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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 03/06/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1247/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1247/2023, avente ad oggetto Opposizione ex artt. 615 e 617
c.p.c., promossa da:
nato il [...] a [...], c.f. e Parte_1 C.F._1
nata il [...] a [...], c.f. entrambi Parte_2 C.F._2
residenti in Pace del Mela, P.zza Monsignor F. Ricceri, n. 4, elettivamente domiciliati in Catania,
Via Timoleone, n. 23, rappresentati e difesi dall'avv. Vanessa Reale, come da procura in atti
ATTORI
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Controparte_1
Conegliano, Via V. Alfieri, n. 1, c.f. nella qualità di procuratrice speciale P.IVA_1
con sede legale in Milano, Piazza Diaz, n. 5, c.f. , Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Calabresi ed Elisa Gaboardi, giusta procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 09/05/2023 e proponevano Parte_1 Parte_2
opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e all'atto di precetto ex art. 615 c.p.c. notificato in data 21/09/2023 avente ad oggetto l'intimazione di pagamento di € 70.595,32 oltre iva e interessi.
Gli opponenti lamentavano l'illegittimità della pretesa creditoria eccependo la carenza di legittimazione passiva in capo a GE priva della qualità di erede di Pt_2 Persona_1
la nullità del precetto, ex art. 480 c.p.c., in conseguenza della mancata notifica del titolo esecutivo o dell'indicazione della sua notificazione, considerata anche l'assenza della qualità di erede in capo ad GE nonché la mancanza della formula esecutiva;
la prescrizione del credito Pt_2 decorrente dalla scadenza dell'ultima rata del mutuo;
l'inefficacia della cessione in blocco dei crediti pecuniari, per la mancanza degli adempimenti prescritti dall'art. 4 L. 130/1999 e, precisamente, per l'assenza dell'operazione e per la non riconducibilità del credito controverso alla cessione;
la mancata comunicazione della decadenza dal beneficio del termine;
la mancata indicazione del numero di rate scadute e non pagate, oltre che del dettaglio degli interessi pretesi, donde l'impossibilità di verificare la correttezza dell'importo preteso. Pertanto, chiedevano, previa sospensione della efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento dell'atto di precetto, che venisse dichiarata la nullità e/o inefficacia del titolo e dell'atto di precetto e che venisse dichiarata non dovuta la somma pretesa dalla convenuta;
chiedevano, inoltre, le condanna al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 04/12/2023, si costituiva in giudizio la Controparte_1
quale, in via preliminare, chiedeva il rigetto della richiesta di sospensione del precetto nonché dell'opposizione perché infondata in fatto e in diritto;
in via riconvenzionale, chiedeva che venisse accertata l'accettazione tacita dell'eredità della de cuius da parte della figlia Persona_1
GE e, per l'effetto, che venisse dichiarata erede di da ultimo, Pt_2 Persona_1
chiedeva la condanna alle spese di lite.
La causa veniva chiamata all'udienza del 13/02/2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Con ordinanza del 14/02/2024 venina sospesa l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo opposto nei confronti di GE e veniva fissata l'udienza del 19/11/2024 per la precisazione delle Pt_2 conclusioni e per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Con ordinanza del 19/11/2024, la causa veniva trattenuta per la decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative memorie di replica.
Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta nel corso del giudizio, l'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Vanno, anzitutto, esaminati il primo motivo di opposizione, riferibile all'opponente Parte_2
e la domanda riconvenzionale proposta da entrambi gravitando attorno
[...] Controparte_1
all'accertamento della qualità di erede di in capo alla prima. Persona_1
Occorre sul punto richiamare le considerazioni già esposte nell'ordinanza del 14/2/2024, non essendo stati acquisiti in corso di causa elementi idonei a superarle o smentirle.
Giova ricordare che, ai sensi dell'art. 476 c.c., “L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede” e che, al riguardo, costituisce principio consolidato quello per cui l'accettazione tacita postula un comportamento del chiamato idoneo a rivelare univocamente la volontà dello stesso di accettare l'eredità, comportamento che, quindi, deve concretarsi nell'esercizio di un diritto che, in mancanza della qualità di erede, egli non potrebbe espletare (cfr. Cass. civ., sez. II, 18/09/2023, n. 26690).
