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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 4202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4202 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
n. r. g. 18407/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18407 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...] nato a [...] il [...], Parte_1 residente in [...] (cod. fisc.
), rappresentato e difeso, congiuntamente e C.F._1 disgiuntamente, dall'Avv. Enrico Carlomagno e dall'Avv. Massimo Garzilli del
Foro di Napoli giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nata a [...] il 1° ottobre 1977 (cod. Controparte_1 fisc. , residente a 85521 Riemerling (Provincia di C.F._2
ON di IE, Germania), Kufsteiner Strasse 7 B – di cittadinanza tedesca, rappresentata e difesa, giusta mandato allegato agli atti, dall'Avv.
Matthias Alessandro Strauss del foro di Roma nonché, anche disgiuntamente, dall'Avv. Giuseppe De Lucia del foro di Bari con studio in Bari, Via Melo, n.71 presso il quale è elettivamente domiciliata
RESISTENTE 1 Nonché con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11/9/2023 il ricorrente premetteva di aver contratto matrimonio con in Germania (Hohenbrunn), ivi rubricato Controparte_1 al n. 2/2005, annotato in Italia presso il Comune di Serrara Fontana (doc. 1), dove i coniugi stabilivano definitivamente la residenza coniugale;
che dal matrimonio nascevano i figli in Lacco Ameno il 14 marzo 2007, e Persona_1 [...]
in Muchen il 16 febbraio 2009, entrambi residenti in [...]; che con sentenza n. 7790/2020, pubblicata il 19 novembre 2020, passata in giudicato il Tribunale di Napoli, nel giudizio iscritto al n. 8688/2015 r.g. pronunciava la separazione personale dei coniugi con addebito alla affidava i figli minori in via esclusiva al padre, cui assegnava la CP_1 casa coniugale in Serrara Fontana alla via Sant'Angelo 29/A, con collocazione dei minori presso il padre e disciplina gli incontri madre – figli (prevedendosi una settimana al mese ad Ischia con incontri presso il Consultorio della ASL competente per territorio attraverso l'ausilio del personale specializzato, con onere per la di contattare la struttura, con anticipo di almeno trenta giorni, onde CP_1 consentire l'organizzazione delle visite ed il monitoraggio ed onere per il personale incaricato, in caso di esito positivo degli incontri monitorati, di consentire la liberalizzazione delle visite, ferma la cadenza mensile indicata, concordando con il resistente per la tempistica e la logistica atteso che la ricorrente risiede in
Germania), poneva a carico della predetta l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma mensile di euro 500,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT e obbligo di contribuzione, nella misura del 50%, alle spese straordinarie per i figli come da protocollo del Tribunale di Napoli, rigettando le le altre domande;
condannava la al pagamento in favore del resistente CP_1 della metà delle spese della procedura con compensazione della restante parte delle spese del giudizio, compreso quelle di ctu.
Parte ricorrente deduceva poi che la già prima della proposizione del Parte_2 ricorso per la separazione dei coniugi, trasferiva in via definitiva la propria
2 residenza in Germania – Hohenbrunn, dove attualmente ancora risiedeva, mentre egli insieme ai due figli minori, conservava la propria residenza presso l'ultima casa coniugale in Serrara Fontana alla Via Sant'Angelo n. 29/A (doc. 3).
Chiedeva quindi che il Tribunale di Napoli pronunciasse lo scioglimento del matrimonio confermando le condizioni di cui alla sentenza di separazione.
Si costituiva la resistente, deducendo, preliminarmente la tardività della notifica ma rinunciando alla relativa eccezione, che la costituzione in giudizio era effettuata al solo fine di contestare la litispendenza intracomunitaria. Sul punto la difesa della resistente eccepiva formalmente la litispendenza intracomunitaria ai sensi dell'art. 20 n.1 del REGOLAMENTO (UE) 2019/1111 DEL CONSIGLIO del 25 giugno 2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di natura medica, scolastica e ludico-ricreativa. responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (cd.
“Regolamento Bruxelles II bis”) applicabile alla causa in corso in quanto proposta
“posteriormente al 1 agosto 2022” (cfr. Art. 100 n. 1 Reg. cit.), deducendo che era stato depositato dalla resistente il 10 maggio 2023 - e quindi precedentemente all'instaurazione del presente giudizio - tramite il proprio legale tedesco un ricorso per divorzio presso la Pretura, sezione famigliare Quinta bis, di ON di IE
(Germania), indubbiamente competente ai sensi dell'art. 3 lett. a) vi) e b) Reg. cit. in quanto ella, solo cittadina tedesca, pacificamente risiedeva nel circondario della
Pretura di ON di IE da oltre sei mesi e comunque entrambe le parti sono solo cittadini tedeschi (cfr. “Articolo 3, Competenza generale, Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, … le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: … vi) la residenza abituale dell'attore se questi ha risieduto almeno sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso;
o b) di cui i due coniugi sono cittadini.”).
Tale ricorso, rubricato al n. R.G. 551 F 4801/23, come si evinceva dal certificato dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro Germania, cioè della Pretura di
ON di IE, sezione Quinta bis, del 31/01/2024 allegato agli atti, era stato notificato in data 30/6/2023, come risultava dalla relativa attestazione rilasciata dalla Pretura di ON di IE allegata agli atti e l'attuale ricorrente si era
3 regolarmente costituito il 12/07/2023; la litispendenza del giudizio dinnanzi all'Autorità giurisdizionale tedesca doveva determinare, secondo la tesi della resistente, la sospensione d'ufficio del procedimento ex art. 20 par 1 Reg. cit.
