vincitori della selezione del 2021, bensì in esecuzione della delibera n. 3 che consentiva Part all' di coprire il fabbisogno di personale di diverso e successivo piano triennale- 2022/2024- avvalendosi della graduatoria degli idonei del precedente concorso, indetto e concluso per la copertura del fabbisogno dell'anno 2018, senza riconoscere il superiore inquadramento dal 1° gennaio 2021, come preteso dagli appellanti, decorrenza che avrebbe richiesto una ben diversa previsione e soprattutto copertura economica. Part L' , infatti, non avrebbe mai potuto procedere alla nomina di ulteriori vincitori d procedura concorsuale a 28 posti non solo perché questa, alla data di approvazione del PIAO, si era già conclusa con la proclamazione degli effettivi vincitori, ma soprattutto perché era limitata alla copertura del fabbisogno di personale del 2018, rispetto alla quale non vi era stata alcuna autorizzazione a un ampliamento delle assunzioni.
5.4. Giova ricordare che proprio in base alla disciplina dettata dal TU n. 165/2001 le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici non possono procedere alla stipula di nuovi contratti di assunzioni e/o al riconoscimento di progressioni economiche senza la necessaria copertura economica, disposta con formale atto di stanziamento, che per il fabbisogno del 2018 è stato limitato, per quanto qui interessa, ai 28 candidati vincitori della procedura selettiva indetta con il bando del febbraio 2021, senza che si sia proceduto ad alcun ampliamento. Le argomentazioni del gravame, in specie quelle contenute nel terzo motivo, non solo sono nuove e quindi inammissibili, ma si scontrano con i princìpi in materia perché un conto sono le astratte e generali previsioni delle programmazioni contenute in delibere organizzative e nei piani triennali e un conto sono le scelte in concreto operate di volta in volta nel corso del triennio di riferimento della programmazione e non è consentito in questa sede sindacare in alcun modo dette scelte né sostituirsi all'ente pubblico, assumendo che comunque vi fossero scoperture e risorse sufficienti ad ampliare la platea delle assunzioni del fabbisogno 2018 e 2019. 5.5. Il dato incontestato a cui occorre necessariamente arrestarsi in questa sede è che gli appellanti, risultati idonei non vincitori della procedura selettiva del 2021, non sono stati assunti nell'ambito della copertura del fabbisogno 2018, cui detta procedura era finalizzata, bensì in attuazione della diversa e successiva programmazione del triennio 2022-2024 e al disposto scorrimento di graduatoria, sicché non possono rivendicare, come invece insistono nel fare anche in questo grado, una decorrenza normativa ed economica dell'inquadramento superiore al 2021, come invece riconosciuta ai vincitori del più volte citato concorso in base alla previsione del bando per come anche corretta con il decreto n. 216/2021. 5.6. Sulla scorta della consolidata giurisprudenza di legittimità va osservato: che il cd. 'scorrimento' della graduatoria approvata all'esito di una procedura concorsuale consente la stipulazione del contratto di lavoro con partecipanti risultati idonei e non vincitori, in forza di eventi successivi alla definizione del procedimento concorsuale con l'approvazione della graduatoria (Cass. SU n. 4870/2022); che il diritto all'assunzione dell'idoneo non vincitore sorge solo con il completamento di una fattispecie complessa: perdurante efficacia di una graduatoria + decisione di avvalersene per coprire posti vacanti utilizzando la graduatoria rimasta efficace (Cass. n. 4870/2022); che la decisione di coprire il posto attingendo allo scorrimento della graduatoria è equiparabile, nella sostanza, all'espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale, con identificazione degli ulteriori vincitori, ancorché mediante l'utilizzazione dell'intera sequenza di atti apertasi con il bando originario e conclusasi con l'approvazione della graduatoria, che individua i soggetti da assumere, sicché con la delibera di procedere allo scorrimento si riattiva l'intera sequenza concorsuale, ma, inevitabilmente, occorre considerare i requisiti di validità vigenti al momento della determinazione assunta dall'amministrazione (Cass. SU n. 14732/2024).
5.7. In altre parole e con riferimento al caso di specie, gli appellanti, chiamati a stipulare il contratto come dirigenti di ricerca solo in esito allo scorrimento di graduatoria disposto con il più volte citato decreto del novembre 2022, non possono rivendicare di essere considerati vincitori della procedura concorsuale indetta con decreto n. 200 del 10/2/2021 né tantomeno possono rivendicare di essere retroattivamente inquadrati dal gennaio 2021, laddove il loro diritto all'assunzione è sorto solo con il successivo citato provvedimento del 2022 e si è perfezionato con la stipula del contratto di lavoro.
