Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 20/06/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 01136/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02109/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2109 del 2024, proposto da
AN GI, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Provinciale Ambito Territoriale di Arezzo, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Arezzo n. 65/2024 pubblicata il 7 febbraio 2024 e passata in giudicato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 il dott. Pierpaolo Grauso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. È chiesta al T.A.R. l’esecuzione della sentenza n. 65/2024, in epigrafe, con la quale il Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice del lavoro, ha accertato e dichiarato il diritto della ricorrente a ottenere la “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” (c.d. “carta del docente”, istituita dall’art. 1 co. 121 della legge n. 107/2015) per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, nella misura di euro 500,00 annui oltre interessi dal dovuto al saldo, e, per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento degli importi corrispondenti.
La sentenza, notificata all’amministrazione e passata in giudicato, sarebbe rimasta ineseguita.
La ricorrente conclude, pertanto, affinché al Ministero dell’Istruzione e del Merito sia ordinato di ottemperare al giudicato mediante pagamento e accreditamento dell’importo dovuto.
1.1. Non si è costituito in giudizio il Ministero intimato.
1.2. La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella camera di consiglio del 5 giugno 2025.
2. La domanda è fondata.
In data 14 maggio 2024, la ricorrente ha notificato al Ministero dell’Istruzione e del Merito la sentenza n. 65/2024 del Tribunale di Arezzo, passata in giudicato come da certificazione di cancelleria in atti.
Risulta altresì osservato il termine dilatorio di centoventi giorni stabilito dall’art. 14 co. 1 del d.l. n. 669/1996 per l’avvio dell’esecuzione (la notifica del ricorso per ottemperanza è del 16 dicembre 2024).
Di contro, non è contestata l’inottemperanza del Ministero, al quale deve pertanto ordinarsi di dare esecuzione al giudicato, provvedendo – entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza – ad accreditare alla ricorrente, mediante “carta del docente”, l’importo di euro 1.500,00 relativo agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Laddove l’inadempimento dovesse persistere, nei sessanta giorni successivi provvederà in veste di commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero resistente, o un funzionario da lui delegato.
Le spese del giudizio di esecuzione seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
a) ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare immediata e integrale esecuzione a quanto disposto dal Tribunale di Arezzo con la sentenza n. 65/2024, in epigrafe, nei termini precisati in motivazione;
b) nomina per il caso di eventuale, ulteriore inottemperanza, il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero intimato affinché, in veste di commissario ad acta , provveda nei sessanta giorni successivi agli adempimenti del caso, con facoltà di delega;
c) condanna il Ministero intimato alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 800,00, oltre agli accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori della ricorrente, antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia La Guardia, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore
Silvia De Felice, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierpaolo Grauso | Silvia La Guardia |
IL SEGRETARIO