CA
Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 17/02/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
All'udienza del 20.6.2024, all'esito della camera di consiglio, come da dispositivo separato, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. RG. 38/2023
promossa
da - appellante – Parte_1
Avv. Fabio Pisillo
Contro
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , , CP_5 CP_6 CP_7 Controparte_8 CP_9
, , , ,
[...] CP_10 CP_11 Controparte_12 CP_13
, ,
[...] Controparte_14 CP_15 Controparte_16
, , , ,
[...] CP_17 Controparte_18 CP_19 CP_20
, , , Controparte_21 Controparte_22 CP_23 CP_24
, , , , Controparte_25 Controparte_26 CP_27 Controparte_28
, , , , Controparte_29 CP_30 Controparte_31 Controparte_32
, , , , CP_33 CP_34 Controparte_35 Controparte_36 CP_37
, , , CP_38 Controparte_39 CP_40 Controparte_41
, , Controparte_42 Controparte_43 CP_44 CP_45
, Controparte_46 CP_47
- appellati - Avv. Paolo Prisco
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 283/2022 del Tribunale di Arezzo giudice del lavoro, pubblicata il 23.11.2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 23.11.2022 il Tribunale di Arezzo, in accoglimento del ricorso proposto contro l' dai lavoratori Parte_1 indicati in epigrafe, tutti dipendenti dell'amministrazione odierna appellante con mansioni di infermieri e operatori socio sanitari, ha dichiarato il diritto dei ricorrenti ad avere incluso nell'orario di lavoro il tempo impiegato nella vestizione e svestizione della divisa, quantificato in
10 minuti giornalieri e ha condannato l'azienda sanitaria a pagare alle controparti le corrispondenti retribuzioni, come quantificate dagli attori in ricorso.
2. In primo grado gli originari attori avevano allegato di essere sempre stati tenuti, in ragione delle disposizioni dirette a tutelare l'igiene all'interno delle strutture sanitarie, a indossare solo in azienda gli indumenti da lavoro, di proprietà dell'amministrazione, costituiti dalla casacca sanitaria, dal pantalone sanitario e dalle ciabatte. L'amministrazione tuttavia non aveva mai inteso remunerare il tempo necessario alla vestizione e svestizione di tali indumenti (per quanto risultante dai cartellini marcatempo, che i lavoratori timbravano all'ingresso prima di indossare la divisa e all'uscita dopo averla dismessa), avendo al contrario retribuito soltanto le sei ore giornaliere contrattualmente previste.
3. A fronte di tale diniego, alcuni degli odierni appellati ( , Controparte_2
, , , , CP_5 CP_7 Controparte_9 CP_15 [...]
, , , CP_17 CP_19 Controparte_25 CP_30 CP_32
, , e
[...] CP_33 CP_34 CP_38 Controparte_39
), unitamente ad altri colleghi, avevano agito giudizialmente, CP_47 per ottenere il corrispettivo del tempo di vestizione della divisa per il quinquennio 2010-2015, prima davanti al Tribunale di Arezzo, che aveva respinto le loro domande, poi davanti a questa Corte, che invece le aveva accolte (con sentenza 58/2021).
2 4. Nella motivazione di quella pronuncia si assume come non contestata la ricostruzione dei fatti allegata anche in questo giudizio dai lavoratori e quindi la circostanza che essi fossero tenuti a indossare la divisa sul luogo di lavoro, che timbrassero il cartellino in entrata prima di indossarla e in uscita dopo averla dismessa, così che il loro tempo di permanenza in azienda era necessariamente superiore alle 6 ore giornaliere invece retribuite.
5. Assunti tali fatti, nel citato precedente la Corte ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità, secondo cui rientra nell'orario di lavoro effettivo, e deve essere di conseguenza retribuito, il tempo necessario al lavoratore per indossare e togliere gli indumenti richiesti per la prestazione lavorativa, quando tale adempimento sia eterodiretto, cioè regolamentato dal datore di lavoro quanto a tempo e luogo di esecuzione. Una condizione questa che, per il personale addetto a strutture sanitarie, si dà normalmente, essendo l'obbligo di vestizione sul luogo di lavoro imposto “dalle superiori esigenze di sicurezza e igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto” (così la decisione 58/2021, che richiama sul punto
Cass. 27799/2017) e che, secondo la Corte, si era data nella specie, in quanto l'azienda aveva riconosciuto di aver sempre preteso che le operazioni di vestizione e svestizione fossero effettuate sul luogo di lavoro prima dell'inizio e dopo la fine del turno.
