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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/12/2025, n. 2169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2169 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 969/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Susanna Zavaglia Consigliere dott. Mariangela Marrangoni Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 969/2023 promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. DE MONTI CLAUDIA
APPELLANTE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. MALVICINI MARCO
APPELLATA
IN PUNTO A: appello della sentenza n. 242/2023 del Tribunale di Piacenza pubblicata il 24.04.2023, nel procedimento n. 1110/2019 R.G.
Assegnata a decisione con ordinanza del 09.12.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per le parti, come da note tempestivamente depositate in considerazione della trattazione scritta della causa.
pagina 1 di 10 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi al Controparte_1
Tribunale di Piacenza l'ex coniuge domandando l'accertamento dell'illegittimità del Parte_1
prelievo effettuato da quest'ultimo in data 27.07.2019 di € 42.000,00 dal conto n. 1477 cointestato tra le parti ed acceso presso l'istituto di credito IN in quanto somma di esclusiva CP_2 proprietà dell'attrice, di cui chiedeva la restituzione.
Si costituiva in giudizio contestando integralmente la domanda della quale cui chiedeva il Parte_1
rigetto poiché infondata in fatto ed in diritto.
Il Tribunale, ritenuta la causa istruita documentalmente matura per la decisione, fissava l'udienza cartolare del 13.12.2021 per la precisazione delle conclusioni, nella quale assegnava alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per gli scritti difensivi conclusivi e, all'esito, così statuiva: "Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone: - accoglie la domanda proposta da parte attrice e per l'effetto, accertato che alla data del 01.07.2017 le somme in essere sul conto corrente n.000000147704 acceso presso
[...]
cointestato tra la Sig.ra ed il Sig. erano di esclusiva CP_3 Controparte_1 Parte_1 proprietà dell'attrice e accertato, altresì, che l'importo di € 42.000,00 è stato indebitamente prelevato dal Sig. in data 27/07/2017 in quanto di esclusiva proprietà della Sig. Pt_1 Controparte_1
condanna il Sig. alla restituzione in favore della Sig.ra della somma Parte_1 Controparte_1
pari ad euro 42.000,00, oltre interessi con decorrenza dalla mora al saldo. - condanna il convenuto alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite che liquida in Euro 6.713,00 per compensi,
Euro 296,53 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge..”.
La decisione era motivata, previa ricostruzione dei fatti storici e della movimentazione del conto corrente, ritenendo raggiunta la prova per cui doveva essere riconosciuta in capo all'attrice la pertinenza esclusiva della somma pari ad Euro 45.000,00, in base al titolo di acquisto (iure hereditatis) del denaro versato.
Superata così la presunzione di comunione di cui all'art. 1298 c.c. del tutto infondata era la tesi avanzata dalla difesa del convenuto secondo la quale, trattandosi di versamenti effettuati sul conto cointestato tra i coniugi, la moglie avrebbe effettuato donazioni indirette in suo favore.
Andava, pertanto, accolta la domanda restitutoria ed il convenuto condannato al pagamento della somma di euro 42.000,00, oltre interessi con decorrenza dalla mora al saldo.
Le spese processuali seguivano la soccombenza ed erano liquidate come da dispositivo.
pagina 2 di 10 Avverso la sentenza ha proposto appello per più motivi. Parte_1
Con il primo motivo, egli lamenta l'erronea ricostruzione dei fatti effettuata dal Giudice di prime cure a pag. 3 della motivazione della sentenza ed erronea valutazione del superamento della presunzione ex art.1298 c.c.
Il secondo motivo censura l'erronea ricostruzione dei fatti effettuata dal Tribunale alle pagine 4-5-6 della motivazione della sentenza ove viene esclusa la fattispecie della donazione indiretta tra coniugi delle dazioni di denaro asseritamente ereditario affluite sul conto corrente cointestato.
L'ultimo motivo impugna l'omessa e quindi erronea ricostruzione dei fatti effettuata dal Primo Giudice alla pagina 6 ultimo capoverso della motivazione della sentenza ove viene esclusa la “rilevanza” delle allegazioni delle spese sostenute nell'interesse esclusivo della Signora dal conto corrente CP_1
cointestato.
La sentenza sarebbe, pertanto, ingiusta e gravatoria a parere dell'appellante che ha concluso: “Voglia la
Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, a totale riforma della sentenza n. 242 emessa dal Tribunale di Piacenza in data 21.04.2023 depositata in data 24.04.2023 nella causa civile Rg. 1110 / 2019 ed in accoglimento dei motivi di gravame proposti, rigettare ogni domanda formulata dall'attrice
[...]
nei confronti del convenuto perché infondata in fatto ed in diritto oltre che CP_1 Parte_1
non provata. In subordine : rimodulare la condanna riducendo il quantum della somma eventualmente ritenuta dovuta. Conseguentemente condannare parte appellata alla restituzione delle somme dalla stessa percepite in esecuzione della sentenza di primo grado oggi appellata maggiorata di interessi moratori ex lege. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
L'appellata si è costituita chiedendo il rigetto del gravame con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante alla refusione delle spese legali.
All'udienza del 31.10.2023 il Consigliere istruttore, visto l'art. 352 c.p.c. ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 28.1.25 assegnando i termini: di 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, 30 giorni per il deposito di comparse conclusionali e
15 giorni per note di replica.
