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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 13/01/2026, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 199/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTO MASSIMO, Presidente
ZULLI GIUSEPPINA, Relatore
COZZOLINO EP ES, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5813/2023 depositato il 20/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230006019889000 IRPEF 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230006019889000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230006019889000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 03420230006019889000 di euro 5.465,00 relativa a IRPEF, Add. Com. e Add. Reg. per il periodo d'imposta 2016, notificata in data 25.04.2023.
Il ricorrente ha eccepito:
irregolare/inesistenza della notifica a mezzo pec della cartella impugnata;
illegittima anche per intervenuto termine di prescrizione della pretesa impositiva.
Ha concluso il ricorso con la richiesta di annullamento dello stesso con condanna alle spese di lite.
Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita in giudizio, contestando il ricorso proposto, ha chiesto il rigetto, con condanna alle spese di lite.
In data 12-11-2025 il difensore del ricorrente deposita brevi repliche, insistendo nell'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 21-11-2025, la Corte esaminati gli atti di causa rigetta il ricorso.
L'eccezione di inesistenza della notifica è infondata, atteso che la cartella di pagamento risulta regolarmente notificata a mezzo PEC in data 25.04.2023, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, come modificato dall'art. 14 del d.lgs. n. 159/2015, all'indirizzo del destinatario risultante dall'INI-PEC.
È principio consolidato che il vizio della notificazione debba considerarsi sanato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 156 c.p.c., quando risulta provato che il contribuente abbia avuto piena conoscenza dell'atto. Poiché la funzione dell'attività di notificazione è quella di portare a conoscenza del destinatario l'atto che lo riguarda,
è evidente che nessuna conseguenza può derivare dall'eventuale vizio della notifica, qualora quest'ultimo risulti superato dal raggiungimento dello scopo (Cass. 29 aprile 2015, n. 8674; Cass. 26 gennaio 2015, n.
1301; Cass. 14 gennaio 2015, n. 416; Cass. 19 dicembre 2014, n. 27089).
Nel caso di specie, la cartella è stata emessa a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, in relazione alla dichiarazione modello REDDITI/2017, presentata per il periodo d'imposta 2016. I crediti relativi a IRPEF, addizionale comunale e addizionale regionale IRPEF sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'art. 2946 cod. civ. (Cass. n. 9906/2018; n.
19969/2019; n. 12740/2020).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sez. V, rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'atto impugnato.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia Entrate Riscossione, spese che liquida in complessivi € 463,00, oltre accessori di legge, se dovuti, con distrazione se richiesta.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTO MASSIMO, Presidente
ZULLI GIUSEPPINA, Relatore
COZZOLINO EP ES, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5813/2023 depositato il 20/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230006019889000 IRPEF 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230006019889000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230006019889000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 03420230006019889000 di euro 5.465,00 relativa a IRPEF, Add. Com. e Add. Reg. per il periodo d'imposta 2016, notificata in data 25.04.2023.
Il ricorrente ha eccepito:
irregolare/inesistenza della notifica a mezzo pec della cartella impugnata;
illegittima anche per intervenuto termine di prescrizione della pretesa impositiva.
Ha concluso il ricorso con la richiesta di annullamento dello stesso con condanna alle spese di lite.
Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita in giudizio, contestando il ricorso proposto, ha chiesto il rigetto, con condanna alle spese di lite.
In data 12-11-2025 il difensore del ricorrente deposita brevi repliche, insistendo nell'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 21-11-2025, la Corte esaminati gli atti di causa rigetta il ricorso.
L'eccezione di inesistenza della notifica è infondata, atteso che la cartella di pagamento risulta regolarmente notificata a mezzo PEC in data 25.04.2023, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, come modificato dall'art. 14 del d.lgs. n. 159/2015, all'indirizzo del destinatario risultante dall'INI-PEC.
È principio consolidato che il vizio della notificazione debba considerarsi sanato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 156 c.p.c., quando risulta provato che il contribuente abbia avuto piena conoscenza dell'atto. Poiché la funzione dell'attività di notificazione è quella di portare a conoscenza del destinatario l'atto che lo riguarda,
è evidente che nessuna conseguenza può derivare dall'eventuale vizio della notifica, qualora quest'ultimo risulti superato dal raggiungimento dello scopo (Cass. 29 aprile 2015, n. 8674; Cass. 26 gennaio 2015, n.
1301; Cass. 14 gennaio 2015, n. 416; Cass. 19 dicembre 2014, n. 27089).
Nel caso di specie, la cartella è stata emessa a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, in relazione alla dichiarazione modello REDDITI/2017, presentata per il periodo d'imposta 2016. I crediti relativi a IRPEF, addizionale comunale e addizionale regionale IRPEF sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'art. 2946 cod. civ. (Cass. n. 9906/2018; n.
19969/2019; n. 12740/2020).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sez. V, rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'atto impugnato.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia Entrate Riscossione, spese che liquida in complessivi € 463,00, oltre accessori di legge, se dovuti, con distrazione se richiesta.