Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L'anno 2025 il giorno 13 del mese di marzo
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sez.controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai Magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr. Rosa B. Cristofano Consigliere
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
All'esito di trattazione scritta ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1645 R. G. 2024 sezione lavoro, vertente
TRA
CF. e CF. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, , rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Conforti, C.F. C.F._2
, ed elettivamente domiciliati presso C.F._3 il suo studio con sede in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Via A. Pierantoni n. 24 e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: Email_1
Appellanti e appellati incidentali
E
(già (C.F. ), in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, giusta procura conferita dal procuratore Dott.
[...]
per atto Notar di Torino del 18.07.2000, rep. 206534, racc. 16235,– CP_3 Persona_1 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente dai proff. avv. Raffaele De Luca Tamajo (C.F.:
, PEC: fax 02.72144500) e Maria C.F._4 Email_2
Teresa Salimbeni (C.F.: , fax C.F._5 Email_3
02.72144500)TA BA (C.F.: ed C.F._6 Email_4 elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Antonio Gramsci, n. 14, presso lo Studio legale Toffoletto De
Luca Tamajo e Soci;
1
FATTO E DIRITTO
Con rituale ricorso depositato presso questa Corte in data 17.6.2024 e Parte_1 Parte_2
hanno impugnato la sentenza n. 212/2024 emessa in data 11.01.2024 del Tribunale di Napoli, in
[...] funzione di giudice del lavoro, con la quale – in parziale accoglimento della domanda del lavoratore – era stata dichiarata l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro dal 10.7.2011 al 9.7.2013 e condannata la società convenuta al pagamento di una somma pari alla differenza tra la retribuzione piena spettante ai ricorrenti in tale limitato periodo ed il trattamento di integrazione salariale dagli stessi percepito nel medesimo periodo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascuna componente del credito al soddisfo.
Con un articolato motivo di ricorso parte appellante impugna la sentenza limitatamente ai capi di domanda respinti, deducendo la violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 1, commi
7 e 8L. 223/91, per la mancata indicazione, nella comunicazione di avvio della procedura le sospensione in CIGS del 14.6.2013, 09.06.2014 e 26.06.2015, di “specifici”
criteri per l'individuazione dei lavoratori da sospendere e per l'esatta individuazione delle modalità della rotazione;
l'erronea applicazione, in concreto,
di tali criteri, stante la mancanza di un'effettiva rotazione.
Istauratosi regolarmente il contraddittorio, si è costituita la , già Controparte_1 [...] eccependo l'infondatezza dell'appello promosso;
ha, altresì, Controparte_2 proposto appello incidentale avverso la medesima sentenza per avere il Tribunale ritenuto che la prima procedura di CIGS, quella del 2011, fosse viziata per genericità della comunicazione in relazione alle modalità della rotazione evidenziando che anche nelle prime due procedure la Società avesse compiuto il massimo sforzo organizzativo, e comunicativo, esigibile.
Ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza appellata, l'integrale rigetto della domanda con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le note delle parti, la Corte ha deciso la causa.
Per un ordinato iter motivazionale deve esaminarsi in primo luogo l'impugnazione incidentale.
In continuità con l'orientamento già espresso da questo collegio in recenti precedenti decisioni va respinto l'appello incidentale che censura la ritenuta illegittimità, da parte del Tribunale, del primo periodo di sospensione in CIGS, dovendosi sul punto confermare la sentenza impugnata.
Ed invero, per il periodo di CIGS compreso tra il 10.07.2011 ed il 09.07.2013 si riscontra nella comunicazione del 15.06.2011 di avvio della procedura la assoluta genericità delle formule adottate che rende del tutto “impossibile” la verificabilità dei criteri indicati, al fine di individuare i criteri per la rotazione dei lavoratori sospesi (o i motivi per non dar luogo ad essa).
