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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/04/2025, n. 5413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5413 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Diciassettesima Civile
❖➢ in persona del giudice, dott. Luigi D'Alessandro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 41280 del
Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'esito della discussione orale svolta all'udienza del 2 aprile 2025, vertente
T R A
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Milano, alla via Plinio n. 11, presso lo studio dell'avv.
Francesco Cannizzaro che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
E
e per essa, quale procuratrice, Controparte_1 [...]
in persona del procuratore speciale, avv. Nicola Controparte_2
D'Amico, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec dell'avv. Filippo
Fiorani del foro di Ferrara, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'opponente: “… IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: in ragione della soluzione più liquida, preso atto dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 1718/2011, con la quale il Tribunale di Ferrara ha revocato il
1 precedente decreto ingiuntivo emesso nei confronti della Sig.ra Parte_1
per il medesimo titolo posto alla base del decreto ingiuntivo qui
[...]
opposto, in violazione del principio del “ne bis in idem”, revocare tale decreto e/o comunque dichiararne la sua nullità. IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse escludere la suddetta violazione del principio del “ne bis in idem”, accertare e dichiarare comunque la carenza di legittimazione attiva di stante CP_1
l'assenza della prova della titolarità del credito siccome ingiunto. Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dello scrivente difensore, che se ne dichiara antistatario, ai sensi dell'art. 93
c.p.c.”.
Per l'opposta: “… rigettare l'opposizione ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimb. forf. 15%, Iva e CPA come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che, con ricorso ex art. 281-undicies c.p.c. depositato il 3 ottobre
2024, ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 7816/2024, emesso da questo Tribunale in data 20 giugno 2024 su istanza della con il quale le era stato Controparte_1
ingiunto, quale fideiussore della soc. il pagamento Parte_2 della somma di €276.848,10#, oltre interessi moratori di legge e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo passivo di un rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito nonché a titolo di rimborso di un mutuo chirografario;
• che a sostegno dell'opposizione l'attrice ha dedotto che: a) la pretesa creditoria dell'ingiungente era in contrasto con il principio del ne bis in idem poiché un'identica domanda di pagamento degli stessi crediti, formulata dall'originaria contraente Cassa di Risparmio di Ferrara
S.p.A., era stata già rigettata dal Tribunale di Ferrara con sentenza n.
1718 del 22.11.2011, non impugnata e quindi passata in giudicato;
b) la
2 società ingiungente non aveva dato prova della titolarità dei crediti vantati, non avendo adeguatamente dimostrato l'asserita cessione degli stessi dalla originaria titolare;
• che la costituitasi in giudizio per mezzo della Controparte_3
procuratrice speciale ex art. 77 c.p.c. quale indicata in epigrafe, ha chiesto il rigetto dell'opposizione avversaria deducendone l'infondatezza sotto tutti i profili;
• considerato che, come è incontroverso tra le parti, oltre che documentalmente provato, il decreto ingiuntivo del Tribunale di Ferrara
n. 1954/2009, con il quale era stato ingiunto alla e ai Controparte_4
suoi garanti e il Parte_1 Parte_3 pagamento della somma di €279.865,97 per gli stessi titoli di cui si controverte in questa sede, è stato revocato con sentenza del medesimo
Ufficio n. 1718/2011 con la quale, rideterminato correttamente l'ammontare del credito dell'ingiungente, la soc. è Controparte_4
stata condannata al pagamento della minor somma di €276.848,10 (v. doc. 18 fascicolo opposta);
• che, come si ricava agevolmente dalla sua lettura, la citata sentenza del
Tribunale di Ferrara, pacificamente non impugnata, ha completamente omesso di fare riferimento alla posizione degli opponenti Parte_1
e , non citati neppure nell'epigrafe,
[...] Parte_3
circoscrivendo le argomentazioni e le statuizioni al solo rapporto processuale tra l'opponente (e debitrice principale) e Controparte_4
l'opposta Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.;
• che, essendo stato riconosciuto a carico della debitrice principale un debito di €276.848,10, non si comprende la ragione per la quale i due fideiussori siano andati esenti da una solidale pronuncia condannatoria, non potendo in questo caso discorrersi di un rigetto implicito della domanda formulata verso di loro e dovendo piuttosto ritenersi che tale domanda non sia stata affatto esaminata dal giudice;
3 • che, in ragione della mancanza di qualsiasi statuizione rispetto alla posizione di e , può Parte_1 Parte_3
allora affermarsi senza alcun dubbio che, rispetto alla domanda di pagamento proposta contro di essi, fondata sul distinto rapporto di fideiussione, la sentenza del Tribunale di Ferrara sia affetta dal vizio di omessa pronuncia;
• che, del resto, il fatto che venga qui in rilievo un vizio di omessa pronuncia è stato espressamente riconosciuto dallo stesso Tribunale di
Ferrara che, successivamente adito per la correzione di errore materiale, ha correttamente escluso che nella specie ricorra un'omissione emendabile con il procedimento di cui agli artt. 287 ss. c.p.c., trattandosi piuttosto di un caso di omessa pronuncia (v. doc. 23 fascicolo opposta);
• che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di omessa pronuncia su una domanda, qualora non ricorrano gli estremi di un assorbimento della questione pretermessa ovvero di un rigetto implicito, la parte ha la facoltà alternativa di far valere l'omissione in sede di gravame o di riproporre la domanda in un separato giudizio, poiché la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. ha valore meramente processuale e non anche sostanziale, sicché, riproposta la domanda in diverso giudizio, non è in tale sede opponibile la formazione del giudicato esterno (v., tra le tante, Cass., 1.12.2022, n.
35382);
• che pertanto, in applicazione del principio di diritto testé enunciato, non essendo stata impugnata la più volte menzionata sentenza del Tribunale di Ferrara, la creditrice (oggi ha senz'altro la Controparte_1
possibilità di riproporre in questa sede la domanda all'epoca non esaminata, mentre l'eccezione di giudicato sollevata dalla è Pt_1
infondata e va respinta;
• considerato altresì che l'opposta ha adeguatamente provato le varie vicende traslative del credito;
4 • che, in particolare, la Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. è stata sottoposta alla procedura di risoluzione ai sensi del d.lgs. n. 180/2015 e, giusta provvedimento della Banca d'Italia del 22 novembre 2015 (v. doc.
32 fascicolo opposta) tutti i suoi diritti, le attività e le passività sono stati trasferiti alla costituita per Controparte_5
effetto del d.l. n. 183/2005;
• che, successivamente, con provvedimenti della Banca d'Italia del 26 gennaio 2016 e del 30 dicembre 2016 (v. docc. 35 e 38 fascicolo opposta), tutti i crediti in sofferenza dalla Controparte_5
– crediti tra i quali sono compresi quelli per cui è causa,
[...]
trattandosi di diritti sorti da rapporti bancari revocati già nel settembre
2006 – sono stati trasferiti alla soc. REV Gestione Crediti S.p.A.;
• che, da ultimo, con contratto del 15 giugno 2017 la REV Gestione
Crediti S.p.A. ha ceduto alla tutti i crediti derivanti da Controparte_1
finanziamenti concessi in varie forme tecniche ad esclusione della locazione finanziaria, che siano classificati in sofferenza e che siano stati trasferiti alla cedente dalla Controparte_5
giusta provvedimenti della Banca d'Italia del 26 gennaio 2016 e del 30 dicembre 2016 (v. doc. 44 fascicolo opposta): crediti tra i quali sono senz'altro compresi quello oggetto della presente controversia;
• che, alla luce delle superiori considerazioni, può dunque ritenersi accertato che i crediti di cui trattasi siano effettivamente passati nella titolarità dell'odierna opposta;
• considerato inoltre che la sussistenza del credito è di per sé accertata dalla sentenza del Tribunale di Ferrara n. 1718 del 22.11.2011, passata in giudicato, e che, al di là degli (infondati) motivi di opposizione già esaminati, la non ha mosso ulteriori contestazioni inerenti Pt_1
all'obbligazione dedotta in giudizio nei suoi confronti;
• ritenuto pertanto che l'opposizione debba essere rigettata;
• e che le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, debbano seguire la soccombenza;
5 P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 7816/2024, così Parte_1
provvede:
1. - rigetta l'opposizione;
2. - condanna al pagamento, in favore della Parte_1
quale procuratrice della Controparte_6 CP_1
delle spese del giudizio che liquida in complessivi €7.500,00# per
[...]
compensi professionali, oltre oneri di legge.
Roma, 9 aprile 2025
Il Giudice
Luigi D'Alessandro
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