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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/12/2025, n. 2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2025 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 495/2022 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 495/2022 promossa da:
(C.F.: , nella qualità di titolare dell'Azienda Parte_1 C.F._1
Agricola Levante, corrente in Rosolini (SR), Via Quarto n.26, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dagli avvocati Marcella Borrometi e Monica Occhipinti, sia congiuntamente che disgiuntamente, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori sito in Ragusa (Rg), via
Matteotti n. 80;
ATTORI – IN RIASSUNZIONE contro
(P.I.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., con sede in Parenti (CS), C.da Bocca di Piazza, rappresentata e difesa dagli avvocati Marino
ED e AR ER Bianco, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori sito in Rogliano (Cs), via Patinelli n.
5;
CONVENUTI
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., come novellati dall'art. 58, comma 2, della l. 18.06.2009 n.69, per cui la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, si omette lo svolgimento delle fasi processuali della controversia in oggetto, dandosi solo conto delle posizioni assunte dalle parti in giudizio.
Con comparsa di costituzione in riassunzione regolarmente notificata, , nella qualità Parte_1 di titolare dell'Azienda Agricola Levante, corrente in Rosolini (SR), Via Quarto n.26, sul rilievo dell'ordinanza della Corte di Appello di Catania del 29.11.2021, procedimento r.g. n. 1043/202, - disponente la sospensione del processo onde consentire al Tribunale di Siracusa di pronunciarsi sulla proposta querela di falso finalizzata ad accertare il riempimento abusque pactis dei tre assegni posti a base della domanda creditoria avanzata da - , Controparte_1 riassumeva il giudizio, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“PIACCIA All'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- formulare interpello e, ove parte convenuta dichiari di volersi avvalere degli assegni della cui falsità è querela, disporre istruzione probatoria ed ammettere tutti i mezzi a prova già articolati nella Querela di Falso del 24.05.2021 (doc.5), ivi inclusa la CTU calligrafica;
- conseguentemente, ordinare l'acquisizione al fascicolo degli originali dei n. 3 assegni bancari tratti su Banca di Credito Cooperativo di Pachino n. 0031345137.05, n.
0031343828.09 e n. 0031337619.01 ai fini dell'accertamento della falsità degli stessi, e per consentire l'esperimento dell'istruttoria;
- all'esito dell'istruttoria dire, ritenere e dichiarare che i n. 3 assegni bancari tratti su
Banca di Credito Cooperativo di Pachino n. 0031345137.05 , n. 0031343828.09 e n.
0031337619.01 posti da “ a sostegno Controparte_1 della propria pretesa creditoria e della originaria richiesta monitoria sono falsi per essere stati compilati totalmente abusque pactis per ciò che attiene la apposizione della data di emissione, del luogo di emissione, della somma indicata, del beneficiario e della girata da terzi, in difetto di autorizzazione e accordo, e non dal Sig. ; Parte_1
- per l'effetto, annullare gli assegni di che trattasi e adottare ogni provvedimento necessario
e/o conseguente all'accertamento della falsità.
Con espressa riserva di produrre scritture comparative utili all'esperimento della chiesta perizia calligrafica da parte del CTU, ove ammessa”.
Con vittoria di spese e compensi. Radicatosi il contraddittorio si è costituito, nel presente giudizio di riassunzione, il legale rappresentate della società cooperativa agricola ”, il quale ha insistito per Controparte_1
l'inammissibilità della querela di falso sostenendo la tardività della deduzione di abusivo riempimento degli assegni oggetto di giudizio. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In via istruttoria, assegnati i termini ex art. 183, VI co., c.p.c. ed ammessi i mezzi di prova ritenuti rilevanti ai fini di giudizio, è stata formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.; a seguito della precisazione delle conclusioni, giusta note scritte depositate dalle parti all'udienza del 7.05.2025 tenutasi ex art 127 ter c.p.c., la causa, matura per la decisione, è stata trattenuta a sentenza e decisa come di seguito.