Orbene, nel caso di specie, la creditrice opposta ha intimato il pagamento della somma precettata ad
GE sul presupposto che “L'accettazione tacita dell'eredità da parte della sig.ra Pt_2
risulta anzitutto dal certificato storico di residenza (doc. 9 - 10), che attesta Parte_2 come la stessa abbia continuato ininterrottamente a possedere e ad abitare l'immobile di Piazza
Monsignor Ricceri n. 4, anche immediatamente dopo la morte della madre . Inoltre, Persona_1
l'opponente nell'atto di citazione notificato ammette di essere da sempre residente nell'immobile di famiglia. 17. Si fa presente, altresì, che la madre risulta defunta da maggio 2023 e fino ad oggi la sig.ra GE non ha provveduto né a rinunciare espressamente all'eredità, né tanto meno ad accettare con beneficio di inventario visto che i termini per redigere l'inventario sono già spirati
[…]” (pag. 5 comparsa di costituzione e risposta;
cfr. anche pag. 4 comparsa conclusionale).
Come già osservato nell'ordinanza predetta, nondimeno, deve ritenersi che l'argomentazione spesa dall'odierna convenuta non appare decisiva ai fini della prova (e, quindi, dell'assolvimento del relativo onere sulla stessa gravante) dell'accettazione de qua, invero non univocamente desumibile dalla persistente (atteso che essa perdura dal 2005 e, quindi, da ben prima del decesso di Per_1
– cfr. certificato di residenza allegato da parte convenuta) residenza di GE
[...] Pt_2 presso l'immobile materno, trattandosi, per un verso, di fatto immutato da prima del decesso della madre e, per altro verso, altresì giustificato dalla coabitazione con il padre, ciò che induce alla conclusione che quantomeno il fatto in questione non appare inequivoco al fine di dimostrare l'accettazione tacita da parte di GE dell'eredità materna. Allo stesso modo, poi, l'a Pt_2
persistente inerzia nell'accettazione espressa della suddetta eredità non integra un fatto concludente e, dunque, non è in grado di atteggiarsi a prova o indizio dell'avvenuto acquisto mortis causa.
In coerenza a ciò, non essendo stato acquisito alcun ulteriore elemento di prova (documentale o costituenda: si ricorda, al riguardo, che le parti non hanno formulato istanze istruttorie nel corso del giudizio), l'opposizione risulta in parte qua fondata, non essendovi prova del fatto costitutivo della pretesa di di agire in via esecutiva nei confronti di GE quale erede Controparte_1 Pt_2
di Persona_1
Passando, dunque, all'esame degli ulteriori motivi di opposizione – per quanto sopra esposto riferibili alla posizione di GE –, essi appaiono infondati e vanno quindi respinti per le Pt_1
considerazioni già in parte esposte nell'ordinanza del 14/2/2024.
Quanto alla censura relativa alla violazione dell'art. 480 c.p.c. per la mancata notifica del titolo esecutivo, si ricorda che, per un verso, non è in contestazione la natura fondiaria del contratto di mutuo costituente il titolo azionato dall'odierna convenuta e che, per altro verso, ai sensi dell'art. 41
d.lgs. 385/1993 “Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo”; rimangono, di contro, assorbite dall'accoglimento del primo motivo di opposizioni le doglianze relative alla posizione di Parte_2
[...]
Il terzo motivo di opposizione è infondato.
La genericità della censura è, in ogni caso, smentita dalla produzione documentale offerta dalla controparte e, precisamente, dalla sentenza n. 116 del 5/2/2018, pronunciata dall'intestato Tribunale sull'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da contro Parte_1 Controparte_3
e, come si ricava dalla sentenza allegata (cfr. doc. 11 allegato alla comparsa di costituzione e
[...] risposta), relativo al “mutuo fondiario in NO , iscritto a repertorio n. 25742”, ovvero lo Per_2
stesso contratto oggetto dell'odierna controversia (circostanza, peraltro, rimasta non contestata). Ne viene, dunque, che la prescrizione del credito restitutorio azionato – che peraltro non risulta nemmeno contestata in seno alla precedente opposizione definita con la sentenza sopra richiamata –
è interrotta dalla notifica del precedente atto di precetto e sospesa per effetto della proposta opposizione (cfr. Cass. civ., sez. III, 19/09/2014, n. 19738).
