Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 13/01/2026, n. 199
CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Irregolarità/inesistenza della notifica a mezzo PEC

    La notifica è ritenuta regolare in quanto effettuata a mezzo PEC in data 25.04.2023, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, all'indirizzo del destinatario risultante dall'INI-PEC. Si richiama il principio secondo cui un eventuale vizio della notifica è sanato se l'atto ha raggiunto lo scopo, ovvero se il destinatario ne ha avuto piena conoscenza.

  • Rigettato
    Intervenuto termine di prescrizione

    La Corte ha confermato la regolarità della cartella, emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, in relazione alla dichiarazione modello REDDITI/2017 per il periodo d'imposta 2016. I crediti sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'art. 2946 cod. civ. La motivazione della sentenza non specifica se la prescrizione sia maturata o meno, ma implicitamente la rigetta in quanto il ricorso è stato respinto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 13/01/2026, n. 199
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 199
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

    Testo completo