2 Deve concordarsi con il giudice di primo grado che ha rilevato la genericità delle enunciazioni contenute nella comunicazione di avvio della procedura del 15.6.2011 laddove è indicato “… per il perdurare della negativa situazione e al fine di superare le condizioni di inefficienza presenti nell'ambito delle strutture produttive …di Napoli, Pomigliano d'Arco, Marcianise e Caivano e per eventuali nuove prospettive industriali ….(omissis)… la Controparte_2 richiederà l'intervento straordinario della
[...] Parte_3 tutti i 635 lavoratori.. che operano nell'unità organizzativa di Napoli…per un
[...] periodo di 24 mesi…Si precisa che tale programma di Parte_4 potrà, nel corso del periodo richiesto di 24 mesi, subire modificazioni, avuto riguardo all'andamento delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, comportando la possibilità di periodi di attività dello stabilimento a livello giornaliero e/o settimanale. Anche in tal caso, per quanto concerne i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla tutte le qualifiche professionali presenti in azienda e che la stessa nel rispetto delle CP_4 mansioni e delle stesse qualifiche professionali fungibili nonché delle esigenze tecnico – organizzative e produttive effettuerà la rotazione plurimensile tra i lavoratori sospesi” . In detto documento, ci si riferisce alla possibilità di rotazione, avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative e produttive” e tenuto conto delle mansioni e della fungibilità dei singoli lavoratori. Le espressioni utilizzate tuttavia, ridondano in un generale effetto di indeterminatezza poiché dalla lettura del predetto documento non risultano determinati con chiarezza quali siano stati i criteri di individuazione dei meccanismi di rotazione tra tutto il personale dipendente. In altre parole, dalla lettura della comunicazione di avvio della procedura non è dato comprendere quali siano stati i criteri di rotazione e le concrete modalità applicative così da identificare in maniera chiara ed univoca i profili professionali che sarebbero stati oggetto di rotazione ed i criteri di operatività della rotazione stessa.
Il mero richiamo alle “esigenze tecniche organizzative e produttive”, nonché alle “mansioni e qualifiche professionali fungibili” non è sufficiente a superare il rilievo di genericità e incompletezza formulato dai lavoratori in merito all'atto introduttivo della procedura: il semplice richiamo a tali categorie generali, non riempito di alcun contenuto concreto come l'indicazione espressa di un parametro concreto a cui ancorare le stesse non assolve, come si è detto, all'onere di comunicazione, incombente sul datore di lavoro, ai sensi dagli artt. 1, comma 7, L. 223/91, 5, commi 4, 5 e 6, L. 164/75 e 2 D.P.R. 218/00.
La giurisprudenza infatti ha ritenuto che “la specificità dei criteri di scelta consiste (invece) nella idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri”, laddove “un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto un generico indirizzo di scelta” (v. sent. C. Cass. N. 7720/2004 cit.). Né alcun chiarimento ulteriore è rinvenibile nell'accordo stipulato in sede sindacale. In una fattispecie simile a quella in esame, la Corte di Cassazione ha affermato che “… non è consentito affidare la scelta dei lavoratori da sospendere o le modalità di loro rotazione in a non meglio CP_4 specificate esigenze tecniche od organizzative, atteso che in tal modo l'individuazione dei singoli destinatari dei provvedimenti datoriali resterebbe abbandonata all'iniziativa e al mero potere discrezionale dell'imprenditore, con pregiudizio dell'interesse dei lavoratori ad una gestione trasparente delle sospensioni.
Nel senso della genericità del mero rinvio ad esigenze tecniche, organizzative e produttive ai fini della rotazione..” (v. Cass. 2216/16).
