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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 05/08/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2773 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Greco, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato a [...] l'[...]; CP_1
- resistente contumace
Con l'Intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 17 gennaio 2025 parte ricorrente precisava le conclusioni come da note autorizzate, ed il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio con assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c. per il solo deposito delle comparse conclusionali.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 5.08.2022, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, Parte_1 deduceva:
- di avere contratto matrimonio civile a Roma con in data CP_1
8.03.2008, registrato agli atti del medesimo comune all'anno 2008, atto n. 00127, parte I, Serie 02;
- che tra i coniugi vige il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- che dall'unione coniugale è nata a [...] la figlia delle parti in data Per_1
28.06.2016;
- che il Tribunale di Civitavecchia con decreto del 19.10.2016 omologava la separazione consensuale tra le parti alle condizioni pattuite disponendo l'affidamento condiviso della figlia alle parti con collocamento presso la madre, regolamentazione del diritti di visita ed un assegno di mantenimento mensile di euro 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
- che dall'epoca della separazione i coniugi non si sono più riconciliati;
- di svolgere lavori precari e saltuari;
- che da marzo 2021 a dicembre 2021 ha percepito il reddito di cittadinanza per un importo pari a € 800,00, e per i mesi di gennaio e febbraio 2022 con importo di € 140,00;
- di vivere in un immobile sito in Ladispoli insieme ai figli minori e Per_1
oggetto di donazione dal proprio padre, quest'ultimo nato da una Per_2 precedente unione sentimentale;
- che dall'epoca della separazione, il non ha mai ottemperato ai propri CP_1 doveri genitoriali, omettendo anche di frequentare la minore nei tempi prestabiliti nella sentenza;
2 - che il padre si è completamente disinteressato della gestione degli impegni scolastici, sportivi, medici e ludico-ricreativi della figlia;
- che le era stato consigliato dalla Dott.ssa psicologa dello sportello Per_3 di ascolto della scuola frequentata dalla minore, di fare intraprendere a un Per_1 percorso psicologico.
Tanto dedotto, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio in condizione di autosufficienza economica delle parti, disporre l'affido esclusivo della minore alla madre con collocamento presso di sé, porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere la somma di € 400,00
a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, e autorizzarsi percorso di sostegno psicologico per la figlia minore presso uno specialista privato, nonché divisione delle spese straordinarie al 50 % tra i coniugi.
Il Giudice delegato, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fisato udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c. onerando la ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
All'udienza presidenziale del 6.12.2022 è comparsa la sola ricorrente la quale è stata sentita in udienza e il presidente f.f., verificata la regolarità della notifica del ricorso eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza del resistente, ne ha dichiarato la contumacia, adottando i provvedimenti provvisori ed urgenti e rinviando la causa all'udienza del 17 marzo 2023.
All'udienza cartolare del 18.04.2023 parte ricorrente ha richiesto emettersi sentenza sullo status e il Giudice delegato, preso atto, ha dichiarato in data 7.09.2023 lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti e Parte_1
l'8.03.2008, ed ha rimesso la causa sul ruolo con separata ordinanza, CP_1 rinviando all'udienza del 15.03.2024 per ammissione dei mezzi istruttori.
All'udienza cartolare del 19.04.2024 parte ricorrente non ha articolato alcuna richiesta di prova, rinunciando all'audizione della figlia minore e chiedendo al G.I rimettersi la causa in decisione e il Giudice delegato, preso atto, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17 gennaio 2025.
All'udienza cartolare del 17.01.2025 parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente, ed il Giudice ha rimettesso la causa in decisione al Collegio con assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c. per
3 il solo deposito delle comparse conclusionali.
Motivi della decisione
Il Collegio rileva che è già stata emessa sentenza parziale con la quale è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e CP_1
e pertanto in questa sede si deve statuire solo sulle ulteriori Parte_1 domande.
Sull'affidamento, collocamento e mantenimento della figlia
Parte ricorrente ha chiesto al Tribunale disporsi l'affidamento esclusivo della prole, deducendo un totale disinteresse del padre in tutte le questioni riguardanti la figlia . Per_1
La ha chiesto, inoltre, disporsi a carico del un assegno di Parte_1 CP_1 mantenimento per la figlia quantificato in € 400,00 mensili oltre al 50% delle spese strordinarie.
In sede di udienza presidenziale parte ricorrente ha dichiarato di vivere insieme ai figli e (quest'ultimo nato da una precedente relazione) nella casa Per_1 Per_2 sita in Ladispoli, di svolgere saltuari lavori come colf, che il padre non vede quasi mai la figlia e nega l'assenso per farle intraprendere un percorso psicologico e che da tempo non versa l'assegno di mantenimento in favore della minore come disposto con la sentenza di separazione.
Il Tribunale ritiene che nulla osti all' accoglimento della domanda di parte ricorrente in relazione all'affidamento esclusivo di alla madre, genitore che Per_1 ne prende cura in via esclusiva da quando le parti si sono lasciate, al fine di evitare paralisi o ritardi decisionali che possano costituire per la figlia una situazione di pregiudizio.
Il resistente, rimasto altresì contumace nel presente giudizio, ha dimostrato infatti un totale disinteresse materiale ed affettivo nei riguardi della figlia, alla quale provvede esclusivamente la madre anche in relazione alle decisioni da adottarsi sulla sua educazione e nelle materie di maggiore interesse. Il disinteresse del padre per la figlia si è reso altresì palese anche dalla scelta di non costituirsi né comparire all'udienza presidenziale tenutasi il 6.12.22. Sebbene, infatti, la contumacia sia una
4 scelta processuale libera ed insindacabile, non è in dubbio che nei procedimenti aventi ad oggetto l'affidamento e il mantenimento dei figli minori la stessa sia sintomatica di un sostanziale disinteresse nei confronti della prole, tale da rendere concretamente difficile e financo, talvolta, impraticabile la condivisione delle scelte di interesse dei figli, di talché l'affidamento condiviso si risolverebbe in un pregiudizio portando ad una paralisi decisionale.
La disciplina della frequentazione padre figlia potrà avvenire esclusivamente nei giorni e negli orari concordati con la minor che ha 15 anni, nel rispetto della volontà e dei preminenti impegni della ragazza.
Il Collegio rileva che dalle dichiarazioni sostitutive di atto notorio depositate dalla ricorrente risulta che la ricorrente ha dichiarato di essere disoccupata;
di essere stata in questi anni casalinga;
di avere percepito da marzo a dicembre 2021 il reddito di cittadinanza con importo mensile di € 800,00, oltre a € 337,50 quale somma complessiva degli assegni familiari per la figlia;
di avere percepito il reddito Per_1 di cittadinanza anche nel mese di gennaio e fino a luglio, per un importo complessivo di € 6.217,00; di avere percepito assegni familiari da gennaio a marzo e poi nel mese di luglio per un importo pari a € 200,00; di essere proprietaria dell'immobile di residenza sito in Ladispoli (RM) Via Armando Angelini n. 9, e di essere proprietaria di una autovettura Volkswagen modello T-Cross.
Il Tribunale ritiene altresì che possa essere accolta la richiesta di porre un assegno di mantenimento a favore della minore nella misura di 400,00 euro mensili in quanto devono ritenersi rispetto alla separazione le esigenze per il mantenimento della minore (cfr. Cassazione, ordinanza 13664/2022: “In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche del minore è notoriamente legato alla sua crescita e non è necessaria una specifica dimostrazione circa l'esistenza di nuove e aumentate necessità”).
Le spese straordinarie relative alla minore, con le specificazioni di cui al vigente
Protocollo del Tribunale di Civitavecchia, devono essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
La soccombenza del resistente, nonostante lo stesso sia rimasto contumace in corso di causa, giustifica la condanna alle spese di lite a suo carico ed a favore della ricorrente, che si liquidano come in parte dispositiva, giusto D.M. 55/2014 e DM
147/2022 in relazione allo scaglione di riferimento per valore indeterminabile di bassa complessità ai valori tra i minimi ed i medi ed in ragione delle fasi processuali
5 concretamente svolte di studio, introduttiva, decisionale, da liquidarsi a favore dell'erario essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato (cfr., in tal senso, Cassazione civile, sez. VI, 29/05/2018, n. 13498 secondo cui: “Poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2773/2022 R.G.A.C., vista la sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio n. 952/2023 pubblicata in data 12 settembre 2023, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
1) dispone che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento;
2) dispone l'affidamento esclusivo della minore alla madre Persona_4 con collocamento presso la residenza materna;
le decisioni di Parte_1 maggior interesse per la minore ed inerenti all'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale, saranno assunte esclusivamente dalla madre, tenuto conto delle capacità, delle aspirazioni, delle esigenze e dell'inclinazione naturale della figlia;
3) dispone che il padre potrà vedere la figlia nei giorni e negli orari tra loro concordati, nel rispetto della volontà e dei preminenti impegni della minore;
4) pone a carico di l'obbligo di contribuire, entro il giorno 5 di ogni CP_1 mese, al mantenimento della figlia minore attraverso la corresponsione alla madre della somma di euro 400,00, con decorrenza dalla Parte_1 pubblicazione della sentenza, importo annualmente rivalutato secondo gli indici Istat;
5) autorizza la minore ad intraprendere un percorso di rinforzo Persona_4 psicologico presso uno specialista privato anche senza il consenso del resistente;
6) pone a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti alla figlia con le seguenti specificazioni: a) spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo
6 accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante e cure dentistiche presso strutture pubbliche, tickets per trattamenti sanitari erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e costo per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso privati;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
c) spese scolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiali di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
d) spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private;
e) spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tempo prolungato, dopo scuola, centro ricreativo estivo, attività sportive e relativi abbigliamento e attrezzatura, baby sitter, viaggi e vacanze senza i genitori;
7) condanna alla refusione delle spese processuali in favore della CP_1 ricorrente che si liquidano in euro 3.800,00, oltre rimborso Parte_1 forfettario al 15% ed accessori come per legge a favore dell'erario essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
8) dispone a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Civitavecchia, il 31 luglio 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2773 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Greco, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato a [...] l'[...]; CP_1
- resistente contumace
Con l'Intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 17 gennaio 2025 parte ricorrente precisava le conclusioni come da note autorizzate, ed il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio con assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c. per il solo deposito delle comparse conclusionali.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 5.08.2022, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, Parte_1 deduceva:
- di avere contratto matrimonio civile a Roma con in data CP_1
8.03.2008, registrato agli atti del medesimo comune all'anno 2008, atto n. 00127, parte I, Serie 02;
- che tra i coniugi vige il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- che dall'unione coniugale è nata a [...] la figlia delle parti in data Per_1
28.06.2016;
- che il Tribunale di Civitavecchia con decreto del 19.10.2016 omologava la separazione consensuale tra le parti alle condizioni pattuite disponendo l'affidamento condiviso della figlia alle parti con collocamento presso la madre, regolamentazione del diritti di visita ed un assegno di mantenimento mensile di euro 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
- che dall'epoca della separazione i coniugi non si sono più riconciliati;
- di svolgere lavori precari e saltuari;
- che da marzo 2021 a dicembre 2021 ha percepito il reddito di cittadinanza per un importo pari a € 800,00, e per i mesi di gennaio e febbraio 2022 con importo di € 140,00;
- di vivere in un immobile sito in Ladispoli insieme ai figli minori e Per_1
oggetto di donazione dal proprio padre, quest'ultimo nato da una Per_2 precedente unione sentimentale;
- che dall'epoca della separazione, il non ha mai ottemperato ai propri CP_1 doveri genitoriali, omettendo anche di frequentare la minore nei tempi prestabiliti nella sentenza;
2 - che il padre si è completamente disinteressato della gestione degli impegni scolastici, sportivi, medici e ludico-ricreativi della figlia;
- che le era stato consigliato dalla Dott.ssa psicologa dello sportello Per_3 di ascolto della scuola frequentata dalla minore, di fare intraprendere a un Per_1 percorso psicologico.
Tanto dedotto, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio in condizione di autosufficienza economica delle parti, disporre l'affido esclusivo della minore alla madre con collocamento presso di sé, porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere la somma di € 400,00
a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, e autorizzarsi percorso di sostegno psicologico per la figlia minore presso uno specialista privato, nonché divisione delle spese straordinarie al 50 % tra i coniugi.
Il Giudice delegato, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fisato udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c. onerando la ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
All'udienza presidenziale del 6.12.2022 è comparsa la sola ricorrente la quale è stata sentita in udienza e il presidente f.f., verificata la regolarità della notifica del ricorso eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza del resistente, ne ha dichiarato la contumacia, adottando i provvedimenti provvisori ed urgenti e rinviando la causa all'udienza del 17 marzo 2023.
All'udienza cartolare del 18.04.2023 parte ricorrente ha richiesto emettersi sentenza sullo status e il Giudice delegato, preso atto, ha dichiarato in data 7.09.2023 lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti e Parte_1
l'8.03.2008, ed ha rimesso la causa sul ruolo con separata ordinanza, CP_1 rinviando all'udienza del 15.03.2024 per ammissione dei mezzi istruttori.
All'udienza cartolare del 19.04.2024 parte ricorrente non ha articolato alcuna richiesta di prova, rinunciando all'audizione della figlia minore e chiedendo al G.I rimettersi la causa in decisione e il Giudice delegato, preso atto, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17 gennaio 2025.
All'udienza cartolare del 17.01.2025 parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente, ed il Giudice ha rimettesso la causa in decisione al Collegio con assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c. per
3 il solo deposito delle comparse conclusionali.
Motivi della decisione
Il Collegio rileva che è già stata emessa sentenza parziale con la quale è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e CP_1
e pertanto in questa sede si deve statuire solo sulle ulteriori Parte_1 domande.
Sull'affidamento, collocamento e mantenimento della figlia
Parte ricorrente ha chiesto al Tribunale disporsi l'affidamento esclusivo della prole, deducendo un totale disinteresse del padre in tutte le questioni riguardanti la figlia . Per_1
La ha chiesto, inoltre, disporsi a carico del un assegno di Parte_1 CP_1 mantenimento per la figlia quantificato in € 400,00 mensili oltre al 50% delle spese strordinarie.
In sede di udienza presidenziale parte ricorrente ha dichiarato di vivere insieme ai figli e (quest'ultimo nato da una precedente relazione) nella casa Per_1 Per_2 sita in Ladispoli, di svolgere saltuari lavori come colf, che il padre non vede quasi mai la figlia e nega l'assenso per farle intraprendere un percorso psicologico e che da tempo non versa l'assegno di mantenimento in favore della minore come disposto con la sentenza di separazione.
Il Tribunale ritiene che nulla osti all' accoglimento della domanda di parte ricorrente in relazione all'affidamento esclusivo di alla madre, genitore che Per_1 ne prende cura in via esclusiva da quando le parti si sono lasciate, al fine di evitare paralisi o ritardi decisionali che possano costituire per la figlia una situazione di pregiudizio.
Il resistente, rimasto altresì contumace nel presente giudizio, ha dimostrato infatti un totale disinteresse materiale ed affettivo nei riguardi della figlia, alla quale provvede esclusivamente la madre anche in relazione alle decisioni da adottarsi sulla sua educazione e nelle materie di maggiore interesse. Il disinteresse del padre per la figlia si è reso altresì palese anche dalla scelta di non costituirsi né comparire all'udienza presidenziale tenutasi il 6.12.22. Sebbene, infatti, la contumacia sia una
4 scelta processuale libera ed insindacabile, non è in dubbio che nei procedimenti aventi ad oggetto l'affidamento e il mantenimento dei figli minori la stessa sia sintomatica di un sostanziale disinteresse nei confronti della prole, tale da rendere concretamente difficile e financo, talvolta, impraticabile la condivisione delle scelte di interesse dei figli, di talché l'affidamento condiviso si risolverebbe in un pregiudizio portando ad una paralisi decisionale.
La disciplina della frequentazione padre figlia potrà avvenire esclusivamente nei giorni e negli orari concordati con la minor che ha 15 anni, nel rispetto della volontà e dei preminenti impegni della ragazza.
Il Collegio rileva che dalle dichiarazioni sostitutive di atto notorio depositate dalla ricorrente risulta che la ricorrente ha dichiarato di essere disoccupata;
di essere stata in questi anni casalinga;
di avere percepito da marzo a dicembre 2021 il reddito di cittadinanza con importo mensile di € 800,00, oltre a € 337,50 quale somma complessiva degli assegni familiari per la figlia;
di avere percepito il reddito Per_1 di cittadinanza anche nel mese di gennaio e fino a luglio, per un importo complessivo di € 6.217,00; di avere percepito assegni familiari da gennaio a marzo e poi nel mese di luglio per un importo pari a € 200,00; di essere proprietaria dell'immobile di residenza sito in Ladispoli (RM) Via Armando Angelini n. 9, e di essere proprietaria di una autovettura Volkswagen modello T-Cross.
Il Tribunale ritiene altresì che possa essere accolta la richiesta di porre un assegno di mantenimento a favore della minore nella misura di 400,00 euro mensili in quanto devono ritenersi rispetto alla separazione le esigenze per il mantenimento della minore (cfr. Cassazione, ordinanza 13664/2022: “In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche del minore è notoriamente legato alla sua crescita e non è necessaria una specifica dimostrazione circa l'esistenza di nuove e aumentate necessità”).
Le spese straordinarie relative alla minore, con le specificazioni di cui al vigente
Protocollo del Tribunale di Civitavecchia, devono essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
La soccombenza del resistente, nonostante lo stesso sia rimasto contumace in corso di causa, giustifica la condanna alle spese di lite a suo carico ed a favore della ricorrente, che si liquidano come in parte dispositiva, giusto D.M. 55/2014 e DM
147/2022 in relazione allo scaglione di riferimento per valore indeterminabile di bassa complessità ai valori tra i minimi ed i medi ed in ragione delle fasi processuali
5 concretamente svolte di studio, introduttiva, decisionale, da liquidarsi a favore dell'erario essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato (cfr., in tal senso, Cassazione civile, sez. VI, 29/05/2018, n. 13498 secondo cui: “Poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2773/2022 R.G.A.C., vista la sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio n. 952/2023 pubblicata in data 12 settembre 2023, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
1) dispone che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento;
2) dispone l'affidamento esclusivo della minore alla madre Persona_4 con collocamento presso la residenza materna;
le decisioni di Parte_1 maggior interesse per la minore ed inerenti all'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale, saranno assunte esclusivamente dalla madre, tenuto conto delle capacità, delle aspirazioni, delle esigenze e dell'inclinazione naturale della figlia;
3) dispone che il padre potrà vedere la figlia nei giorni e negli orari tra loro concordati, nel rispetto della volontà e dei preminenti impegni della minore;
4) pone a carico di l'obbligo di contribuire, entro il giorno 5 di ogni CP_1 mese, al mantenimento della figlia minore attraverso la corresponsione alla madre della somma di euro 400,00, con decorrenza dalla Parte_1 pubblicazione della sentenza, importo annualmente rivalutato secondo gli indici Istat;
5) autorizza la minore ad intraprendere un percorso di rinforzo Persona_4 psicologico presso uno specialista privato anche senza il consenso del resistente;
6) pone a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti alla figlia con le seguenti specificazioni: a) spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo
6 accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante e cure dentistiche presso strutture pubbliche, tickets per trattamenti sanitari erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e costo per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso privati;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
c) spese scolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiali di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
d) spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private;
e) spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tempo prolungato, dopo scuola, centro ricreativo estivo, attività sportive e relativi abbigliamento e attrezzatura, baby sitter, viaggi e vacanze senza i genitori;
7) condanna alla refusione delle spese processuali in favore della CP_1 ricorrente che si liquidano in euro 3.800,00, oltre rimborso Parte_1 forfettario al 15% ed accessori come per legge a favore dell'erario essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
8) dispone a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Civitavecchia, il 31 luglio 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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