(“Qualora dinanzi ad autorità giurisdizionali di Stati membri diversi e tra le stesse parti siano state presentate domande di divorzio, …, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dall'autorità giurisdizionale preventivamente adita”). Infine la difesa della resistente stigmatizzava la condotta processuale del ricorrente che, consapevole della sussistenza della litispendenza intracomunitaria, non ne aveva fatto menzione nel suo ricorso, chiedendo che il Tribunale ne tenesse conto in sede di regolamento delle spese processuali;
concludeva quindi instando per la sospensione d'ufficio del procedimento, per essere la causa di competenza della
Pretura di ON di IE (Germania), autorità giudiziaria preventivamente adita dalle parti in causa per lo stesso oggetto di causa;
dichiarare, successivamente all'accertamento della propria competenza da parte del Giudice tedesco, la propria incompetenza a favore della Pretura di ON di IE
(Germania) con vittoria di spese di giudizio.
Alla prima udienza del 5/3/2024 le parti congiuntamente chiedevano un rinvio nello stato della procedura, impregiudicata ogni eccezione relativa alla litispendenza comunitaria, formulata dalla resistente, al fine di poter definire consensualmente la procedura presso il Tribunale di Napoli con accordo anche in ordine alle statuizioni sui figli minori che il giudizio incardinato innanzi all'autorità tedesca non definirebbe.
Alla successiva udienza le difese congiuntamente davano atto del fallimento del tentativo transattivo per cui era stato disposto il rinvio quindi parte resistente si riportava alla propria eccezione preliminare con la quale chiedeva la sospensione del giudizio d'ufficio in virtù dell'art. 20 del Reg. CE 1111/2019, e ribadiva che il giudice tedesco non si era ancora pronunciato sulla questione di giurisdizione sollevata dall'attuale ricorrente e resistente nel procedimento instaurato nell'ordinamento tedesco. Il difensore del ricorrente sottolineava la non identità della domanda, rilevando che l'oggetto del giudizio nell'ordinamento tedesco non riguardava i minori. Il Giudice relatore, sul rilievo di parte resistente, rinviava
4 disponendo il deposito della traduzione giurata dei documenti depositati dalla difesa della resistente con la comparsa di risposta al fine di sostenere la propria eccezione di litispendenza intracomunitaria.
Alla successiva udienza la difesa del ricorrente, deduceva che era intervenuta la sentenza della Pretura Tedesca dichiarativa dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi ed insisteva affinché, previa declaratoria della propria competenza in relazione alle ulteriori domande formulate in ricorso in applicazione del criterio di prossimità previsto dall'art. 20 dei principi generali del Regolamenti
UE 2019/2011, che individua la competenza del Tribunale dello Stato ove il minore risiede, il Tribunale accogliesse le domande aventi ad oggetto la regolamentazione patrimoniale tra i coniugi, l'affidamento dei figli minori ed loro mantenimento, confermando le statuizioni di cui alla sentenza giudiziale di sep. n. 7790/20202 pubbl. il 19.11.2020 del Trib. di Napoli.
La difesa della resistente si opponeva chiedendo l'estinzione dell'intero procedimento, in subordine di essere rimessa in termini per quanto riguarda le proprie difese in ordine alle domande accessorie rispetto alla pronuncia sullo status.
Il Giudice relatore, ritenute non accoglibili le istanze della resistente e ritenuta la procedura sufficientemente istruita, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 473 bis 28 cpc con assegnazione dei relativi termini, riservando all'esito la decisione al Collegio.
Parte ricorrente concludeva con note di trattazione scritta depositate il 30/12/2024 ex art. 473 bis 28 lett a) c.p.c. affinché il Tribunale adito, preso atto della sentenza di divorzio tra i coniugi pronunciata dalla Pretura Tedesca il 02.07.2024, voglia accogliere le ulteriori istanze di cui al ricorso introduttivo, confermando, pertanto, la sentenza giudiziale di separazione giudiziale emessa dal Tribunale di Napoli n.
7790/20202 pubblicata il 19.11.2020 e segnatamente: 1) Affidare i figli minori in via esclusiva al padre, cui assegna la casa coniugale in Serrara Fontana alla via
Sant'Angelo 29/A, con collocazione dei minori presso il padre e disciplina gli incontri madre - figli nei termini di cui in atti;
2) Porre a carico di Parte_3
l'obbligo di corrispondere, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a Parte_1
5 a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma mensile Parte_1 di euro 500,00 (cinquecento/00); 3) Porre a carico di Parte_3
l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% delle spese straordinarie per i figli come da protocollo del Tribunale richiamato in parte motiva. 4) Condannare la sig.ra
[...] al pagamento delle spese e competenze di giudizio. Parte_3
Parte resistente concludeva con note di trattazione scritta depositate il 30/12/2024 ex art. 473 bis 28 lett a) c.p.c. : 1) in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 20 Reg. CE 1111/2019, preso atto della sentenza di divorzio passata in giudicato emessa in data 02/07/2024 dalla Pretura di ON di IE (Germania) nell'ambito del procedimento già pendente tra le parti R.G. 551 F 4801/23, dichiarare la incompetenza del Giudice italiano e quindi del Tribunale di Napoli, in favore della Pretura di ON di IE (Germania); in ogni caso, rigettare la domanda di divorzio formulata al Giudice italiano;
(2) in ordine alle questioni connesse (domande diverse dallo status e concernenti la responsabilità genitoriale anche nei suoi riflessi patrimoniali relativi al mantenimento dei minori), confermare le statuizioni di cui alla sentenza di separazione;
(3) vinte le spese, anche con riferimento al comportamento processuale del ricorrente.
In data 7/3/2025 il PM rassegnava le proprie conclusioni che di seguito si riportano : “chiede che il Tribunale voglia pronunciare la propria incompetenza territoriale in relazione alla domanda relativa allo status, confermare per il resto le statuizioni della sentenza di separazione ad eccezione di quella relativa al mantenimento dei minori da parte della madre chiedendo che questa versi euro 600 oltre al 50 % delle spese straordinarie”.
Nella comparsa conclusionale parte ricorrente deduceva l'intervenuta cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di divorzio, in considerazione della pronuncia del Pretura di ON del 02.07.2024, che ha dichiarato cessati gli effetti civili del matrimonio dei coniugi, e ribadiva la richiesta di accoglimento delle ulteriori domande con conferma delle statuizioni di cui alla separazione giudiziale emessa dal Tribunale di Napoli n. 7790/20202 pubblicata il 19.11.2020.