Anche più recentemente, la Suprema Corte con la sentenza n. 6761/2020 cit. ha ribadito, con particolare riferimento al requisito di specificità che “si è precisato (Cass. n. 22540 del 2013, Cass
n. 25100 del 2013) che l'aggettivazione "non individua una specie nell'ambito del genere criterio di scelta ma esprime la necessità che esso sia effettivamente tale, e cioè in grado di operare da solo la selezione dei soggetti da porre in cassa integrazione", atteso che "un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto, non un criterio, ma un generico indirizzo nella scelta". Si aggiunga poi che in tema di procedimento per la concessione della cigs, la L. L. n. 223 del 1991,
3 art. 1, comma 7, nel prevedere a carico del datore di lavoro un obbligo di comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali e provinciali dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché delle modalità della rotazione prevista dal successivo comma 8 (ovvero dei criteri alternativi ove tale meccanismo non sia stato adottato per ragioni di ordine tecnico e organizzativo ritenute meritevoli di accoglimento), appresta una garanzia di natura procedimentale ed opera su un duplice piano di tutela - delle prerogative sindacali e delle garanzie individuali - assolvendo alla funzione di porre le associazioni sindacali in condizioni di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e di assicurare al lavoratore, potenzialmente interessato alla sospensione, la previa individuazione dei criteri di scelta e la verificabilità dell'esercizio del potere privato del datore di lavoro. Ne consegue che la violazione delle regole del procedimento incide direttamente sulla legittimità del provvedimento amministrativo di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale che non può essere assentito ove non sia stato indicato e comunicato né il criterio della rotazione né altro criterio che individui, in alternativa a quest'ultimo,
i lavoratori da sospendere (cfr. Cass. n. 19618 del 2011 e molte altre successive cfr. tra le tante Cass. 12089 del 2016)”. Giova, altresì, precisare che non ha pregio la tesi difensiva della società secondo cui, a fronte della scelta di sospendere tutto il personale in servizio presso lo stabilimento in cui lavoravano gli odierni appellati non si sarebbe resa necessaria l'individuazione di specifici criteri selettivi di rotazione nella comunicazione di avvio della procedura, posto che una possibilità di rotazione è stata ivi prevista.
E' pur vero che, nel caso di specie, la società ha rappresentato la necessità di richiedere l'intervento della per tutti i lavoratori operanti nell'unità produttiva di Napoli, ma i criteri della rotazione sono stati CP_4 individuati in modo del tutto generico (“per quanto concerne i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla tutte le qualifiche professionali presenti in azienda e CP_4 che la stessa nel rispetto delle mansioni e delle stesse qualifiche professionali fungibili nonché delle esigenze tecnico –organizzative e produttive effettuerà la rotazione plurimensile tra i lavoratori sospesi”).
Dalla lettura di tale comunicazione emerge chiaramente che il ricorso alla CIGS, pur essendo inizialmente previsto per tutti i lavoratori dello stabilimento – e quindi senza che fosse ipotizzabile alcuna rotazione –, ha comportato la previsione fin da tale comunicazione di una possibilità di deroga legata al presupposto dell'andamento “delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti”. In tal modo si è riservato la facoltà di prevedere delle modalità di rotazione tra i lavoratori sospesi con riferimento al presupposto dell'andamento delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti. Tutto ciò tuttavia non ha consentito assolutamente di verificare, né ex ante né ex post, il meccanismo di individuazione dei lavoratori da richiamare in servizio, stanti i riferimenti generici alle mansioni e alle qualifiche professionali “fungibili nonché delle esigenze tecnico – organizzative e produttive”. Non si è chiarito cioè – a differenza che per i periodi successivi - in che termini dovesse intendersi detta “fungibilità” e come la stessa operasse sul meccanismo di rotazione. Di fatto non è contestato che vi sia stato il rientro dalla degli odierni appellanti e che, quindi, la CP_4 rotazione dei lavoratori sia effettivamente avvenuta ma non è risultato ben chiaro quali fossero in concreto i criteri seguìti, sia ad un'analisi preventiva che successiva.
La ha dedotto, quanto alle “esigenze di produzione” richiamate, che anche nella prima CP_1 comunicazione le stesse consistevano nel residuo produttivo minimo del periodo in cui la Società attuava il complesso piano di riorganizzazione e, precisamente, nella produzione: della componentistica per il TO (244) prodotto da FCA in Brasile e dei pezzi di ricambio delle vetture non più in produzione dal 2009, Alfa Romeo 159 e 147. Ha allegato, pertanto, che questa produzione residua e minima era il substrato di attività (pari, all'incirca, al 10% della normale attività dello stabilimento) che giustificava la rotazione dei lavoratori durante il periodo oggetto di causa e che era ben nota ai Sindacati e ai dipendenti;
ha aggiunto che il riferimento alla fungibilità
4 dei lavoratori, quale principale modalità attuativa del criterio della rotazione, precisava che lo stesso andava necessariamente letto in combinato disposto con il c.d. “diagramma di polivalenza” (doc. 9)
– pubblicato in ciascuna UTE e già da tempo condiviso con le OO.SS. – la cui predisposizione era avvenuta sulla scorta delle prescrizioni provenienti dagli Enti Internazionali di Certificazione della
Qualità (processi ISO 9001 e IATF 16949) di cui la si avvale nella predisposizione della CP_5 propria organizzazione produttiva. Va, tuttavia, rilevato che la regola della specificità dei criteri che presiedono all'individuazione dei dipendenti da riammettere in servizio, poggia in primis sull'esigenza di rendere edotto il singolo lavoratore della ragione organizzativa in base alla quale il suo rapporto di lavoro viene sospeso: ciò significa che i predetti criteri possono dirsi specifici solo se garantiscono, innanzitutto, la conoscibilità ex ante della possibilità di fruire della rotazione. In seconda battuta poi, come affermato dalla giurisprudenza di merito (Corte di Appello di Torino sent. n.
