TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/04/2025, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Enrica De Sire Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Giudice est.
Dott.ssa Jone Galasso Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3421 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio, e vertente
T R A
, nato a [...] il [...], residente in [...]de' Parte_1
Tirreni (SA) alla via G. Filangieri n. 125, elettivamente domiciliato in
Battipaglia (SA), presso lo studio dell'avvocato Samantha Luongo alla via Aitoro n. 18, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], residente in Controparte_1
Fisciano (SA), Strada Statale 88 n. 131, elettivamente domiciliata in
Mercato San Severino (SA), presso lo studio dell'avv. Mauro Iannone alla via Diaz n. 209, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore
pag. 1 INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/09/2024, chiedeva la Parte_1 modifica delle disposizioni contenute nella sentenza di divorzio n.
1559/1996, resa dal Tribunale di Salerno, affinché si disponesse la revoca dell'assegno divorzile previsto per l'ex coniuge.
Regolarmente si costituiva in giudizio , la quale Controparte_1 contestava la domanda chiedendone il rigetto.
Instaurato il contraddittorio, in data 01.04.2025, il GI, dava atto dell'intervenuto accordo tra le parti e conseguentemente assegnava la causa in decisione.
*
Tanto premesso in punto di fatto, deve ritenersi che non sussistono motivi ostativi al recepimento dell'accordo raggiunto dalle parti, in quanto esso non contrasta con norme inderogabili.
Spese di lite compensate in virtù della natura del procedimento e dei rapporti tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) Dispone che la statuizioni contenute nella sentenza di divorzio n. 1559/1996, resa dal Tribunale di Salerno siano modificate in conformità a quanto le parti hanno convenuto nell'accordo depositato in data 27.03.2025, da intendersi qui integralmente richiamate per relationem;
b) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore in camera di consiglio il 10.04.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica De Sire
pag. 2 pag. 3