CASS
Ordinanza 28 giugno 2022
Ordinanza 28 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 28/06/2022, n. 20635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20635 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2022 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 7453-2021 proposto da: PI WA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO 27, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIA CARMELA CARBONARO;
- ricorrente -
contro PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ON AM 25;
- controricorrente -
i Civile Ord. Sez. U Num. 20635 Anno 2022 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: CARRATO ALDO Data pubblicazione: 28/06/2022 nonché contro PROCURATORE REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI DELLA LIGURIA, OM ON;
- intimati -
avverso la sentenza n. 462/2019 della CORTE DEI CONTI - II SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO - ROMA, depositata il 1° marzo 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/5/2022 dal Consigliere ALDO CARRATO;
lette le conclusioni scritte dell'Avvocato Generale CARMELO SGROI, con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 16/2015 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Liguria, accogliendo parzialmente la domanda risarcitoria proposta dal competente Procuratore regionale, condannava l'ing. LT UP, nella qualità di provveditore alle opere pubbliche di Genova, al risarcimento del danno, in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di euro 133.247,92, oltre rivalutazione monetaria dal 1° aprile 2005, e il dr. Mommo Antonino, quale comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Genova, della somma di euro 15.566,16, di cui euro 7.066,00 in favore della Regione Liguria ed euro 8.500,16 in favore del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Il danno - per il cui riconoscimento era stato introdotto il giudizio contabile con citazione del 5 dicembre 2008 per l'importo complessivo di euro 190.750,87 (comprensivo della somma di euro 40.000,00 per danno all'immagine) di cui euro 161.247,92 in solido tra il dr. Momo e l'ing. UP - era stato contestato quale conseguenza dello sviamento da effettive ed attuali finalità pubbliche e dell'impiego inutile delle spese di ristrutturazione di un immobile demaniale in località "Mulinetti" di Recco, formalmente da adibire a casermetta del Corpo Forestale, ma in realtà, fin da subito, realizzato per essere indebitamente destinato parzialmente ad alloggio di servizio a beneficio del provveditore UP. 2 2. Decidendo sugli appelli formulati da entrambi i condannati al risarcimento nella misura ridotta nei termini appena indicati, la Sezione Seconda giurisdizionale centrale di appello della Corte dei conti, con sentenza n. 462/2019 (pubblicata 1'11 dicembre 2019), previa riunione degli stessi, li rigettava entrambi, confermando l'impugnata decisione. Avuto riguardo specificamente all'appello avanzato dal UP (il solo che ha proposto ricorso per cassazione dinanzi a queste Sezioni unite), la predetta Sezione centrale della Corte dei conti riteneva, innanzitutto, infondata l'eccezione (oltretutto dedotta solo con memoria per l'udienza del 17 aprile 2018) di difetto di giurisdizione (peraltro rilevabile d'ufficio), essendo stata implicitamente ritenuta sussistente la giurisdizione contabile (,(oltretutto -Ufviv-errarrrente-priva-cl i fondamento) con la decisione sul merito dell'intrapresa (71 azione risarcitoria. Respinte, poi, altre eccezioni pregiudiziali di rito (circa l'assunta nullità dell'atto introduttivo ed un asserito vizio di ultrapetizione), quanto al merito dei formulati motivi, il giudice contabile di appello confermava il percorso logico- valutativo del giudice di prime cure, rilevando, oltre all'influenza degli accertamenti avvenuti in sede penale per i reati (ancorché dichiarati estinti per prescrizione) di abuso d'ufficio e di occupazione illegittima ascritti al UP, che determinante per connotare il carattere illecito della condotta di quest'ultimo non era stato tanto l'atto di concessione o locazione dell'alloggio in questione, quanto la mancanza di un provvedimento di revoca dell'originaria assegnazione dell'immobile alle esigenze del Corpo Forestale dello Stato sulla base del quale le risorse erano state stanziate ed impegnate, i lavori appaltati eseguiti ed infine collaudati, senza che fino all'ultimazione delle opere fosse mai stato previsto un mutamento di destinazione che, in realtà, era invece di fatto già stato realizzato proprio per il differente allestimento di un appartamento residenziale, non consono con quello di una caserma. La Corte contabile centrale ha, quindi, ritenuto che il UP non aveva, in concreto, addotto elementi in grado di comportare, sul piano della ravvisata responsabilità risarcitoria, la rivisitazione della sentenza di primo grado, essendo, perciò, rimaste accertate le convergenti circostanze di una omessa 3 astensione del medesimo in presenza di un interesse proprio mediante il compimento di atti amministrativi ed il perseguimento di un ingiusto vantaggio patrimoniale dipendenti dalla realizzazione, dall'occupazione e dal successivo diretto ed indebito utilizzo del fabbricato destinato a caserma del Corpo Forestale, destinandolo parzialmente ad alloggio per civile abitazione, peraltro con finiture diverse e di livello superiore a quelle previste per la destinazione d'uso originariamente dichiarata. 