6. In punto di quantum debeatur, il collegio aveva quantificato il tempo necessario alla vestizione e svestizione degli indumenti di lavoro in 10 minuti complessivi, accogliendo una delle domande subordinate dei lavoratori e richiamando, ai fini dell'individuazione di un tale tempo medio, sia precedenti anche di legittimità in casi analoghi, sia l'art. 27 comma 11 del CCNL Comparto Sanità firmato il 21 Maggio 2018 e vigente dal 22.5.2018, secondo cui “Nei casi in cui gli operatori del ruolo sanitario
e quelli appartenenti a profili del ruolo tecnico addetti all'assistenza,
3 debbano indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all'interno della sede di lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi destinati a tali attività, tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere”. Secondo la Corte, la norma collettiva, pur non applicabile alla fattispecie sottoposta al suo esame, in quanto successiva al periodo oggetto di causa, sarebbe stata comunque un utile parametro di calcolo, in assenza di una disposizione analoga nella contrattazione efficace ratione temporis.
7. E' pacifico che la sentenza di questa Corte sia divenuta irrevocabile.
Assunto tuttavia il perdurante inadempimento dell'azienda sanitaria e richiamati i principi affermati nel citato precedente di questo ufficio, gli odierni appellanti avevano rivendicato nel presente giudizio la remunerazione del tempo di vestizione per il periodo aprile 2016 - aprile
2021 (tutti tranne , e le cui pretese si CP_13 CP_22 CP_44 riferiscono al periodo marzo 2017 – marzo 2022 e di CP_10 CP_29 le cui rivendicazione riguardano il periodo maggio 2017 - maggio 2022).
8. Secondo la prospettazione dei ricorrenti la fondatezza delle loro ragioni sarebbe stata ulteriormente avvalorata: a) dalla Deliberazione del
Direttore Generale della n. 1057 del 20/12/2017, Parte_2 portante il “Regolamento orario di lavoro personale del comparto”, il cui art.
4.11 aveva stabilito che “…Nel caso in cui siano riconosciuti il tempo di vestizione e/o di consegna si aggiungono alla fascia individuata 10 o 15 minuti..”, che all'art.
4.20 aveva definito tempo di vestizione “…l'orario di lavoro contabilizzato in massimo 10 minuti complessivi per turno…” e che all'art. 9, intitolato “tempo di vestizione”, aveva previsto “tempi riconoscibili come orario ordinario di lavoro …in 10 minuti complessivi tra entrata ed uscita per turno di lavoro nel caso di “tempi di vestizione”; b) dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 464 del 15/5/2018, che
4 aveva recepito un “accordo transitorio sui tempi di vestizione e consegne sottoscritto con le RSU e le OO.SS. del comparto” e che aveva previsto che
“al personale di supporto vengono riconosciuti 10 minuti complessivi per cambio divisa”; c) infine dall'art. 27 comma 11 del CCNL Comparto Sanità già sopra richiamato. Tutte queste disposizioni, per quanto non applicabili all'intero periodo rivendicato, avrebbero avuto un valore ricognitivo di diritti già comunque esistenti, in ragione delle modalità richieste di esecuzione della prestazione lavorativa.
9. L' si era costituita per resistere, assumendo il difetto di prova Parte_1 in ordine sia allo svolgimento, da parte dei ricorrenti, della loro prestazione oltre la durata del turno lavorativo (che non sarebbe stata dimostrata, non avendo gli attori prodotto i cartellini, né chiesto che fossero prodotti, produzione che comunque l'azienda aveva effettuato), sia all'eterodirezione delle operazioni di vestizione e svestizione della divisa.
10. In subordine l'amministrazione aveva dedotto che, anche assunto che tali operazioni costituissero tempo di lavoro, in ogni caso non si sarebbe dato un diritto dei lavoratori alla relativa monetizzazione, in ragione delle previsioni della contrattazione aziendale, che, a suo dire fino dal 2013 e comunque da ultimo con l'Accordo transitorio su tempi di vestizione e consegne del 2018, avrebbero incluso la vestizione e svestizione nell'orario di lavoro, ma ne avrebbero escluso la remunerazione in aggiunta allo stipendio mensile. In particolare l'accordo del 2018 aveva introdotto la seguente previsione: “in applicazione dell'art.