Parte resistente nella propria comparsa conclusionale precisava di non opporsi alla conferma delle condizioni di separazione pur ribadendo che il rigetto della domanda
6 principale comportava come necessaria conseguenza il rigetto delle domande accessorie.
Tanto premesso, il Tribunale, tenuto preliminarmente a verificare la propria giurisdizione ex art. 18 Reg 2019/1111 (Bruxelles ter), afferma la propria competenza in base all'art. 3 del predetto regolamento, in quanto l'ultima residenza abituale dei coniugi ove parte ricorrente ancora risiede è pacificamente nel Comune di Serrara Fontana (NA).
Quanto alla questione relativa alla litispendenza comunitaria, il Tribunale condivide quanto già affermato dal Giudice Relatore.
Ed invero, a fronte dell'eccezione promossa dalla resistente nella sua comparsa di risposta ed alla richiesta di sospensione necessaria del presente procedimento, essendo stato preventivamente instaurato il procedimento di divorzio dinnanzi all'Autorità giurisdizionale tedesca, il Giudice relatore, dopo un primo rinvio chiesto congiuntamente dalle parti al fine di tentare la composizione della lite, impregiudicata l'eccezione sollevata, ha rinviato ad una udienza ulteriore per consentire alla parte resistente di depositare la traduzione giurata dalla lingua tedesca dei documenti necessari a delibare sull'eccezione di litispendenza. Alla successiva udienza l'Autorità Giurisdizionale tedesca, non solo si era pronunciata sulla propria giurisdizione, statuizione che avrebbe determinato la sospensione necessaria del presente giudizio ex art. 20 Reg 2019/1111 ( Bruxelles ter), ma aveva anche pronunciato lo scioglimento del matrimonio delle parti ( cfr. “il matrimonio viene divorziato” secondo la traduzione giurata depositata dal ricorrente il 15/10/2024 ) con provvedimento del quale è stata parimenti attestato il passaggio in giudicato.
Tale decisione, che ex art. 30 Reg 2019/1111 ( Bruxelles ter) non necessita di formalità per essere riconosciuta in un altro Stato membro, determina, in relazione alla domanda sullo status, la cessazione della materia del contendere, avendo le parti, attraverso la statuizione del Giudice tedesco, ottenuto il risultato richiesto;
peraltro, questo Tribunale, se non fosse intervenuta la predetta sentenza passata in giudicato, con riferimento alla relativa domanda avrebbe dovuto, come indicato
7 anche dal Giudice relatore nell'ordinanza endoprocedimentale del 7/11/2024, sospendere il procedimento ai sensi dell'art. 20 Reg 2019/1111 ( Bruxelles ter).
Ed invero, il Giudice relatore aveva già affermato che, cessata la litispendenza con il passaggio in giudicato del provvedimento dell'Autorità Giurisdizionale tedesca, la pronuncia di incompetenza, ai sensi dell'art. 20 co 3 Reg (UE) 1111/2019, doveva essere limitata alla domanda sullo status, decisa con autorità di giudicato dal
Tribunale tedesco, non estendendosi alle ulteriori domande introdotte con il ricorso e segnatamente alla richiesta del ricorrente di confermare le statuizioni già adottate con la sentenza di separazione giudiziale in ordine all'affido ed al mantenimento della prole minorenne.
Il Tribunale aderisce alla nozione di litispendenza intracomunitaria come delineata nella Giurisprudenza comunitaria ed italiana, in particolare a seguito della pronuncia della Corte giustizia UE - sentenza sez. III - 06/10/2015, n. 489 avente ad oggetto l'interpretazione dell'articolo 19, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n.
2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, sostituito, con disciplina identica dall'art. 20 del Reg
(UE) 1111/2019 - in cui è stato affermato che la finalità delle norme sulla litispendenza enunciate all'articolo 19 del regolamento n. 2201/2003, è di evitare procedimenti paralleli dinanzi alle autorità giurisdizionali di Stati membri diversi e l'incompatibilità delle decisioni che potrebbe risultarne;
in particolare, per determinare se sussista una situazione di litispendenza, in materia matrimoniale non è richiesta l'identità di causa e di oggetto delle domande proposte dinanzi ad autorità giurisdizionali di Stati membri diversi : se è vero che le domande devono riguardare le stesse parti, esse possono avere oggetto distinto, purché vertano sulla separazione personale, sul divorzio o sull'annullamento del matrimonio;
tale interpretazione è corroborata dal confronto tra i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 19 del regolamento n. 2201/2003, da cui risulta che solo tale paragrafo 2, concernente domande sulla responsabilità genitoriale, subordina la sua applicazione all'identità di oggetto e di causa delle azioni proposte. Di conseguenza, può esservi una situazione di litispendenza quando dinanzi a due autorità giurisdizionali di Stati membri diversi sono instaurati un procedimento di separazione personale dinanzi
8 a una di esse e un procedimento di divorzio dinanzi all'altra, o quando dinanzi a entrambe è presentata domanda di divorzio. Con tale pronuncia (confermata con la sentenza del 16/1/2019 in C-386/17) la Corte ha dato un'interpretazione della litispendenza basata su un ampio concetto di identità di cause ponendo, sostanzialmente, sullo stesso piano le domande di divorzio, di separazione personale di coniugi e di annullamento del matrimonio come osservato anche dalla
Suprema Corte ( cfr. Cass. Sentenza n. 2654/2021).
La sospensione necessaria della causa avente ad oggetto lo status ex art. 20 Reg
2019/1111 ( Bruxelles ter) ed art. 295 c.p.c. non avrebbe comunque travolto la necessità di delibare le domande diverse dallo status e concernenti la responsabilità genitoriale anche nei suoi riflessi patrimoniali relativi al mantenimento dei minori, così come all'attualità il passaggio in giudicato della pronuncia tedesca sullo status determina la cessazione della materia del contendere con riferimento alla relativa domanda, senza travolgere, a differenza di quanto affermato da parte resistente, la potestas iudicandi del Tribunale adito relativamente alle domande concernenti l'esercizio della responsabilità genitoriale che non sono mai state oggetto del procedimento sottoposto alla cognizione del
Giudice tedesco, potendosi, secondo il relativo ordinamento, promuovere un'azione avente ad oggetto esclusivamente lo status pur in presenza di figli minori.