Con successiva ordinanza del 9.12.2025, previo deposito di note scritte vista la trattazione cartolare della causa, la stessa è stata rimessa al Collegio ex art. 352, ultimo comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
pagina 3 di 10 Il Collegio osserva che sono pacifiche tra le parti le seguenti circostanze: i) la cointestazione del conto corrente in controversia tra i due ex coniugi tra i quali vigeva il regime della separazione dei beni;
ii)
l'effettuazione del prelievo dell'importo di euro 42.000,00 dal conto avvenuta ad opera del in Pt_1 data 27.07.2019 a seguito della crisi coniugale: iii) l'utilizzo del conto per il versamento da parte di entrambi i coniugi dei propri stipendi (entrambi quali lavoratori dipendenti) e per effettuare ogni pagamento necessario alla vita familiare;
iv) l'impegno ad estinguere il detto conto entro il 30.05.2018 quale condizione di separazione.
Il contratto di conto corrente è disciplinato nel codice civile all'art. 1854 c.c. che si occupa proprio della cointestazione, prevedendo che: “Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori
o debitori in solido dei saldi del conto”.
Ciò per quanto concerne i rapporti con la banca, mentre, in ordine ai rapporti interni, le quote di ciascuno dei correntisti si presumono uguali ex art. 1298 co. 2 c.c. sicché ciascun cointestatario, pur avendo facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, non può disporre in proprio favore, senza consenso espresso o tacito dell'altro della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto (cfr.
Cass. sent. n. 26991/2013 e n. 77/2018).
In caso di cointestazione del conto vige, quindi, la presunzione dell'uguaglianze delle quote che fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto. La presunzione, quindi, determina un'inversione dell'onere della prova;
spetta, pertanto, alla parte che ritiene non via sia uguaglianza di quote dimostrare il contrario.
La presunzione può, comunque, essere vinta con qualsiasi prova e, a tal fine, valgono anche le presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
Tali principi sono tutti affermati dalla Corte di legittimità con i propri orientamenti ormai consolidati nel tempo.
Deve quindi verificarsi se la parte attrice, oggi appellata, abbia assolto al proprio onere probatorio.
Preliminarmente sulle nuove produzioni in appello definite documentazione integrativa (doc. 13 e 14 perizie tecniche) la Corte ne rileva l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c.
I motivi di appello vengono trattati congiuntamente perché logicamente connessi.
pagina 4 di 10 Il Collegio osserva che la Corte di legittimità afferma nel suo orientamento già richiamato dal Primo
Giudice (cfr. Cass. sentenza n. 77/2018) “Nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298, comma 2, c.c. in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente;
sicché, non solo di deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto.”.
Alla luce dell'inquadramento giuridico di cui sopra non è pertinente il richiamo all'art. 143 c.c. effettuato dalla difesa dell'appellante poiché è pacifico che entrambi i coniugi hanno contribuito ai bisogni della famiglia. Il Primo Giudice con motivazione immune da vizi ha affermato che (cfr. sentenza gravata pagg. 4 e 5):“In primo luogo si evidenzia che non risultano contestate- e pertanto devono considerarsi ammesse ex art. 115 cpc- le seguenti circostanze:-che parte attrice abbia accettato l'eredità morendo dismessa dal di lei padre, sig. -che all'epoca del Controparte_4
prelievo non autorizzato, effettuato dal , la provvista presente sul conto IN cointestato ai Pt_1
coniugi era pari a circa 90.000,00;- che su detto conto corrente cointestato l'attrice abbia versato tra
l'anno 2007 ed il 2017 un importo pari ad € 442.009,30; -che sul medesimo conto il convenuto aveva conferito € 318.443,59;-che dall'apertura del conto al ritiro delle somme da parte del convenuto, la sig.ra aveva versato € 123.565,71 in più rispetto al marito;
-che l'importo pari ad Euro CP_1
122.00,00 versato in tre tranches sul conto corrente IN quale corrispettivo per la vendita dell'immobile sito via Grandi n.44, fosse di titolarità esclusiva dell'odierna attrice. Ciò posto, l'attrice ha offerto prova documentale del prelievo effettuato dal convenuto dal conto corrente cointestato sopra indicato con la produzione dell'estratto conto (doc.1 M attrice) e comunque il sig. non ha Pt_1
negato ma bensì ammesso di avere compiuto detta operazione in proprio favore. Invero, parte resistente si è difeso eccependo che parte attrice non avrebbe fornito la prova della titolarità esclusiva delle somme giacenti sul conto corrente cointestato alla data del 27/7/2017. Sul punto si osserva quanto segue. Come poc'anzi esposto risulta incontestato che la somma di Euro 122.000,00 versata sul conto corrente cointestato all'attrice e al convenuto derivasse dai proventi ricavati dalla vendita dell'immobile di proprietà esclusiva della sig.ra Inoltre dalla documentazione versata in CP_1 atti dall'attrice risulta la piena corrispondenza tra i titoli di credito indicati nell'atto notarile di
pagina 5 di 10 vendita (doc.5 attrice) con le risultanze degli accrediti sul conto in questione (doc. 1 estratti conto gennaio, luglio, settembre 2009). Parte attrice ha inoltre compiutamente dimostrato di avere ricevuto somme di denaro a titolo di eredità dal padre per complessivi Euro 92.000,00, e di aver provveduto a versare tale importo sul c.c. cointestato. Più precisamente, quanto al versamento di Euro 47.000,00, dalle produzioni offerte dalle parti si evince che il Signor era titolare di c.c. Controparte_4
n.307359604 acceso presso Ing. Direct, sul quale al momento della morte del predetto (avvenuta in data 17 febbraio 2007) residuavano € 47.316,18 (doc.3 attrice). Detta somma, come si evince dal doc.