******************
Al fine della decisone del presente giudizio rileva la volontà delle parti in lite, manifestata nel corso della causa, di definire in modo transattivo la presente vicenda giudiziale in base ad una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal Giudice Istruttore all'udienza del 19.06.2024 nei seguenti termini:
Il Giudice, letti gli atti, ritenutane l'opportunità, sottopone alle parti la seguente proposta conciliativa: “parte ricorrente corrisponde a parte convenuta l'importo di €
8.600,00, in massimo due soluzioni di pari importo (da versarsi la prima entro il
31.7.2024 e la seconda entro il 29.11.2024), a tacitazione di ogni pretesa azionata in sede monitoria, di cui al fascicolo iscritto al n. R.G. 1147/2019, con rinuncia all'appello da parte dell'odierno ricorrente, e rinuncia all'esecuzione della sentenza di primo grado da parte dell'odierno convenuto;
con compensazione integrale delle spese di tutte le controversie tra le parti”;
Orbene, considerata l'adesione alla proposta transattiva da parte di entrambe le parti in lite - nonché il tempestivo adempimento da parte del legale rappresentante dell'Azienda Agricola Levante, come da documentazione prodotta dalla stessa parte attrice nonché da attestazione fornita dalla parte convenuta giusta note di trattazione scritta depositate in data 1°.05.2025 - , la causa va definita in conformità dell'accordo sopra riportato.
Quanto alla regolamentazione e liquidazione delle spese relative al presente procedimento, le stesse seguono l'integrale compensazione fra le parti come da proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Dott. Giuseppe Solarino, definitivamente decidendo sulla causa R.G. n. 495/2022, ogni altra questione disattesa, così provvede:
- Dichiara definita la presente causa fra n.q. di titolare dell'Azienda Agricola Parte_1
Levante, e , secondo la proposta conciliativa Controparte_1 formulata ex art. 185 bis c.p.c. ed accettata da entrambe le parti, stante l'avvenuta corresponsione della somma di Euro 8.600,00 da parte di n.q. di titolare Parte_1 dell'Azienda Agricola Levante, in favore della società cooperativa agricola CP_1
“a tacitazione di ogni pretesa azionata in sede monitoria, di cui al fascicolo iscritto
[...] al n. R.G. 1147/2019” nonché “con rinuncia all'appello da parte dell'odierno ricorrente, e rinuncia all'esecuzione della sentenza di primo grado da parte dell'odierno convenuto”;
- Compensa le spese di lite fra le parti;
- Assorbita e/o disattesa ogni altra questione fra le parti.
Così deciso in Siracusa, 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Solarino
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 495/2022 promossa da:
(C.F.: , nella qualità di titolare dell'Azienda Parte_1 C.F._1
Agricola Levante, corrente in Rosolini (SR), Via Quarto n.26, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dagli avvocati Marcella Borrometi e Monica Occhipinti, sia congiuntamente che disgiuntamente, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori sito in Ragusa (Rg), via
Matteotti n. 80;
ATTORI – IN RIASSUNZIONE contro
(P.I.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., con sede in Parenti (CS), C.da Bocca di Piazza, rappresentata e difesa dagli avvocati Marino
ED e AR ER Bianco, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori sito in Rogliano (Cs), via Patinelli n.
5;
CONVENUTI
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., come novellati dall'art. 58, comma 2, della l. 18.06.2009 n.69, per cui la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, si omette lo svolgimento delle fasi processuali della controversia in oggetto, dandosi solo conto delle posizioni assunte dalle parti in giudizio.
Con comparsa di costituzione in riassunzione regolarmente notificata, , nella qualità Parte_1 di titolare dell'Azienda Agricola Levante, corrente in Rosolini (SR), Via Quarto n.26, sul rilievo dell'ordinanza della Corte di Appello di Catania del 29.11.2021, procedimento r.g. n. 1043/202, - disponente la sospensione del processo onde consentire al Tribunale di Siracusa di pronunciarsi sulla proposta querela di falso finalizzata ad accertare il riempimento abusque pactis dei tre assegni posti a base della domanda creditoria avanzata da - , Controparte_1 riassumeva il giudizio, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“PIACCIA All'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- formulare interpello e, ove parte convenuta dichiari di volersi avvalere degli assegni della cui falsità è querela, disporre istruzione probatoria ed ammettere tutti i mezzi a prova già articolati nella Querela di Falso del 24.05.2021 (doc.5), ivi inclusa la CTU calligrafica;
- conseguentemente, ordinare l'acquisizione al fascicolo degli originali dei n. 3 assegni bancari tratti su Banca di Credito Cooperativo di Pachino n. 0031345137.05, n.