Anche il quarto motivo di opposizione, relativo alla mancata prova della titolarità del credito intimato, risulta infondato e va respinto.
Si ricorda, anzitutto, che costituisce principio affermato in giurisprudenza quello per cui “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (Cass. civ., sez. III, 10/02/2023, n. 4277; cfr. anche Cass. civ., sez. I, 29/12/2017, n. 31188).
Nella specie, ha prodotto l'estratto della Gazzetta Ufficiale in cui è pubblicata la Controparte_1
cessione tramite contratto stipulato in data 8/6/2022 alla prima da parte di Controparte_3
di tutti i crediti pecuniari (tra gli altri) derivanti da rapporti di mutuo fondiario,
[...]
originariamente stipulati tra l'1/1/1990 e il 31/12/2020 e classificati come deteriorati (cfr. doc. 8 fascicolo di parte convenuta). Il contratto di mutuo per cui è causa è stato stipulato nel 2004 (cfr. all. 5 fascicolo di parte convenuta) e inoltre, la suddetta qualificazione del credito non è stata specificamente contestata dall'odierna parte opponente, oltre ad essere corroborata, anche agli effetti dell'art. 2729 c.c., dalla certificazione ex art. 50 d.lgs. 385/1993 a firma di (doc. Parte_3
13 fascicolo convenuta), in cui si dà atto della natura “problematica” del credito, e dalla posizione debitoria desumibile dal documento allegato, sempre riferibile a in cui si elencano le Parte_3
numerose rate rimaste insolute. A ciò, da ultimo, si aggiunga, anche ex art. 2729 c.c., la disponibilità da parte dell'odierna opposta della documentazione alleata e propria della cedente
(cfr. doc. 13 e 14), a riprova ulteriore della titolarità del credito controverso (ceduto) in Parte_3
capo a Controparte_1
Quanto al quinto motivo di opposizione, si ricorda che la notifica al debitore dell'atto di precetto rivela la volontà del creditore di risolvere il rapporto e, a fronte di ciò, non può nemmeno trascurarsi, per un verso, la mancata contestazione dell'inadempimento addebitato (cfr., inoltre, quanto infra esposto) e, per altro verso, la già proposta e rigettata opposizione ex art. 615 c.p.c. da parte di . La doglianza, in altri termini, appare generica e, in ogni caso, infondata, Parte_1
stante la mancata negazione dell'inadempimento contestato e, dunque, dei presupposti per il recupero da parte del creditore dell'intero credito residuo rimasto insoluto.
Ad analoga conclusione deve, infine, pervenirsi con riferimento al sesto motivo di opposizione, come già evidenziato nell'ordinanza del 14/2/2024.
Si evidenzia, in particolare, che il contratto di mutuo individua i vari aspetti del rapporto contrattuale: termini e modalità del rimborso, tasso di interesse applicato e tasso di interesse nel caso di applicazione di interessi moratori. Inoltre, l'opposta ha allegato il documento della
[...]
(cfr. all. 13) in cui dà atto della posizione debitoria controversa e, Controparte_3
segnatamente, del numero di rate scadute e non pagate, oltre che del tasso degli interessi pretesi e delle spese residue;
al contempo, nel precetto opposto sono indicati il titolo esecutivo (il mutuo del
29/04/2004) e le somme delle quali è intimato il pagamento, ovvero la sorte capitale, gli interessi e le spese. Tali indicazioni rendono, dunque, senz'altro determinabile la pretesa creditoria azionata e, conseguentemente, generica ed infondata la censura in parte qua sollevata. In ogni caso, giova altresì ricordare, ad ulteriore conferma della conclusione riportata, che costituisce principio affermato in giurisprudenza quello per cui “L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (Cass. civ., sez. III, 18/03/2022, n. 8906; cfr. anche Cass. civ., sez. III, 19/02/2013, n. 4008; cfr. inoltre, nella giurisprudenza di merito, Trib. Imperia sez. I, 14/09/2023, n. 569; Trib.