12 di parte convenuta, era stata dapprima accreditata sul conto IN n. 228664 cointestato a
[...]
e e successivamente trasferita sul conto corrente IN CP_1 Parte_1 Controparte_4 cointestato alla odierne parti in causa. Da ciò si deduce, pertanto che l'importo di € 47.000,00 affluito sul conto cointestato IN sia di esclusiva proprietà della sig.ra perché CP_1 originariamente di titolarità esclusiva del padre, della quale l'attrice è pacificamente l'unica erede.
Parimenti provata è la proprietà esclusiva in capo alla ricorrente della somma pari ad Euro 45.000,00 versata in data 7/3/2007 sul conto corrente cointestato tra le odierne parti. Emerge infatti dai documenti di causa che il quantum accreditato sul conto dei coniugi proveniva dal conto n. CP_5
0008/30358190 cointestato tra il sig. e la figlia (v. doc. 1 e 4 attrice). A Controparte_4 CP_1
parere della scrivente, inoltre, la presunzione di parità delle quote nei rapporti interni tra i due correntisti, appare nella specie superata dal fatto che il predetto rapporto bancario veniva movimentato unicamente dal padre dell'odierna attrice mediante accredito degli introiti derivanti dal trattamento pensionistico in suo favore (v doc. 14, 15 attore).”.
Con l'appello il non ha minimamente scalfito la ricostruzione logica dei passaggi di danaro di Pt_1 cui sopra omettendo, segnatamente, nella propria allegazione di parte quanto all'importo di 47.000,00 euro la originaria provenienza dal c.c. di n. 307359604 acceso presso Ing. Direct, Controparte_4
circostanza quindi non impugnata.
Riguardo poi al versamento di € 45.000,00 proveniente dal conto effettuato in data 22 luglio CP_5
2007, l'appellante afferma che detto conto era cointestato tra la parte appellata ed il di lei padre ma che non sia stata fornita prova dell'esclusiva titolarità di queste somme in capo a Controparte_1
Il Primo Giudice correttamente ha ritenuto, invece, provato che la detta somma di € 45.000,00 proveniva da un conto cointestato tra padre e figlia ma movimentato unicamente dal padre , CP_4
poiché su di esso venivano accreditati esclusivamente gli introiti derivanti dal trattamento pensionistico in favore di quest'ultimo.
pagina 6 di 10 Parimenti con l'appello il richiama infondatamente la donazione indiretta tra coniugi ed esclude Pt_1
qualsivoglia ipotesi di mutuo.
Il Tribunale ha proseguito, con motivazione dalla quale non vi è motivo di distaccarsi: “Né può utilmente sostenersi, quanto affermato da parte convenuta secondo cui i due bonifici di cui trattasi ben potevano essere espressione della volontà del defunto sig. di donare le proprie sostanze CP_1
“a chi voleva (anche con conferimento sul conto cointestato al genero al quale era sinceramente affezionato”) -come si legge a pagina 3 della seconda memoria istruttoria depositata dalla difesa giacchè a prescindere dal profilo relativo alla carenza di forma dell'atto prescritta dalla legge, Pt_1 il trasferimento di € 45.000,00 + 47.000,00 avvenne solo successivamente al 17/02/2007, data di decesso del Signor (doc. 2 attrice). Priva di pregio è altresì l'argomentazione Controparte_4
addotta dal convenuto secondo cui dette somme di denaro non potrebbero costituire patrimonio ereditario in quanto nella denuncia di successione del de cuius presentata dall'attrice, ella dichiarò unicamente la presenza di diritti reali su beni immobili È infatti evidente che la denuncia di successione, quale atto preordinato ai fini meramente fiscali non è idoneo a fornire la prova della consistenza dell'asse ereditario. Risulta invece incontestato che l'attrice abbia accettato l'eredità del proprio padre ed è evidente che l'ordinamento non contempli l'ipotesi dell'accettazione parziale di eredità, giusto il disposto dell'art. 475 comma 3 cc. Infine del tutto infondata è la tesi avanzata dalla difesa del convenuto secondo cui trattandosi di versamenti effettuati sul conto cointestato tra i coniugi, la moglie avrebbe effettuato donazioni indirette in suo favore. Al riguardo è doveroso premettere che la volontarietà di un'attribuzione patrimoniale è idonea ad escludere il diritto alla ripetizione di quanto pagato soltanto nella misura in cui la stessa sia spontaneamente indirizzata ad avvantaggiare il soggetto in favore del quale viene effettuata, ovvero in quanto si tratti di un volontario conferimento a fondo perduto in favore di una determinata persona, che il conferente intende sostenere o aiutare economicamente in una sua attività, iniziativa, o esigenza. Qualora, al contrario, detta volontarietà sia indirizzata non al vantaggio esclusivo del partner, ma alla fruizione comune di un bene, non si può configurare una donazione né un'attribuzione spontanea a favore del solo soggetto che se ne è giovato.
In sostanza l'indagine in ordine all'animus donandi consiste nel verificare che il proprietario delle somme non avesse altro scopo se non quello della liberalità (tra le tante, Cassazione civile sentenza n.