19, comma 5 dell'Accordo Criteri Politiche Orario di Lavoro Personale del
Comparto (Deliberazione n. 1084/2017), degli indirizzi di cui alla
Deliberazione Giunta Regionale Toscana n. 841 del 31.7.2017, nelle strutture che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, al personale del ruolo sanitario che [ha] l'obbligo di divisa e che effettua il passaggio di consegne, vengono riconosciuti 15 minuti complessivi tra cambio divisa e passaggio consegne. Al personale di supporto vengono
5 riconosciuti 10 minuti complessivi per cambio divisa. Il tempo di vestizione
e/o consegne è riconosciuto solo se effettivamente rilevato mediante gli strumenti di registrazione oraria in uso presso l'Azienda ed è contabilizzato, per turno di lavoro, secondo la seguente articolazione: ● 5 minuti prima dell'inizio del turno per la vestizione;
● 5 minuti dopo la fine del turno per la svestizione;
● 10 minuti dopo la fine del turno per le consegne e la svestizione. Il credito orario generato dal “cambio divisa e passaggio di consegne” viene riconosciuto per intero quale ordinario orario di lavoro ed è compensato con recuperi nell'ambito della programmazione oraria e del turno;
non genera straordinario. Il presente accordo entra in vigore il16.4.2018”.
11. Secondo la prospettazione dell'azienda quindi al personale del ruolo sanitario sarebbe stato riconosciuto “come orario di lavoro il tempo di vestizione/svestizione, ma ciò solo nel contesto del regime della contabilizzazione dei crediti e debiti orari e, dunque, senza il riconoscimento di alcun diritto a una retribuzione aggiuntiva”, che sarebbe stata commutata in un credito orario, destinato a compensare il debito orario eventualmente generato dalla turnazione o a essere recuperato con riposi compensativi, eccedenti quelli ordinari previsti dal contratto.
12. Una previsione che, secondo l'amministrazione, sarebbe stata del tutto legittima, in quanto “la fissazione dell'orario di lavoro e quella della retribuzione” sarebbero “in sé fenomeni giuridicamente diversi (nel senso che la retribuzione non necessariamente va fissata ad ore, ma può anche esser stabilita dalla contrattazione collettiva in ragione unitaria della prestazione del servizio quale in concreto esso si manifesta)”, ciò a maggior ragione nel comparto sanità, in cui è prevista la mensilizzazione dei compensi, “senza alcun riferimento diretto con le ore effettivamente lavorate nel medesimo mese” (le citazioni testuali sono dalla memoria di costituzione di primo grado).
6 13. L'azienda aveva comunque contestato il quantum delle pretese attrici, chiedendo che esse fossero in ipotesi quantificate a mezzo di una
CTU.
14. Il primo giudice ha sostanzialmente condiviso la prospettazione dei lavoratori e ha accolto il ricorso.
15. Ha quindi ritenuto dimostrato che i ricorrenti avessero vestito la divisa prima del turno e l'avessero dismessa dopo, in adempimento di un dovere imposto anche dalle disposizioni di igiene pubblica e dovessero essere di conseguenza retribuiti per il tempo a ciò necessario. Una conclusione che ha ritenuto avvalorata sia dalle deliberazioni aziendali sia dall'art. 27 della contrattazione di comparto. Ha ritenuto incontestata nel quantum la pretesa degli attori e ha perciò condannato la resistente al pagamento degli importi da loro rivendicati.
16. L'amministrazione impugna la sentenza davanti a questa Corte e ne chiede la riforma, affidando le proprie ragioni a tre motivi.
17. Con il primo assume che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto dimostrato che i ricorrenti avessero effettivamente vestito la divisa prima dell'inizio del turno e l'avessero dismessa dopo, pur non avendo essi prodotto i cartellini marcatempo (che, come già detto, erano stati prodotti dall'azienda). In particolare il primo giudice avrebbe errato nel desumere tale prova dalle acquisizioni di un diverso giudizio (quello conclusosi con il precedente citato di questa Corte), mentre anche i cartellini non avrebbero comunque fornito, in assenza di un loro puntuale esame a mezzo di una CTU contabile, la prova dell'effettiva esecuzione delle operazioni di vestizione e svestizione oltre il turno lavorativo in ogni giornata del periodo rivendicato e per ciascuno dei lavoratori.
