Articolo 57 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 56Articolo 58
Versione
6 maggio 1952
Art. 57.
(Raccolta di materiali abbandonati)


Le disposizioni del presente capo si applicano anche alla raccolta di materiali e inerci che siano stati abbandonati nel fondo del mare territoriale o nell'ambito del demanio marittimo.
Le domande dirette ad ottenere la concessione della raccolta devono in ogni caso essere pubblicate nei modi previsti dall'articolo 18.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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