809 del 2014, Cass. Civ. ordinanza n. 25684 del 2021).”.
pagina 7 di 10 La Corte rileva che non è stato fornito alcun elemento da cui desumere l'animus donandi in favore del e a ciò si aggiunge che le somme in parola non possano neppure essere considerato di modica Pt_1 entità sia in senso assoluto, vista l'oggettiva entità della somma di denaro, che in senso relativo, tenendo in considerazione la loro effettiva incidenza rispetto al patrimonio della disponente e, anche nel caso in cui le si volessero ritenere donazioni dirette, le stesse devono essere considerate nulle in quanto sprovviste della necessaria forma scritta.
Parte appellante non ha, comunque, provato come detto l'elemento soggettivo dell'animus donandi, ovvero lo spirito di liberalità che avrebbe mosso la moglie ad impoverirsi per l'arricchimento del marito.
Ammessa e non concessa la condivisibilità della difesa dell'appellante che allega che la fattispecie costituisca donazione indiretta, non di meno doveva essere provato lo spirito di liberalità.
La Cassazione infatti afferma (cfr. Cass. sentenza n. 26983/2008) che: “La possibilità che costituisca donazione indiretta l'atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito qualora la predetta somma, all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei contestatari può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l'esistenza dell'animus donandi consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità.”.
Inoltre, il Tribunale ha affermato che l'appellata, nel corso degli anni ha versato sul conto corrente
FINECO € 123.565,71 in più del marito (circostanza non contestata dal e conseguentemente Pt_1
ammessa ex art.115 c.p.c.)
Infatti, le giacenze risultanti sul conto al luglio 2017, allorquando è avvenuto il prelievo non autorizzato da parte del , erano pari ad € 90.000,00, al netto di tutte le spese sostenute da Pt_1 entrambi i coniugi per la famiglia ed inferiori all'importo di € 123.565,71 versato in più dalla parte appellata rispetto all'appellante.
Così la ha chiesto esclusivamente la restituzione di quanto prelevato in considerazione del CP_1
di lei maggior apporto sul conto cointestato.
Il Tribunale ha poi concluso affermando che “Da ultimo si osserva che prive di rilevanza appaiono le allegazioni riportate dal convenuto circa le spese personali affrontate da ciascuno dei coniugi in costanza di matrimonio in quanto tematica non afferente all'azione ivi proposta.”.
pagina 8 di 10 La Corte rileva che oggetto della domanda era (cfr. atto introduttivo del giudizio) “: A) è documentale che durante la convivenza coniugale la Signora ha versato sul conto cointestato oggetto CP_1
della presente causa un importo assai superiore a quello del marito. In relazione alle uscite poi si precisa che il Signor ha utilizzato le liquidità presenti, oltre che per le esigenze della famiglia, Pt_1 anche per finanziare spese personali rilevanti (in primis il pagamento del mutuo per l'acquisto della casa di proprietà dello stesso e l'acquisto di un autoveicolo di grossa cilindrata), mentre la Sig.ra ha unicamente utilizzato la provvista per sostenere le spese funerarie del padre;
B) con CP_1 la presente causa non si ha l'intenzione di richiedere la restituzione delle maggiori somme utilizzate dal e di proprietà della Signora ma semplicemente di richiedere la restituzione Pt_1 CP_1 dell'importo pari ad € 42.000,00 prelevato dal marito in data 27.07.2017. Ciò in quanto, a parere di chi scrive, risulta provato per tabulas che nel periodo ricompreso tra l'anno 2007 e l'anno 2017 sono affluiti sul conto corrente comune € 442.009,30 di esclusiva proprietà della moglie a fronte di €
318.443,59del Sig. . C) pertanto, senza entrare nel merito delle spese effettuate dal , la Pt_1 Pt_1
differenza tra il quantum depositato dalla moglie rispetto al quantum depositato dal marito è pari ad
€123.565,71. Non vi è pertanto dubbio che l'intera provvista pari a circa € 91.000,00 in essere sul c/c
IN n. 000000147704 nel luglio 2017 (prima del prelievo del ) fosse di esclusiva proprietà Pt_1
della Signora Si ritiene pertanto che, stante la documentazione prodotta, sia da Controparte_1 ritenersi superata la presunzione ex art.1854 c.c.”.
Questo era pertanto la circoscrizione del thema decidendum, precisato che l'appellante si era anche opposto alla CTU contabile richiesta dall'attrice sul conto poi respinta dal Primo Giudice poiché finalizzata ad indagine esplorativa in ordine alla ricostruzione delle somme sul conto cointestato tra le parti.
Per quanto sin qui ritenuto l'impugnativa va integralmente respinta: alle statuizioni del Primo Giudice non vi è alternativa, esse sono condivisibili e la sentenza appare come del tutto motivata e corretta in ogni punto sul piano logico-giuridico e deve essere confermata.
Le spese legali del grado seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate in favore dell'appellata come da dispositivo ex D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147/2022 sulla base dello scaglione applicabile (da 26.001,00 euro a 52.000,00) imponendosi anche il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, c.
1-quater, T.U. di cui al D.P.R. 30/5/2002 n.115, introdotto con
L.24/12/2012 n.228 ravvisandosene i presupposti.
pagina 9 di 10
PQM
La Corte d'Appello di Bologna ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, così dispone:
I respinge l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
II condanna l'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese processuali del grado che si liquidano in 6.946 euro per compensi, oltre spese generali e accessori di legge;
III sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, c.
1-quater, T.U. di cui al D.P.R. 30/5/2002 n.115, introdotto con L.24/12/2012 n.228.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 16.12.2025.