18. In ogni caso non vi sarebbe stata prova dell'eterodirezione di tali attività, in mancanza di disposizioni aziendali che imponessero di eseguirla oltre l'orario di servizio.
7 19. Con il secondo motivo l'azienda lamenta che il Tribunale abbia del tutto ignorato le difese, svolte in memoria, e relative alle disposizioni della contrattazione aziendale che avrebbero riconosciuto il tempo divisa come orario di lavoro, ai soli fini della contabilizzazione dei crediti e debiti orari e, dunque, senza l'attribuzione ai dipendenti di un credito retributivo aggiuntivo. Secondo l'appellante peraltro i ricorrenti avrebbero già utilizzato a proprio vantaggio (attraverso la compensazione debito/credito orario) i minuti in più di lavoro eventualmente prestati (circostanza questa che essi non avrebbero contestato nelle note di trattazione scritta), così che la decisione del Tribunale avrebbe finito per porre a carico dell'azienda un doppio costo per la stessa causale, in quanto il tempo impiegato per la vestizione/svestizione, dopo essere stato compensato con eventuali debiti orari, per effetto della decisione impugnata avrebbe formato oggetto di una voce retributiva aggiuntiva.
20. Con il terzo motivo infine l'amministrazione censura la decisione quanto al criterio di calcolo degli accessori, che avrebbero dovuto essere determinati sul dovuto al netto delle ritenute fiscali e previdenziali.
21. L'appellante ha concluso in tesi per l'integrale riforma della sentenza impugnata e quindi per il rigetto delle domande avversarie, in ipotesi per la rideterminazione di interessi e rivalutazione monetaria.
22. Si sono costituiti gli appellati per resistere e chiedere il rigetto dell'impugnazione avversaria.
23. La Corte ha invitato i difensori a redigere note scritte in ordine alla legittimità delle disposizioni della contrattazione aziendale, relativa alla cosiddetta banca delle ore, nella quale dovrebbero confluire i crediti orari corrispondenti ai tempi di vestizione e svestizione della divisa.
24. Le parti hanno redatto le note richieste. Infine, all'udienza indicata in epigrafe, ascoltata la discussione orale, la Corte ha deciso nei termini che seguono.
8 25. Così riassunta la presente vicenda processuale, nel merito la Corte ritiene l'appello infondato.
26. E' innanzi tutto infondato il primo motivo. Infatti la circostanza che i ricorrenti, nel periodo di causa, abbiano vestito la divisa all'interno della struttura aziendale prima dell'inizio del turno e l'abbiano dismessa, sempre in azienda, dopo la fine del turno stesso è innanzi tutto desumibile (come l'ha correttamente desunta il Tribunale) dalla decisione di questa Corte, di cui si è detto in narrativa. Una decisione (irrevocabile) resa nei confronti dell'odierna appellante e nella quale si afferma come accertata un'organizzazione della prestazione del personale sanitario, per quanto interessa, corrispondente a quella descritta in questo giudizio dai lavoratori e che l'azienda nemmeno allega sia cambiata nel periodo successivo a quello considerato dalla sentenza (e che qui interessa).
27. Del resto, poiché è incontestato (e difficilmente contestabile, trattandosi di un incombente imposto a tutela della salute pubblica) che gli odierni appellati debbano vestire la divisa in azienda e indossarla per l'intera durata della prestazione, è di una certa evidenza che essi debbano necessariamente compiere le operazioni di vestizione e svestizione rispettivamente subito prima dell'inizio del turno e subito dopo la fine, quindi oltre l'orario stabilito per quel turno. In caso diverso infatti svolgerebbero stabilmente la loro prestazione per un tempo inferiore a quello ordinario contrattualmente previsto per ciascuna giornata. Una circostanza questa che neppure l'azienda afferma e che è senz'altro smentita dai tabulati prodotti dalla sua difesa,
28. E' quindi provato che, in ragione dell'organizzazione aziendale, la permanenza in servizio degli operatori sanitari si protragga ordinariamente oltre il turno lavorativo. D'altro canto poiché il Tribunale, come già la Corte nel precedente citato, ha riconosciuto come riservato alla vestizione e svestizione della divisa un tempo medio convenzionale
(ragionevolmente non riducibile, essendo il minimo indispensabile a
9 indossare gli indumenti di lavoro), neppure è necessario compiere un qualche accertamento contabile sui tabulati prodotti (come invece richiesto dall'azienda). Infatti, a fronte del dato ordinario della maggior durata del servizio effettivamente richiesto rispetto alla durata del turno, sarebbe stato onere dell'appellante (che dispone di tutti i dati necessari) indicare le singole giornate nelle quali le operazioni di vestizione e svestizione abbiano invece eccezionalmente determinato una riduzione del tempo ordinario di lavoro. Deve pertanto ritenersi, come il primo giudice, che il tempo impiegato dagli appellati per la vestizione e svestizione della divisa costituisca tempo di lavoro eccedente quello del turno giornaliero. Il primo motivo deve essere di conseguenza respinto.
29. Quanto al secondo motivo, osserva in primo luogo il collegio come dell'esistenza di una norma della contrattazione aziendale, che prevede il riconoscimento del tempo divisa come orario di lavoro compensato solo con recuperi nell'ambito della programmazione oraria e del turno, ma senza riconoscimento di alcuna retribuzione aggiuntiva, possa farsi questione solo in esito all'entrata in vigore dell'accordo dell'aprile 2018, di cui si è detto in narrativa. Nella contrattazione precedente (riportata dall'azienda anche nel suo atto di appello) non vi è infatti alcuna traccia di una disposizione del genere. E' certo quindi che la difesa che forma oggetto del secondo motivo non possa comunque riferirsi all'intero periodo oggetto di causa.
30. Ma ancor prima il collegio ritiene la disposizione del contratto aziendale illegittima, già in quanto meno favorevole rispetto alla previsione del CCNL, che all'art. 27 (già sopra riportato) prevede che “nei casi in cui gli operatori del ruolo sanitario e quelli appartenenti a profili del ruolo tecnico addetti all'assistenza, debbano indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all'interno della sede di lavoro” - che è l'ipotesi che interessa - “l'orario di lavoro riconosciuto
10 ricomprende fino a 10 minuti complessivi destinati a tali attività, tra entrata
e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere”. La disposizione quindi esclude senz'altro la legittimità di accordi (anche già in essere, come quello di cui qui si discute, che risale all'aprile 2018, mentre il CCNL è del maggio di quello stesso anno) meno favorevoli.
31. Secondo la Corte non può poi dubitarsi che l'accordo aziendale che interessa sia meno favorevole della norma del contratto nazionale. Infatti, diversamente da quanto assume l'appellante, il CCNL, riconoscendo il tempo di vestizione e svestizione della divisa come rientrante nell'orario di lavoro, ne riconosce necessariamente anche la dovuta remunerazione, giacché il tempo di lavoro deve essere comunque integralmente retribuito, trattandosi di uno scambio (quello tra tempo di lavoro e retribuzione) implicato dalla causa del contratto di lavoro subordinato.
32. Per contro con il contratto aziendale si esclude la monetizzazione del tempo divisa e se ne assume obbligatoriamente la rilevanza solo all'interno della programmazione oraria, attraverso il meccanismo di un
“contatore individuale” (come dichiarato dalla difesa dell'azienda a verbale dell'udienza del 23.3.2024), per cui il maggior orario lavorato può essere solo compensato da recuperi e riposi eccedenti quelli già altrimenti previsti dal contratto.
33. In questo modello quindi il lavoratore non ha alcun diritto di scelta, ma è obbligato a rinunciare a una frazione della sua retribuzione,
(pacificamente, una quota parte della sua retribuzione ordinaria) e a sostituire il relativo importo monetario con compensazioni orarie e riposi aggiuntivi, cui potrebbe non avere alcun interesse. Senza dire che la disposizione negoziale non fa alcun riferimento al termine massimo entro cui l'azienda deve operare la compensazione tra crediti e debiti orario e consentire la fruizione dei riposi, essendo in mancanza obbligata a monetizzarli. Così che riposi e compensazioni potrebbero in ipotesi non
11 essere mai consentiti, ove vi ostassero le esigenze organizzative aziendali, circostanza per niente inverosimile nelle strutture del SSN e considerato che l'eccedenza oraria relativa ai tempi di vestizione e svestizione è necessariamente consistente, dato che si tratta di dieci minuti per ogni giorno di lavoro effettivo. E merita infatti rilevare come l'appellante assuma (ma solo in questo grado, si veda sul punto la ben diversa deduzione di pag. 10 della memoria di costituzione in primo grado, rispetto alla quale certo non poteva darsi alcun onere di contestazione dei lavoratori) che le compensazioni siano state effettivamente eseguite, ma non ne indica in alcuno dei suoi atti, neppure esemplificativamente o a campione, neanche una nei tabulati prodotti.