3. Avverso la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, dinanzi a queste Sezioni unite, il solo UP LT, resistito con controricorso dal Procuratore Generale rappresentante il P.M. presso la Corte dei conti. Il P.G. presso questa Corte ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha insistito per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia - ai sensi degli artt. 360, comma 1, e 362 c.p.c. - la violazione e/o, comunque, falsa applicazione degli artt. 111, comma 8, e 103 Cost., la violazione, falsa e mancata applicazione dell'art. 30 della legge n. 166/2002, dell'art. 34 del c.d. Codice della navigazione, dell'art. 14, comma 7, della legge n. 109/1994, dei principi circa la responsabilità amministrativa, dell'art. 1, comma 1, della legge n. 20/1994, dell'art. 21 del d.l. n. 76/2020, dell'art. 8, comma 1, del d.l. n. 400/1993 e, quindi, il difetto di giurisdizione per eccesso di potere giurisdizionale. Nella sua essenzialità, il ricorrente sostiene che, ove la Sezione centrale della Corte dei conti avesse applicato correttamente l'art. 30 della legge n. 166/2002 e i relativi decreti attuativi (unitamente alle altre evocate discipline normative specifiche), con efficacia "ex tunc", in relazione allo specifico immobile oggetto di controversia, ed avesse tenuto conto della portata della sentenza del TAR Liguria del 18 febbraio 2010 (passata in giudicato e con la quale erano rimasti accertati: - il conferimento all'immobile in questione di un uso come alloggio di servizio;
- la legittimità dell'utilizzo da parte di esso ricorrente;
- l'insussistenza di illeciti amministrativi a carico dello stesso per la I 4 mancata riconsegna al Corpo Forestale della parte dell'immobile destinata appunto ad alloggio di servizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), avrebbe dovuto - diversamente da quanto statuito - accertare, in primo luogo, che l'immobile dedotto in causa, ancor prima dell'approvazione del progetto, era destinato ad alloggio di servizio e, in secondo luogo, che nessuna distrazione del fine primigenio dell'immobile era mai stata posta in essere da esso ricorrente. Pertanto, non sarebbe stata ravvisabile in capo al medesimo alcuna responsabilità e, quindi, la condizione legittimatrice della sua condanna al risarcimento dei danni in misura corrispondente al costo dei lavori eseguiti nell'immobile al primo piano per renderlo abitabile, trattandosi di opere conformi al progetto, alla natura alloggiativa del bene, nonché alle norme che ne regolamentavano l'esecuzione (gli artt. 14, comma 7, della legge n. 109/1994 e 30, comma 1, della citata legge n. 166/2002), invece disapplicate con l'impugnata sentenza, donde l'asserita sussistenza del prospettato vizio di giurisdizione. 2. Con la seconda censura, il ricorrente deduce - con riferimento agli artt. 360, comma 1, e 362 c.p.c. - la violazione e, comunque, falsa e mancata applicazione dell'art. 1226 c.c., nonché il difetto di giurisdizione per eccesso di potere giurisdizionale, per aver il giudice contabile di appello illegittimamente invaso la sfera del legislatore, procedendo alla liquidazione del danno in via equitativa seppur la norma di riferimento (ovvero il citato art. 1226 c.c.) lo vietasse, così creando un norma "ad hoc" di segno contrario che gli consentisse di far ricorso alla quantificazione secondo equità pur essendo in possesso di dati specifici per quantificare il danno, senza ricorrere alla suddetta norma avente funzione sussidiaria. 3. Con la terza ed ultima doglianza, il ricorrente prospetta - avuto riguardo sempre agli artt. 360 n. 1 e 362 c.p.c., nonché dell'art. 111, comma 8, Cost. - la violazione e, comunque, falsa o mancata applicazione degli artt. 24 e Cost., 2697 e 2043 c.c., oltre che dell'art. 1, comma 1, delle legge n. 20/1994, e, quindi, il vizio di giurisdizione per eccesso di potere giurisdizionale, deducendo l'illegittimità dell'impugnata sentenza sul presupposto che la valutazione degli atti amministrativi - legittimi - della vicenda relativa all'alloggio in 5 contestazione non avrebbero potuto condurre ad una pronuncia di condanna nei suoi confronti, non essendo stata riscontrata la sussistenza di suoi interessi personali, così risultando disapplicato il principio del diritto alla difesa, costituzionalmente garantito, e, quindi, il combinato disposto degli artt. 24 e 3 Cost., in correlazione con l'art. 2697 c.c. ed avuto riguardo all'applicazione dell'art. 2043 c.c. . 