In tal senso si era già espresso, pur nel vigore del Reg 2003/2201 ( Bruxelles bis) la cui disciplina relativamente alla litispendenza non è stata modificata dal Reg
2019/1111 ( Bruxelles ter) ed alla luce dell'interpretazione della Corte di giustizia
UE del 2015 supra richiamata, il Tribunale di Milano che, con ordinanza del
24/2/2017 aveva sospeso la causa di separazione – limitatamente alla domanda sullo status - finché non sia stata accertata la competenza dall'autorità giurisdizionale preventivamente adita, disponendo procedersi per le altre domande, aventi ad oggetto l'esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusivamente, mentre relativamente alla domanda di status coperta dal giudicato sceso sul provvedimento del Tribunale tedesco depositato in atti è cessata la materia del contendere, le domande relative all'esercizio della genitorialità possono essere esaminate.
9 Parte ricorrente ha chiesto la conferma delle determinazioni assunte nella sentenza di separazione giudiziale e parte resistente ha nelle sue conclusioni ha sostanzialmente aderito. Medio tempore la figlia nata in [...] Persona_1
Ameno il 14.3.2007, ha raggiunto la maggiore età mentre il fratello
[...]
n. a Munchen il 16.2.2009, è un grande minore avendo sedici anni. Per_2
Nel giudizio separativo il Tribunale decise di attribuire l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale in ragione della circostanza che la resistente era stata pressoché totalmente assente dalla vita dei figli (nati nel 2007 e 2009), dell'abbandono della casa coniugale per tutta la durata del giudizio, inutilmente promettendo ai minori delle visite senza ottemperare a quanto promesso e limitandosi a contatti telefonici, non sempre frequenti. Inoltre, la resistente si era sottratta agli accertamenti peritali ed il CTU, esaminando la prole minorenne, aveva concluso affermando che: “i comportamenti della Sig.ra appaiono CP_1 profondamente disadattivi e pregiudizievoli ad un sereno ed equilibrato sviluppo psicoaffettivo dei minori. Il brusco allontanamento dai propri figli, l'assenza protratta dalla loro quotidianità e il totale disinteresse nei confronti dei figli minori e Per_1 espresso, in questo caso, attraverso il suo rifiuto a partecipare a tutti gli Per_2 incontri peritali dimostrano la inadeguatezza della Sig.ra CP_1 nell'espletamento del suo ruolo genitore”; infine, nel giudizio separativo il Tribunale aveva ritenuto non opportuno procedere all'ascolto dei minori, in ragione dell'età infradodicenne del secondo e della sofferenza e del disagio già manifestato nei colloqui con l'ausiliario nell'espletamento della CTU ritenendo ulteriore ascolto pregiudizievole per l'interesse ad un equilibrato sviluppo psico-fisico dei minori. Orbene, nulla è cambiato rispetto alle circostanze poste alla base delle statuizioni adottate dal Tribunale della separazione, non risultando né dedotto né tantomeno provato che la resistente abbia riallacciato la relazione con i figli che, peraltro, era tenuta ad incontrare una settimana al mese presso i SS del Comune di residenza dei minori. La circostanza, dedotta dal ricorrente, che la sig.ra una volta trasferitasi in Germania, non ha mai manifestato interesse Parte_2 per i figli, non provvedendo a nulla di quanto a loro necessario, in termini affettivi, emotivi, pratici ed economici, rifiutando persino di incontrarli e/o sentirli telefonicamente, non è stata contestata dalla difesa della resistente, neanche in via subordinata. Va infine evidenziato che pure la resistente ha chiesto, in via
10 subordinata rispetto alla questione preliminare relativa alla litispendenza, la conferma delle condizioni della separazione.
Tali elementi determinano il Collegio, anche in ragione dell'età (sedici anni) del figlio minore , a confermare in punto di regolamentazione dell'esercizio della Per_2 genitorialità quanto stabilito in sentenza, aumentando il contributo al mantenimento per i figli conviventi con il ricorrente ad euro 600,00 mensili in ragione dell'aumento delle esigenze della prole collegato alla crescita, fatto notorio che non necessita di prova e dell'adeguamento ISTAT essendo trascorso un quinquennio dalla pronuncia della separazione, oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie.
Così come in sede separativa, non si è ritenuto opportuno procedere all'ascolto della prole in ragione del raggiungimento della maggiore età nel corso del giudizio per e della superfluità dell'ascolto del sedicenne a fronte di una Per_1 Per_2 situazione - l'allontanamento volontario fisico ed emotivo della madre – che rispetto all'inizio, quindici anni addietro, del giudizio separativo, è rimasta identica.
Le spese del giudizio, trattandosi di procedura necessitata e valorizzando le conclusioni conformi delle parti, possono essere compensate tra le medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
b) conferma le statuizioni della sentenza di separazione disponendo l'affido del figlio minore in via esclusiva al padre, cui assegna la casa coniugale Per_2 in Serrara Fontana alla via Sant'Angelo 29/A, con collocazione del minore presso il padre e prevedendo che gli incontri tra la madre ed il figlio possano effettuarsi una settimana al mese in modalità protetta presso i SS del Comune di residenza esclusivamente su richiesta della resistente che è onerata del relativo incombente;
c) pone a carico di l'obbligo di corrispondere, Controparte_1 entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a , a Parte_1
11 titolo di contributo al mantenimento dei figli con lui conviventi, la somma mensile di euro 600,00 ; detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata con decorrenza da aprile 2026, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
d). pone a carico di l'obbligo di contribuire, Controparte_1 nella misura del 50% delle spese straordinarie per i figli come da protocollo del
Tribunale di Napoli del 7/3/2018
e) spese compensate.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 11/4/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18407 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...] nato a [...] il [...], Parte_1 residente in [...] (cod. fisc.