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott.ssa Mariangela Marrangoni Dott. Giuseppe De Rosa
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Susanna Zavaglia Consigliere dott. Mariangela Marrangoni Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 969/2023 promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. DE MONTI CLAUDIA
APPELLANTE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. MALVICINI MARCO
APPELLATA
IN PUNTO A: appello della sentenza n. 242/2023 del Tribunale di Piacenza pubblicata il 24.04.2023, nel procedimento n. 1110/2019 R.G.
Assegnata a decisione con ordinanza del 09.12.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per le parti, come da note tempestivamente depositate in considerazione della trattazione scritta della causa.
pagina 1 di 10 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi al Controparte_1
Tribunale di Piacenza l'ex coniuge domandando l'accertamento dell'illegittimità del Parte_1
prelievo effettuato da quest'ultimo in data 27.07.2019 di € 42.000,00 dal conto n. 1477 cointestato tra le parti ed acceso presso l'istituto di credito IN in quanto somma di esclusiva CP_2 proprietà dell'attrice, di cui chiedeva la restituzione.
Si costituiva in giudizio contestando integralmente la domanda della quale cui chiedeva il Parte_1
rigetto poiché infondata in fatto ed in diritto.
Il Tribunale, ritenuta la causa istruita documentalmente matura per la decisione, fissava l'udienza cartolare del 13.12.2021 per la precisazione delle conclusioni, nella quale assegnava alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per gli scritti difensivi conclusivi e, all'esito, così statuiva: "Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone: - accoglie la domanda proposta da parte attrice e per l'effetto, accertato che alla data del 01.07.2017 le somme in essere sul conto corrente n.000000147704 acceso presso
[...]
cointestato tra la Sig.ra ed il Sig. erano di esclusiva CP_3 Controparte_1 Parte_1 proprietà dell'attrice e accertato, altresì, che l'importo di € 42.000,00 è stato indebitamente prelevato dal Sig. in data 27/07/2017 in quanto di esclusiva proprietà della Sig. Pt_1 Controparte_1
condanna il Sig. alla restituzione in favore della Sig.ra della somma Parte_1 Controparte_1
pari ad euro 42.000,00, oltre interessi con decorrenza dalla mora al saldo. - condanna il convenuto alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite che liquida in Euro 6.713,00 per compensi,
Euro 296,53 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge..”.
La decisione era motivata, previa ricostruzione dei fatti storici e della movimentazione del conto corrente, ritenendo raggiunta la prova per cui doveva essere riconosciuta in capo all'attrice la pertinenza esclusiva della somma pari ad Euro 45.000,00, in base al titolo di acquisto (iure hereditatis) del denaro versato.
Superata così la presunzione di comunione di cui all'art. 1298 c.c. del tutto infondata era la tesi avanzata dalla difesa del convenuto secondo la quale, trattandosi di versamenti effettuati sul conto cointestato tra i coniugi, la moglie avrebbe effettuato donazioni indirette in suo favore.
Andava, pertanto, accolta la domanda restitutoria ed il convenuto condannato al pagamento della somma di euro 42.000,00, oltre interessi con decorrenza dalla mora al saldo.
Le spese processuali seguivano la soccombenza ed erano liquidate come da dispositivo.
pagina 2 di 10 Avverso la sentenza ha proposto appello per più motivi. Parte_1
Con il primo motivo, egli lamenta l'erronea ricostruzione dei fatti effettuata dal Giudice di prime cure a pag. 3 della motivazione della sentenza ed erronea valutazione del superamento della presunzione ex art.1298 c.c.
Il secondo motivo censura l'erronea ricostruzione dei fatti effettuata dal Tribunale alle pagine 4-5-6 della motivazione della sentenza ove viene esclusa la fattispecie della donazione indiretta tra coniugi delle dazioni di denaro asseritamente ereditario affluite sul conto corrente cointestato.
L'ultimo motivo impugna l'omessa e quindi erronea ricostruzione dei fatti effettuata dal Primo Giudice alla pagina 6 ultimo capoverso della motivazione della sentenza ove viene esclusa la “rilevanza” delle allegazioni delle spese sostenute nell'interesse esclusivo della Signora dal conto corrente CP_1
cointestato.
La sentenza sarebbe, pertanto, ingiusta e gravatoria a parere dell'appellante che ha concluso: “Voglia la
Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, a totale riforma della sentenza n. 242 emessa dal Tribunale di Piacenza in data 21.04.2023 depositata in data 24.04.2023 nella causa civile Rg. 1110 / 2019 ed in accoglimento dei motivi di gravame proposti, rigettare ogni domanda formulata dall'attrice
[...]
nei confronti del convenuto perché infondata in fatto ed in diritto oltre che CP_1 Parte_1
non provata. In subordine : rimodulare la condanna riducendo il quantum della somma eventualmente ritenuta dovuta. Conseguentemente condannare parte appellata alla restituzione delle somme dalla stessa percepite in esecuzione della sentenza di primo grado oggi appellata maggiorata di interessi moratori ex lege. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
L'appellata si è costituita chiedendo il rigetto del gravame con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante alla refusione delle spese legali.
All'udienza del 31.10.2023 il Consigliere istruttore, visto l'art. 352 c.p.c. ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 28.1.25 assegnando i termini: di 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, 30 giorni per il deposito di comparse conclusionali e
15 giorni per note di replica.