4. In via preliminare, occorre dare atto che non si pone una questione di ammissibilità in rito circa la contestazione, in via generale, come eccepita nella memoria (pur se tardiva) depositata dal UP nel giudizio contabile di appello, del difetto di giurisdizione, posto che il giudice contabile di primo grado l'aveva ritenuta comunque implicitamente sussistente, decidendo nel merito della proposta azione risarcitoria (senza che si fosse venuta a formare una preclusione da giudicato interno, non avendo, infatti, costituito l'affermazione sulla sussistenza della giurisdizione una statuizione contenuta in un capo autonomo della sentenza di primo grado). Oltretutto, costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di queste Sezioni unite (cfr., ad es., SU nn. 1034/2019 e 19084/2020) che non è configurabile un giudicato implicito sulla giurisdizione in relazione ad una sentenza del giudice speciale di primo grado che sia astrattamente affetta dal vizio di eccesso di potere giurisdizionale, poiché all'interno del plesso giurisdizionale della Corte dei conti (così come del Consiglio di Stato), tale vizio non dà luogo ad un capo autonomo sulla giurisdizione autonomamente impugnabile, ma si traduce in una questione di merito del cui esame il giudice speciale di secondo grado viene investito con la proposizione dell'appello; pertanto, l'interesse a ricorrere alle Sezioni unite potrà sorgere esclusivamente rispetto alla sentenza d'appello che, essendo espressione dell'organo di vertice del relativo plesso giurisdizionale speciale, è anche la sola suscettibile di arrecare un "vulnus" all'integrità della sfera delle attribuzioni degli altri poteri, amministrativo e legislativo. 5. Ciò premesso, si osserva, sul piano generale, che - secondo il consolidato orientamento di queste stesse Sezioni unite - il ricorso per cassazione contro la decisione di appello della Corte dei conti è consentito soltanto per motivi 6 inerenti alla giurisdizione, sicché il controllo delle Sezioni unite è circoscritto all'osservanza dei limiti esterni della giurisdizione, non estendendosi ad asserite violazioni di legge sostanziale o processuale concernenti il modo di esercizio della giurisdizione speciale. Ne consegue che, anche a seguito dell'inserimento della garanzia del giusto processo nella nuova formulazione dell'art. 111 Cost., l'accertamento in ordine ad errores in procedendo o ad errores in iudicando rientra nell'ambito dei limiti interni della giurisdizione, trattandosi di violazioni endoprocessuali rilevabili in ogni tipo di giudizio e non inerenti all'essenza della giurisdizione o allo sconfinamento dai limiti esterni di essa, ma solo al modo in cui è stata esercitata (Cass. SU n. 21692/2019 e n. 7457/2020). Si è, infatti, chiarito (Cass. SU n. 29285/2018) che non ogni pretesa deviazione dal corretto esercizio della giurisdizione, sotto il profilo interpretativo ed applicativo del diritto sostanziale o di quello processuale, si risolve in un difetto di giurisdizione sindacabile ad opera della Corte di cassazione. È naturale che qualsiasi erronea interpretazione o applicazione di norme in cui il giudice possa incorrere nell'esercizio della funzione giurisdizionale, ove incida sull'esito della decisione, può essere letta in chiave di lesione della pienezza della tutela giurisdizionale cui ciascuna parte legittimamente aspira, perché la tutela si realizza compiutamente se il giudice interpreta ed applica in modo corretto le norme destinate a regolare il caso sottoposto al suo esame. Non per questo, però, ogni errore di giudizio o di attività processuale imputabile al giudice è qualificabile come eccesso di potere giurisdizionale assoggettabile al sindacato della Corte di cassazione, quale risulta delineato dall'art. 111, ottavo comma, Cost. e dagli artt. 362 c.p.c. e 207 del codice di giustizia contabile, approvato con il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174. Ne risulterebbe, altrimenti, del tutto obliterata la distinzione tra limiti interni ed esterni della giurisdizione e il sindacato di questa Corte sulle sentenze del giudice speciale verrebbe di fatto ad avere una latitudine non dissimile da quella che ha sui provvedimenti del giudice ordinario: ciò che la norma costituzionale e le disposizioni processuali dinanzi richiamate non sembrano invece consentire. 7 In proposito, si è ribadito (Cass. SU n. 32773/2018 e n. 7762/2020) che la negazione in concreto di tutela alla situazione soggettiva azionata, determinata dall'erronea interpretazione delle norme sostanziali o processuali, non concreta eccesso di potere giurisdizionale per omissione o rifiuto di giurisdizione così da giustificare il ricorso previsto dal citato art. 111, ottavo comma, Cost., atteso che l'interpretazione delle norme di diritto costituisce il proprium della funzione giurisdizionale e non può integrare, di per sé sola, la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, che invece si verifica nella diversa ipotesi di affermazione, da parte del giudice speciale, che quella situazione soggettiva è, in astratto, priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione. Ciò posto, con i tre formulati motivi risultano, fondamentalmente, prospettate le seguenti doglianze: 1) con la prima, si deduce un'asserita violazione del limite esterno della giurisdizione con assunto stravolgimento delle norme applicabili in tema di colpevolezza, di danno e di nesso tra condotta illegittima e pregiudizio arrecato alla P.A., nonché in materia di destinazione degli alloggi di servizio;
2) con la seconda, si contesta la legittimità della liquidazione del danno effettivo siccome avvenuta sulla scorta del criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c., da ritenersi inapplicabile;