Latina, 30/05/2023, n. 1243; Trib. Bergamo, sez. II, 23/05/2023, n. 1068).
Per le suddette ragioni appare affatto esplorativa la richiesta di accertamento tecnico contenuta a pagina 9 e 10 dell'atto di citazione, non affiancata peraltro ad una specifica contestazione delle condizioni economiche applicate e, dunque, della pretesa creditoria avanzata dalla controparte.
L'opposizione proposta da è, dunque, infondata e va respinta. Parte_1
Le spese del giudizio, liquidate nella misura minima tenuto conto dei criteri di cui al D.M. 55/2014
e, in particolare, della non complessità della lite e delle questioni in fatto e in diritto affrontate nel presente giudizio, al netto della fase istruttoria in quanto non espletata e concretatasi nel deposito delle memorie istruttorie meramente reiterative delle difese già spiegate, sono poste a carico della parte soccombente e, quindi, poste a carico dell'opposta quanto alla posizione di GE
e all'opponente quanto alla posizione di GE . Pt_2 Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 1247/2023, disattesa ogni contraria istanza:
In accoglimento parziale dell'opposizione e in rigetto della domanda riconvenzionale proposta, dichiara la nullità del precetto e accerta l'insussistenza del diritto di di agire Controparte_4
esecutivamente nei confronti di GE Pt_2
Rigetta l'opposizione proposta da . Parte_1
Condanna GE al pagamento in favore di delle spese di lite, che si Pt_1 Controparte_1 liquidano in € 4.217,00 per compensi, oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta) e spese generali al 15%, come per legge.
Condanna al pagamento in favore di GE delle spese di lite, che si Controparte_1 Pt_2 liquidano in € 4.217,00 per compensi, oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta) e spese generali al 15%, come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 3/6/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1247/2023, avente ad oggetto Opposizione ex artt. 615 e 617
c.p.c., promossa da:
nato il [...] a [...], c.f. e Parte_1 C.F._1
nata il [...] a [...], c.f. entrambi Parte_2 C.F._2
residenti in Pace del Mela, P.zza Monsignor F. Ricceri, n. 4, elettivamente domiciliati in Catania,
Via Timoleone, n. 23, rappresentati e difesi dall'avv. Vanessa Reale, come da procura in atti
ATTORI
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Controparte_1
Conegliano, Via V. Alfieri, n. 1, c.f. nella qualità di procuratrice speciale P.IVA_1
con sede legale in Milano, Piazza Diaz, n. 5, c.f. , Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Calabresi ed Elisa Gaboardi, giusta procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 09/05/2023 e proponevano Parte_1 Parte_2
opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e all'atto di precetto ex art. 615 c.p.c. notificato in data 21/09/2023 avente ad oggetto l'intimazione di pagamento di € 70.595,32 oltre iva e interessi.
Gli opponenti lamentavano l'illegittimità della pretesa creditoria eccependo la carenza di legittimazione passiva in capo a GE priva della qualità di erede di Pt_2 Persona_1
la nullità del precetto, ex art. 480 c.p.c., in conseguenza della mancata notifica del titolo esecutivo o dell'indicazione della sua notificazione, considerata anche l'assenza della qualità di erede in capo ad GE nonché la mancanza della formula esecutiva;
la prescrizione del credito Pt_2 decorrente dalla scadenza dell'ultima rata del mutuo;
l'inefficacia della cessione in blocco dei crediti pecuniari, per la mancanza degli adempimenti prescritti dall'art. 4 L. 130/1999 e, precisamente, per l'assenza dell'operazione e per la non riconducibilità del credito controverso alla cessione;
la mancata comunicazione della decadenza dal beneficio del termine;
la mancata indicazione del numero di rate scadute e non pagate, oltre che del dettaglio degli interessi pretesi, donde l'impossibilità di verificare la correttezza dell'importo preteso. Pertanto, chiedevano, previa sospensione della efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento dell'atto di precetto, che venisse dichiarata la nullità e/o inefficacia del titolo e dell'atto di precetto e che venisse dichiarata non dovuta la somma pretesa dalla convenuta;
chiedevano, inoltre, le condanna al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 04/12/2023, si costituiva in giudizio la Controparte_1
quale, in via preliminare, chiedeva il rigetto della richiesta di sospensione del precetto nonché dell'opposizione perché infondata in fatto e in diritto;
in via riconvenzionale, chiedeva che venisse accertata l'accettazione tacita dell'eredità della de cuius da parte della figlia Persona_1
GE e, per l'effetto, che venisse dichiarata erede di da ultimo, Pt_2 Persona_1
chiedeva la condanna alle spese di lite.