Con successiva ordinanza del 9.12.2025, previo deposito di note scritte vista la trattazione cartolare della causa, la stessa è stata rimessa al Collegio ex art. 352, ultimo comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
pagina 3 di 10 Il Collegio osserva che sono pacifiche tra le parti le seguenti circostanze: i) la cointestazione del conto corrente in controversia tra i due ex coniugi tra i quali vigeva il regime della separazione dei beni;
ii)
l'effettuazione del prelievo dell'importo di euro 42.000,00 dal conto avvenuta ad opera del in Pt_1 data 27.07.2019 a seguito della crisi coniugale: iii) l'utilizzo del conto per il versamento da parte di entrambi i coniugi dei propri stipendi (entrambi quali lavoratori dipendenti) e per effettuare ogni pagamento necessario alla vita familiare;
iv) l'impegno ad estinguere il detto conto entro il 30.05.2018 quale condizione di separazione.
Il contratto di conto corrente è disciplinato nel codice civile all'art. 1854 c.c. che si occupa proprio della cointestazione, prevedendo che: “Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori
o debitori in solido dei saldi del conto”.
Ciò per quanto concerne i rapporti con la banca, mentre, in ordine ai rapporti interni, le quote di ciascuno dei correntisti si presumono uguali ex art. 1298 co. 2 c.c. sicché ciascun cointestatario, pur avendo facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, non può disporre in proprio favore, senza consenso espresso o tacito dell'altro della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto (cfr.
Cass. sent. n. 26991/2013 e n. 77/2018).
In caso di cointestazione del conto vige, quindi, la presunzione dell'uguaglianze delle quote che fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto. La presunzione, quindi, determina un'inversione dell'onere della prova;
spetta, pertanto, alla parte che ritiene non via sia uguaglianza di quote dimostrare il contrario.
La presunzione può, comunque, essere vinta con qualsiasi prova e, a tal fine, valgono anche le presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
Tali principi sono tutti affermati dalla Corte di legittimità con i propri orientamenti ormai consolidati nel tempo.
Deve quindi verificarsi se la parte attrice, oggi appellata, abbia assolto al proprio onere probatorio.
Preliminarmente sulle nuove produzioni in appello definite documentazione integrativa (doc. 13 e 14 perizie tecniche) la Corte ne rileva l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c.
I motivi di appello vengono trattati congiuntamente perché logicamente connessi.
pagina 4 di 10 Il Collegio osserva che la Corte di legittimità afferma nel suo orientamento già richiamato dal Primo
Giudice (cfr. Cass. sentenza n. 77/2018) “Nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298, comma 2, c.c. in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente;
sicché, non solo di deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto.”.
Alla luce dell'inquadramento giuridico di cui sopra non è pertinente il richiamo all'art. 143 c.c. effettuato dalla difesa dell'appellante poiché è pacifico che entrambi i coniugi hanno contribuito ai bisogni della famiglia. Il Primo Giudice con motivazione immune da vizi ha affermato che (cfr. sentenza gravata pagg. 4 e 5):“In primo luogo si evidenzia che non risultano contestate- e pertanto devono considerarsi ammesse ex art. 115 cpc- le seguenti circostanze:-che parte attrice abbia accettato l'eredità morendo dismessa dal di lei padre, sig. -che all'epoca del Controparte_4
prelievo non autorizzato, effettuato dal , la provvista presente sul conto IN cointestato ai Pt_1
coniugi era pari a circa 90.000,00;- che su detto conto corrente cointestato l'attrice abbia versato tra
l'anno 2007 ed il 2017 un importo pari ad € 442.009,30; -che sul medesimo conto il convenuto aveva conferito € 318.443,59;-che dall'apertura del conto al ritiro delle somme da parte del convenuto, la sig.ra aveva versato € 123.565,71 in più rispetto al marito;
-che l'importo pari ad Euro CP_1
122.00,00 versato in tre tranches sul conto corrente IN quale corrispettivo per la vendita dell'immobile sito via Grandi n.44, fosse di titolarità esclusiva dell'odierna attrice. Ciò posto, l'attrice ha offerto prova documentale del prelievo effettuato dal convenuto dal conto corrente cointestato sopra indicato con la produzione dell'estratto conto (doc.1 M attrice) e comunque il sig. non ha Pt_1
negato ma bensì ammesso di avere compiuto detta operazione in proprio favore. Invero, parte resistente si è difeso eccependo che parte attrice non avrebbe fornito la prova della titolarità esclusiva delle somme giacenti sul conto corrente cointestato alla data del 27/7/2017. Sul punto si osserva quanto segue. Come poc'anzi esposto risulta incontestato che la somma di Euro 122.000,00 versata sul conto corrente cointestato all'attrice e al convenuto derivasse dai proventi ricavati dalla vendita dell'immobile di proprietà esclusiva della sig.ra Inoltre dalla documentazione versata in CP_1 atti dall'attrice risulta la piena corrispondenza tra i titoli di credito indicati nell'atto notarile di
pagina 5 di 10 vendita (doc.5 attrice) con le risultanze degli accrediti sul conto in questione (doc. 1 estratti conto gennaio, luglio, settembre 2009). Parte attrice ha inoltre compiutamente dimostrato di avere ricevuto somme di denaro a titolo di eredità dal padre per complessivi Euro 92.000,00, e di aver provveduto a versare tale importo sul c.c. cointestato. Più precisamente, quanto al versamento di Euro 47.000,00, dalle produzioni offerte dalle parti si evince che il Signor era titolare di c.c. Controparte_4
n.307359604 acceso presso Ing. Direct, sul quale al momento della morte del predetto (avvenuta in data 17 febbraio 2007) residuavano € 47.316,18 (doc.3 attrice). Detta somma, come si evince dal doc.