3) con la terza, si denuncia un asserito difetto di prova in ordine all'accertata responsabilità personale in relazione all'applicazione dell'art. 2043 c.c. ed alla correlata configurazione del contestato danno erariale. Orbene, con tutti i rappresentati motivi, queste Sezioni unite ritengono che siano state, in realtà, avanzate delle censure che investono le modalità di esercizio della funzione giurisdizionale, come tali estranee all'ambito dei vizi denunciabili nei limiti precedentemente specificati. Nessuna delle prospettate censure implica una questione di giurisdizione, risolvendosi, invero, in critiche sull'asserita erronea applicazione di discipline specifiche (ovvero quelle attinenti agli alloggi di servizio, all'art. 34 del codice della navigazione, alla legge quadro sui lavori pubblici n. 109/1994, all'art. 30 della legge n. 166/2002) o generali (quali l'art. 1 della legge n. 20/1994 e gli artt. 2043 e 1226 c.c.), o, ancora, in motivi involgenti la valutazione delle 8 prove in ordine all'accertata responsabilità erariale del UP, attività pacificamente rientrante nei limiti interni della giurisdizione contabile. Il primo motivo sollecita, in effetti, una rivisitazione nel merito della vicenda fattuale che ha dato luogo all'esperimento dell'azione per responsabilità erariale nei confronti del UP, in ordine alla quale il giudice contabile di appello - confermando la ricostruzione di quello di prime cure - ha espresso il suo motivato convincimento circa la responsabilità dolosa (anche in relazione all'art. 2043 c.c.) a carico dello stesso nella commissione della condotta anche per effetto degli accertamenti emersi dall'esito del giudizio penale, che - ancorché conclusosi con declaratoria di estinzione dei reati di abuso d'ufficio ed occupazione illegittima - avevano consentito di acclarare l'avvenuta consumazione degli illeciti comportamenti. E, poi, con specifico riferimento alla rilevanza dannosa sul piano erariale di tali condotte, la Sezione giurisdizionale contabile di appello ha posto in rilievo che - ove anche, seppur atomisticamente considerati, alcuni provvedimenti amministrativi e le correlate attività avrebbero potuto essere considerati legittimi - dal complesso "iter" fattuale era comunque scaturita la conferma dell'asservimento del procedimento di ristrutturazione dell'immobile in questione a fini personali del UP, con sua adibizione, in via parziale, ad alloggio privato dello stesso. Al riguardo, il giudice contabile di secondo grado - anche sulla base del quadro normativo di riferimento (non rilevando, in questa sede di controllo esclusivamente giurisdizionale, la commissione di un eventuale errore interpretativo sul punto) - ha ritenuto determinante, ai fini della configurazione della responsabilità erariale del ricorrente, l'accertata mancanza di un provvedimento di revoca dell'originaria assegnazione dell'immobile alle esigenze del Corpo forestale dello Stato, sulla base del quale le risorse erano state stanziate ed impegnate e i conseguenti lavori appaltati ed eseguiti, senza che, fino all'ultimazione delle opere, fosse stato previsto un mutamento di destinazione, che, nei fatti, era già stato realizzato proprio per il differente allestimento posto in essere, siccome avente le caratteristiche proprie di un appartamento residenziale, anziché di una caserma. 9 Con riferimento, poi, al denunciato eccesso di potere giurisdizionale - riguardante l'avvenuta liquidazione equitativa del danno erariale, è da escludere che un tale eccesso si possa ritenere sussistente, poiché - mantenendosi nell'ambito dei suoi limiti interni - il giudice contabile di primo grado non aveva propriamente fatto ricorso al criterio sussidiario previsto dall'art. 1226 c.c. (come richiamato dall'art. 2056 c.c.), bensì, sulla base degli accertamenti risultanti dalla documentazione tecnica ritualmente acquisita (con i quali erano stati tenuti in considerazione i vari impegni contabili, i periodi di occupazione abusiva e il valore locativo potenzialmente ritraibile), aveva inteso aderire "alla pur ristrettiva quantificazione del danno di cui all'atto di citazione, ampiamente favorevole al convenuto" (a fronte del costo complessivo delle opere computato nella misura di quasi 351.000,00 euro, opere che erano state sostanzialmente inutili, se non per i vantaggi indebitamente conseguiti dallo stesso UP). 6. In definitiva, risultando formulate con i tre motivi tutte censure che sono estranee al sindacato consentito dinanzi a queste Sezioni unite siccome attinenti alla prospettazione di vizi rientranti nei limiti interni della giurisdizione contabile, il ricorso non può che essere dichiarato complessivamente inammissibile. Poiché nei giudizi dinanzi alle Sezioni Unite in sede di ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione, il procuratore generale presso la Corte dei conti ha natura di parte solo in senso formale, rimane esclusa l'ammissibilità di una pronuncia sulle spese processuali (cfr., da ultimo, Cass. SU n. 5589/2020). Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni unite, dichiara il ricorso inammissibile. 10 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio delle Sezioni unite in data 24 maggio 2022.
- ricorrente -
contro PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ON AM 25;
- controricorrente -
i Civile Ord. Sez. U Num. 20635 Anno 2022 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: CARRATO ALDO Data pubblicazione: 28/06/2022 nonché contro PROCURATORE REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI DELLA LIGURIA, OM ON;
- intimati -
avverso la sentenza n. 462/2019 della CORTE DEI CONTI - II SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO - ROMA, depositata il 1° marzo 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/5/2022 dal Consigliere ALDO CARRATO;
lette le conclusioni scritte dell'Avvocato Generale CARMELO SGROI, con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 16/2015 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Liguria, accogliendo parzialmente la domanda risarcitoria proposta dal competente Procuratore regionale, condannava l'ing. LT UP, nella qualità di provveditore alle opere pubbliche di Genova, al risarcimento del danno, in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di euro 133.247,92, oltre rivalutazione monetaria dal 1° aprile 2005, e il dr. Mommo Antonino, quale comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Genova, della somma di euro 15.566,16, di cui euro 7.066,00 in favore della Regione Liguria ed euro 8.500,16 in favore del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Il danno - per il cui riconoscimento era stato introdotto il giudizio contabile con citazione del 5 dicembre 2008 per l'importo complessivo di euro 190.750,87 (comprensivo della somma di euro 40.000,00 per danno all'immagine) di cui euro 161.247,92 in solido tra il dr. Momo e l'ing. UP - era stato contestato quale conseguenza dello sviamento da effettive ed attuali finalità pubbliche e dell'impiego inutile delle spese di ristrutturazione di un immobile demaniale in località "Mulinetti" di Recco, formalmente da adibire a casermetta del Corpo Forestale, ma in realtà, fin da subito, realizzato per essere indebitamente destinato parzialmente ad alloggio di servizio a beneficio del provveditore UP. 2 2. Decidendo sugli appelli formulati da entrambi i condannati al risarcimento nella misura ridotta nei termini appena indicati, la Sezione Seconda giurisdizionale centrale di appello della Corte dei conti, con sentenza n. 462/2019 (pubblicata 1'11 dicembre 2019), previa riunione degli stessi, li rigettava entrambi, confermando l'impugnata decisione. Avuto riguardo specificamente all'appello avanzato dal UP (il solo che ha proposto ricorso per cassazione dinanzi a queste Sezioni unite), la predetta Sezione centrale della Corte dei conti riteneva, innanzitutto, infondata l'eccezione (oltretutto dedotta solo con memoria per l'udienza del 17 aprile 2018) di difetto di giurisdizione (peraltro rilevabile d'ufficio), essendo stata implicitamente ritenuta sussistente la giurisdizione contabile (,(oltretutto -Ufviv-errarrrente-priva-cl i fondamento) con la decisione sul merito dell'intrapresa (71 azione risarcitoria. Respinte, poi, altre eccezioni pregiudiziali di rito (circa l'assunta nullità dell'atto introduttivo ed un asserito vizio di ultrapetizione), quanto al merito dei formulati motivi, il giudice contabile di appello confermava il percorso logico- valutativo del giudice di prime cure, rilevando, oltre all'influenza degli accertamenti avvenuti in sede penale per i reati (ancorché dichiarati estinti per prescrizione) di abuso d'ufficio e di occupazione illegittima ascritti al UP, che determinante per connotare il carattere illecito della condotta di quest'ultimo non era stato tanto l'atto di concessione o locazione dell'alloggio in questione, quanto la mancanza di un provvedimento di revoca dell'originaria assegnazione dell'immobile alle esigenze del Corpo Forestale dello Stato sulla base del quale le risorse erano state stanziate ed impegnate, i lavori appaltati eseguiti ed infine collaudati, senza che fino all'ultimazione delle opere fosse mai stato previsto un mutamento di destinazione che, in realtà, era invece di fatto già stato realizzato proprio per il differente allestimento di un appartamento residenziale, non consono con quello di una caserma. La Corte contabile centrale ha, quindi, ritenuto che il UP non aveva, in concreto, addotto elementi in grado di comportare, sul piano della ravvisata responsabilità risarcitoria, la rivisitazione della sentenza di primo grado, essendo, perciò, rimaste accertate le convergenti circostanze di una omessa 3 astensione del medesimo in presenza di un interesse proprio mediante il compimento di atti amministrativi ed il perseguimento di un ingiusto vantaggio patrimoniale dipendenti dalla realizzazione, dall'occupazione e dal successivo diretto ed indebito utilizzo del fabbricato destinato a caserma del Corpo Forestale, destinandolo parzialmente ad alloggio per civile abitazione, peraltro con finiture diverse e di livello superiore a quelle previste per la destinazione d'uso originariamente dichiarata. 3. Avverso la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, dinanzi a queste Sezioni unite, il solo UP LT, resistito con controricorso dal Procuratore Generale rappresentante il P.M. presso la Corte dei conti. Il P.G. presso questa Corte ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha insistito per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia - ai sensi degli artt. 360, comma 1, e 362 c.p.c. - la violazione e/o, comunque, falsa applicazione degli artt. 111, comma 8, e 103 Cost., la violazione, falsa e mancata applicazione dell'art. 30 della legge n. 166/2002, dell'art. 34 del c.d. Codice della navigazione, dell'art. 14, comma 7, della legge n. 109/1994, dei principi circa la responsabilità amministrativa, dell'art. 1, comma 1, della legge n. 20/1994, dell'art. 21 del d.l. n. 76/2020, dell'art. 8, comma 1, del d.l. n. 400/1993 e, quindi, il difetto di giurisdizione per eccesso di potere giurisdizionale. Nella sua essenzialità, il ricorrente sostiene che, ove la Sezione centrale della Corte dei conti avesse applicato correttamente l'art. 30 della legge n. 166/2002 e i relativi decreti attuativi (unitamente alle altre evocate discipline normative specifiche), con efficacia "ex tunc", in relazione allo specifico immobile oggetto di controversia, ed avesse tenuto conto della portata della sentenza del TAR Liguria del 18 febbraio 2010 (passata in giudicato e con la quale erano rimasti accertati: - il conferimento all'immobile in questione di un uso come alloggio di servizio;
- la legittimità dell'utilizzo da parte di esso ricorrente;
- l'insussistenza di illeciti amministrativi a carico dello stesso per la I 4 mancata riconsegna al Corpo Forestale della parte dell'immobile destinata appunto ad alloggio di servizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), avrebbe dovuto - diversamente da quanto statuito - accertare, in primo luogo, che l'immobile dedotto in causa, ancor prima dell'approvazione del progetto, era destinato ad alloggio di servizio e, in secondo luogo, che nessuna distrazione del fine primigenio dell'immobile era mai stata posta in essere da esso ricorrente. Pertanto, non sarebbe stata ravvisabile in capo al medesimo alcuna responsabilità e, quindi, la condizione legittimatrice della sua condanna al risarcimento dei danni in misura corrispondente al costo dei lavori eseguiti nell'immobile al primo piano per renderlo abitabile, trattandosi di opere conformi al progetto, alla natura alloggiativa del bene, nonché alle norme che ne regolamentavano l'esecuzione (gli artt. 14, comma 7, della legge n. 109/1994 e 30, comma 1, della citata legge n. 166/2002), invece disapplicate con l'impugnata sentenza, donde l'asserita sussistenza del prospettato vizio di giurisdizione. 2. Con la seconda censura, il ricorrente deduce - con riferimento agli artt. 360, comma 1, e 362 c.p.c. - la violazione e, comunque, falsa e mancata applicazione dell'art. 1226 c.c., nonché il difetto di giurisdizione per eccesso di potere giurisdizionale, per aver il giudice contabile di appello illegittimamente invaso la sfera del legislatore, procedendo alla liquidazione del danno in via equitativa seppur la norma di riferimento (ovvero il citato art. 1226 c.c.) lo vietasse, così creando un norma "ad hoc" di segno contrario che gli consentisse di far ricorso alla quantificazione secondo equità pur essendo in possesso di dati specifici per quantificare il danno, senza ricorrere alla suddetta norma avente funzione sussidiaria. 3. Con la terza ed ultima doglianza, il ricorrente prospetta - avuto riguardo sempre agli artt. 360 n. 1 e 362 c.p.c., nonché dell'art. 111, comma 8, Cost. - la violazione e, comunque, falsa o mancata applicazione degli artt. 24 e Cost., 2697 e 2043 c.c., oltre che dell'art. 1, comma 1, delle legge n. 20/1994, e, quindi, il vizio di giurisdizione per eccesso di potere giurisdizionale, deducendo l'illegittimità dell'impugnata sentenza sul presupposto che la valutazione degli atti amministrativi - legittimi - della vicenda relativa all'alloggio in 5 contestazione non avrebbero potuto condurre ad una pronuncia di condanna nei suoi confronti, non essendo stata riscontrata la sussistenza di suoi interessi personali, così risultando disapplicato il principio del diritto alla difesa, costituzionalmente garantito, e, quindi, il combinato disposto degli artt. 24 e 3 Cost., in correlazione con l'art. 2697 c.c. ed avuto riguardo all'applicazione dell'art. 2043 c.c. . 4. In via preliminare, occorre dare atto che non si pone una questione di ammissibilità in rito circa la contestazione, in via generale, come eccepita nella memoria (pur se tardiva) depositata dal UP nel giudizio contabile di appello, del difetto di giurisdizione, posto che il giudice contabile di primo grado l'aveva ritenuta comunque implicitamente sussistente, decidendo nel merito della proposta azione risarcitoria (senza che si fosse venuta a formare una preclusione da giudicato interno, non avendo, infatti, costituito l'affermazione sulla sussistenza della giurisdizione una statuizione contenuta in un capo autonomo della sentenza di primo grado). Oltretutto, costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di queste Sezioni unite (cfr., ad es., SU nn. 1034/2019 e 19084/2020) che non è configurabile un giudicato implicito sulla giurisdizione in relazione ad una sentenza del giudice speciale di primo grado che sia astrattamente affetta dal vizio di eccesso di potere giurisdizionale, poiché all'interno del plesso giurisdizionale della Corte dei conti (così come del Consiglio di Stato), tale vizio non dà luogo ad un capo autonomo sulla giurisdizione autonomamente impugnabile, ma si traduce in una questione di merito del cui esame il giudice speciale di secondo grado viene investito con la proposizione dell'appello; pertanto, l'interesse a ricorrere alle Sezioni unite potrà sorgere esclusivamente rispetto alla sentenza d'appello che, essendo espressione dell'organo di vertice del relativo plesso giurisdizionale speciale, è anche la sola suscettibile di arrecare un "vulnus" all'integrità della sfera delle attribuzioni degli altri poteri, amministrativo e legislativo. 5. Ciò premesso, si osserva, sul piano generale, che - secondo il consolidato orientamento di queste stesse Sezioni unite - il ricorso per cassazione contro la decisione di appello della Corte dei conti è consentito soltanto per motivi 6 inerenti alla giurisdizione, sicché il controllo delle Sezioni unite è circoscritto all'osservanza dei limiti esterni della giurisdizione, non estendendosi ad asserite violazioni di legge sostanziale o processuale concernenti il modo di esercizio della giurisdizione speciale. Ne consegue che, anche a seguito dell'inserimento della garanzia del giusto processo nella nuova formulazione dell'art. 111 Cost., l'accertamento in ordine ad errores in procedendo o ad errores in iudicando rientra nell'ambito dei limiti interni della giurisdizione, trattandosi di violazioni endoprocessuali rilevabili in ogni tipo di giudizio e non inerenti all'essenza della giurisdizione o allo sconfinamento dai limiti esterni di essa, ma solo al modo in cui è stata esercitata (Cass. SU n. 21692/2019 e n. 7457/2020). Si è, infatti, chiarito (Cass. SU n. 29285/2018) che non ogni pretesa deviazione dal corretto esercizio della giurisdizione, sotto il profilo interpretativo ed applicativo del diritto sostanziale o di quello processuale, si risolve in un difetto di giurisdizione sindacabile ad opera della Corte di cassazione. È naturale che qualsiasi erronea interpretazione o applicazione di norme in cui il giudice possa incorrere nell'esercizio della funzione giurisdizionale, ove incida sull'esito della decisione, può essere letta in chiave di lesione della pienezza della tutela giurisdizionale cui ciascuna parte legittimamente aspira, perché la tutela si realizza compiutamente se il giudice interpreta ed applica in modo corretto le norme destinate a regolare il caso sottoposto al suo esame. Non per questo, però, ogni errore di giudizio o di attività processuale imputabile al giudice è qualificabile come eccesso di potere giurisdizionale assoggettabile al sindacato della Corte di cassazione, quale risulta delineato dall'art. 111, ottavo comma, Cost. e dagli artt. 362 c.p.c. e 207 del codice di giustizia contabile, approvato con il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174. Ne risulterebbe, altrimenti, del tutto obliterata la distinzione tra limiti interni ed esterni della giurisdizione e il sindacato di questa Corte sulle sentenze del giudice speciale verrebbe di fatto ad avere una latitudine non dissimile da quella che ha sui provvedimenti del giudice ordinario: ciò che la norma costituzionale e le disposizioni processuali dinanzi richiamate non sembrano invece consentire. 7 In proposito, si è ribadito (Cass. SU n. 32773/2018 e n. 7762/2020) che la negazione in concreto di tutela alla situazione soggettiva azionata, determinata dall'erronea interpretazione delle norme sostanziali o processuali, non concreta eccesso di potere giurisdizionale per omissione o rifiuto di giurisdizione così da giustificare il ricorso previsto dal citato art. 111, ottavo comma, Cost., atteso che l'interpretazione delle norme di diritto costituisce il proprium della funzione giurisdizionale e non può integrare, di per sé sola, la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, che invece si verifica nella diversa ipotesi di affermazione, da parte del giudice speciale, che quella situazione soggettiva è, in astratto, priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione. Ciò posto, con i tre formulati motivi risultano, fondamentalmente, prospettate le seguenti doglianze: 1) con la prima, si deduce un'asserita violazione del limite esterno della giurisdizione con assunto stravolgimento delle norme applicabili in tema di colpevolezza, di danno e di nesso tra condotta illegittima e pregiudizio arrecato alla P.A., nonché in materia di destinazione degli alloggi di servizio;
2) con la seconda, si contesta la legittimità della liquidazione del danno effettivo siccome avvenuta sulla scorta del criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c., da ritenersi inapplicabile;