5.8. A sostenere il contrario, e quindi a supportare l'invocata retrodatazione al gennaio 2021, non vale invocare il comma 9 dell'art. 15 ccnl di comparto 2006 per cui “Gli effetti giuridici ed economici delle selezioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”, comma significativamente non richiamato nel decreto n. 1047 del 2022 grazie al quale gli appellanti hanno potuto accedere al profilo superiore e che invece si limita a richiamare, non solo nella parte motiva, ma anche in quella dispositiva, il comma 6 di detto articolo per cui “Con gli stessi criteri e modalità di cui al comma 5 saranno attivate selezioni all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo per l'accesso al I livello del profilo professionale di ricercatore e tecnologo da parte del personale appartenente al livello immediatamente inferiore”, comma 5 che a sua volta prevede che “L'accesso al II livello del profilo di ricercatore e tecnologo avviene anche attraverso procedure selettive affidate ad apposite Commissioni esaminatrici finalizzate all'accertamento del merito scientifico ovvero tecnologico, attivate con cadenza biennale all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo. Il numero dei posti destinati alle procedure di cui al presente comma sarà definito con riferimento al numero degli appartenenti al livello inferiore”.
5.9. L'art 15 del ccnl regola le opportunità di sviluppo professionale dei ricercatori e tecnologi attraverso procedure selettive interne e la previsione dell'invocato comma 9 risponde alla necessità di tutelare i concorrenti dagli imprevedibili tempi di durata di durata di dette selezioni, necessità che non sussiste nella specie perché la peculiarità dell'istituto dello scorrimento della graduatoria è proprio quella di non espletare una procedura selettiva concorsuale, bensì di avvalersi degli esiti di una già espletata, attingendo tra gli idonei e così “risparmiando” tempo e risorse economiche. La previsione del comma 9, per come emerge dalla lettura complessiva dell'art 15, è riferita esclusivamente all'ipotesi ordinaria di indizione ed espletamento di una delle procedure selettive dei commi 5 e 6, ma non certo alla diversa ipotesi del c.d. scorrimento, che significativamente non viene citato.
5.10 Non si può quindi pretendere di estendere la portata della norma a ipotesi dalla stessa non contemplate, come finiscono per fare gli appellanti, né tantomeno può ritenersi che l'ente pubblico abbia potuto operare in tal senso. Part Innanzitutto non vi è alcun atto né alcuna esplicita previsione con cui l' abbia stabilito che la decorrenza delle nuove assunzioni avveniss n la retrodatazione invocata nel gravame, né in tal senso possono ritenersi i richiami nel decreto n. 1047 ai decreti precedenti, perché volti esclusivamente alla ricostruzione dei presupposti delle nuove assunzioni. Part L' , comunque, non avrebbe mai potuto stabilire una tale retrodatazione p é a ciò non autorizzato né dal PIAO né dal programma triennale 2022-2024 né da alcuna approvazione di bilancio pena la violazione non solo delle previsioni normative, ma anche di quelle contrattuali e in specie dello stesso art. 15 ccnl per cui ogni progressione deve avere la necessaria preventiva copertura finanziaria, espressamente stabilita in sede di approvazione di bilancio.
5.11 Un'ultima annotazione si impone con riguardo all'invocato principio di parità di cui all'art. 45 comma 2 d.lgs n. 165/2001 essendo sufficiente sul punto osservare non solo che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, la norma regola altre fattispecie quindi il richiamo non è conferente, ma che è proprio la domanda degli appellanti a concretizzare una disparità di trattamento laddove pretendono di ricevere lo stesso trattamento dei vincitori di un concorso pur essendo risultati solo idonei, quindi pretendono un eguale trattamento economico per situazioni diverse in evidente contrasto con il principio di parità.
5.12 In conclusione, non potendo trovare applicazione agli appellanti né la previsione contenuta nel bando e nel decreto correttivo n. 216/2021, perché non vincitori del concorso, né quella dell'art. 15 comma 9 ccnl, perché non riferita al c.d. scorrimento, la decorrenza dell'inquadramento nel profilo superiore di primo dirigente è stata fatta decorrere correttamente dalla sottoscrizione del relativo contratto di assunzione, non potendo gli appellanti vantare, in assenza di fonte legale e/o contrattuale, alcun diritto a un trattamento economico e normativo superiore per un periodo in cui correttamente sono rimasti inquadrati nel profilo inferiore di primo ricercatore.
6. Quanto esposto è sufficiente a disattendere il gravame, rimanendo assorbita ogni altra questione. 7. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
7.1. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna gli appellanti a rifondere all' le spese del Controparte_2 grado liquidate in € 5.211,00, oltre rimborso 15%; in considerazione del tipo di statuizione emessa, dà atto che sussistono in capo agli appellanti le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma 10/7/2025 LA PRESIDENTE est dott.ssa Vittoria Di Sario