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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/09/2025, n. 1324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1324 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1270/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...] il giorno 01/07/1958, c.f.: ; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Giardina;
appellante
CONTRO
, con sede in Roma, c.f.: ; Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Gueli;
; Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato del distretto di Palermo;
con sede in Roma, c.f.: ; Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Laurenti;
appellati
In fatto e in diritto 2
1. ha interposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento del Parte_1 giorno 4.1.2022, n. 10, con la quale era stata rigettata l'opposizione esecutiva da lui proposta nei confronti di alla cartella di pagamento n. 29120170003926704 e Controparte_3 al ruolo n. 000152/2017 e pronunciata la condanna dell'opponente alle spese di lite in favore della società di riscossione e dei terzi chiamati in causa ed Parte_2 [...]
Controparte_2
Gli appellati si sono costituiti in giudizio – quale Controparte_1 successore universale per legge di – e hanno chiesto la reiezione del Controparte_3 gravame.
La causa è stata posta in decisione all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione del doppio termine di quaranta e venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a far tempo dal 15.7.2025.
2. Premessa la validità della costituzione in giudizio di Controparte_1 mediante avvocato del libero foro giusta secondo addendum del 30.3.2022 al protocollo d'intesa tra l'Avvocatura dello Stato e ex art. 1, co. 8, d.l. 193/2016, convertito con CP_4 modificazioni dalla legge 225/2016, l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile.
L'appellante lamenta l'erroneità della parziale qualificazione, da parte del primo giudice, dell'azione da lui promossa come opposizione agli atti esecutivi anziché all'esecuzione, e ripropone quindi sia i motivi di opposizione che il Tribunale aveva ricondotto alla previsione dell'art. 617 c.p.c. (riguardanti l'illegittimità della notifica della cartella impugnata, la mancata sottoscrizione della cartella e del ruolo, la mancata indicazione del responsabile del procedimento e del responsabile della emissione della cartella e della relativa notifica,
l'inesistenza o nullità delle notifiche degli atti costituenti presupposti della cartella, il difetto di motivazione, la mancata specificazione dei criteri di calcolo dell'importo portato dalla cartella) sia, ma senza sviluppare specifiche argomentazioni di critica alle ragioni espresse dal giudice (che ha ritenuto la decennalità del termine prescrizionale e la sua decorrenza dal passaggio in giudicato della condanna penale), il motivo di opposizione all'esecuzione concernente la prescrizione del credito.
L'impugnazione è dunque inammissibile sia rispetto ai motivi che il Tribunale ha qualificato 3
di opposizione agli atti esecutivi, in forza dell'art. 618 c.p.c. (secondo cui le sentenze sull'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. non sono impugnabili con appello, ma soltanto ricorribili per cassazione per violazione di legge ex art. 111 Cost.) e del principio dell'apparenza, per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione deve essere fatta con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione compiuta dal giudice nel provvedimento impugnato, indipendentemente dalla sua esattezza, che è sindacabile soltanto dal giudice competente per l'impugnazione (Cass. 13381/2017), sia rispetto alla mera riproposizione dell'eccezione di prescrizione, carente del requisito della specificità, il quale esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata siano contrapposte quelle dell'appellante volte a contrastarle (Cass. S.U. 36481/2022).
3. Segue per legge la condanna dell'appellante a rifondere alle controparti costituite le spese del grado, che si liquidano, in favore di ciascuna di esse, in complessivi euro 4.996,00 oltre al rimborso forfettario delle spese generali, nonché al c.p.a. e all'i.v.a. per Controparte_5
ed e al rimborso delle spese vive eventualmente
[...] Controparte_2 prenotate a debito per il . Parte_2
Sussistono, nei confronti dell'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Agrigento del giorno 4.1.2022, n. 10; condanna l'appellante a rifondere alle controparti costituite le spese di appello, che liquida, in favore di ciascuna, in complessivi euro 4.996,00 oltre al rimborso forfettario delle spese generali, nonché al c.p.a. e all'i.v.a. per ed Controparte_1 [...]
e al rimborso delle spese vive eventualmente prenotate a debito per il Controparte_2
; Parte_2 dà atto che sussistono, nei confronti dell'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1- quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Palermo il giorno 17 settembre 2025 4
Il Presidente est.