La causa veniva chiamata all'udienza del 13/02/2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Con ordinanza del 14/02/2024 venina sospesa l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo opposto nei confronti di GE e veniva fissata l'udienza del 19/11/2024 per la precisazione delle Pt_2 conclusioni e per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Con ordinanza del 19/11/2024, la causa veniva trattenuta per la decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative memorie di replica.
Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta nel corso del giudizio, l'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Vanno, anzitutto, esaminati il primo motivo di opposizione, riferibile all'opponente Parte_2
e la domanda riconvenzionale proposta da entrambi gravitando attorno
[...] Controparte_1
all'accertamento della qualità di erede di in capo alla prima. Persona_1
Occorre sul punto richiamare le considerazioni già esposte nell'ordinanza del 14/2/2024, non essendo stati acquisiti in corso di causa elementi idonei a superarle o smentirle.
Giova ricordare che, ai sensi dell'art. 476 c.c., “L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede” e che, al riguardo, costituisce principio consolidato quello per cui l'accettazione tacita postula un comportamento del chiamato idoneo a rivelare univocamente la volontà dello stesso di accettare l'eredità, comportamento che, quindi, deve concretarsi nell'esercizio di un diritto che, in mancanza della qualità di erede, egli non potrebbe espletare (cfr. Cass. civ., sez. II, 18/09/2023, n. 26690).
Orbene, nel caso di specie, la creditrice opposta ha intimato il pagamento della somma precettata ad
GE sul presupposto che “L'accettazione tacita dell'eredità da parte della sig.ra Pt_2
risulta anzitutto dal certificato storico di residenza (doc. 9 - 10), che attesta Parte_2 come la stessa abbia continuato ininterrottamente a possedere e ad abitare l'immobile di Piazza
Monsignor Ricceri n. 4, anche immediatamente dopo la morte della madre . Inoltre, Persona_1
l'opponente nell'atto di citazione notificato ammette di essere da sempre residente nell'immobile di famiglia. 17. Si fa presente, altresì, che la madre risulta defunta da maggio 2023 e fino ad oggi la sig.ra GE non ha provveduto né a rinunciare espressamente all'eredità, né tanto meno ad accettare con beneficio di inventario visto che i termini per redigere l'inventario sono già spirati
[…]” (pag. 5 comparsa di costituzione e risposta;
cfr. anche pag. 4 comparsa conclusionale).
Come già osservato nell'ordinanza predetta, nondimeno, deve ritenersi che l'argomentazione spesa dall'odierna convenuta non appare decisiva ai fini della prova (e, quindi, dell'assolvimento del relativo onere sulla stessa gravante) dell'accettazione de qua, invero non univocamente desumibile dalla persistente (atteso che essa perdura dal 2005 e, quindi, da ben prima del decesso di Per_1
– cfr. certificato di residenza allegato da parte convenuta) residenza di GE
[...] Pt_2 presso l'immobile materno, trattandosi, per un verso, di fatto immutato da prima del decesso della madre e, per altro verso, altresì giustificato dalla coabitazione con il padre, ciò che induce alla conclusione che quantomeno il fatto in questione non appare inequivoco al fine di dimostrare l'accettazione tacita da parte di GE dell'eredità materna. Allo stesso modo, poi, l'a Pt_2
persistente inerzia nell'accettazione espressa della suddetta eredità non integra un fatto concludente e, dunque, non è in grado di atteggiarsi a prova o indizio dell'avvenuto acquisto mortis causa.