34. Deve quindi ritenersi che il profilo dell'obbligatorietà (per il lavoratore) della sostituzione, di una quota parte della remunerazione ordinaria con utilità diverse, qualifichi la disposizione della contrattazione integrativa come meno favorevole della norma del CCNL.
Un pregiudizio che si apprezza immediatamente anche nel confronto con il meccanismo, in astratto analogo, della banca delle ore, già prevista dall'art. 40 del CCNL integrativo del 2001 (riprodotto oggi nell'art. 48 del contratto nazionale). Quella disposizione, applicabile ratione temporis alla fattispecie di causa, prevedeva (come prevede oggi l'art. 48 del CCNL del 2022) l'accantonamento nella banca delle ore delle sole ore di straordinario e supplementare e all'esito di un'espressa scelta in tal senso del lavoratore, cui peraltro era ed è rimessa la possibilità di ottenere comunque la remunerazione in termini monetari delle ore accantonate, a fronte della facoltà dell'amministrazione di riconoscere i permessi compensativi in relazione alle proprie esigenze organizzative (così la norma dell'art. 40: “Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono,
12 su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate nei limiti e con le procedure di cui all'art. 34, comma 3, del CCNL del 7 aprile del 1999, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione. L'eventuale richiesta di pagamento, perché avvenga entro l'anno, deve essere inoltrata entro il
15 novembre dell'anno stesso.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi, escluse le maggiorazioni di cui all'art. 34, comma 8, del
CCNL del 7 aprile 1999, che in rapporto alle ore accantonate vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
4. L'azienda rende possibile l'utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione. Il differimento è concordato tra il responsabile della struttura ed il dipendente.
5. A livello di azienda sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento della banca delle ore ed all'assunzione di iniziative tese a favorirne l'utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzo dei riposi accantonati. Sull'applicazione dell'istituto l'azienda fornisce informazione successiva ai soggetti di cui all'art. 9, comma 2, del CCNL 7 aprile 1999.
6. La disciplina del presente articolo decorre dall'entrata in vigore del presente contratto.
7. Rimane fermo quanto previsto dall'art. 34, comma
6, del CCNL del 7 aprile 1999 nei confronti dei lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore ed i relativi riposi compensativi possono essere usufruiti compatibilmente con le esigenze di servizio anziché' entro il mese successivo entro il termine massimo di tre mesi”).
35. Per tutte queste ragioni deve concludersi per l'illegittimità in parte qua della disposizione del contratto aziendale del 2018 e quindi
13 riconoscersi, come ha riconosciuto il Tribunale, il diritto dei lavoratori alla retribuzione del tempo divisa. Il secondo motivo va quindi respinto.
36. Infine è infondato anche il terzo mezzo, relativo alla quantificazione degli accessori. Costituisce infatti orientamento costante della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui gli accessori sui crediti di lavoro debbano essere calcolati al lordo delle ritenute erariali e previdenziali a carico del lavoratore (così tra le molte da ultimo Cass.
18333/2020, citata anche dagli appellati), mentre non è oggetto di censura il cumulo di rivalutazione e interessi portato in sentenza.
37. L'appello deve essere quindi integralmente respinto.
38. La novità della questione relativa alla disposizione del contratto aziendale giustifica una compensazione parziale, nella misura del 50%, delle spese del grado, dovendo gravare il residuo, quantificato come in dispositivo, sull'amministrazione soccombente, con distrazione a favore del difensore.
39. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, respinge l'appello e dichiara compensate nel 50% le spese del grado, condannando l'amministrazione al pagamento del residuo, che in tale percentuale liquida in € 5.480,55 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge quanto a tutte le posizioni degli appellati e da distrarsi in favore del difensore.
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
14 Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 20.6.2024
Il Presidente dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
15