12 di parte convenuta, era stata dapprima accreditata sul conto IN n. 228664 cointestato a
[...]
e e successivamente trasferita sul conto corrente IN CP_1 Parte_1 Controparte_4 cointestato alla odierne parti in causa. Da ciò si deduce, pertanto che l'importo di € 47.000,00 affluito sul conto cointestato IN sia di esclusiva proprietà della sig.ra perché CP_1 originariamente di titolarità esclusiva del padre, della quale l'attrice è pacificamente l'unica erede.
Parimenti provata è la proprietà esclusiva in capo alla ricorrente della somma pari ad Euro 45.000,00 versata in data 7/3/2007 sul conto corrente cointestato tra le odierne parti. Emerge infatti dai documenti di causa che il quantum accreditato sul conto dei coniugi proveniva dal conto n. CP_5
0008/30358190 cointestato tra il sig. e la figlia (v. doc. 1 e 4 attrice). A Controparte_4 CP_1
parere della scrivente, inoltre, la presunzione di parità delle quote nei rapporti interni tra i due correntisti, appare nella specie superata dal fatto che il predetto rapporto bancario veniva movimentato unicamente dal padre dell'odierna attrice mediante accredito degli introiti derivanti dal trattamento pensionistico in suo favore (v doc. 14, 15 attore).”.
Con l'appello il non ha minimamente scalfito la ricostruzione logica dei passaggi di danaro di Pt_1 cui sopra omettendo, segnatamente, nella propria allegazione di parte quanto all'importo di 47.000,00 euro la originaria provenienza dal c.c. di n. 307359604 acceso presso Ing. Direct, Controparte_4
circostanza quindi non impugnata.
Riguardo poi al versamento di € 45.000,00 proveniente dal conto effettuato in data 22 luglio CP_5
2007, l'appellante afferma che detto conto era cointestato tra la parte appellata ed il di lei padre ma che non sia stata fornita prova dell'esclusiva titolarità di queste somme in capo a Controparte_1
Il Primo Giudice correttamente ha ritenuto, invece, provato che la detta somma di € 45.000,00 proveniva da un conto cointestato tra padre e figlia ma movimentato unicamente dal padre , CP_4
poiché su di esso venivano accreditati esclusivamente gli introiti derivanti dal trattamento pensionistico in favore di quest'ultimo.
pagina 6 di 10 Parimenti con l'appello il richiama infondatamente la donazione indiretta tra coniugi ed esclude Pt_1
qualsivoglia ipotesi di mutuo.
Il Tribunale ha proseguito, con motivazione dalla quale non vi è motivo di distaccarsi: “Né può utilmente sostenersi, quanto affermato da parte convenuta secondo cui i due bonifici di cui trattasi ben potevano essere espressione della volontà del defunto sig. di donare le proprie sostanze CP_1
“a chi voleva (anche con conferimento sul conto cointestato al genero al quale era sinceramente affezionato”) -come si legge a pagina 3 della seconda memoria istruttoria depositata dalla difesa giacchè a prescindere dal profilo relativo alla carenza di forma dell'atto prescritta dalla legge, Pt_1 il trasferimento di € 45.000,00 + 47.000,00 avvenne solo successivamente al 17/02/2007, data di decesso del Signor (doc. 2 attrice). Priva di pregio è altresì l'argomentazione Controparte_4
addotta dal convenuto secondo cui dette somme di denaro non potrebbero costituire patrimonio ereditario in quanto nella denuncia di successione del de cuius presentata dall'attrice, ella dichiarò unicamente la presenza di diritti reali su beni immobili È infatti evidente che la denuncia di successione, quale atto preordinato ai fini meramente fiscali non è idoneo a fornire la prova della consistenza dell'asse ereditario. Risulta invece incontestato che l'attrice abbia accettato l'eredità del proprio padre ed è evidente che l'ordinamento non contempli l'ipotesi dell'accettazione parziale di eredità, giusto il disposto dell'art. 475 comma 3 cc. Infine del tutto infondata è la tesi avanzata dalla difesa del convenuto secondo cui trattandosi di versamenti effettuati sul conto cointestato tra i coniugi, la moglie avrebbe effettuato donazioni indirette in suo favore. Al riguardo è doveroso premettere che la volontarietà di un'attribuzione patrimoniale è idonea ad escludere il diritto alla ripetizione di quanto pagato soltanto nella misura in cui la stessa sia spontaneamente indirizzata ad avvantaggiare il soggetto in favore del quale viene effettuata, ovvero in quanto si tratti di un volontario conferimento a fondo perduto in favore di una determinata persona, che il conferente intende sostenere o aiutare economicamente in una sua attività, iniziativa, o esigenza. Qualora, al contrario, detta volontarietà sia indirizzata non al vantaggio esclusivo del partner, ma alla fruizione comune di un bene, non si può configurare una donazione né un'attribuzione spontanea a favore del solo soggetto che se ne è giovato.
In sostanza l'indagine in ordine all'animus donandi consiste nel verificare che il proprietario delle somme non avesse altro scopo se non quello della liberalità (tra le tante, Cassazione civile sentenza n.