3) con la terza, si denuncia un asserito difetto di prova in ordine all'accertata responsabilità personale in relazione all'applicazione dell'art. 2043 c.c. ed alla correlata configurazione del contestato danno erariale. Orbene, con tutti i rappresentati motivi, queste Sezioni unite ritengono che siano state, in realtà, avanzate delle censure che investono le modalità di esercizio della funzione giurisdizionale, come tali estranee all'ambito dei vizi denunciabili nei limiti precedentemente specificati. Nessuna delle prospettate censure implica una questione di giurisdizione, risolvendosi, invero, in critiche sull'asserita erronea applicazione di discipline specifiche (ovvero quelle attinenti agli alloggi di servizio, all'art. 34 del codice della navigazione, alla legge quadro sui lavori pubblici n. 109/1994, all'art. 30 della legge n. 166/2002) o generali (quali l'art. 1 della legge n. 20/1994 e gli artt. 2043 e 1226 c.c.), o, ancora, in motivi involgenti la valutazione delle 8 prove in ordine all'accertata responsabilità erariale del UP, attività pacificamente rientrante nei limiti interni della giurisdizione contabile. Il primo motivo sollecita, in effetti, una rivisitazione nel merito della vicenda fattuale che ha dato luogo all'esperimento dell'azione per responsabilità erariale nei confronti del UP, in ordine alla quale il giudice contabile di appello - confermando la ricostruzione di quello di prime cure - ha espresso il suo motivato convincimento circa la responsabilità dolosa (anche in relazione all'art. 2043 c.c.) a carico dello stesso nella commissione della condotta anche per effetto degli accertamenti emersi dall'esito del giudizio penale, che - ancorché conclusosi con declaratoria di estinzione dei reati di abuso d'ufficio ed occupazione illegittima - avevano consentito di acclarare l'avvenuta consumazione degli illeciti comportamenti. E, poi, con specifico riferimento alla rilevanza dannosa sul piano erariale di tali condotte, la Sezione giurisdizionale contabile di appello ha posto in rilievo che - ove anche, seppur atomisticamente considerati, alcuni provvedimenti amministrativi e le correlate attività avrebbero potuto essere considerati legittimi - dal complesso "iter" fattuale era comunque scaturita la conferma dell'asservimento del procedimento di ristrutturazione dell'immobile in questione a fini personali del UP, con sua adibizione, in via parziale, ad alloggio privato dello stesso. Al riguardo, il giudice contabile di secondo grado - anche sulla base del quadro normativo di riferimento (non rilevando, in questa sede di controllo esclusivamente giurisdizionale, la commissione di un eventuale errore interpretativo sul punto) - ha ritenuto determinante, ai fini della configurazione della responsabilità erariale del ricorrente, l'accertata mancanza di un provvedimento di revoca dell'originaria assegnazione dell'immobile alle esigenze del Corpo forestale dello Stato, sulla base del quale le risorse erano state stanziate ed impegnate e i conseguenti lavori appaltati ed eseguiti, senza che, fino all'ultimazione delle opere, fosse stato previsto un mutamento di destinazione, che, nei fatti, era già stato realizzato proprio per il differente allestimento posto in essere, siccome avente le caratteristiche proprie di un appartamento residenziale, anziché di una caserma. 9 Con riferimento, poi, al denunciato eccesso di potere giurisdizionale - riguardante l'avvenuta liquidazione equitativa del danno erariale, è da escludere che un tale eccesso si possa ritenere sussistente, poiché - mantenendosi nell'ambito dei suoi limiti interni - il giudice contabile di primo grado non aveva propriamente fatto ricorso al criterio sussidiario previsto dall'art. 1226 c.c. (come richiamato dall'art. 2056 c.c.), bensì, sulla base degli accertamenti risultanti dalla documentazione tecnica ritualmente acquisita (con i quali erano stati tenuti in considerazione i vari impegni contabili, i periodi di occupazione abusiva e il valore locativo potenzialmente ritraibile), aveva inteso aderire "alla pur ristrettiva quantificazione del danno di cui all'atto di citazione, ampiamente favorevole al convenuto" (a fronte del costo complessivo delle opere computato nella misura di quasi 351.000,00 euro, opere che erano state sostanzialmente inutili, se non per i vantaggi indebitamente conseguiti dallo stesso UP). 6. In definitiva, risultando formulate con i tre motivi tutte censure che sono estranee al sindacato consentito dinanzi a queste Sezioni unite siccome attinenti alla prospettazione di vizi rientranti nei limiti interni della giurisdizione contabile, il ricorso non può che essere dichiarato complessivamente inammissibile. Poiché nei giudizi dinanzi alle Sezioni Unite in sede di ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione, il procuratore generale presso la Corte dei conti ha natura di parte solo in senso formale, rimane esclusa l'ammissibilità di una pronuncia sulle spese processuali (cfr., da ultimo, Cass. SU n. 5589/2020). Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni unite, dichiara il ricorso inammissibile. 10 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio delle Sezioni unite in data 24 maggio 2022.