Articolo 60 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865
Articolo 59Articolo 61
Versione
31 ottobre 1971
Art. 60.

Gli enti ed istituti, incaricati dell'attuazione dei programmi previsti dalla presente legge, acquisiscono dai comuni le aree all'uopo occorrenti; gli stessi enti ed istituti possono tuttavia procedere direttamente all'acquisizione delle aree in nome e per conto dei comuni, d'intesa con questi ultimi.
Entrata in vigore il 31 ottobre 1971
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