809 del 2014, Cass. Civ. ordinanza n. 25684 del 2021).”.
pagina 7 di 10 La Corte rileva che non è stato fornito alcun elemento da cui desumere l'animus donandi in favore del e a ciò si aggiunge che le somme in parola non possano neppure essere considerato di modica Pt_1 entità sia in senso assoluto, vista l'oggettiva entità della somma di denaro, che in senso relativo, tenendo in considerazione la loro effettiva incidenza rispetto al patrimonio della disponente e, anche nel caso in cui le si volessero ritenere donazioni dirette, le stesse devono essere considerate nulle in quanto sprovviste della necessaria forma scritta.
Parte appellante non ha, comunque, provato come detto l'elemento soggettivo dell'animus donandi, ovvero lo spirito di liberalità che avrebbe mosso la moglie ad impoverirsi per l'arricchimento del marito.
Ammessa e non concessa la condivisibilità della difesa dell'appellante che allega che la fattispecie costituisca donazione indiretta, non di meno doveva essere provato lo spirito di liberalità.
La Cassazione infatti afferma (cfr. Cass. sentenza n. 26983/2008) che: “La possibilità che costituisca donazione indiretta l'atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito qualora la predetta somma, all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei contestatari può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l'esistenza dell'animus donandi consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità.”.
Inoltre, il Tribunale ha affermato che l'appellata, nel corso degli anni ha versato sul conto corrente
FINECO € 123.565,71 in più del marito (circostanza non contestata dal e conseguentemente Pt_1
ammessa ex art.115 c.p.c.)
Infatti, le giacenze risultanti sul conto al luglio 2017, allorquando è avvenuto il prelievo non autorizzato da parte del , erano pari ad € 90.000,00, al netto di tutte le spese sostenute da Pt_1 entrambi i coniugi per la famiglia ed inferiori all'importo di € 123.565,71 versato in più dalla parte appellata rispetto all'appellante.
Così la ha chiesto esclusivamente la restituzione di quanto prelevato in considerazione del CP_1
di lei maggior apporto sul conto cointestato.
Il Tribunale ha poi concluso affermando che “Da ultimo si osserva che prive di rilevanza appaiono le allegazioni riportate dal convenuto circa le spese personali affrontate da ciascuno dei coniugi in costanza di matrimonio in quanto tematica non afferente all'azione ivi proposta.”.
pagina 8 di 10 La Corte rileva che oggetto della domanda era (cfr. atto introduttivo del giudizio) “: A) è documentale che durante la convivenza coniugale la Signora ha versato sul conto cointestato oggetto CP_1
della presente causa un importo assai superiore a quello del marito. In relazione alle uscite poi si precisa che il Signor ha utilizzato le liquidità presenti, oltre che per le esigenze della famiglia, Pt_1 anche per finanziare spese personali rilevanti (in primis il pagamento del mutuo per l'acquisto della casa di proprietà dello stesso e l'acquisto di un autoveicolo di grossa cilindrata), mentre la Sig.ra ha unicamente utilizzato la provvista per sostenere le spese funerarie del padre;
B) con CP_1 la presente causa non si ha l'intenzione di richiedere la restituzione delle maggiori somme utilizzate dal e di proprietà della Signora ma semplicemente di richiedere la restituzione Pt_1 CP_1 dell'importo pari ad € 42.000,00 prelevato dal marito in data 27.07.2017. Ciò in quanto, a parere di chi scrive, risulta provato per tabulas che nel periodo ricompreso tra l'anno 2007 e l'anno 2017 sono affluiti sul conto corrente comune € 442.009,30 di esclusiva proprietà della moglie a fronte di €
318.443,59del Sig. . C) pertanto, senza entrare nel merito delle spese effettuate dal , la Pt_1 Pt_1
differenza tra il quantum depositato dalla moglie rispetto al quantum depositato dal marito è pari ad
€123.565,71. Non vi è pertanto dubbio che l'intera provvista pari a circa € 91.000,00 in essere sul c/c
IN n. 000000147704 nel luglio 2017 (prima del prelievo del ) fosse di esclusiva proprietà Pt_1
della Signora Si ritiene pertanto che, stante la documentazione prodotta, sia da Controparte_1 ritenersi superata la presunzione ex art.1854 c.c.”.
Questo era pertanto la circoscrizione del thema decidendum, precisato che l'appellante si era anche opposto alla CTU contabile richiesta dall'attrice sul conto poi respinta dal Primo Giudice poiché finalizzata ad indagine esplorativa in ordine alla ricostruzione delle somme sul conto cointestato tra le parti.
Per quanto sin qui ritenuto l'impugnativa va integralmente respinta: alle statuizioni del Primo Giudice non vi è alternativa, esse sono condivisibili e la sentenza appare come del tutto motivata e corretta in ogni punto sul piano logico-giuridico e deve essere confermata.
Le spese legali del grado seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate in favore dell'appellata come da dispositivo ex D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147/2022 sulla base dello scaglione applicabile (da 26.001,00 euro a 52.000,00) imponendosi anche il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, c.
1-quater, T.U. di cui al D.P.R. 30/5/2002 n.115, introdotto con
L.24/12/2012 n.228 ravvisandosene i presupposti.
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PQM
La Corte d'Appello di Bologna ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, così dispone:
I respinge l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
II condanna l'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese processuali del grado che si liquidano in 6.946 euro per compensi, oltre spese generali e accessori di legge;
III sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, c.
1-quater, T.U. di cui al D.P.R. 30/5/2002 n.115, introdotto con L.24/12/2012 n.228.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 16.12.2025.
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott.ssa Mariangela Marrangoni Dott. Giuseppe De Rosa
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