), rappresentato e difeso, congiuntamente e C.F._1 disgiuntamente, dall'Avv. Enrico Carlomagno e dall'Avv. Massimo Garzilli del
Foro di Napoli giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nata a [...] il 1° ottobre 1977 (cod. Controparte_1 fisc. , residente a 85521 Riemerling (Provincia di C.F._2
ON di IE, Germania), Kufsteiner Strasse 7 B – di cittadinanza tedesca, rappresentata e difesa, giusta mandato allegato agli atti, dall'Avv.
Matthias Alessandro Strauss del foro di Roma nonché, anche disgiuntamente, dall'Avv. Giuseppe De Lucia del foro di Bari con studio in Bari, Via Melo, n.71 presso il quale è elettivamente domiciliata
RESISTENTE 1 Nonché con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11/9/2023 il ricorrente premetteva di aver contratto matrimonio con in Germania (Hohenbrunn), ivi rubricato Controparte_1 al n. 2/2005, annotato in Italia presso il Comune di Serrara Fontana (doc. 1), dove i coniugi stabilivano definitivamente la residenza coniugale;
che dal matrimonio nascevano i figli in Lacco Ameno il 14 marzo 2007, e Persona_1 [...]
in Muchen il 16 febbraio 2009, entrambi residenti in [...]; che con sentenza n. 7790/2020, pubblicata il 19 novembre 2020, passata in giudicato il Tribunale di Napoli, nel giudizio iscritto al n. 8688/2015 r.g. pronunciava la separazione personale dei coniugi con addebito alla affidava i figli minori in via esclusiva al padre, cui assegnava la CP_1 casa coniugale in Serrara Fontana alla via Sant'Angelo 29/A, con collocazione dei minori presso il padre e disciplina gli incontri madre – figli (prevedendosi una settimana al mese ad Ischia con incontri presso il Consultorio della ASL competente per territorio attraverso l'ausilio del personale specializzato, con onere per la di contattare la struttura, con anticipo di almeno trenta giorni, onde CP_1 consentire l'organizzazione delle visite ed il monitoraggio ed onere per il personale incaricato, in caso di esito positivo degli incontri monitorati, di consentire la liberalizzazione delle visite, ferma la cadenza mensile indicata, concordando con il resistente per la tempistica e la logistica atteso che la ricorrente risiede in
Germania), poneva a carico della predetta l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma mensile di euro 500,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT e obbligo di contribuzione, nella misura del 50%, alle spese straordinarie per i figli come da protocollo del Tribunale di Napoli, rigettando le le altre domande;
condannava la al pagamento in favore del resistente CP_1 della metà delle spese della procedura con compensazione della restante parte delle spese del giudizio, compreso quelle di ctu.
Parte ricorrente deduceva poi che la già prima della proposizione del Parte_2 ricorso per la separazione dei coniugi, trasferiva in via definitiva la propria
2 residenza in Germania – Hohenbrunn, dove attualmente ancora risiedeva, mentre egli insieme ai due figli minori, conservava la propria residenza presso l'ultima casa coniugale in Serrara Fontana alla Via Sant'Angelo n. 29/A (doc. 3).
Chiedeva quindi che il Tribunale di Napoli pronunciasse lo scioglimento del matrimonio confermando le condizioni di cui alla sentenza di separazione.
Si costituiva la resistente, deducendo, preliminarmente la tardività della notifica ma rinunciando alla relativa eccezione, che la costituzione in giudizio era effettuata al solo fine di contestare la litispendenza intracomunitaria. Sul punto la difesa della resistente eccepiva formalmente la litispendenza intracomunitaria ai sensi dell'art. 20 n.1 del REGOLAMENTO (UE) 2019/1111 DEL CONSIGLIO del 25 giugno 2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di natura medica, scolastica e ludico-ricreativa. responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (cd.
“Regolamento Bruxelles II bis”) applicabile alla causa in corso in quanto proposta
“posteriormente al 1 agosto 2022” (cfr. Art. 100 n. 1 Reg. cit.), deducendo che era stato depositato dalla resistente il 10 maggio 2023 - e quindi precedentemente all'instaurazione del presente giudizio - tramite il proprio legale tedesco un ricorso per divorzio presso la Pretura, sezione famigliare Quinta bis, di ON di IE
(Germania), indubbiamente competente ai sensi dell'art. 3 lett. a) vi) e b) Reg. cit. in quanto ella, solo cittadina tedesca, pacificamente risiedeva nel circondario della
Pretura di ON di IE da oltre sei mesi e comunque entrambe le parti sono solo cittadini tedeschi (cfr. “Articolo 3, Competenza generale, Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, … le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: … vi) la residenza abituale dell'attore se questi ha risieduto almeno sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso;
o b) di cui i due coniugi sono cittadini.”).
Tale ricorso, rubricato al n. R.G. 551 F 4801/23, come si evinceva dal certificato dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro Germania, cioè della Pretura di
ON di IE, sezione Quinta bis, del 31/01/2024 allegato agli atti, era stato notificato in data 30/6/2023, come risultava dalla relativa attestazione rilasciata dalla Pretura di ON di IE allegata agli atti e l'attuale ricorrente si era
3 regolarmente costituito il 12/07/2023; la litispendenza del giudizio dinnanzi all'Autorità giurisdizionale tedesca doveva determinare, secondo la tesi della resistente, la sospensione d'ufficio del procedimento ex art. 20 par 1 Reg. cit.
(“Qualora dinanzi ad autorità giurisdizionali di Stati membri diversi e tra le stesse parti siano state presentate domande di divorzio, …, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dall'autorità giurisdizionale preventivamente adita”). Infine la difesa della resistente stigmatizzava la condotta processuale del ricorrente che, consapevole della sussistenza della litispendenza intracomunitaria, non ne aveva fatto menzione nel suo ricorso, chiedendo che il Tribunale ne tenesse conto in sede di regolamento delle spese processuali;
concludeva quindi instando per la sospensione d'ufficio del procedimento, per essere la causa di competenza della
Pretura di ON di IE (Germania), autorità giudiziaria preventivamente adita dalle parti in causa per lo stesso oggetto di causa;
dichiarare, successivamente all'accertamento della propria competenza da parte del Giudice tedesco, la propria incompetenza a favore della Pretura di ON di IE
(Germania) con vittoria di spese di giudizio.