In coerenza a ciò, non essendo stato acquisito alcun ulteriore elemento di prova (documentale o costituenda: si ricorda, al riguardo, che le parti non hanno formulato istanze istruttorie nel corso del giudizio), l'opposizione risulta in parte qua fondata, non essendovi prova del fatto costitutivo della pretesa di di agire in via esecutiva nei confronti di GE quale erede Controparte_1 Pt_2
di Persona_1
Passando, dunque, all'esame degli ulteriori motivi di opposizione – per quanto sopra esposto riferibili alla posizione di GE –, essi appaiono infondati e vanno quindi respinti per le Pt_1
considerazioni già in parte esposte nell'ordinanza del 14/2/2024.
Quanto alla censura relativa alla violazione dell'art. 480 c.p.c. per la mancata notifica del titolo esecutivo, si ricorda che, per un verso, non è in contestazione la natura fondiaria del contratto di mutuo costituente il titolo azionato dall'odierna convenuta e che, per altro verso, ai sensi dell'art. 41
d.lgs. 385/1993 “Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo”; rimangono, di contro, assorbite dall'accoglimento del primo motivo di opposizioni le doglianze relative alla posizione di Parte_2
[...]
Il terzo motivo di opposizione è infondato.
La genericità della censura è, in ogni caso, smentita dalla produzione documentale offerta dalla controparte e, precisamente, dalla sentenza n. 116 del 5/2/2018, pronunciata dall'intestato Tribunale sull'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da contro Parte_1 Controparte_3
e, come si ricava dalla sentenza allegata (cfr. doc. 11 allegato alla comparsa di costituzione e
[...] risposta), relativo al “mutuo fondiario in NO , iscritto a repertorio n. 25742”, ovvero lo Per_2
stesso contratto oggetto dell'odierna controversia (circostanza, peraltro, rimasta non contestata). Ne viene, dunque, che la prescrizione del credito restitutorio azionato – che peraltro non risulta nemmeno contestata in seno alla precedente opposizione definita con la sentenza sopra richiamata –
è interrotta dalla notifica del precedente atto di precetto e sospesa per effetto della proposta opposizione (cfr. Cass. civ., sez. III, 19/09/2014, n. 19738).
Anche il quarto motivo di opposizione, relativo alla mancata prova della titolarità del credito intimato, risulta infondato e va respinto.
Si ricorda, anzitutto, che costituisce principio affermato in giurisprudenza quello per cui “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (Cass. civ., sez. III, 10/02/2023, n. 4277; cfr. anche Cass. civ., sez. I, 29/12/2017, n. 31188).
Nella specie, ha prodotto l'estratto della Gazzetta Ufficiale in cui è pubblicata la Controparte_1
cessione tramite contratto stipulato in data 8/6/2022 alla prima da parte di Controparte_3
di tutti i crediti pecuniari (tra gli altri) derivanti da rapporti di mutuo fondiario,
[...]
originariamente stipulati tra l'1/1/1990 e il 31/12/2020 e classificati come deteriorati (cfr. doc. 8 fascicolo di parte convenuta). Il contratto di mutuo per cui è causa è stato stipulato nel 2004 (cfr. all. 5 fascicolo di parte convenuta) e inoltre, la suddetta qualificazione del credito non è stata specificamente contestata dall'odierna parte opponente, oltre ad essere corroborata, anche agli effetti dell'art. 2729 c.c., dalla certificazione ex art. 50 d.lgs. 385/1993 a firma di (doc. Parte_3
13 fascicolo convenuta), in cui si dà atto della natura “problematica” del credito, e dalla posizione debitoria desumibile dal documento allegato, sempre riferibile a in cui si elencano le Parte_3
numerose rate rimaste insolute. A ciò, da ultimo, si aggiunga, anche ex art. 2729 c.c., la disponibilità da parte dell'odierna opposta della documentazione alleata e propria della cedente
(cfr. doc. 13 e 14), a riprova ulteriore della titolarità del credito controverso (ceduto) in Parte_3
capo a Controparte_1
Quanto al quinto motivo di opposizione, si ricorda che la notifica al debitore dell'atto di precetto rivela la volontà del creditore di risolvere il rapporto e, a fronte di ciò, non può nemmeno trascurarsi, per un verso, la mancata contestazione dell'inadempimento addebitato (cfr., inoltre, quanto infra esposto) e, per altro verso, la già proposta e rigettata opposizione ex art. 615 c.p.c. da parte di . La doglianza, in altri termini, appare generica e, in ogni caso, infondata, Parte_1
stante la mancata negazione dell'inadempimento contestato e, dunque, dei presupposti per il recupero da parte del creditore dell'intero credito residuo rimasto insoluto.