0031343828.09 e n. 0031337619.01 ai fini dell'accertamento della falsità degli stessi, e per consentire l'esperimento dell'istruttoria;
- all'esito dell'istruttoria dire, ritenere e dichiarare che i n. 3 assegni bancari tratti su
Banca di Credito Cooperativo di Pachino n. 0031345137.05 , n. 0031343828.09 e n.
0031337619.01 posti da “ a sostegno Controparte_1 della propria pretesa creditoria e della originaria richiesta monitoria sono falsi per essere stati compilati totalmente abusque pactis per ciò che attiene la apposizione della data di emissione, del luogo di emissione, della somma indicata, del beneficiario e della girata da terzi, in difetto di autorizzazione e accordo, e non dal Sig. ; Parte_1
- per l'effetto, annullare gli assegni di che trattasi e adottare ogni provvedimento necessario
e/o conseguente all'accertamento della falsità.
Con espressa riserva di produrre scritture comparative utili all'esperimento della chiesta perizia calligrafica da parte del CTU, ove ammessa”.
Con vittoria di spese e compensi. Radicatosi il contraddittorio si è costituito, nel presente giudizio di riassunzione, il legale rappresentate della società cooperativa agricola ”, il quale ha insistito per Controparte_1
l'inammissibilità della querela di falso sostenendo la tardività della deduzione di abusivo riempimento degli assegni oggetto di giudizio. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In via istruttoria, assegnati i termini ex art. 183, VI co., c.p.c. ed ammessi i mezzi di prova ritenuti rilevanti ai fini di giudizio, è stata formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.; a seguito della precisazione delle conclusioni, giusta note scritte depositate dalle parti all'udienza del 7.05.2025 tenutasi ex art 127 ter c.p.c., la causa, matura per la decisione, è stata trattenuta a sentenza e decisa come di seguito.
******************
Al fine della decisone del presente giudizio rileva la volontà delle parti in lite, manifestata nel corso della causa, di definire in modo transattivo la presente vicenda giudiziale in base ad una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal Giudice Istruttore all'udienza del 19.06.2024 nei seguenti termini:
Il Giudice, letti gli atti, ritenutane l'opportunità, sottopone alle parti la seguente proposta conciliativa: “parte ricorrente corrisponde a parte convenuta l'importo di €
8.600,00, in massimo due soluzioni di pari importo (da versarsi la prima entro il
31.7.2024 e la seconda entro il 29.11.2024), a tacitazione di ogni pretesa azionata in sede monitoria, di cui al fascicolo iscritto al n. R.G. 1147/2019, con rinuncia all'appello da parte dell'odierno ricorrente, e rinuncia all'esecuzione della sentenza di primo grado da parte dell'odierno convenuto;
con compensazione integrale delle spese di tutte le controversie tra le parti”;
Orbene, considerata l'adesione alla proposta transattiva da parte di entrambe le parti in lite - nonché il tempestivo adempimento da parte del legale rappresentante dell'Azienda Agricola Levante, come da documentazione prodotta dalla stessa parte attrice nonché da attestazione fornita dalla parte convenuta giusta note di trattazione scritta depositate in data 1°.05.2025 - , la causa va definita in conformità dell'accordo sopra riportato.
Quanto alla regolamentazione e liquidazione delle spese relative al presente procedimento, le stesse seguono l'integrale compensazione fra le parti come da proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Dott. Giuseppe Solarino, definitivamente decidendo sulla causa R.G. n. 495/2022, ogni altra questione disattesa, così provvede:
- Dichiara definita la presente causa fra n.q. di titolare dell'Azienda Agricola Parte_1
Levante, e , secondo la proposta conciliativa Controparte_1 formulata ex art. 185 bis c.p.c. ed accettata da entrambe le parti, stante l'avvenuta corresponsione della somma di Euro 8.600,00 da parte di n.q. di titolare Parte_1 dell'Azienda Agricola Levante, in favore della società cooperativa agricola CP_1
“a tacitazione di ogni pretesa azionata in sede monitoria, di cui al fascicolo iscritto
[...] al n. R.G. 1147/2019” nonché “con rinuncia all'appello da parte dell'odierno ricorrente, e rinuncia all'esecuzione della sentenza di primo grado da parte dell'odierno convenuto”;
- Compensa le spese di lite fra le parti;
- Assorbita e/o disattesa ogni altra questione fra le parti.
Così deciso in Siracusa, 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Solarino
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011