Giuseppe Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1270/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...] il giorno 01/07/1958, c.f.: ; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Giardina;
appellante
CONTRO
, con sede in Roma, c.f.: ; Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Gueli;
; Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato del distretto di Palermo;
con sede in Roma, c.f.: ; Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Laurenti;
appellati
In fatto e in diritto 2
1. ha interposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento del Parte_1 giorno 4.1.2022, n. 10, con la quale era stata rigettata l'opposizione esecutiva da lui proposta nei confronti di alla cartella di pagamento n. 29120170003926704 e Controparte_3 al ruolo n. 000152/2017 e pronunciata la condanna dell'opponente alle spese di lite in favore della società di riscossione e dei terzi chiamati in causa ed Parte_2 [...]
Controparte_2
Gli appellati si sono costituiti in giudizio – quale Controparte_1 successore universale per legge di – e hanno chiesto la reiezione del Controparte_3 gravame.
La causa è stata posta in decisione all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione del doppio termine di quaranta e venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a far tempo dal 15.7.2025.
2. Premessa la validità della costituzione in giudizio di Controparte_1 mediante avvocato del libero foro giusta secondo addendum del 30.3.2022 al protocollo d'intesa tra l'Avvocatura dello Stato e ex art. 1, co. 8, d.l. 193/2016, convertito con CP_4 modificazioni dalla legge 225/2016, l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile.
L'appellante lamenta l'erroneità della parziale qualificazione, da parte del primo giudice, dell'azione da lui promossa come opposizione agli atti esecutivi anziché all'esecuzione, e ripropone quindi sia i motivi di opposizione che il Tribunale aveva ricondotto alla previsione dell'art. 617 c.p.c. (riguardanti l'illegittimità della notifica della cartella impugnata, la mancata sottoscrizione della cartella e del ruolo, la mancata indicazione del responsabile del procedimento e del responsabile della emissione della cartella e della relativa notifica,
l'inesistenza o nullità delle notifiche degli atti costituenti presupposti della cartella, il difetto di motivazione, la mancata specificazione dei criteri di calcolo dell'importo portato dalla cartella) sia, ma senza sviluppare specifiche argomentazioni di critica alle ragioni espresse dal giudice (che ha ritenuto la decennalità del termine prescrizionale e la sua decorrenza dal passaggio in giudicato della condanna penale), il motivo di opposizione all'esecuzione concernente la prescrizione del credito.
L'impugnazione è dunque inammissibile sia rispetto ai motivi che il Tribunale ha qualificato 3
di opposizione agli atti esecutivi, in forza dell'art. 618 c.p.c. (secondo cui le sentenze sull'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. non sono impugnabili con appello, ma soltanto ricorribili per cassazione per violazione di legge ex art. 111 Cost.) e del principio dell'apparenza, per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione deve essere fatta con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione compiuta dal giudice nel provvedimento impugnato, indipendentemente dalla sua esattezza, che è sindacabile soltanto dal giudice competente per l'impugnazione (Cass. 13381/2017), sia rispetto alla mera riproposizione dell'eccezione di prescrizione, carente del requisito della specificità, il quale esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata siano contrapposte quelle dell'appellante volte a contrastarle (Cass. S.U. 36481/2022).
3. Segue per legge la condanna dell'appellante a rifondere alle controparti costituite le spese del grado, che si liquidano, in favore di ciascuna di esse, in complessivi euro 4.996,00 oltre al rimborso forfettario delle spese generali, nonché al c.p.a. e all'i.v.a. per Controparte_5
ed e al rimborso delle spese vive eventualmente
[...] Controparte_2 prenotate a debito per il . Parte_2
Sussistono, nei confronti dell'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Agrigento del giorno 4.1.2022, n. 10; condanna l'appellante a rifondere alle controparti costituite le spese di appello, che liquida, in favore di ciascuna, in complessivi euro 4.996,00 oltre al rimborso forfettario delle spese generali, nonché al c.p.a. e all'i.v.a. per ed Controparte_1 [...]
e al rimborso delle spese vive eventualmente prenotate a debito per il Controparte_2
; Parte_2 dà atto che sussistono, nei confronti dell'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1- quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Palermo il giorno 17 settembre 2025 4
Il Presidente est.
Giuseppe Lupo