Ad analoga conclusione deve, infine, pervenirsi con riferimento al sesto motivo di opposizione, come già evidenziato nell'ordinanza del 14/2/2024.
Si evidenzia, in particolare, che il contratto di mutuo individua i vari aspetti del rapporto contrattuale: termini e modalità del rimborso, tasso di interesse applicato e tasso di interesse nel caso di applicazione di interessi moratori. Inoltre, l'opposta ha allegato il documento della
[...]
(cfr. all. 13) in cui dà atto della posizione debitoria controversa e, Controparte_3
segnatamente, del numero di rate scadute e non pagate, oltre che del tasso degli interessi pretesi e delle spese residue;
al contempo, nel precetto opposto sono indicati il titolo esecutivo (il mutuo del
29/04/2004) e le somme delle quali è intimato il pagamento, ovvero la sorte capitale, gli interessi e le spese. Tali indicazioni rendono, dunque, senz'altro determinabile la pretesa creditoria azionata e, conseguentemente, generica ed infondata la censura in parte qua sollevata. In ogni caso, giova altresì ricordare, ad ulteriore conferma della conclusione riportata, che costituisce principio affermato in giurisprudenza quello per cui “L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (Cass. civ., sez. III, 18/03/2022, n. 8906; cfr. anche Cass. civ., sez. III, 19/02/2013, n. 4008; cfr. inoltre, nella giurisprudenza di merito, Trib. Imperia sez. I, 14/09/2023, n. 569; Trib.
Latina, 30/05/2023, n. 1243; Trib. Bergamo, sez. II, 23/05/2023, n. 1068).
Per le suddette ragioni appare affatto esplorativa la richiesta di accertamento tecnico contenuta a pagina 9 e 10 dell'atto di citazione, non affiancata peraltro ad una specifica contestazione delle condizioni economiche applicate e, dunque, della pretesa creditoria avanzata dalla controparte.
L'opposizione proposta da è, dunque, infondata e va respinta. Parte_1
Le spese del giudizio, liquidate nella misura minima tenuto conto dei criteri di cui al D.M. 55/2014
e, in particolare, della non complessità della lite e delle questioni in fatto e in diritto affrontate nel presente giudizio, al netto della fase istruttoria in quanto non espletata e concretatasi nel deposito delle memorie istruttorie meramente reiterative delle difese già spiegate, sono poste a carico della parte soccombente e, quindi, poste a carico dell'opposta quanto alla posizione di GE
e all'opponente quanto alla posizione di GE . Pt_2 Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 1247/2023, disattesa ogni contraria istanza:
In accoglimento parziale dell'opposizione e in rigetto della domanda riconvenzionale proposta, dichiara la nullità del precetto e accerta l'insussistenza del diritto di di agire Controparte_4
esecutivamente nei confronti di GE Pt_2
Rigetta l'opposizione proposta da . Parte_1
Condanna GE al pagamento in favore di delle spese di lite, che si Pt_1 Controparte_1 liquidano in € 4.217,00 per compensi, oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta) e spese generali al 15%, come per legge.
Condanna al pagamento in favore di GE delle spese di lite, che si Controparte_1 Pt_2 liquidano in € 4.217,00 per compensi, oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta) e spese generali al 15%, come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 3/6/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano