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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 23/10/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
Successivamente, nella causa n. 1637/2024 tra le parti:
Ricorrente:
• , con Avv.ti Otello Bigolin e Leonardo Favaro Parte_1
Resistente:
• in persona del l.r. pro tempore, con Avv. Edoardo Stefano Parte_2
In punto: impugnazione licenziamento disciplinare, all'udienza del 23.10.2025 ad ore 9.30 sono comparsi per la signora l'avv. L. Favaro, e per Pt_1
l'avvocato S. Corto in sostituzione dell'avv. Edoardo Stefano. Pt_2
Il primo si richiama integralmente a tutto quanto già illustrato nelle note conclusive. Osserva che controparte, nelle note conclusive, ha affermato: a) che non sarebbe stato chiesto l'utilizzo ai fini di causa di due documenti. Con la memoria difensiva di replica (12.3.'25), tuttavia, il ricorrente ha espressamente dichiarato di volersi avvalere etc.; b) avrebbe dato disposizione di riporre le Pt_2 chiavi presso il Municipio, ma si osserva che questa indicazione fu data solo SUCCESSIVAMENTE al fatto. Per il resto si riporta, e con riferimento ai limiti dimensionali osserva che le unità locali in giro per l'Italia non sono altro che i parcheggi. L'unica unità locale è quella dove ha sede l'amministrazione. Gli altri non sono unità locali ma solo luoghi di esecuzione della prestazione.
Il procuratore di parte resistente in via preliminare insiste per l'assunzione dei mezzi istruttori e quindi per l'istruzione fattiva della causa. In subordine si insiste affinchè il Tribunale accolga le conclusioni della resistente rigettando ogni pretesa di parte ricorrente.
Il procuratore attoreo si oppone all'ammissione delle prove di controparte e, in denegata ipotesi di rimessione in istruttoria, chiede che siano ammesse e assunte anche le prove articolate nell'interesse della parte ricorrente.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, dà lettura di sentenza contestualmente motivata che allega a verbale.
IL GIUDICE DEL LAVORO
DOTT.SSA AR RE US Tribunale di Treviso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
All'udienza del 23.10.'25 il giudice del lavoro dr.ssa Maria Teresa Cusumano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1637/2024 tra le parti:
Ricorrente:
• , con Avv.ti Otello Bigolin e Leonardo Favaro Parte_1
Resistente:
• in persona del l.r. pro tempore, con Avv. Edoardo Stefano Parte_2
In punto: impugnazione licenziamento disciplinare
Conclusioni delle parti
Parte ricorrente:
Nel merito: accertarsi e dichiararsi l'illegittimità ed infondatezza del licenziamento intimato in data 03/01/2024 da e, per l'effetto, condannarsi al pagamento a favore di Parte_2 Parte_2 dell'indennità prevista ai sensi del D.Lgs 23/2015 per l'illegittimità del Parte_1 licenziamento, determinata nell'importo di € 5.628,67 pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, o quale altra somma maggiore o minore sarà ritenuta di legge e/o di giustizia, oltre ad interessi di legge dalla data del licenziamento all'effettivo pagamento.
Riservata separata azione per tutti i danni non patrimoniali conseguenti al vissuto lavorativo ed alla cessazione del rapporto di lavoro.
Parte resistente:
1. Voglia l'Ill.mo Giudice adito dichiarare il ricorso introduttivo inammissibile per tardività ovvero rigettarlo perché infondato in fatto e in diritto;
2. In ogni caso ed in via riconvenzionale, voglia condannare la sig.ra al Parte_1 pagamento in favore di della somma di € 8.038,00 oltre accessori a titolo di Parte_2 risarcimento del danno;
per il denegato caso di liquidazione in favore della sig.ra di Pt_1
- 2 - Tribunale di Treviso
un'indennità correlata al licenziamento, voglia il Giudice compensare per quanto di ragione i contrapposti crediti.
3. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di causa oltre rimborso forfaitario, IVA
e CPA come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.10.2024, la sig.ra ha dedotto: Parte_1
- di essere stata assunta alle dipendenze di in data 1.7.2022, con la qualifica di Parte_2
Ausiliario del Traffico presso le aree di sosta a pagamento site in IA ET, inquadrata al
5° livello del CCNL Intersettoriale “Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e
Turismo” (in regime di “primo impiego”);
- che tra le mansioni affidatele vi era l'accertamento della regolare sosta delle vetture presso i parcheggi a pagamento e l'irrogazione di eventuali sanzioni in qualità di “ausiliario del traffico”, nonché, secondariamente e solo in caso di necessità, «la manutenzione ordinaria delle attrezzature quali il cambio carta, la sostituzione stampanti, gli interventi per inceppamento monete, la sostituzione batterie, lo scassettamento (2 volte al mese), lo scarico dati delle sanzioni presso il Comando di Polizia Municipale»;
- che, contrariamente a quanto pattuito nel contratto individuale, per lo svolgimento dell'attività lavorativa non avrebbe ricevuto alcuna formazione;
- che in data 18.1.2023 l'azienda le aveva trasmesso un documento datato 4.07.2022 denominato
“Codice Disciplinare – Servizio Gestione Parcheggi nel Comune di IA” ma che tale documento non risultava affisso nei locali aziendali;
- che non le erano state indicate “precise” modalità di conservazione delle attrezzature aziendali e neppure le era stato messo a disposizione un sito aziendale ove depositare le attrezzature di servizio, quali ad esempio le chiavi per l'apertura delle colonnine- parchimetro;
- di aver subito, nella notte tra il 5 ed il 6 dicembre 2023, un furto con scasso in danno alla propria autovettura parcheggiata all'interno del cortile condominiale e che, fra gli oggetti sottratti, vi erano anche le chiavi dei parcometri della oltre ad una batteria di riserva per Parte_2
l'alimentazione degli stessi parcometri;
- di aver sporto regolare denuncia ed informato il datore di lavoro dell'accaduto, ma quest'ultimo in data 11.12.2023 le contestava «... assenza di responsabilità nella custodia nella strumentazione affidata;
reiterazione dell'errato comportamento;
riscontro di negligenza e inaffidabilità nella gestione del ruolo che ricopre;
danni economici di elevata entità subiti dall'azienda ...».
- che, nonostante si fosse giustificata sostenendo la non addebitabilità del fatto contestato (poiché il furto era addebitabile a terzi, la vettura era chiusa e il datore di lavoro non aveva messo a
- 3 - Tribunale di Treviso
disposizione un luogo per la custodia dei beni aziendali), in data 3.1.2024 procedeva Parte_2 comunque al licenziamento per giustificato motivo con preavviso e, per di più, le richiedeva il pagamento di € 8.038,00 (somma che l'azienda asseriva di aver speso per la sostituzione delle serrature dei parcometri);
- di aver impugnato stragiudizialmente il licenziamento con p.e.c. del proprio legale del
16.2.2024, con cui contestava anche l'addebito del danno lamentato dall'azienda;
- di aver promosso, in data 31.07.2024, il tentativo di conciliazione presso l'Ispettorato del Lavoro di Treviso, cui però non aderiva. Parte_2
La ricorrente proponeva pertanto il presente ricorso, impugnando il licenziamento per violazioni sia formali che sostanziali della normativa vigente.
Quanto alle prime, il licenziamento sarebbe viziato sia dalla mancata affissione del codice disciplinare in azienda, sia dal fatto che la sanzione disciplinare sarebbe stata irrogata tardivamente (oltre i 10 giorni previsti dal codice disciplinare aziendale).
Quanto alle pretese ragioni di illegittimità sostanziale, la lavoratrice allegava che il fatto addebitatole non sarebbe a lei imputabile, sostenendo di aver tenuto un comportamento diligente nel lasciare nella propria auto chiusa le chiavi dei parcometri e gli altri materiali aziendali, in quanto il furto con scasso non era un evento prevedibile.
L'irrogato licenziamento violerebbe comunque il principio di proporzionalità (non ravvisando alcun “grave inadempimento”) e di tipicità («non essendo prevista nessuna sanzione disciplinare per l'asserito onere di custodia dei beni aziendali» ma solo per le violazioni in materia di controllo dei parcheggi).
Come conseguenza dell'illegittimità del licenziamento, partendo dal presupposto che il proprio datore di lavoro impiegasse oltre quindici dipendenti, richiedeva il pagamento dell'indennità ex art. 3 co. 1 del D.Lgs. 23/2015, nella misura di sei mensilità.
Si costituiva tempestivamente la datrice di lavoro: eccependo la decadenza dal potere di impugnare il licenziamento, in quanto la pec del legale della ricorrente non sarebbe stata sottoscritta dalla stessa (sottoscrizione contraffatta), che non avrebbe manifestato la volontà di impugnare;
ammettendo di non avere a disposizione locali per l'affissione del codice disciplinare, ma di averlo consegnato personalmente alla lavoratrice che ne era, quindi, edotta;
nel merito, sostenendo la fondatezza del licenziamento per responsabilità per mancata adeguata custodia dei beni aziendali (in particolare delle chiavi dei parcometri), che avrebbe cagionato danno economico per la sostituzione per oltre euro 8.000, somma addebitata in via riconvenzionale alla ricorrente.
- 4 - Tribunale di Treviso
La convenuta chiedeva quindi in via principale il rigetto del ricorso, e in subordine l'applicazione della normativa prevista per le “piccole aziende” (art. 9 D.Lgs.23/2015), avendo la resistente solo due addette presso l'unità locale di IA ET (Aree sosta a pagamento).
La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'odierna udienza di discussione del 23.10.'25.
***
Eccezioni preliminari di decadenza sollevate da entrambe le parti. eccepisce l'inammissibilità del ricorso introduttivo per intervenuta decadenza Parte_2 dall'azione di impugnativa del licenziamento.
Sostiene infatti che l'impugnativa non si sarebbe perfezionata tramite la pec del legale della ricorrente inviata in data 16.02.2024, in quanto digitalmente firmata dal legale ma non dalla ricorrente. A suo dire, la pec conterrebbe un allegato .pdf con una firma della signora che Pt_1 non corrisponderebbe alla sua firma autografa, se confrontata con quella apposta su altri documenti, quali ad esempio il contratto di lavoro: la firma, secondo la difesa della datrice di lavoro, sarebbe dunque contraffatta nel senso che sembrerebbe essere stata copiata e incollata da altri files sul file .pdf nativo (tale vizio si sarebbe ripresentato con le stesse criticità nell'istanza Co per il tentativo di conciliazione avviato avanti l ).
L'impugnativa risulterebbe, pertanto, “non sottoscritta” dalla lavoratrice, che non avrebbe in tal modo manifestato volontà di impugnare, anche alla luce del fatto che, nell'immediatezza della comunicazione di licenziamento, la stessa avrebbe chiesto chiarimenti in merito agli effetti del recesso durante il periodo di sospensione per malattia, dimostrando una sorta di acquiescenza al licenziamento stesso.
La difesa della datrice di lavoro dichiara espressamente di non disconoscere la firma della ricorrente ma di disconoscere “la conformità delle copie prodotte da controparte”.
È pacifico che l'impugnativa presenti una sottoscrizione sotto il nominativo della ricorrente presente nel file .pdf, allegato alla pec del legale: tale sottoscrizione può essere disconosciuta solo dal presunto autore e non da terzi, a cui rimane solamente la possibilità di proporre querela di falso avverso l'impugnativa di licenziamento.1 Tribunale di Treviso
Nel caso di specie, pertanto, solamente la sig.ra avrebbe potuto disconoscere la propria Pt_1 firma, mentre alla luce dei sollevati dubbi di mancata corrispondenza della stessa Parte_2 all'originale in quanto asseritamente contraffatta, avrebbe dovuto agire promuovendo querela di falso e non limitandosi a sollevare eccezione di “mancata sottoscrizione dell'impugnativa”, in quanto una sottoscrizione di fatto è presente e non è stata disconosciuta da colei alla quale è riferibile.
Non trova fondamento nemmeno l'eccezione di tardività di comminazione della sanzione disciplinare, sollevata questa volta dalla ricorrente, in quanto il termine convenzionale dei 10 giorni per l'esercizio - a pena di decadenza - dell'azione disciplinare è stato apposto nel codice disciplinare aziendale nel capitolo relativo alle sanzioni disciplinari conservative.
Il capitolo denominato “sanzioni disciplinari” del doc. 4 di parte ricorrente, interpretato alla luce di quanto testualmente scritto, pare infatti riferirsi alle sole sanzioni conservative del rimprovero verbale e scritto (per mancanze di minor rilievo) e di multa e sospensione (per mancanze di maggior rilievo): tutto il capitolo descrive infatti i casi e le modalità di applicabilità delle suddette sanzioni, specificandone anche il termine di erogazione in 10 giorni, pena la decadenza per accoglimento tacito delle giustificazioni rese.
La sanzione massima del licenziamento è invece disciplinata alla terza pagina del documento e non riporta alcun termine ridotto di applicazione della sanzione stessa (rispetto al CCNL): deve quindi giocoforza applicarsi il termine di 30 giorni previsto dalla contrattazione collettiva (art. 104), le cui norme, in ogni caso, prevalgono su quelle aziendali, salvo che quest'ultime non siano più favorevoli al lavoratore.
Tale ultimo termine può dirsi certamente rispettato dal datore di lavoro, in quanto i 30 giorni decorrevano dal 20.12.23 (scadenza del V giorno dopo la ricezione della raccomandata di contestazione disciplinare) e la comunicazione di licenziamento è stata inviata il 3.01.2024 (non risulta quando sia stata ricevuta, ma sicuramente prima dell'11.01.24, quando la ricorrente ha inviato una mail per chiarimenti).
Infine, rispetto all'eccepita mancanza di affissione del codice disciplinare (che la ricorrente dà per non conosciuto, in quanto non affisso, ma che poi invoca ai fini dell'applicazione dei termini sanzionatori), è pur vero che la datrice di lavoro ammette di non avervi provveduto, ma tale inadempienza è giustificata dalla mancanza di sussistenza di un “sede fisica” presso l'unità locale di IA ET, dove l'attività veniva esercitata dai dipendenti presso l'area a parcheggio soggetta al controllo della società, circostanza non contestata. Nel caso di specie si ritiene quindi che la datrice di lavoro, impossibilitata alla materiale affissione, abbia comunque supplito con la consegna ai singoli lavoratori della copia cartacea, poi restituita sottoscritta e quindi data per conosciuta.
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Venendo ora al merito dell'impugnativa, la contestazione disciplinare di cui è causa (doc. 7 ricorrente) addebita alla ricorrente una condotta di sostanziale negligenza nella custodia delle chiavi aziendali dei alla stessa affidate con obbligo di custodia, sotto i seguenti profili: CP_2
- assenza di responsabilità nella custodia nella strumentazione affidata;
- reiterazione dell'errato comportamento (aveva già subito una prima contestazione per lo smarrimento delle chiavi che danno accesso ai parcometri);
- riscontro di negligenza e inaffidabilità nella gestione del ruolo che ricopre;
- danni economici di elevata entità subiti dall'azienda.
Secondo la Corte appello di Venezia sez. lav. (cfr. sent. 13/04/2022 n. 231): "Ai fini dell'affermazione della responsabilità del lavoratore, verso il datore di lavoro, per un evento dannoso verificatosi nel corso dell'espletamento delle mansioni affidategli, grava sul datore di lavoro (anche nel caso in cui dette mansioni richiedano un dovere di custodia) la prova che
l'evento dannoso sia causalmente correlato ad una condotta del lavoratore per violazione degli obblighi di fedeltà e di diligenza (art. 2104 e 2105 cod. civ.), restando al lavoratore la dimostrazione della non imputabilità dell'inadempimento."
Nel caso di specie l'evento dannoso non può dirsi causalmente correlato ad una condotta negligente della lavoratrice e, pertanto, non è a lei imputabile.
In primis, infatti, il comportamento illecito attribuito alla sig.ra non può in alcun modo Pt_1 essere messo in nesso di causalità con l'avvenuto furto delle chiavi e della batteria: la stessa non ha lasciato le chiavi incustodite, ma riposte nel cassetto della propria auto parcheggiata – chiusa – nel cortile privato condominiale.
La datrice di lavoro non ha dimostrato che la zona (quartiere di IA ET) fosse ad alto tasso di criminalità, tale per cui la probabilità di furti in auto fosse così elevata da esigere, da parte dei cittadini, attenzione massima a non lasciare nessun oggetto o effetto personale nelle proprie vetture parcheggiate.
Non ha nemmeno dimostrato che, se le chiavi e la batteria fossero state custodite in appartamento, certamente non sarebbero state oggetto di sottrazione da parte di malviventi (anzi, ha evidenziato che la aveva già subito un furto in appartamento di recente). Pt_1
In definitiva, il furto con scasso della vettura parcheggiata in parcheggio privato sotto casa può considerarsi come un caso fortuito, non prevedibile, che interrompe il nesso di causalità tra i comportamenti tenuti dalla ricorrente (lasciare gli effetti aziendali nella propria auto chiusa) e il danno subito dall'azienda per la perdita dei beni aziendali.
La resistente eccepisce che la ricorrente avrebbe dovuto conservare i beni aziendali con maggiore cura, tenendoli presso di sé: non vi è però alcun regolamento aziendale che ne abbia stabilito le
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modalità di custodia, così da renderle conoscibili e, di conseguenza, esigibili da parte dell'azienda nei confronti dei lavoratori.
Inoltre, la custodia delle chiavi nella vettura - se non nota a terzi - può essere posta sullo stesso piano di rischio della custodia in borsa, caso che poteva verificarsi se la lavoratrice non fosse rincasata immediatamente dopo la fine del turno di lavoro portando con sé le chiavi nella propria borsa, esponendosi così al rischio di scippo.
Si ritiene che non potesse quindi pretendersi dalla ricorrente un comportamento diverso da quello che la stessa, in buona fede, ha tenuto, in quando non era oggetto di diverse precise direttive aziendali.
Inoltre, non avendo fornito ai dipendenti luoghi di deposito/custodia dei beni aziendali da utilizzare al momento della cessazione del turno, l'azienda si assume il rischio di un possibile furto/smarrimento degli stessi, salvo comportamenti del dipendente di mancata custodia e/o totale incuria dei beni, cosa non avvenuta nel caso di specie, dove i beni sono stati posti in luogo chiuso a chiave ed il furto è da ritenersi un evento imprevedibile (caso fortuito).
Infine, anche il danno lamentato può considerarsi insussistente nelle proporzioni descritte, perché la decisione di sostituire tutte le chiavi dei tre cassetti di ogni parcometro non è stata una conseguenza immediata e diretta del furto, ma una decisone di natura “prudenziale” da parte dell'azienda: infatti, l'azienda ha comunque ammesso di essere stata in possesso di duplicati delle chiavi e, comunque, nei 20 giorni intercorsi tra il furto e la sostituzione delle chiavi alcun danno né furto si è verificato alle colonnine dei parchimetri.
Il licenziamento si rivela dunque illegittimo, perché privo di giustificato motivo soggettivo.
La sanzione applicabile dovrà essere quella di cui all'art. 9 D.Lgs. 23/2015, in quanto la resistente ha dimostrato, tramite visura camerale, come nell'unità produttiva di IA - presso cui era assunta la ricorrente - i dipendenti fossero solo 2.
L'allegazione della difesa della ricorrente che il numero dei dipendenti della società superasse i 15 dipendenti non è dirimente in quanto, ai fini del raggiungimento dei requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, l'azienda deve occupare più di quindici dipendenti nell'unità produttiva nella quale è occupato il lavoratore licenziato o nell'ambito dello stesso comune oppure, globalmente, più di sessanta lavoratori, indipendentemente dal frazionamento organizzativo delle unità produttive.
In applicazione, pertanto, dell'art. 9 il licenziamento è da considerarsi illegittimo, con condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 6 mensilità al tallone mensile di euro 938,11 (dato non contestato). In questo caso, nonostante l'esigua durata del rapporto di lavoro, pesa infatti l'ingiustizia sostanziale del
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licenziamento, come a dire che la sanzione adottata pare del tutto sproporzionale rispetto al comportamento incolpevole della lavoratrice.
Si rigetta altresì la richiesta datoriale di pagamento del danno avanzata in via riconvenzionale, in quanto in primis il fatto materiale che eventualmente lo avrebbe cagionato (furto) non può dirsi imputabile ai comportamenti tenuti dalla per i motivi tutti dedotti in precedenza e, Pt_1 comunque, il danno non si è verificato nelle proporzioni lamentate (non necessaria sostituzione delle chiavi di tutti i cassetti dei parcometri), ma è frutto di decisione aziendale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
p.q.m.
definitivamente pronunciando:
• accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento comminato alla ricorrente;
• dichiara il rapporto di lavoro estinto alla data del 28.01.24 e condanna la in Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di un'indennità risarcitoria non assoggettata a contribuzione previdenziale commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad euro 938,11 per 6 mensilità;
• condanna la resistente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla ricorrente e liquidate in € 3.940,00= oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
Treviso, 23.10.'25
Il Giudice
Dott. Maria Teresa Cusumano
- 9 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ai sensi dell'art. 214 c.p.c.: “Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione . Gli eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore”. Ai sensi dell'art. 321 c.p.c.: “La querela di falso può proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato. La querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza [99 disp. att.]. È obbligatorio l'intervento nel processo del pubblico ministero”.
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VERBALE DI UDIENZA
Successivamente, nella causa n. 1637/2024 tra le parti:
Ricorrente:
• , con Avv.ti Otello Bigolin e Leonardo Favaro Parte_1
Resistente:
• in persona del l.r. pro tempore, con Avv. Edoardo Stefano Parte_2
In punto: impugnazione licenziamento disciplinare, all'udienza del 23.10.2025 ad ore 9.30 sono comparsi per la signora l'avv. L. Favaro, e per Pt_1
l'avvocato S. Corto in sostituzione dell'avv. Edoardo Stefano. Pt_2
Il primo si richiama integralmente a tutto quanto già illustrato nelle note conclusive. Osserva che controparte, nelle note conclusive, ha affermato: a) che non sarebbe stato chiesto l'utilizzo ai fini di causa di due documenti. Con la memoria difensiva di replica (12.3.'25), tuttavia, il ricorrente ha espressamente dichiarato di volersi avvalere etc.; b) avrebbe dato disposizione di riporre le Pt_2 chiavi presso il Municipio, ma si osserva che questa indicazione fu data solo SUCCESSIVAMENTE al fatto. Per il resto si riporta, e con riferimento ai limiti dimensionali osserva che le unità locali in giro per l'Italia non sono altro che i parcheggi. L'unica unità locale è quella dove ha sede l'amministrazione. Gli altri non sono unità locali ma solo luoghi di esecuzione della prestazione.
Il procuratore di parte resistente in via preliminare insiste per l'assunzione dei mezzi istruttori e quindi per l'istruzione fattiva della causa. In subordine si insiste affinchè il Tribunale accolga le conclusioni della resistente rigettando ogni pretesa di parte ricorrente.
Il procuratore attoreo si oppone all'ammissione delle prove di controparte e, in denegata ipotesi di rimessione in istruttoria, chiede che siano ammesse e assunte anche le prove articolate nell'interesse della parte ricorrente.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, dà lettura di sentenza contestualmente motivata che allega a verbale.
IL GIUDICE DEL LAVORO
DOTT.SSA AR RE US Tribunale di Treviso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
All'udienza del 23.10.'25 il giudice del lavoro dr.ssa Maria Teresa Cusumano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1637/2024 tra le parti:
Ricorrente:
• , con Avv.ti Otello Bigolin e Leonardo Favaro Parte_1
Resistente:
• in persona del l.r. pro tempore, con Avv. Edoardo Stefano Parte_2
In punto: impugnazione licenziamento disciplinare
Conclusioni delle parti
Parte ricorrente:
Nel merito: accertarsi e dichiararsi l'illegittimità ed infondatezza del licenziamento intimato in data 03/01/2024 da e, per l'effetto, condannarsi al pagamento a favore di Parte_2 Parte_2 dell'indennità prevista ai sensi del D.Lgs 23/2015 per l'illegittimità del Parte_1 licenziamento, determinata nell'importo di € 5.628,67 pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, o quale altra somma maggiore o minore sarà ritenuta di legge e/o di giustizia, oltre ad interessi di legge dalla data del licenziamento all'effettivo pagamento.
Riservata separata azione per tutti i danni non patrimoniali conseguenti al vissuto lavorativo ed alla cessazione del rapporto di lavoro.
Parte resistente:
1. Voglia l'Ill.mo Giudice adito dichiarare il ricorso introduttivo inammissibile per tardività ovvero rigettarlo perché infondato in fatto e in diritto;
2. In ogni caso ed in via riconvenzionale, voglia condannare la sig.ra al Parte_1 pagamento in favore di della somma di € 8.038,00 oltre accessori a titolo di Parte_2 risarcimento del danno;
per il denegato caso di liquidazione in favore della sig.ra di Pt_1
- 2 - Tribunale di Treviso
un'indennità correlata al licenziamento, voglia il Giudice compensare per quanto di ragione i contrapposti crediti.
3. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di causa oltre rimborso forfaitario, IVA
e CPA come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.10.2024, la sig.ra ha dedotto: Parte_1
- di essere stata assunta alle dipendenze di in data 1.7.2022, con la qualifica di Parte_2
Ausiliario del Traffico presso le aree di sosta a pagamento site in IA ET, inquadrata al
5° livello del CCNL Intersettoriale “Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e
Turismo” (in regime di “primo impiego”);
- che tra le mansioni affidatele vi era l'accertamento della regolare sosta delle vetture presso i parcheggi a pagamento e l'irrogazione di eventuali sanzioni in qualità di “ausiliario del traffico”, nonché, secondariamente e solo in caso di necessità, «la manutenzione ordinaria delle attrezzature quali il cambio carta, la sostituzione stampanti, gli interventi per inceppamento monete, la sostituzione batterie, lo scassettamento (2 volte al mese), lo scarico dati delle sanzioni presso il Comando di Polizia Municipale»;
- che, contrariamente a quanto pattuito nel contratto individuale, per lo svolgimento dell'attività lavorativa non avrebbe ricevuto alcuna formazione;
- che in data 18.1.2023 l'azienda le aveva trasmesso un documento datato 4.07.2022 denominato
“Codice Disciplinare – Servizio Gestione Parcheggi nel Comune di IA” ma che tale documento non risultava affisso nei locali aziendali;
- che non le erano state indicate “precise” modalità di conservazione delle attrezzature aziendali e neppure le era stato messo a disposizione un sito aziendale ove depositare le attrezzature di servizio, quali ad esempio le chiavi per l'apertura delle colonnine- parchimetro;
- di aver subito, nella notte tra il 5 ed il 6 dicembre 2023, un furto con scasso in danno alla propria autovettura parcheggiata all'interno del cortile condominiale e che, fra gli oggetti sottratti, vi erano anche le chiavi dei parcometri della oltre ad una batteria di riserva per Parte_2
l'alimentazione degli stessi parcometri;
- di aver sporto regolare denuncia ed informato il datore di lavoro dell'accaduto, ma quest'ultimo in data 11.12.2023 le contestava «... assenza di responsabilità nella custodia nella strumentazione affidata;
reiterazione dell'errato comportamento;
riscontro di negligenza e inaffidabilità nella gestione del ruolo che ricopre;
danni economici di elevata entità subiti dall'azienda ...».
- che, nonostante si fosse giustificata sostenendo la non addebitabilità del fatto contestato (poiché il furto era addebitabile a terzi, la vettura era chiusa e il datore di lavoro non aveva messo a
- 3 - Tribunale di Treviso
disposizione un luogo per la custodia dei beni aziendali), in data 3.1.2024 procedeva Parte_2 comunque al licenziamento per giustificato motivo con preavviso e, per di più, le richiedeva il pagamento di € 8.038,00 (somma che l'azienda asseriva di aver speso per la sostituzione delle serrature dei parcometri);
- di aver impugnato stragiudizialmente il licenziamento con p.e.c. del proprio legale del
16.2.2024, con cui contestava anche l'addebito del danno lamentato dall'azienda;
- di aver promosso, in data 31.07.2024, il tentativo di conciliazione presso l'Ispettorato del Lavoro di Treviso, cui però non aderiva. Parte_2
La ricorrente proponeva pertanto il presente ricorso, impugnando il licenziamento per violazioni sia formali che sostanziali della normativa vigente.
Quanto alle prime, il licenziamento sarebbe viziato sia dalla mancata affissione del codice disciplinare in azienda, sia dal fatto che la sanzione disciplinare sarebbe stata irrogata tardivamente (oltre i 10 giorni previsti dal codice disciplinare aziendale).
Quanto alle pretese ragioni di illegittimità sostanziale, la lavoratrice allegava che il fatto addebitatole non sarebbe a lei imputabile, sostenendo di aver tenuto un comportamento diligente nel lasciare nella propria auto chiusa le chiavi dei parcometri e gli altri materiali aziendali, in quanto il furto con scasso non era un evento prevedibile.
L'irrogato licenziamento violerebbe comunque il principio di proporzionalità (non ravvisando alcun “grave inadempimento”) e di tipicità («non essendo prevista nessuna sanzione disciplinare per l'asserito onere di custodia dei beni aziendali» ma solo per le violazioni in materia di controllo dei parcheggi).
Come conseguenza dell'illegittimità del licenziamento, partendo dal presupposto che il proprio datore di lavoro impiegasse oltre quindici dipendenti, richiedeva il pagamento dell'indennità ex art. 3 co. 1 del D.Lgs. 23/2015, nella misura di sei mensilità.
Si costituiva tempestivamente la datrice di lavoro: eccependo la decadenza dal potere di impugnare il licenziamento, in quanto la pec del legale della ricorrente non sarebbe stata sottoscritta dalla stessa (sottoscrizione contraffatta), che non avrebbe manifestato la volontà di impugnare;
ammettendo di non avere a disposizione locali per l'affissione del codice disciplinare, ma di averlo consegnato personalmente alla lavoratrice che ne era, quindi, edotta;
nel merito, sostenendo la fondatezza del licenziamento per responsabilità per mancata adeguata custodia dei beni aziendali (in particolare delle chiavi dei parcometri), che avrebbe cagionato danno economico per la sostituzione per oltre euro 8.000, somma addebitata in via riconvenzionale alla ricorrente.
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La convenuta chiedeva quindi in via principale il rigetto del ricorso, e in subordine l'applicazione della normativa prevista per le “piccole aziende” (art. 9 D.Lgs.23/2015), avendo la resistente solo due addette presso l'unità locale di IA ET (Aree sosta a pagamento).
La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'odierna udienza di discussione del 23.10.'25.
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Eccezioni preliminari di decadenza sollevate da entrambe le parti. eccepisce l'inammissibilità del ricorso introduttivo per intervenuta decadenza Parte_2 dall'azione di impugnativa del licenziamento.
Sostiene infatti che l'impugnativa non si sarebbe perfezionata tramite la pec del legale della ricorrente inviata in data 16.02.2024, in quanto digitalmente firmata dal legale ma non dalla ricorrente. A suo dire, la pec conterrebbe un allegato .pdf con una firma della signora che Pt_1 non corrisponderebbe alla sua firma autografa, se confrontata con quella apposta su altri documenti, quali ad esempio il contratto di lavoro: la firma, secondo la difesa della datrice di lavoro, sarebbe dunque contraffatta nel senso che sembrerebbe essere stata copiata e incollata da altri files sul file .pdf nativo (tale vizio si sarebbe ripresentato con le stesse criticità nell'istanza Co per il tentativo di conciliazione avviato avanti l ).
L'impugnativa risulterebbe, pertanto, “non sottoscritta” dalla lavoratrice, che non avrebbe in tal modo manifestato volontà di impugnare, anche alla luce del fatto che, nell'immediatezza della comunicazione di licenziamento, la stessa avrebbe chiesto chiarimenti in merito agli effetti del recesso durante il periodo di sospensione per malattia, dimostrando una sorta di acquiescenza al licenziamento stesso.
La difesa della datrice di lavoro dichiara espressamente di non disconoscere la firma della ricorrente ma di disconoscere “la conformità delle copie prodotte da controparte”.
È pacifico che l'impugnativa presenti una sottoscrizione sotto il nominativo della ricorrente presente nel file .pdf, allegato alla pec del legale: tale sottoscrizione può essere disconosciuta solo dal presunto autore e non da terzi, a cui rimane solamente la possibilità di proporre querela di falso avverso l'impugnativa di licenziamento.1 Tribunale di Treviso
Nel caso di specie, pertanto, solamente la sig.ra avrebbe potuto disconoscere la propria Pt_1 firma, mentre alla luce dei sollevati dubbi di mancata corrispondenza della stessa Parte_2 all'originale in quanto asseritamente contraffatta, avrebbe dovuto agire promuovendo querela di falso e non limitandosi a sollevare eccezione di “mancata sottoscrizione dell'impugnativa”, in quanto una sottoscrizione di fatto è presente e non è stata disconosciuta da colei alla quale è riferibile.
Non trova fondamento nemmeno l'eccezione di tardività di comminazione della sanzione disciplinare, sollevata questa volta dalla ricorrente, in quanto il termine convenzionale dei 10 giorni per l'esercizio - a pena di decadenza - dell'azione disciplinare è stato apposto nel codice disciplinare aziendale nel capitolo relativo alle sanzioni disciplinari conservative.
Il capitolo denominato “sanzioni disciplinari” del doc. 4 di parte ricorrente, interpretato alla luce di quanto testualmente scritto, pare infatti riferirsi alle sole sanzioni conservative del rimprovero verbale e scritto (per mancanze di minor rilievo) e di multa e sospensione (per mancanze di maggior rilievo): tutto il capitolo descrive infatti i casi e le modalità di applicabilità delle suddette sanzioni, specificandone anche il termine di erogazione in 10 giorni, pena la decadenza per accoglimento tacito delle giustificazioni rese.
La sanzione massima del licenziamento è invece disciplinata alla terza pagina del documento e non riporta alcun termine ridotto di applicazione della sanzione stessa (rispetto al CCNL): deve quindi giocoforza applicarsi il termine di 30 giorni previsto dalla contrattazione collettiva (art. 104), le cui norme, in ogni caso, prevalgono su quelle aziendali, salvo che quest'ultime non siano più favorevoli al lavoratore.
Tale ultimo termine può dirsi certamente rispettato dal datore di lavoro, in quanto i 30 giorni decorrevano dal 20.12.23 (scadenza del V giorno dopo la ricezione della raccomandata di contestazione disciplinare) e la comunicazione di licenziamento è stata inviata il 3.01.2024 (non risulta quando sia stata ricevuta, ma sicuramente prima dell'11.01.24, quando la ricorrente ha inviato una mail per chiarimenti).
Infine, rispetto all'eccepita mancanza di affissione del codice disciplinare (che la ricorrente dà per non conosciuto, in quanto non affisso, ma che poi invoca ai fini dell'applicazione dei termini sanzionatori), è pur vero che la datrice di lavoro ammette di non avervi provveduto, ma tale inadempienza è giustificata dalla mancanza di sussistenza di un “sede fisica” presso l'unità locale di IA ET, dove l'attività veniva esercitata dai dipendenti presso l'area a parcheggio soggetta al controllo della società, circostanza non contestata. Nel caso di specie si ritiene quindi che la datrice di lavoro, impossibilitata alla materiale affissione, abbia comunque supplito con la consegna ai singoli lavoratori della copia cartacea, poi restituita sottoscritta e quindi data per conosciuta.
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Venendo ora al merito dell'impugnativa, la contestazione disciplinare di cui è causa (doc. 7 ricorrente) addebita alla ricorrente una condotta di sostanziale negligenza nella custodia delle chiavi aziendali dei alla stessa affidate con obbligo di custodia, sotto i seguenti profili: CP_2
- assenza di responsabilità nella custodia nella strumentazione affidata;
- reiterazione dell'errato comportamento (aveva già subito una prima contestazione per lo smarrimento delle chiavi che danno accesso ai parcometri);
- riscontro di negligenza e inaffidabilità nella gestione del ruolo che ricopre;
- danni economici di elevata entità subiti dall'azienda.
Secondo la Corte appello di Venezia sez. lav. (cfr. sent. 13/04/2022 n. 231): "Ai fini dell'affermazione della responsabilità del lavoratore, verso il datore di lavoro, per un evento dannoso verificatosi nel corso dell'espletamento delle mansioni affidategli, grava sul datore di lavoro (anche nel caso in cui dette mansioni richiedano un dovere di custodia) la prova che
l'evento dannoso sia causalmente correlato ad una condotta del lavoratore per violazione degli obblighi di fedeltà e di diligenza (art. 2104 e 2105 cod. civ.), restando al lavoratore la dimostrazione della non imputabilità dell'inadempimento."
Nel caso di specie l'evento dannoso non può dirsi causalmente correlato ad una condotta negligente della lavoratrice e, pertanto, non è a lei imputabile.
In primis, infatti, il comportamento illecito attribuito alla sig.ra non può in alcun modo Pt_1 essere messo in nesso di causalità con l'avvenuto furto delle chiavi e della batteria: la stessa non ha lasciato le chiavi incustodite, ma riposte nel cassetto della propria auto parcheggiata – chiusa – nel cortile privato condominiale.
La datrice di lavoro non ha dimostrato che la zona (quartiere di IA ET) fosse ad alto tasso di criminalità, tale per cui la probabilità di furti in auto fosse così elevata da esigere, da parte dei cittadini, attenzione massima a non lasciare nessun oggetto o effetto personale nelle proprie vetture parcheggiate.
Non ha nemmeno dimostrato che, se le chiavi e la batteria fossero state custodite in appartamento, certamente non sarebbero state oggetto di sottrazione da parte di malviventi (anzi, ha evidenziato che la aveva già subito un furto in appartamento di recente). Pt_1
In definitiva, il furto con scasso della vettura parcheggiata in parcheggio privato sotto casa può considerarsi come un caso fortuito, non prevedibile, che interrompe il nesso di causalità tra i comportamenti tenuti dalla ricorrente (lasciare gli effetti aziendali nella propria auto chiusa) e il danno subito dall'azienda per la perdita dei beni aziendali.
La resistente eccepisce che la ricorrente avrebbe dovuto conservare i beni aziendali con maggiore cura, tenendoli presso di sé: non vi è però alcun regolamento aziendale che ne abbia stabilito le
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modalità di custodia, così da renderle conoscibili e, di conseguenza, esigibili da parte dell'azienda nei confronti dei lavoratori.
Inoltre, la custodia delle chiavi nella vettura - se non nota a terzi - può essere posta sullo stesso piano di rischio della custodia in borsa, caso che poteva verificarsi se la lavoratrice non fosse rincasata immediatamente dopo la fine del turno di lavoro portando con sé le chiavi nella propria borsa, esponendosi così al rischio di scippo.
Si ritiene che non potesse quindi pretendersi dalla ricorrente un comportamento diverso da quello che la stessa, in buona fede, ha tenuto, in quando non era oggetto di diverse precise direttive aziendali.
Inoltre, non avendo fornito ai dipendenti luoghi di deposito/custodia dei beni aziendali da utilizzare al momento della cessazione del turno, l'azienda si assume il rischio di un possibile furto/smarrimento degli stessi, salvo comportamenti del dipendente di mancata custodia e/o totale incuria dei beni, cosa non avvenuta nel caso di specie, dove i beni sono stati posti in luogo chiuso a chiave ed il furto è da ritenersi un evento imprevedibile (caso fortuito).
Infine, anche il danno lamentato può considerarsi insussistente nelle proporzioni descritte, perché la decisione di sostituire tutte le chiavi dei tre cassetti di ogni parcometro non è stata una conseguenza immediata e diretta del furto, ma una decisone di natura “prudenziale” da parte dell'azienda: infatti, l'azienda ha comunque ammesso di essere stata in possesso di duplicati delle chiavi e, comunque, nei 20 giorni intercorsi tra il furto e la sostituzione delle chiavi alcun danno né furto si è verificato alle colonnine dei parchimetri.
Il licenziamento si rivela dunque illegittimo, perché privo di giustificato motivo soggettivo.
La sanzione applicabile dovrà essere quella di cui all'art. 9 D.Lgs. 23/2015, in quanto la resistente ha dimostrato, tramite visura camerale, come nell'unità produttiva di IA - presso cui era assunta la ricorrente - i dipendenti fossero solo 2.
L'allegazione della difesa della ricorrente che il numero dei dipendenti della società superasse i 15 dipendenti non è dirimente in quanto, ai fini del raggiungimento dei requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, l'azienda deve occupare più di quindici dipendenti nell'unità produttiva nella quale è occupato il lavoratore licenziato o nell'ambito dello stesso comune oppure, globalmente, più di sessanta lavoratori, indipendentemente dal frazionamento organizzativo delle unità produttive.
In applicazione, pertanto, dell'art. 9 il licenziamento è da considerarsi illegittimo, con condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 6 mensilità al tallone mensile di euro 938,11 (dato non contestato). In questo caso, nonostante l'esigua durata del rapporto di lavoro, pesa infatti l'ingiustizia sostanziale del
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licenziamento, come a dire che la sanzione adottata pare del tutto sproporzionale rispetto al comportamento incolpevole della lavoratrice.
Si rigetta altresì la richiesta datoriale di pagamento del danno avanzata in via riconvenzionale, in quanto in primis il fatto materiale che eventualmente lo avrebbe cagionato (furto) non può dirsi imputabile ai comportamenti tenuti dalla per i motivi tutti dedotti in precedenza e, Pt_1 comunque, il danno non si è verificato nelle proporzioni lamentate (non necessaria sostituzione delle chiavi di tutti i cassetti dei parcometri), ma è frutto di decisione aziendale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
p.q.m.
definitivamente pronunciando:
• accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento comminato alla ricorrente;
• dichiara il rapporto di lavoro estinto alla data del 28.01.24 e condanna la in Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di un'indennità risarcitoria non assoggettata a contribuzione previdenziale commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad euro 938,11 per 6 mensilità;
• condanna la resistente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla ricorrente e liquidate in € 3.940,00= oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
Treviso, 23.10.'25
Il Giudice
Dott. Maria Teresa Cusumano
- 9 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ai sensi dell'art. 214 c.p.c.: “Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione . Gli eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore”. Ai sensi dell'art. 321 c.p.c.: “La querela di falso può proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato. La querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza [99 disp. att.]. È obbligatorio l'intervento nel processo del pubblico ministero”.
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