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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/11/2025, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8002 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 16/03/1975, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Mario Fois, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Mario Fois, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
GI AS,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 19/12/1999, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di San Vito, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Parte_2 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) il figlio minore viene affidato in via esclusiva al padre Persona_1
. Parte_2
2) La casa familiare sita a Muravera in vico di via Giuseppe Melis n. 9 viene assegnata in via esclusiva a , il quale si farà carico del Parte_2 mantenimento e di ogni altra spesa relativa al figlio minore . Persona_1
3) I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e pertanto di non pretendere alcun assegno a qualsivoglia titolo l'uno dall'altro.
4) si farà carico del pagamento delle rate mensili del mutuo Parte_2 ipotecario con Intesa San paolo S.p.A. repertorio n. 9887 volume 8216 notaio
in data 28 maggio 2016 per € 110.000,00 con rimborso Persona_2 in 300 rate posticipate mensili di € 466,24, debitori e Parte_1
. Parte_2
Pag. 2 di 3 5) affidatario esclusivo del figlio minore , curerà la Parte_2 Per_1 prosecuzione degli studi del suddetto figlio minore, il quale frequenta con profitto la classe terza dell'Istituto tecnico “Luigi Einaudi” di Muravera, del corso dell'indirizzo “Sistemi Informativi Aziendali”.
Verrà supportato nelle sue aspirazioni e capacità, anche quando, conseguito il diploma di maturità, vorrà intraprendere gli studi universitari.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 20/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8002 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 16/03/1975, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Mario Fois, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Mario Fois, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
GI AS,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 19/12/1999, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di San Vito, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Parte_2 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) il figlio minore viene affidato in via esclusiva al padre Persona_1
. Parte_2
2) La casa familiare sita a Muravera in vico di via Giuseppe Melis n. 9 viene assegnata in via esclusiva a , il quale si farà carico del Parte_2 mantenimento e di ogni altra spesa relativa al figlio minore . Persona_1
3) I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e pertanto di non pretendere alcun assegno a qualsivoglia titolo l'uno dall'altro.
4) si farà carico del pagamento delle rate mensili del mutuo Parte_2 ipotecario con Intesa San paolo S.p.A. repertorio n. 9887 volume 8216 notaio
in data 28 maggio 2016 per € 110.000,00 con rimborso Persona_2 in 300 rate posticipate mensili di € 466,24, debitori e Parte_1
. Parte_2
Pag. 2 di 3 5) affidatario esclusivo del figlio minore , curerà la Parte_2 Per_1 prosecuzione degli studi del suddetto figlio minore, il quale frequenta con profitto la classe terza dell'Istituto tecnico “Luigi Einaudi” di Muravera, del corso dell'indirizzo “Sistemi Informativi Aziendali”.
Verrà supportato nelle sue aspirazioni e capacità, anche quando, conseguito il diploma di maturità, vorrà intraprendere gli studi universitari.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 20/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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