773/2013 ), in ipotesi di sospensione di tutti i lavoratori e previsione di eventuale futura rotazione degli stessi, deve ritenersi che nel fissare il principio secondo cui devono essere esplicitate le “modalità della rotazione”, l'art. 1, 7° comma, della L. 223/1991 non impone che, all'inizio del periodo di cassa integrazione, ciascun lavoratore sia messo in grado di sapere quando e in quali giorni sarà richiamato in servizio oppure sospeso dal lavoro, ma vuole soltanto assicurare che il sacrificio imposto alle maestranze sia distribuito in modo proporzionato ed equilibrato sui lavoratori coinvolti;
è quindi irrilevante che la decisione di quando (cioè in quali giorni) richiamare in servizio un lavoratore sia rimasta nella discrezionalità imprenditoriale, a condizione che la quantità delle giornate lavorative disponibili sia distribuita in maniera equilibrata tra tutti i dipendenti.”
Nel caso in esame, tuttavia, sia la conoscibilità ex ante che la verificabilità ex post sono state certamente escluse alla luce della genericità delle enunciazioni contenute nella comunicazione di avvio della procedura del 15.6.2011.
Il vizio riscontrato non può, poi, ritenersi sanato dall'accordo intervenuto in sede sindacale.
In primo luogo, come già precisato, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che “il vizio della comunicazione di avvio della procedura non può essere sanato con un successivo accordo seppur intervenuto prima della concreta sospensione dei lavoratori..” (cfr. da ultimo Cass. 6761/2020 cit.). In secondo luogo si rileva l'estrema genericità delle espressioni utilizzate anche nell'accordo del 29.6.2011. Nell'accordo de quo si legge, invero: “… la suddetta rotazione avverrà in applicazione dei principi di legge, in particolare per quanto riguarda i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla tutte le qualifiche, i profili professionali e le mansioni presenti in azienda, CP_4 nonché le attività, i settori e/o reparti produttivi e che la Controparte_2
nel rispetto delle mansioni, delle qualifiche e dei profili professionali tra loro fungibili, nonché delle
[...] esigenze tecnico organizzative e produttive legate alla riorganizzazione e delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, effettuerà la rotazione plurimensile tra lavoratori al lavoro e sospesi”.
Anche nell'accordo i criteri della rotazione sono stati individuati con le stesse generiche espressioni utilizzate nella comunicazione di avvio della procedura, facendosi riferimento: al necessario “rispetto delle esigenze tecnico-organizzative e produttive legate alla riorganizzazione e delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti,”; all'esigenza di tenere conto di “ tutte le qualifiche, i profili professionali e le mansioni presenti in azienda, nonché le attività, i settori e/o reparti produttivi e che la Controparte_2
nel rispetto delle mansioni, delle qualifiche e dei profili professionali tra
[...] Controparte_2 loro fungibili..”.
Conseguentemente, il vizio originario della comunicazione nemmeno astrattamente potrebbe ritenersi sanato dall'effettività del controllo sindacale.
5 Per questo motivo, dunque, non può ipotizzarsi nemmeno una verificabilità ex post dei criteri enunciati e seguiti nella scelta dei lavoratori da sospendere e da richiamare, secondo le incerte previsioni future adottate.