Alla prima udienza del 5/3/2024 le parti congiuntamente chiedevano un rinvio nello stato della procedura, impregiudicata ogni eccezione relativa alla litispendenza comunitaria, formulata dalla resistente, al fine di poter definire consensualmente la procedura presso il Tribunale di Napoli con accordo anche in ordine alle statuizioni sui figli minori che il giudizio incardinato innanzi all'autorità tedesca non definirebbe.
Alla successiva udienza le difese congiuntamente davano atto del fallimento del tentativo transattivo per cui era stato disposto il rinvio quindi parte resistente si riportava alla propria eccezione preliminare con la quale chiedeva la sospensione del giudizio d'ufficio in virtù dell'art. 20 del Reg. CE 1111/2019, e ribadiva che il giudice tedesco non si era ancora pronunciato sulla questione di giurisdizione sollevata dall'attuale ricorrente e resistente nel procedimento instaurato nell'ordinamento tedesco. Il difensore del ricorrente sottolineava la non identità della domanda, rilevando che l'oggetto del giudizio nell'ordinamento tedesco non riguardava i minori. Il Giudice relatore, sul rilievo di parte resistente, rinviava
4 disponendo il deposito della traduzione giurata dei documenti depositati dalla difesa della resistente con la comparsa di risposta al fine di sostenere la propria eccezione di litispendenza intracomunitaria.
Alla successiva udienza la difesa del ricorrente, deduceva che era intervenuta la sentenza della Pretura Tedesca dichiarativa dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi ed insisteva affinché, previa declaratoria della propria competenza in relazione alle ulteriori domande formulate in ricorso in applicazione del criterio di prossimità previsto dall'art. 20 dei principi generali del Regolamenti
UE 2019/2011, che individua la competenza del Tribunale dello Stato ove il minore risiede, il Tribunale accogliesse le domande aventi ad oggetto la regolamentazione patrimoniale tra i coniugi, l'affidamento dei figli minori ed loro mantenimento, confermando le statuizioni di cui alla sentenza giudiziale di sep. n. 7790/20202 pubbl. il 19.11.2020 del Trib. di Napoli.
La difesa della resistente si opponeva chiedendo l'estinzione dell'intero procedimento, in subordine di essere rimessa in termini per quanto riguarda le proprie difese in ordine alle domande accessorie rispetto alla pronuncia sullo status.
Il Giudice relatore, ritenute non accoglibili le istanze della resistente e ritenuta la procedura sufficientemente istruita, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 473 bis 28 cpc con assegnazione dei relativi termini, riservando all'esito la decisione al Collegio.
Parte ricorrente concludeva con note di trattazione scritta depositate il 30/12/2024 ex art. 473 bis 28 lett a) c.p.c. affinché il Tribunale adito, preso atto della sentenza di divorzio tra i coniugi pronunciata dalla Pretura Tedesca il 02.07.2024, voglia accogliere le ulteriori istanze di cui al ricorso introduttivo, confermando, pertanto, la sentenza giudiziale di separazione giudiziale emessa dal Tribunale di Napoli n.
7790/20202 pubblicata il 19.11.2020 e segnatamente: 1) Affidare i figli minori in via esclusiva al padre, cui assegna la casa coniugale in Serrara Fontana alla via
Sant'Angelo 29/A, con collocazione dei minori presso il padre e disciplina gli incontri madre - figli nei termini di cui in atti;
2) Porre a carico di Parte_3
l'obbligo di corrispondere, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a Parte_1
5 a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma mensile Parte_1 di euro 500,00 (cinquecento/00); 3) Porre a carico di Parte_3
l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% delle spese straordinarie per i figli come da protocollo del Tribunale richiamato in parte motiva. 4) Condannare la sig.ra
[...] al pagamento delle spese e competenze di giudizio. Parte_3
Parte resistente concludeva con note di trattazione scritta depositate il 30/12/2024 ex art. 473 bis 28 lett a) c.p.c. : 1) in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 20 Reg. CE 1111/2019, preso atto della sentenza di divorzio passata in giudicato emessa in data 02/07/2024 dalla Pretura di ON di IE (Germania) nell'ambito del procedimento già pendente tra le parti R.G. 551 F 4801/23, dichiarare la incompetenza del Giudice italiano e quindi del Tribunale di Napoli, in favore della Pretura di ON di IE (Germania); in ogni caso, rigettare la domanda di divorzio formulata al Giudice italiano;
(2) in ordine alle questioni connesse (domande diverse dallo status e concernenti la responsabilità genitoriale anche nei suoi riflessi patrimoniali relativi al mantenimento dei minori), confermare le statuizioni di cui alla sentenza di separazione;
(3) vinte le spese, anche con riferimento al comportamento processuale del ricorrente.
In data 7/3/2025 il PM rassegnava le proprie conclusioni che di seguito si riportano : “chiede che il Tribunale voglia pronunciare la propria incompetenza territoriale in relazione alla domanda relativa allo status, confermare per il resto le statuizioni della sentenza di separazione ad eccezione di quella relativa al mantenimento dei minori da parte della madre chiedendo che questa versi euro 600 oltre al 50 % delle spese straordinarie”.
Nella comparsa conclusionale parte ricorrente deduceva l'intervenuta cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di divorzio, in considerazione della pronuncia del Pretura di ON del 02.07.2024, che ha dichiarato cessati gli effetti civili del matrimonio dei coniugi, e ribadiva la richiesta di accoglimento delle ulteriori domande con conferma delle statuizioni di cui alla separazione giudiziale emessa dal Tribunale di Napoli n. 7790/20202 pubblicata il 19.11.2020.