Se è pur vero che non si poteva pretendere nel caso di specie, vista la peculiarità delle circostanze, dal datore di lavoro una rigorosa predeterminazione delle modalità di rotazione con riferimento alla posizione di ciascun dipendente, a fronte di una rotazione eventuale e futura è, però, richiesto da parte dell'azienda quantomeno uno “sforzo organizzativo” diretto a consentire la determinabilità dei criteri della rotazione, mediante il riferimento espresso a fondare un criterio adeguato a garantire la conoscibilità dei criteri di rotazione (come avvenuto, peraltro, nelle successive comunicazioni). In definitiva, deve concordarsi con il Tribunale sulle conclusioni raggiunte in relazione a tale periodo , e cioè che una comunicazione di apertura della procedura di CIGS assolutamente generica, come quella effettuata in data 15.6.2011 dalla “viola l'obbligo di CP_2 Controparte_2 comunicazione previsto dall'art. 1, settimo comma l.23 luglio 1991, n. 223” e nessuna efficacia sanante può essere riconosciuta, per le ragioni sopra evidenziate, all'accordo sindacale posteriore all'avvio della CIGS.
La sentenza, nel merito, resta confermata.
L'appello proposto dai lavoratori deve essere respinto.
Deve affermarsi la correttezza della sentenza ed il rigetto dell'appello principale in quanto, dall'esame della documentazione in atti, deve ritenersi la legittimità della procedura a partire dalla proroga disposta con comunicazione iniziale del 14.06.2013.
Ed infatti in base al meccanismo di rotazione previsto nella successiva comunicazione del 2013 ed in premessa richiamata, durante la i lavoratori CP_4
sarebbero stati richiamati in servizio non più in base a generiche “esigenze tecnico-organizzative e produttive aziendali” o alla mera fungibilità delle mansioni bensì in ragione dell'appartenenza a una determinata area di Attività, con la garanzia di “una presenza equilibrata” “nell'ambito di ciascuna Area di attività” ivi indicata (v. comunicazione iniziale del 14.6.2013).
Ad avviso della Corte in questo caso, dunque, la suddivisione dei lavoratori è
stata effettuata tenendo conto delle verosimili esigenze sopravvenute di
6 produzione (allo scopo di garantire a tutti i dipendenti un determinato numero di giornate di presenza in servizio in modo “equilibrato”).
L'appartenenza di ciascun lavoratore all'area di assegnazione non è stata decisa in modo discrezionale bensì con un riferimento preciso “alla differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa”. (v. comunicazione cit.).
Va, quindi, ritenuta, come affermato nella sentenza impugnata, la specificità dei criteri ivi indicati: risulta infatti compiuto un visibile “sforzo organizzativo” e informativo maggiore – come evidenziato, peraltro, nella stessa premessa dell'accordo del 3.7.2013 - diretto a consentire la determinabilità delle modalità di rotazione, mediante il riferimento ad elementi oggettivi esterni idonei a evitare che la scelta dei lavoratori da ruotare fosse del tutto arbitraria.
Ne discende la legittimità del ricorso alla CIGS da parte di per il periodo CP_5
compreso tra il 10.07.2013 e il 09.07.2014.
Quanto agli ultimi periodi di analoga modalità di individuazione dei CP_4
lavoratori da ruotare è stata inserita nella richiesta proroga della per ulteriori 12 mesi (dal 10.04.2014 CP_4 al 09.07.2015) e nella successiva e richiesta di per ulteriori 24 mesi (dal 11.08.2015 al 10.08.2017), CP_4 conclusasi con accordo del 03.07.2015.
In entrambe, pertanto, l'azienda ha abbandonando il ricorso ai generici criteri della prima comunicazione, individuando un meccanismo idoneo a garantire la conoscibilità ex ante e da consentire la verificabilità ex post delle modalità della rotazione.
Dunque l'appartenenza di ciascun lavoratore all'area di assegnazione costituisce il criterio oggettivo che consente di individuare i lavoratori da richiamare a seconda della specifica esigenza produttiva non determinabile ex ante e non rimessa a scelte datoriali ma alle richieste provenienti da terzi laddove, all'interno di ciascuna area, la presenza dei lavoratori dovrà essere equilibrata dovrà, cioè,
distribuire uniformemente il sacrificio economico e professionale (cfr. Corte Cost.
n. 694/1988) correlato alla sospensione.