Parte resistente nella propria comparsa conclusionale precisava di non opporsi alla conferma delle condizioni di separazione pur ribadendo che il rigetto della domanda
6 principale comportava come necessaria conseguenza il rigetto delle domande accessorie.
Tanto premesso, il Tribunale, tenuto preliminarmente a verificare la propria giurisdizione ex art. 18 Reg 2019/1111 (Bruxelles ter), afferma la propria competenza in base all'art. 3 del predetto regolamento, in quanto l'ultima residenza abituale dei coniugi ove parte ricorrente ancora risiede è pacificamente nel Comune di Serrara Fontana (NA).
Quanto alla questione relativa alla litispendenza comunitaria, il Tribunale condivide quanto già affermato dal Giudice Relatore.
Ed invero, a fronte dell'eccezione promossa dalla resistente nella sua comparsa di risposta ed alla richiesta di sospensione necessaria del presente procedimento, essendo stato preventivamente instaurato il procedimento di divorzio dinnanzi all'Autorità giurisdizionale tedesca, il Giudice relatore, dopo un primo rinvio chiesto congiuntamente dalle parti al fine di tentare la composizione della lite, impregiudicata l'eccezione sollevata, ha rinviato ad una udienza ulteriore per consentire alla parte resistente di depositare la traduzione giurata dalla lingua tedesca dei documenti necessari a delibare sull'eccezione di litispendenza. Alla successiva udienza l'Autorità Giurisdizionale tedesca, non solo si era pronunciata sulla propria giurisdizione, statuizione che avrebbe determinato la sospensione necessaria del presente giudizio ex art. 20 Reg 2019/1111 ( Bruxelles ter), ma aveva anche pronunciato lo scioglimento del matrimonio delle parti ( cfr. “il matrimonio viene divorziato” secondo la traduzione giurata depositata dal ricorrente il 15/10/2024 ) con provvedimento del quale è stata parimenti attestato il passaggio in giudicato.
Tale decisione, che ex art. 30 Reg 2019/1111 ( Bruxelles ter) non necessita di formalità per essere riconosciuta in un altro Stato membro, determina, in relazione alla domanda sullo status, la cessazione della materia del contendere, avendo le parti, attraverso la statuizione del Giudice tedesco, ottenuto il risultato richiesto;
peraltro, questo Tribunale, se non fosse intervenuta la predetta sentenza passata in giudicato, con riferimento alla relativa domanda avrebbe dovuto, come indicato
7 anche dal Giudice relatore nell'ordinanza endoprocedimentale del 7/11/2024, sospendere il procedimento ai sensi dell'art. 20 Reg 2019/1111 ( Bruxelles ter).
Ed invero, il Giudice relatore aveva già affermato che, cessata la litispendenza con il passaggio in giudicato del provvedimento dell'Autorità Giurisdizionale tedesca, la pronuncia di incompetenza, ai sensi dell'art. 20 co 3 Reg (UE) 1111/2019, doveva essere limitata alla domanda sullo status, decisa con autorità di giudicato dal
Tribunale tedesco, non estendendosi alle ulteriori domande introdotte con il ricorso e segnatamente alla richiesta del ricorrente di confermare le statuizioni già adottate con la sentenza di separazione giudiziale in ordine all'affido ed al mantenimento della prole minorenne.
Il Tribunale aderisce alla nozione di litispendenza intracomunitaria come delineata nella Giurisprudenza comunitaria ed italiana, in particolare a seguito della pronuncia della Corte giustizia UE - sentenza sez. III - 06/10/2015, n. 489 avente ad oggetto l'interpretazione dell'articolo 19, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n.
2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, sostituito, con disciplina identica dall'art. 20 del Reg
(UE) 1111/2019 - in cui è stato affermato che la finalità delle norme sulla litispendenza enunciate all'articolo 19 del regolamento n. 2201/2003, è di evitare procedimenti paralleli dinanzi alle autorità giurisdizionali di Stati membri diversi e l'incompatibilità delle decisioni che potrebbe risultarne;
in particolare, per determinare se sussista una situazione di litispendenza, in materia matrimoniale non è richiesta l'identità di causa e di oggetto delle domande proposte dinanzi ad autorità giurisdizionali di Stati membri diversi : se è vero che le domande devono riguardare le stesse parti, esse possono avere oggetto distinto, purché vertano sulla separazione personale, sul divorzio o sull'annullamento del matrimonio;
tale interpretazione è corroborata dal confronto tra i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 19 del regolamento n. 2201/2003, da cui risulta che solo tale paragrafo 2, concernente domande sulla responsabilità genitoriale, subordina la sua applicazione all'identità di oggetto e di causa delle azioni proposte. Di conseguenza, può esservi una situazione di litispendenza quando dinanzi a due autorità giurisdizionali di Stati membri diversi sono instaurati un procedimento di separazione personale dinanzi
8 a una di esse e un procedimento di divorzio dinanzi all'altra, o quando dinanzi a entrambe è presentata domanda di divorzio. Con tale pronuncia (confermata con la sentenza del 16/1/2019 in C-386/17) la Corte ha dato un'interpretazione della litispendenza basata su un ampio concetto di identità di cause ponendo, sostanzialmente, sullo stesso piano le domande di divorzio, di separazione personale di coniugi e di annullamento del matrimonio come osservato anche dalla
Suprema Corte ( cfr. Cass. Sentenza n. 2654/2021).
La sospensione necessaria della causa avente ad oggetto lo status ex art. 20 Reg
2019/1111 ( Bruxelles ter) ed art. 295 c.p.c. non avrebbe comunque travolto la necessità di delibare le domande diverse dallo status e concernenti la responsabilità genitoriale anche nei suoi riflessi patrimoniali relativi al mantenimento dei minori, così come all'attualità il passaggio in giudicato della pronuncia tedesca sullo status determina la cessazione della materia del contendere con riferimento alla relativa domanda, senza travolgere, a differenza di quanto affermato da parte resistente, la potestas iudicandi del Tribunale adito relativamente alle domande concernenti l'esercizio della responsabilità genitoriale che non sono mai state oggetto del procedimento sottoposto alla cognizione del
Giudice tedesco, potendosi, secondo il relativo ordinamento, promuovere un'azione avente ad oggetto esclusivamente lo status pur in presenza di figli minori.