7 In presenza di “differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa” (v.
comunicazione cit.) che non possono essere preventivate né quantificate ex ante si richiameranno paritariamente tutti i lavoratori la cui professionalità sia necessaria;
Ex post, cioè, dopo che le esigenze di saranno concretizzate, sarà
pertanto possibile valutare se sia stato garantito l'equilibrio concordato.
Parte appellante censura, ancora, la sentenza di primo grado nella parte in cui dichiara inammissibile la domanda volta ad accertare la violazione dei criteri di rotazione dei lavoratori sospesi, perché in ogni caso carente delle necessarie allegazioni. Sul punto la sentenza sottolinea che la paventata violazione risulta smentita dalla documentazione in atti – non contestata – ove risulta che il lavoratore, durante l'intero periodo di CIGS è rientrato al lavoro prestando attività nelle giornate innanzi indicate – 631 e 75 - . Parte_2 Pt_1
Inoltre, qualora la parte si fosse voluta dolere della circostanza che i rientri erano avvenuti per un numero di giorni inferiore rispetto agli altri dipendenti (e quindi della violazione dei criteri di rotazione), la parte avrebbe dovuto allegare nel ricorso introduttivo del giudizio il preciso scostamento tra la media della presenza in servizio di altri lavoratori e le giornate dallo stesso effettivamente lavorate, come rilevato dal giudice di primo grado ha ritenuto inammissibile la domanda, poiché a fronte di generiche allegazioni su tale scostamento non è possibile accertare se, in concreto, l'azienda abbia o meno violato lo “specifico” meccanismo di rotazione previsto nella comunicazione del 2013 e in quelle successive.
E' evidente che qualora parte ricorrente si fosse voluto dolere di un rientro sì
avvenuto, ma quantitativamente insufficiente, avrebbe dovuto allegare e provare,
in base al principio di cui all'art. 2697 c.c., elementi tali da consentire una valutazione comparativa tra situazioni analoghe alla propria: il che non è stato fatto in alcun punto del ricorso.
Parte appellante ha contestato tali conclusioni del Tribunale sia affermando la
8 tempestività della deduzione e la sufficienza delle allegazioni, sia argomentando sul riparto degli oneri probatori.
Tuttavia – con effetto assorbente – deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità (v. C. Cass. sent. n. 31943/2019) ha affermato che «in tema di ricorso alla CIGS, "grava sul lavoratore interessato l'onere della prova del mancato rispetto,
da parte del datore di lavoro, dei principi generali di correttezza e buona fede nella scelta dei lavoratori da sospendere, onde il lavoratore che intenda far valere l'illegittimità della scelta deve non solo provare l'esistenza di diversi criteri di selezione, ma anche dimostrare che la loro applicazione avrebbe comportato la sospensione di altro lavoratore, ovvero che la propria sospensione sia stata determinata da motivi discriminatori" (Cass. n. 3558/1999 e successive numerose conformi).».
Quanto invece alla giurisprudenza allegata a sostegno delle richieste del lavoratore, deve osservarsi che l'ordinanza di Cassazione n. 25312/2018 si riferisce esclusivamente alla violazione degli obblighi procedurali incombenti sul datore di lavoro e non quindi alla violazione dei criteri qui dedotta, ed afferma che, in tale materia, è sufficiente che il lavoratore alleghi la non conformità della comunicazione di apertura della procedura al modello legale, perché la sospensione in CIGS sia dichiarata illegittima.
Deve, dunque, confermarsi la sentenza impugnata anche laddove ha dichiarato l'inammissibilità della domanda volta ad accertare la violazione dei criteri di rotazione.
Per tutto quanto sin qui esposto vanno rigettati l'appello principale e l'appello incidentale .
In ragione della complessità delle questioni poste, del contrasto tuttora esistente nella giurisprudenza di merito anche all'interno di questa stessa Corte, sussistono motivi più che sufficienti per l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio .
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale nonché dell' appellante incidentale , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello principale;
-rigetta l'appello incidentale;
-compensa tra le parti tutte le spese del grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale nonché degli appellanti incidentali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli lì 13.3.2025
Il Presidente est.
(dr. Anna Carla Catalano)
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n.
44 e succ. modifiche.
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