In tal senso si era già espresso, pur nel vigore del Reg 2003/2201 ( Bruxelles bis) la cui disciplina relativamente alla litispendenza non è stata modificata dal Reg
2019/1111 ( Bruxelles ter) ed alla luce dell'interpretazione della Corte di giustizia
UE del 2015 supra richiamata, il Tribunale di Milano che, con ordinanza del
24/2/2017 aveva sospeso la causa di separazione – limitatamente alla domanda sullo status - finché non sia stata accertata la competenza dall'autorità giurisdizionale preventivamente adita, disponendo procedersi per le altre domande, aventi ad oggetto l'esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusivamente, mentre relativamente alla domanda di status coperta dal giudicato sceso sul provvedimento del Tribunale tedesco depositato in atti è cessata la materia del contendere, le domande relative all'esercizio della genitorialità possono essere esaminate.
9 Parte ricorrente ha chiesto la conferma delle determinazioni assunte nella sentenza di separazione giudiziale e parte resistente ha nelle sue conclusioni ha sostanzialmente aderito. Medio tempore la figlia nata in [...] Persona_1
Ameno il 14.3.2007, ha raggiunto la maggiore età mentre il fratello
[...]
n. a Munchen il 16.2.2009, è un grande minore avendo sedici anni. Per_2
Nel giudizio separativo il Tribunale decise di attribuire l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale in ragione della circostanza che la resistente era stata pressoché totalmente assente dalla vita dei figli (nati nel 2007 e 2009), dell'abbandono della casa coniugale per tutta la durata del giudizio, inutilmente promettendo ai minori delle visite senza ottemperare a quanto promesso e limitandosi a contatti telefonici, non sempre frequenti. Inoltre, la resistente si era sottratta agli accertamenti peritali ed il CTU, esaminando la prole minorenne, aveva concluso affermando che: “i comportamenti della Sig.ra appaiono CP_1 profondamente disadattivi e pregiudizievoli ad un sereno ed equilibrato sviluppo psicoaffettivo dei minori. Il brusco allontanamento dai propri figli, l'assenza protratta dalla loro quotidianità e il totale disinteresse nei confronti dei figli minori e Per_1 espresso, in questo caso, attraverso il suo rifiuto a partecipare a tutti gli Per_2 incontri peritali dimostrano la inadeguatezza della Sig.ra CP_1 nell'espletamento del suo ruolo genitore”; infine, nel giudizio separativo il Tribunale aveva ritenuto non opportuno procedere all'ascolto dei minori, in ragione dell'età infradodicenne del secondo e della sofferenza e del disagio già manifestato nei colloqui con l'ausiliario nell'espletamento della CTU ritenendo ulteriore ascolto pregiudizievole per l'interesse ad un equilibrato sviluppo psico-fisico dei minori. Orbene, nulla è cambiato rispetto alle circostanze poste alla base delle statuizioni adottate dal Tribunale della separazione, non risultando né dedotto né tantomeno provato che la resistente abbia riallacciato la relazione con i figli che, peraltro, era tenuta ad incontrare una settimana al mese presso i SS del Comune di residenza dei minori. La circostanza, dedotta dal ricorrente, che la sig.ra una volta trasferitasi in Germania, non ha mai manifestato interesse Parte_2 per i figli, non provvedendo a nulla di quanto a loro necessario, in termini affettivi, emotivi, pratici ed economici, rifiutando persino di incontrarli e/o sentirli telefonicamente, non è stata contestata dalla difesa della resistente, neanche in via subordinata. Va infine evidenziato che pure la resistente ha chiesto, in via
10 subordinata rispetto alla questione preliminare relativa alla litispendenza, la conferma delle condizioni della separazione.
Tali elementi determinano il Collegio, anche in ragione dell'età (sedici anni) del figlio minore , a confermare in punto di regolamentazione dell'esercizio della Per_2 genitorialità quanto stabilito in sentenza, aumentando il contributo al mantenimento per i figli conviventi con il ricorrente ad euro 600,00 mensili in ragione dell'aumento delle esigenze della prole collegato alla crescita, fatto notorio che non necessita di prova e dell'adeguamento ISTAT essendo trascorso un quinquennio dalla pronuncia della separazione, oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie.
Così come in sede separativa, non si è ritenuto opportuno procedere all'ascolto della prole in ragione del raggiungimento della maggiore età nel corso del giudizio per e della superfluità dell'ascolto del sedicenne a fronte di una Per_1 Per_2 situazione - l'allontanamento volontario fisico ed emotivo della madre – che rispetto all'inizio, quindici anni addietro, del giudizio separativo, è rimasta identica.
Le spese del giudizio, trattandosi di procedura necessitata e valorizzando le conclusioni conformi delle parti, possono essere compensate tra le medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
b) conferma le statuizioni della sentenza di separazione disponendo l'affido del figlio minore in via esclusiva al padre, cui assegna la casa coniugale Per_2 in Serrara Fontana alla via Sant'Angelo 29/A, con collocazione del minore presso il padre e prevedendo che gli incontri tra la madre ed il figlio possano effettuarsi una settimana al mese in modalità protetta presso i SS del Comune di residenza esclusivamente su richiesta della resistente che è onerata del relativo incombente;
c) pone a carico di l'obbligo di corrispondere, Controparte_1 entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a , a Parte_1
11 titolo di contributo al mantenimento dei figli con lui conviventi, la somma mensile di euro 600,00 ; detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata con decorrenza da aprile 2026, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
d). pone a carico di l'obbligo di contribuire, Controparte_1 nella misura del 50% delle spese straordinarie per i figli come da protocollo del
Tribunale di Napoli del 7/3/2018
e) spese compensate.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 11/4/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
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